Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
Il parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato non comporta l'obbligo del giudice di modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali liquidate alla parte civile, potendo pur sempre riconfermare la ripartizione delle spese compiute dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2014, n. 47061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47061 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 10/06/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1858
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 35535/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO AN N. IL 03/11/1968;
avverso la sentenza n. 1/2012 TRIBUNALE di MONTEPULCIANO, del 17/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Pammoli Beatrice, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17.1.2013 il Tribunale di Montepulciano, in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Giudice di Pace in data 2.5.2011 condannava NT UC al risarcimento del danno patito dalla parte civile, che liquidava nella minor somma di Euro 400,00, rispetto a quella ritenuta eccessiva di Euro 1200,00 stabilita dal giudice di prime cure, confermando nel resto la sentenza impugnata e segnatamente la condanna del predetto alla pena di Euro 35,00 di multa, con concessione delle attenuanti equivalenti alla contestata aggravante, per il reato di cui all'art. 612 c.p.) reato consistito nell'aver minacciato un ingiusto danno a NI AR, dopo la testimonianza da quest'ultimo resa nel processo penale a carico del NT, proferendo le frasi "me la pagherete" e successivamente, "prima o poi ti ammazzo" passandosi un dito sotto la gola.
Con la medesima sentenza il Tribunale condannava, inoltre, il NT alla rifusione delle spese sostenute nei grado dalla costituita parte civile.
2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, lamentando:
- con il primo motivo, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento al giudizio di complessiva attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, in rapporto alle altre circostanze ed alle dichiarazioni dello stesso imputato, sull'assunto che: il giudice d'appello avrebbe posto alla base della sua valutazione di colpevolezza le dichiarazioni dei testi, assolutamente interessati e non indifferenti, laddove i fatti non sarebbero niente affatto provati e, soprattutto, le cose dette dal NT all'uscita dell'aula del Tribunale sarebbero state male interpretate dalle parti in causa, giacché come sì ricava i dai verbali di udienza, mentre la AM ed il NI affermano che il NT avrebbe detto "ve la faccio pagare", l'avv. Vichi non aveva, a suo dire, percepito alcunché, mentre l'avv. HI, aveva escluso categoricamente che il NT avesse pronunciato le parole attribuitegli;
il Giudice di appello non avrebbe, inoltre, tenuto conto della circostanza che il ricorrente aveva a sua volta presentato una denuncia;
- con il secondo motivo, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), unitamente alla violazione di legge, per erronea applicazione della presunzione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e per la mancanza di valutazione di una fonte di prova agli atti, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione al secondo episodio contestato all'imputato, consistito nel pronunciare la frase "prima o poi ti ammazzo" passandosi il dito sotto la gola, ciò sull'assunto che;
nessuna verifica sarebbe stata compiuta circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della parte civile, facendo gravare sull'imputato l'onere di dimostrare che il NI aveva mentito;
l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, in merito alle contraddizioni in mi sarebbe incorsa la p.o., che non sarebbero vere e proprie contraddizioni, meriterebbe censura, così come quella che la querela, non essendo stata oggetto di contestazione, non avrebbe potuto essere, per la relativa parte, acquisita al fascicolo ed utilizzata dal Giudice di secondo grado, laddove essa era stata prodotta dal P.M. del processo di primo grado ed ammessa come prova, senza limitazione di utilizzabilità; inoltre, proprio per il fatto che trattavasi di una dichiarazione proveniente dalla persona offesa, di essa si sarebbe dovuto tener conto ai fini dell'attendibilità della medesima, non essendo ciò escluso allorquando, come nel caso de quo, nessuna opposizione sia stata fatta in sede di acquisizione dell'atto in fase processuale, ne' da parte dell'imputato, ne' dalla parte civile;
in ogni caso gli elementi più salienti della querela erano stati oggetto di contestazione, sicché dovevano ritenerci acquisiti al fascicolo, anche ai fini della verifica dell'attendibilità della p.o.; l'avv. Vichi nulla aveva riferito di presunte minacce pronunciate dal NT all'indirizzo del NI e, comunque, il giudice, dalle stesse dichiarazioni della p.o. avrebbe potuto ravvisare, nella comparazione con gli altri testi, l'inattendibilità dello stesso;
il giudice avrebbe ignorato senza motivazione la testimonianza del teste HI, che aveva riferito di un atteggiamento conflittuale della p.o. nei confronti dell'imputato, così trascurando prove a discarico di quest'ultimo;
- con il terzo motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p.,
lett. b), atteso che il Tribunale, pur avendo ridotto il danno concesso dai G.d.P. alla parte civile, in considerazione della tenuità di esso e tenuto conto dei rapporti fra le parti, accogliendo così il motivo di gravame, non aveva, tuttavia, ridotto l'importo del risarcimento e delle spese liquidate alla p.c. ed, anzi, aveva condannato l'imputato al rimborso delle spese per la fase di appello, pur in presenza di una parziale soccombenza;
tale decisione - si afferma - in contrasto anche con l'art. 541 c.p.p., non è stata motivata come, invece, avrebbe dovuto essere. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo di ricorso, laddove è inammissibile nel resto.
1. Con i primi due motivi di ricorso il ricorrente lamenta vizi motivazionali, con travisamento della prova, in relazione alle dichiarazioni rese dalla p.o., anche in rapporto alle dichiarazioni degli altri testi per i due episodi di minaccia a lui ascritti. Va subito detto in proposito che le doglianze svolte presentano plurimi profili di inammissibilità e specificamente quello della violazione della regola dell'"autosufficienza" del ricorso, secondo la quale il ricorrente che lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, deve provvedere, nei limiti in cui il relativo contenuto sia ritenuto idoneo a "scardinare" l'impianto motivazionale della decisione contestata, allo trascrizione nel ricorso dell'integrale contenuto degli atti medesimi, ovvero all'allegazione di tali atti al ricorso ovvero, ancora, alla loro assolutamente puntuale e completa, indicazione in modo da non determinare la necessità di alcun tipo di ricerca e selezione autonoma;
ciò in quanto il giudice di legittimità non deve essere costretto alla "ricerca" di quegli atti che confermerebbero la tesi del ricorrente, essendo piuttosto onere di chi impugna e dispone dell'intero incarto processuale mettere la Corte di legittimità in grado di valutare la fondatezza della doglianza (Sez. 6, n. 48451 de 11/12/2012 e Sez. 6, n. 18491 del 24/02/2010).
2. Inoltre, entrambi i motivi di ricorso in questione si risolvono nella sollecitazione del giudice di legittimità a formulare valutazioni di merito sostitutive di quelle effettuate dal giudice di appello e sostenute dai medesimo con motivazione non manifestamente illogica e coerente al compendio probatorio disponibile. Con riguardo all'attendibilità della p.o., in particolare, la sentenza impugnata da conto della coerenza del racconto del NI, atteso che la presenza di contraddizioni con quanto dichiarato in querela attiene a particolari non determinanti, correttamente ritenuti non influenti sulla logica e cronologicamente attendibile ricostruzione dei fatti accaduti;
le dichiarazioni della p.o., inoltre, hanno trovato, come ben illustrato nella sentenza impugnata, piena conferma nelle dichiarazioni degli altri testi AM e IN ed all'uopo la circostanza che il difensore della parte civile, presente, non avesse udito le parole pronunciate dal NT non appare significativa, posto che immediatamente al predetto è stato riferito dagli altri testi il tenore delle minacce pronunciate dall'imputato. Ciò posto, va poi ricordato che la valutazione della credibilità della persona offesa rappresenta una questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 1, n. 33267 del 11.6.2013);
e, nel caso in esame, il Tribunale - in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali le dichiarazioni della persona offesa possono anche da sole essere poste legittimamente a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U., n. 41461 del 19.7.2012) - ha adempiuto a tale onere di valutazione, senza incorrere in vizi, ed ha fornito logica, congrua ed adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del NI, valutate in uno alle dichiarazioni confermative degli altri testi escussi, della cui genuinità ha ritenuto di non poter dubitare avendo riferito dei fatti nell'immediatezza, senza aver avuto neanche un attimo per accordarsi ed in modo assolutamente identico.
3. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, relativo all'episodio delle minacce proferite dall'imputato all'indirizzo della p.o. "prima o poi ti ammazzo", passandosi il dito sotto la gola, ebbene anche qui il ricorrente incorre nei medesimi profili di inammissibilità sopra segnalati. Il giudice d'appello, invero, dopo aver dato atto che la condanna per tale episodio si fonda sulle sole dichiarazioni delle p.o., non avendo altre persone assistite ai fatti, in linea con i principi sopra riportati in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte offesa costituitasi parte civile, ha ampiamente argomentato in merito all'attendibilità del NI anche per tale episodio che ha trovato conferma nel tenore della conversazione dello stesso con il proprio difensore nell'immediatezza dei fatti. Anche per tale episodio il giudice d'appello ha evidenziato che le divergenze rispetto al contenuto della querela non si presentano significative, essendo di scarso rilievo, a prescindere dall'acquisizione o meno di quest'ultima al fascicolo del dibattimento.
4. Va accolto, invece, il terzo motivo di ricorso.
Ed invero, il Tribunale, pur avendo ritenuto parzialmente fondato l'appello, riducendo l'importo del risarcimento danni, non si è pronunciato, neppure per implicito, sulla possibile incidenza di tale nuova determinazione sulle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in primo grado, ponendo altresì a carico dell'imputato anche quelle dell'appello.
Il regime adottato dal codice di procedura penale in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita è fondato (attesa la pertinenza della statuizione in esame ad una domanda privatistica innestata nel giudizio penale), sul criterio di soccombenza, operando l'art. 541 c.p.p., comma 1, in analogia con quanto disposto all'art. 91 c.p.c., ed essendo ammessa, in analogia altresì all'art. 92 c.p.c., comma 2, la possibilità di disporre la compensazione (parziale o totale) delle spese, quando ricorrano giusti motivi, prevista dall'ultima parte del citato art. 541 c.p.p., comma 1.
Questa Corte in proposito ha più volte evidenziato che il parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato non comporta l'obbligo del giudice di modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali, potendo pur sempre riconfermare la ripartizione delle spese compiute dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza (Sez. 5, 13/03/2007, n. 17416), risultando pienamente applicabile quanto espresso dalle Sezioni civili, secondo cui il giudice di appello nel caso di accoglimento anche parziale dell'impugnazione può modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali anche in difetto di specifico gravame, ma non è tenuto ad emanare tale pronuncia, (tra molte: Sez. L, Sentenza n. 4158 del 04/04/1992 Corrias c. Frau ed altri).
Tale principio risulta affermato anche dalle Sezioni Unite penali (Sentenza n. 6402 del 30/04/1997 Dessimone), con la precisazione che il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché (pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali) è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile (cfr.: Cass. 3A, 20.11.1993, n. 10581), salvo che il giudice ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge non censurabile in sede di legittimità (cfr.: Cass. 3A, 31.8.1994 n. 9344), a meno che la decisione sia basata su ragioni palesemente illogiche. Alla stregua di tali principi deve, comunque, concludersi che il giudice d'appello, qualora, nonostante l'accoglimento parziale dell'impugnazione e la riduzione dell'importo del risarcimento danni, ritenga, nell'esercizio della valutazione discrezionale di cui all'art. 541 c.p.p., comma 1 di confermare a liquidazione delle spese già operata in primo grado e di condannare altresì anche in appello l'imputato è tenuto a motivare tale decisione. Nel caso di specie non è evincibile - non essendovi alcun riferimento neppure implicito in proposito - la valutazione del Tribunale di ritenere prevalente ed assorbente, comunque, la confermata condanna dell'imputato al risarcimento del danno, sicché la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese processuali alla parte civile va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese processuali con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014