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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 29/01/2026, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1413/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRANTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12872/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Piazza Cirillo 80100 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000604 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1277/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativo alla TARI di alcuni anni per un importo di euro 888,76.
La ricorrente rilevava come non essendo stato mai notificato alcun atto prodromico fosse maturata la prevista prescrizione quinquennale.
Inoltre si evidenziava la violazione dell'art. 6 della legge n. 212 del 2000 che prevede l'invito al contribuente a fornire chiarimenti necessari prima di procedere all'iscrizione a ruolo.
Controdeduceva la Publisedvizi srl rilevando la regolare notifica degli atti prodromici e quindi la mancata maturazione della invocata prescrizione. Inoltre si affermava come l'invito a fornire chiarimenti fosse dovuto solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, cosa non evidenziata nel caso di specie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da un'attenta disamina degli atti di causa si evince che stante la regolare notifica degli atti prodromici alcuna prescrizione può ritenersi maturata. Ciò posto il ricorso va rigettato e la sig.ra Ricorrente_1
condannata alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 200.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRANTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12872/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Piazza Cirillo 80100 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000604 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1277/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativo alla TARI di alcuni anni per un importo di euro 888,76.
La ricorrente rilevava come non essendo stato mai notificato alcun atto prodromico fosse maturata la prevista prescrizione quinquennale.
Inoltre si evidenziava la violazione dell'art. 6 della legge n. 212 del 2000 che prevede l'invito al contribuente a fornire chiarimenti necessari prima di procedere all'iscrizione a ruolo.
Controdeduceva la Publisedvizi srl rilevando la regolare notifica degli atti prodromici e quindi la mancata maturazione della invocata prescrizione. Inoltre si affermava come l'invito a fornire chiarimenti fosse dovuto solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, cosa non evidenziata nel caso di specie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da un'attenta disamina degli atti di causa si evince che stante la regolare notifica degli atti prodromici alcuna prescrizione può ritenersi maturata. Ciò posto il ricorso va rigettato e la sig.ra Ricorrente_1
condannata alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 200.