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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/04/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 989/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CAMPISI SALVATORE FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
, IN PERSONA DEL L. R. P. T. rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.6.2025 parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445/bis cpc diretta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80, chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis
6 comma cpc.
Si costituiva l' che in via preliminare eccepiva l'improponibilità e CP_1
l'improcedibilità del ricorso perché non provato l'avvenuto deposito del dissenso nei termini imposti dall'art. 445 comma 4 ovvero il rispetto dell'ulteriore termine perentorio per il deposito della domanda giudiziale.
1 La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, in data 18.3.2019 ha introdotto procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., finalizzato all'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2. Il Giudice, a seguito di deposito della Consulenza Tecnica di ufficio, in data
23.3.2024, comunicato in data 15.4.2020, emanava Decreto ai sensi dell'art. 445/bis cpc, con il quale concedeva alle parti termine perentorio di 30 giorni per il deposito dell'Atto di Dissenso alla Perizia;
3. Parte ricorrente depositava l'atto di dissenso in data 30.4.2020
4. Il termine per la proposizione del giudizio di merito, previsto a pena di decadenza, ha quindi iniziato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni previsto per l'espressione del dissenso, cioè in data (2.5.2020), essendo stato tempestivamente espresso dissenso.
5. Tuttavia, il ricorso giudiziale per la decisione di merito è stato depositato in data
10.6.2020, oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla norma citata.
6. Ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., nel caso in cui, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del Decreto ex art. 445/bis 4° comma, una delle parti esprima dissenso, chi intende proseguire il giudizio deve proporre ricorso nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il dissenso.
7. Nel caso in esame, risultando pacificamente proposto tempestivo dissenso, il termine per introdurre il giudizio di merito è decorso dal giorno successivo alla scadenza del termine per il dissenso, ma il ricorso è stato depositato oltre tale termine, con conseguente improcedibilità del giudizio.
8. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo costante che il mancato rispetto del termine di cui all'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. comporta la decadenza dal diritto di proporre il giudizio di merito e determina l'improcedibilità del ricorso (Cass. civ., sez. lav., 14 ottobre 2019, n. 25841; Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 2020, n. 25797;
Cass. civ., sez. lav., 22 settembre 2023, n. 27140).
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
Dichiara improcedibile il ricorso per accertamento del diritto alla prestazione previdenziale proposto da , per decadenza dal termine Parte_1 perentorio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c..
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 29/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 989/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. CAMPISI SALVATORE FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
, IN PERSONA DEL L. R. P. T. rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.6.2025 parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445/bis cpc diretta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80, chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis
6 comma cpc.
Si costituiva l' che in via preliminare eccepiva l'improponibilità e CP_1
l'improcedibilità del ricorso perché non provato l'avvenuto deposito del dissenso nei termini imposti dall'art. 445 comma 4 ovvero il rispetto dell'ulteriore termine perentorio per il deposito della domanda giudiziale.
1 La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, in data 18.3.2019 ha introdotto procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., finalizzato all'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2. Il Giudice, a seguito di deposito della Consulenza Tecnica di ufficio, in data
23.3.2024, comunicato in data 15.4.2020, emanava Decreto ai sensi dell'art. 445/bis cpc, con il quale concedeva alle parti termine perentorio di 30 giorni per il deposito dell'Atto di Dissenso alla Perizia;
3. Parte ricorrente depositava l'atto di dissenso in data 30.4.2020
4. Il termine per la proposizione del giudizio di merito, previsto a pena di decadenza, ha quindi iniziato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni previsto per l'espressione del dissenso, cioè in data (2.5.2020), essendo stato tempestivamente espresso dissenso.
5. Tuttavia, il ricorso giudiziale per la decisione di merito è stato depositato in data
10.6.2020, oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla norma citata.
6. Ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., nel caso in cui, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del Decreto ex art. 445/bis 4° comma, una delle parti esprima dissenso, chi intende proseguire il giudizio deve proporre ricorso nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il dissenso.
7. Nel caso in esame, risultando pacificamente proposto tempestivo dissenso, il termine per introdurre il giudizio di merito è decorso dal giorno successivo alla scadenza del termine per il dissenso, ma il ricorso è stato depositato oltre tale termine, con conseguente improcedibilità del giudizio.
8. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo costante che il mancato rispetto del termine di cui all'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. comporta la decadenza dal diritto di proporre il giudizio di merito e determina l'improcedibilità del ricorso (Cass. civ., sez. lav., 14 ottobre 2019, n. 25841; Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 2020, n. 25797;
Cass. civ., sez. lav., 22 settembre 2023, n. 27140).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
Dichiara improcedibile il ricorso per accertamento del diritto alla prestazione previdenziale proposto da , per decadenza dal termine Parte_1 perentorio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c..
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 29/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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