Articolo 2 della Legge 14 gennaio 1950, n. 77
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 marzo 1950
Art. 2.
Non e' ammessa azione per la rivindicazione o per conseguire eventuali indennizzi da parte degli enti, degli istituti pubblici, o dei privati, che avevano effettuato, a qualsiasi titolo, la cessione delle opere di cui all'articolo precedente, a favore delle autorita', o dei sudditi germanici.
Entrata in vigore il 21 marzo 1950