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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/12/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato ex art.281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2628/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Graziella Russo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi (LT), via C. Battisti n. 6, come da delega in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Controparte_1
Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA , già e P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Persona_1
, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il CP_2
11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T: DOC.
2 - la mandataria Parte_2
(già denominata cambio di denominazione avvenuto per
[...] CP_3 assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165 - C.F.
e Partita IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3 P.IVA_2
NT IA FA Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Cavalcanti in Latina, via Vincenzo Monti n. 30, come da delega in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in pagina 1 di 12 applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
19.12.2025, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 515/2024 (RG
1015/24) emesso in data 01.05.2024, con cui gli era stato ingiunto di pagare alla la somma di €16.959,97, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria, sulla base del titolo costituito dal contratto di credito al consumo n. 10393028878370 stipulato con con saldo debitore di € CP_4
16.958,97, credito fatto oggetto di cessione, a seguito di operazione di cartolarizzazione, dalla alla che aveva mutato CP_4 Controparte_5 la sua denominazione sociale in . Controparte_1
Con un primo motivo parte opponente lamentava la “NULLITA' DEL DECRETO
INGIUNTIVO PER DIFETTO DELLA TITOLARITA' DEL CREDITO IN CAPO ALLA
[...]
CON CONSEGUENTE DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA Controparte_1
DELLA deducendo, tra l'altro, che non vi era prova della Controparte_1 cessione del credito, che in particolare, nel caso di specie, non vi era alcuna prova idonea a dimostrare la cessione di cui sarebbe stato oggetto il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, né l'avvenuta acquisizione da parte della
[...]
del credito asseritamente vantato nei propri confronti, né vi era Controparte_1 prova della inclusione del credito de quo tra quelli ceduti in blocco, né vi era o vi era mai stato alcun riconoscimento implicito o esplicito in tal senso da parte del debitore, che al contrario, contestava espressamente la titolarità del credito in capo alla ricorrente in fase monitoria.
Con un secondo motivo il sig. evidenziava la “NULLITA' DEL Parte_1
DECRETO INGIUNTIVO PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 633
c.p.c.”, osservando che controparte non forniva alcuna prova dell'esistenza di detto contratto di finanziamento e della erogazione della somma di cui al contratto, che, infatti, l'allegato 3 al fascicolo monitorio, indicato da controparte come “copia del contratto”, era esclusivamente un modulo di offerta ove si leggeva “n. offerta:
70074187” e non un contratto di finanziamento come l'odierna opposta assumeva, pagina 2 di 12 che nell'allegato 3 del fascicolo monitorio non vi era alcun elemento dal quale fosse possibile evincere il numero di finanziamento (n. 10393028878370) con il quale controparte indicava la propria ragione di credito e che il documento allegato 3 era una semplice proposta di finanziamento e “non un contratto di finanziamento”, che nessuna prova vi era in atti del finanziamento e della erogazione della eventuale somma e che a riprova di ciò vi era quanto scritto a pag. 6 del documento 3 del fascicolo monitorio ove si leggeva “il presente documento non ha valore vincolante in quanto subordinato alla valutazione del merito creditizio del consumatore”.
Con un ulteriore motivo parte opponente effettuava “DISCONOSCIMENTO
DELLA RIPRODUZIONE FOTOSTATICA DEL CONTRATTO STIPULATO TRA IL SIG.
MA E LA FIDITALIA S.P.A. E DISCONOSCIMENTO DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO”, chiedendo l'esibizione dell'originale e disconoscendo le n. 9 firme apposte alla pag. 8 di 8 del documento allegato 3 del fascicolo monitorio “copia contratto” in quanto non appartenenti alla sua mano.
Con un quarto motivo “IN SUBORDINE. RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI
FINANZIAMENTO N. 10393028878370 STIPULATO CON FIDITALIA SPA” l'opponente sosteneva la nullità, per mancanza di forma scritta, del contratto in questione,
l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'esistenza del credito,
l'indeterminatezza delle condizioni economiche, l'omessa indicazione i.s.c. (indice sintetico di costo), tasso indeterminato al momento della pattuizione e nel corso dell'esecuzione del contratto, l'applicazione di interessi usurari d eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale degli interessi di mora.
Il concludeva, all'esito, come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Parte_1 ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
1- in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare il difetto della titolarità del credito in capo alla
[...]
e il conseguente difetto di legittimazione attiva della stessa, nonché Controparte_1
l'inefficacia nei confronti del Sig. della cessione dell'asserito Parte_1 credito e per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 515/24 e, previa revoca dello stesso, dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig. Parte_1 alla;
2- nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, Controparte_1 accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e, per
pagina 3 di 12 l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 515/25; 3- in ogni caso, per i motivi dedotti in narrativa, ritenere infondata e, comunque, non provata la pretesa di relativamente alle causali di cui al ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 515/24 e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n.
515/24, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla Parte_1 [...]
4- in subordine nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, Controparte_1 accertare e dichiarare non dovute dal Sig. le somme relative al Parte_1 contratto di finanziamento n. 10393028878370 per inesistenza del relativo contratto
e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 515/24, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla;
5- ancora in Parte_1 Controparte_1 subordine nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare relativamente al contratto di finanziamento n. 10393028878370 la nullità dello stesso per mancanza di forma scritta, sottoscrizione delle condizioni generali, inidoneità della documentazione prodotta, indeterminatezza delle condizioni economiche, omessa indicazione i.s.c. (indice sintetico di costo), tasso indeterminato al momento della pattuizione e nel corso dell'esecuzione del contratto, EG oltre soglia d'usura e per
l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 515/24, dichiarare dovuta la sola quota capitale, detratti i versamenti effettuati, nella misura che verrà accertata in corso di giudizio;
6- in ulteriore subordine nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare relativamente al contratto di finanziamento n. 10393028878370
l'intervenuta prescrizione degli interessi moratori addebitati alla data antecedente all'11.03.19 e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 515/24, rideterminare la sorte dovuta detratti gli interessi di mora prescritti come che verrà accertata in corso di giudizio.
7- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
La e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
costituitasi in giudizio, contestava l'opposizione siccome Parte_2 infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: ● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art.
648 c.p.c.; Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione
pagina 4 di 12 avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Controparte_1
Euro 16.959,97, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB;
In via istruttoria: ● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
A seguito dell'istanza di verificazione proposta da parte opponente, non era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si procedeva all'espletamento di CTU grafologica e all'esito la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 18.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
Il primo e il secondo motivo di opposizione sono infondati e devono essere respinti, posto che, come evidenziato dal Tribunale già con ordinanza del
26.11.2024, parte opposta ha depositato nel fascicolo del monitorio sia il contratto di finanziamento (v. all. 3), sia il contratto di cessione del credito ex art. 1260 (v. all.
4) con relativa notifica (v. all.ti nn. 5-6), che documenta la propria legittimazione e, inoltre, con l'allegato n. 5 alla comparsa di costituzione, l'elenco dei crediti ceduti, che comprende quello oggetto di causa.
Il terzo motivo di opposizione è infondato e deve essere respinto.
pagina 5 di 12 Ed invero, all'esito del disconoscimento operato dal della Parte_1 sottoscrizione apposta sulle firme in calce al contratto di finanziamento, si è proceduto ex art. 214 ss. c.p.c. a verificazione, previa esibizione dell'originale.
Ebbene, la CTU grafologa all'esito della propria indagine – le Persona_2 cui risultanze, siccome coerenti, logiche ed esenti da profili di censura, vengono interamente fatte proprie dal giudicante – ha concluso nel senso che “Dopo aver introdotto, a pagina 27 di questa relazione, la legge grafica sulla spontaneità della mano scrivente riferita alla genuinità di un grafismo, ovvero riferita a tutti quei caratteri inimitabili e inconfondibili che rappresentano il prodotto spontaneo della mano scrivente, è chiaro che le firme in verifica a nome “ ” si Parte_1 possono considerare genuine”.
Le sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata de qua devono, in conclusione, considerarsi autentiche e riconducibili alla persona del con Parte_1 conseguente ed inevitabile reiezione del relativo motivo di opposizione.
Passando al merito, va premesso in linea generale che in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell'onere della prova
(Cass., SS.UU., n. 13533/01).
Deve, altresì, rilevarsi che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c., chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
E' del tutto evidente, peraltro, che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello che qui ci occupa – l'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio grava su parte opposta, attrice in senso sostanziale.
Tanto premesso e nel tornare all'esame della presente fattispecie, deve ulteriormente evidenziarsi che, essendo stata accertata la sussistenza del titolo, costituito dal contratto di finanziamento in atti e la riconducibilità all'opponente pagina 6 di 12 delle sottoscrizioni apposte sullo stesso, va senz'altro respinta la domanda di accertamento della nullità dello stesso per mancanza della forma scritta, avanzata da parte opponente, siccome giuridicamente infondata.
Quanto alla doglianza relativa all'asserita mancanza di prova dell'erogazione del credito, parte opposta in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione ha prodotto, oltre alla dichiarazione di accettazione del finanziamento
(all. 6), anche la comunicazione di avvenuta erogazione dello stesso (v. all. 7), mai contestata e che dimostra l'esecuzione delle prestazioni a carico di Controparte_1
[...]
Il non ha, del resto, mai contestato il mancato pagamento Parte_1 dell'importo ingiunto.
Sostiene, peraltro, l'opponente la “C- indeterminatezza delle condizioni economiche, l'omessa indicazione i.s.c. (indice sintetico di costo), tasso indeterminato al momento della pattuizione e nel corso dell'esecuzione del contratto”.
Nessun dubbio sussiste, sul tema, in ordine alla piena sovrapponibilità
(peraltro, pacifica anche tra le parti) degli indici sopra citati (ISC e EG).
Al riguardo, l'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro dell'08.07.1992 recante la “Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo”, definisce il EG “…il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso”, qualificandolo espressamente come un “indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito”. Part
Quanto all' , tanto l'Aggiornamento del 25 luglio 2003 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999 recante “Istruzioni di vigilanza per le banche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari” pubblicato in G.U. - Serie Generale n.191 del 19-8-
2003 - con cui è stata data esecuzione alla Deliberazione del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) n. 10688 del 4.3.2003, che aveva demandato alla Banca d'Italia di individuare quali fossero le operazioni e i Part servizi a fronte dei quali l' “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono
a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente” dovesse essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo -, quanto la stessa delibera CICR del 4.3.2003
pagina 7 di 12 richiamano, ai fini della determinazione di detto indice sintetico di costo, il sopra
Decreto del Ministero del Tesoro 8/7/1992, in tema di calcolo del EG.
Trattasi, in definitiva, di indici pienamente sovrapponibili ed assimilabili.
Ciò posto, il quadro normativo generale di riferimento è sancito dagli artt. 116
e 117 TUB, che prevedono per le Banche l'obbligo di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate alla propria clientela.
L'art. 116, comma 3 TUB demanda, in particolare, al CICR il compito di individuare più precisamente il perimetro degli obblighi informativi in capo agli istituti di credito.
Il CICR, con la delibera del 4 marzo 2003 richiamata in precedenza, ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le tipologie di contratti per le quali la Banche devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo, nonché determinare puntualmente quali voci debbano essere ricomprese e le Part modalità con cui l' debba essere calcolato.
La Banca d'Italia, a completamento della normativa sopra menzionata, ha Part provveduto a disciplinare l' nell'ambito del Titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza, per poi emanare – con provvedimento autonomo – le disposizioni sulla
«Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (cfr. Provvedimento del 29 luglio 2009, così come successivamente integrato dal Provvedimento del 9 febbraio 2011).
Secondo il citato provvedimento, i finanziamenti (intesi come operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, aperture di credito in conto corrente, nonché i prestiti personali e i prestiti c.d. “finalizzati”) devono riportare tanto nel foglio illustrativo, quanto nel documento di sintesi, l'ISC, calcolato secondo la formula prevista dalla Banca d'Italia per il EG.
Ebbene, nel caso che ci occupa viene, per l'appunto, in considerazione un'ipotesi (non vi è, peraltro, contestazione alcuna al riguardo) di finanziamento personale.
Ne discende che deve nella specie trovare applicazione l'art. 125bis TUB si legge (rubricato “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti →
Capo II - Credito ai consumatori”), il cui VI co. prevede testualmente che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a
pagina 8 di 12 quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel EG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124”. Part
Al riguardo, il sig. ha censurato la mancata indicazione dell Parte_1 nel contratto di finanziamento per cui è causa.
Tuttavia, la specifica indicazione del EG (v. contratto di finanziamento in atti) e la sopra richiamata perfetta sovrapponibilità tra ISC e EG portano a ritenere senz'altro rispettato, nel caso che ci occupa, il requisito della necessaria e corretta inclusione dei costi economici dell'operazione complessivamente considerata.
Si aggiunga che la nullità di cui all'art. 125bis TUB è dal legislatore espressamente ricollegata alla mancata o non corretta inclusione di costi nel EG
(l'ISC non viene menzionato) e che, per giurisprudenza, la mancata o erronea indicazione dell'ISC e del EG non comporta la nullità del contratto, posto che, come chiarito dalla S.C. (n. 39169/2021) “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (EG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (v. Trib. Firenze n. 612/23; Trib. Tivoli n. 4/23; Trib. Bologna n.
498/21; C. App. Torino 28.01.2020; Trib. Palermo n. 4986/19).
Né parte opponente ha indicato quali costi e altri oneri asseritamente non indicati sarebbero stati applicati a suo carico.
Ne discende l'inevitabile reiezione del relativo motivo di opposizione, siccome giuridicamente infondato.
Quanto all'asserita applicazione di interessi usurari, ritiene questo giudice di uniformarsi alla costante e prevalente giurisprudenza di merito secondo la quale il cliente-debitore “ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite,
pagina 9 di 12 nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità
(…), dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi” (cfr. Trib. Roma,
21/2/2018 n. 3929; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098; Cass, Sezioni Unite,
n. 9941/2009).
Analogamente, la Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n.
19597/2020 ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Nella specie, il debitore si limita, viceversa, ad evocare in modo generico l'applicazione di interessi superiori a quelli di volta in volta vigenti senza, tuttavia, specificare in concreto in cosa consisterebbe la dedotta violazione e quali sarebbero le poste indebitamente applicate.
La doglianza non può, pertanto, trovare ingresso, specie alla luce delle difese della banca, che, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha prodotto non solo i contratti con l'indicazione di tutte le condizioni economiche, ma anche tutti gli estratti conto a far tempo dalla data di insorgenza del rapporto.
Gravava allora su parte opponente l'onere quanto meno di allegare le poste a suo dire illegittimamente addebitate in violazione delle norme di legge citate;
ciò che non è, viceversa, avvenuto.
Ne segue l'inevitabile reiezione del relativo motivo di opposizione.
Eccepisce, infine, il la prescrizione quinquennale degli interessi Parte_1 moratori.
Anche tale censura non può essere condivisa, al riguardo essendo sufficiente osservare: che, per giurisprudenza costante, il termine di prescrizione decennale (v.
Cass. civ. n. 6104/19) dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che “Trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di
pagina 10 di 12 durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (v.
Cass. civ. n. 4232/23; n. 28819/17; n. 19291/10); che nella fattispecie la durata del piano di rimborso finanziario era stata pattuita in n. 48 rate mensili, con prima rata da corrispondere a partire dal 05.09.2013 (e ultima, quindi, al 05.09.2018); che, di conseguenza, la pretesa azionata dalla in sede monitoria Controparte_1 non può ritenersi in alcun modo prescritta.
Le considerazioni che precedono implicano, in conclusione, l'inevitabile reiezione della proposta opposizione, siccome giuridicamente infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 515/2024 (RG 1015/24) emesso in data
01.05.2024;
• condanna l'opponente a rifondere alla le spese di Controparte_1 lite, liquidate in complessivi €3.387,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Latina, 19.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato ex art.281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2628/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Graziella Russo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi (LT), via C. Battisti n. 6, come da delega in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Controparte_1
Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA , già e P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Persona_1
, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il CP_2
11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T: DOC.
2 - la mandataria Parte_2
(già denominata cambio di denominazione avvenuto per
[...] CP_3 assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165 - C.F.
e Partita IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3 P.IVA_2
NT IA FA Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Cavalcanti in Latina, via Vincenzo Monti n. 30, come da delega in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa
è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in pagina 1 di 12 applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
19.12.2025, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 515/2024 (RG
1015/24) emesso in data 01.05.2024, con cui gli era stato ingiunto di pagare alla la somma di €16.959,97, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria, sulla base del titolo costituito dal contratto di credito al consumo n. 10393028878370 stipulato con con saldo debitore di € CP_4
16.958,97, credito fatto oggetto di cessione, a seguito di operazione di cartolarizzazione, dalla alla che aveva mutato CP_4 Controparte_5 la sua denominazione sociale in . Controparte_1
Con un primo motivo parte opponente lamentava la “NULLITA' DEL DECRETO
INGIUNTIVO PER DIFETTO DELLA TITOLARITA' DEL CREDITO IN CAPO ALLA
[...]
CON CONSEGUENTE DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA Controparte_1
DELLA deducendo, tra l'altro, che non vi era prova della Controparte_1 cessione del credito, che in particolare, nel caso di specie, non vi era alcuna prova idonea a dimostrare la cessione di cui sarebbe stato oggetto il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, né l'avvenuta acquisizione da parte della
[...]
del credito asseritamente vantato nei propri confronti, né vi era Controparte_1 prova della inclusione del credito de quo tra quelli ceduti in blocco, né vi era o vi era mai stato alcun riconoscimento implicito o esplicito in tal senso da parte del debitore, che al contrario, contestava espressamente la titolarità del credito in capo alla ricorrente in fase monitoria.
Con un secondo motivo il sig. evidenziava la “NULLITA' DEL Parte_1
DECRETO INGIUNTIVO PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 633
c.p.c.”, osservando che controparte non forniva alcuna prova dell'esistenza di detto contratto di finanziamento e della erogazione della somma di cui al contratto, che, infatti, l'allegato 3 al fascicolo monitorio, indicato da controparte come “copia del contratto”, era esclusivamente un modulo di offerta ove si leggeva “n. offerta:
70074187” e non un contratto di finanziamento come l'odierna opposta assumeva, pagina 2 di 12 che nell'allegato 3 del fascicolo monitorio non vi era alcun elemento dal quale fosse possibile evincere il numero di finanziamento (n. 10393028878370) con il quale controparte indicava la propria ragione di credito e che il documento allegato 3 era una semplice proposta di finanziamento e “non un contratto di finanziamento”, che nessuna prova vi era in atti del finanziamento e della erogazione della eventuale somma e che a riprova di ciò vi era quanto scritto a pag. 6 del documento 3 del fascicolo monitorio ove si leggeva “il presente documento non ha valore vincolante in quanto subordinato alla valutazione del merito creditizio del consumatore”.
Con un ulteriore motivo parte opponente effettuava “DISCONOSCIMENTO
DELLA RIPRODUZIONE FOTOSTATICA DEL CONTRATTO STIPULATO TRA IL SIG.
MA E LA FIDITALIA S.P.A. E DISCONOSCIMENTO DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO”, chiedendo l'esibizione dell'originale e disconoscendo le n. 9 firme apposte alla pag. 8 di 8 del documento allegato 3 del fascicolo monitorio “copia contratto” in quanto non appartenenti alla sua mano.
Con un quarto motivo “IN SUBORDINE. RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI
FINANZIAMENTO N. 10393028878370 STIPULATO CON FIDITALIA SPA” l'opponente sosteneva la nullità, per mancanza di forma scritta, del contratto in questione,
l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'esistenza del credito,
l'indeterminatezza delle condizioni economiche, l'omessa indicazione i.s.c. (indice sintetico di costo), tasso indeterminato al momento della pattuizione e nel corso dell'esecuzione del contratto, l'applicazione di interessi usurari d eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale degli interessi di mora.
Il concludeva, all'esito, come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Parte_1 ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
1- in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare il difetto della titolarità del credito in capo alla
[...]
e il conseguente difetto di legittimazione attiva della stessa, nonché Controparte_1
l'inefficacia nei confronti del Sig. della cessione dell'asserito Parte_1 credito e per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 515/24 e, previa revoca dello stesso, dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig. Parte_1 alla;
2- nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, Controparte_1 accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e, per
pagina 3 di 12 l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 515/25; 3- in ogni caso, per i motivi dedotti in narrativa, ritenere infondata e, comunque, non provata la pretesa di relativamente alle causali di cui al ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 515/24 e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n.
515/24, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla Parte_1 [...]
4- in subordine nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, Controparte_1 accertare e dichiarare non dovute dal Sig. le somme relative al Parte_1 contratto di finanziamento n. 10393028878370 per inesistenza del relativo contratto
e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 515/24, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla;
5- ancora in Parte_1 Controparte_1 subordine nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare relativamente al contratto di finanziamento n. 10393028878370 la nullità dello stesso per mancanza di forma scritta, sottoscrizione delle condizioni generali, inidoneità della documentazione prodotta, indeterminatezza delle condizioni economiche, omessa indicazione i.s.c. (indice sintetico di costo), tasso indeterminato al momento della pattuizione e nel corso dell'esecuzione del contratto, EG oltre soglia d'usura e per
l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 515/24, dichiarare dovuta la sola quota capitale, detratti i versamenti effettuati, nella misura che verrà accertata in corso di giudizio;
6- in ulteriore subordine nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare relativamente al contratto di finanziamento n. 10393028878370
l'intervenuta prescrizione degli interessi moratori addebitati alla data antecedente all'11.03.19 e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 515/24, rideterminare la sorte dovuta detratti gli interessi di mora prescritti come che verrà accertata in corso di giudizio.
7- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
La e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
costituitasi in giudizio, contestava l'opposizione siccome Parte_2 infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: ● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art.
648 c.p.c.; Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione
pagina 4 di 12 avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Controparte_1
Euro 16.959,97, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB;
In via istruttoria: ● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
A seguito dell'istanza di verificazione proposta da parte opponente, non era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si procedeva all'espletamento di CTU grafologica e all'esito la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 18.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
Il primo e il secondo motivo di opposizione sono infondati e devono essere respinti, posto che, come evidenziato dal Tribunale già con ordinanza del
26.11.2024, parte opposta ha depositato nel fascicolo del monitorio sia il contratto di finanziamento (v. all. 3), sia il contratto di cessione del credito ex art. 1260 (v. all.
4) con relativa notifica (v. all.ti nn. 5-6), che documenta la propria legittimazione e, inoltre, con l'allegato n. 5 alla comparsa di costituzione, l'elenco dei crediti ceduti, che comprende quello oggetto di causa.
Il terzo motivo di opposizione è infondato e deve essere respinto.
pagina 5 di 12 Ed invero, all'esito del disconoscimento operato dal della Parte_1 sottoscrizione apposta sulle firme in calce al contratto di finanziamento, si è proceduto ex art. 214 ss. c.p.c. a verificazione, previa esibizione dell'originale.
Ebbene, la CTU grafologa all'esito della propria indagine – le Persona_2 cui risultanze, siccome coerenti, logiche ed esenti da profili di censura, vengono interamente fatte proprie dal giudicante – ha concluso nel senso che “Dopo aver introdotto, a pagina 27 di questa relazione, la legge grafica sulla spontaneità della mano scrivente riferita alla genuinità di un grafismo, ovvero riferita a tutti quei caratteri inimitabili e inconfondibili che rappresentano il prodotto spontaneo della mano scrivente, è chiaro che le firme in verifica a nome “ ” si Parte_1 possono considerare genuine”.
Le sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata de qua devono, in conclusione, considerarsi autentiche e riconducibili alla persona del con Parte_1 conseguente ed inevitabile reiezione del relativo motivo di opposizione.
Passando al merito, va premesso in linea generale che in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell'onere della prova
(Cass., SS.UU., n. 13533/01).
Deve, altresì, rilevarsi che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c., chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
E' del tutto evidente, peraltro, che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello che qui ci occupa – l'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio grava su parte opposta, attrice in senso sostanziale.
Tanto premesso e nel tornare all'esame della presente fattispecie, deve ulteriormente evidenziarsi che, essendo stata accertata la sussistenza del titolo, costituito dal contratto di finanziamento in atti e la riconducibilità all'opponente pagina 6 di 12 delle sottoscrizioni apposte sullo stesso, va senz'altro respinta la domanda di accertamento della nullità dello stesso per mancanza della forma scritta, avanzata da parte opponente, siccome giuridicamente infondata.
Quanto alla doglianza relativa all'asserita mancanza di prova dell'erogazione del credito, parte opposta in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione ha prodotto, oltre alla dichiarazione di accettazione del finanziamento
(all. 6), anche la comunicazione di avvenuta erogazione dello stesso (v. all. 7), mai contestata e che dimostra l'esecuzione delle prestazioni a carico di Controparte_1
[...]
Il non ha, del resto, mai contestato il mancato pagamento Parte_1 dell'importo ingiunto.
Sostiene, peraltro, l'opponente la “C- indeterminatezza delle condizioni economiche, l'omessa indicazione i.s.c. (indice sintetico di costo), tasso indeterminato al momento della pattuizione e nel corso dell'esecuzione del contratto”.
Nessun dubbio sussiste, sul tema, in ordine alla piena sovrapponibilità
(peraltro, pacifica anche tra le parti) degli indici sopra citati (ISC e EG).
Al riguardo, l'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro dell'08.07.1992 recante la “Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo”, definisce il EG “…il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso”, qualificandolo espressamente come un “indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito”. Part
Quanto all' , tanto l'Aggiornamento del 25 luglio 2003 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999 recante “Istruzioni di vigilanza per le banche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari” pubblicato in G.U. - Serie Generale n.191 del 19-8-
2003 - con cui è stata data esecuzione alla Deliberazione del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) n. 10688 del 4.3.2003, che aveva demandato alla Banca d'Italia di individuare quali fossero le operazioni e i Part servizi a fronte dei quali l' “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono
a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente” dovesse essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo -, quanto la stessa delibera CICR del 4.3.2003
pagina 7 di 12 richiamano, ai fini della determinazione di detto indice sintetico di costo, il sopra
Decreto del Ministero del Tesoro 8/7/1992, in tema di calcolo del EG.
Trattasi, in definitiva, di indici pienamente sovrapponibili ed assimilabili.
Ciò posto, il quadro normativo generale di riferimento è sancito dagli artt. 116
e 117 TUB, che prevedono per le Banche l'obbligo di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate alla propria clientela.
L'art. 116, comma 3 TUB demanda, in particolare, al CICR il compito di individuare più precisamente il perimetro degli obblighi informativi in capo agli istituti di credito.
Il CICR, con la delibera del 4 marzo 2003 richiamata in precedenza, ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le tipologie di contratti per le quali la Banche devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo, nonché determinare puntualmente quali voci debbano essere ricomprese e le Part modalità con cui l' debba essere calcolato.
La Banca d'Italia, a completamento della normativa sopra menzionata, ha Part provveduto a disciplinare l' nell'ambito del Titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza, per poi emanare – con provvedimento autonomo – le disposizioni sulla
«Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (cfr. Provvedimento del 29 luglio 2009, così come successivamente integrato dal Provvedimento del 9 febbraio 2011).
Secondo il citato provvedimento, i finanziamenti (intesi come operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, aperture di credito in conto corrente, nonché i prestiti personali e i prestiti c.d. “finalizzati”) devono riportare tanto nel foglio illustrativo, quanto nel documento di sintesi, l'ISC, calcolato secondo la formula prevista dalla Banca d'Italia per il EG.
Ebbene, nel caso che ci occupa viene, per l'appunto, in considerazione un'ipotesi (non vi è, peraltro, contestazione alcuna al riguardo) di finanziamento personale.
Ne discende che deve nella specie trovare applicazione l'art. 125bis TUB si legge (rubricato “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti →
Capo II - Credito ai consumatori”), il cui VI co. prevede testualmente che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a
pagina 8 di 12 quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel EG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124”. Part
Al riguardo, il sig. ha censurato la mancata indicazione dell Parte_1 nel contratto di finanziamento per cui è causa.
Tuttavia, la specifica indicazione del EG (v. contratto di finanziamento in atti) e la sopra richiamata perfetta sovrapponibilità tra ISC e EG portano a ritenere senz'altro rispettato, nel caso che ci occupa, il requisito della necessaria e corretta inclusione dei costi economici dell'operazione complessivamente considerata.
Si aggiunga che la nullità di cui all'art. 125bis TUB è dal legislatore espressamente ricollegata alla mancata o non corretta inclusione di costi nel EG
(l'ISC non viene menzionato) e che, per giurisprudenza, la mancata o erronea indicazione dell'ISC e del EG non comporta la nullità del contratto, posto che, come chiarito dalla S.C. (n. 39169/2021) “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (EG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (v. Trib. Firenze n. 612/23; Trib. Tivoli n. 4/23; Trib. Bologna n.
498/21; C. App. Torino 28.01.2020; Trib. Palermo n. 4986/19).
Né parte opponente ha indicato quali costi e altri oneri asseritamente non indicati sarebbero stati applicati a suo carico.
Ne discende l'inevitabile reiezione del relativo motivo di opposizione, siccome giuridicamente infondato.
Quanto all'asserita applicazione di interessi usurari, ritiene questo giudice di uniformarsi alla costante e prevalente giurisprudenza di merito secondo la quale il cliente-debitore “ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite,
pagina 9 di 12 nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità
(…), dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi” (cfr. Trib. Roma,
21/2/2018 n. 3929; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098; Cass, Sezioni Unite,
n. 9941/2009).
Analogamente, la Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n.
19597/2020 ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Nella specie, il debitore si limita, viceversa, ad evocare in modo generico l'applicazione di interessi superiori a quelli di volta in volta vigenti senza, tuttavia, specificare in concreto in cosa consisterebbe la dedotta violazione e quali sarebbero le poste indebitamente applicate.
La doglianza non può, pertanto, trovare ingresso, specie alla luce delle difese della banca, che, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha prodotto non solo i contratti con l'indicazione di tutte le condizioni economiche, ma anche tutti gli estratti conto a far tempo dalla data di insorgenza del rapporto.
Gravava allora su parte opponente l'onere quanto meno di allegare le poste a suo dire illegittimamente addebitate in violazione delle norme di legge citate;
ciò che non è, viceversa, avvenuto.
Ne segue l'inevitabile reiezione del relativo motivo di opposizione.
Eccepisce, infine, il la prescrizione quinquennale degli interessi Parte_1 moratori.
Anche tale censura non può essere condivisa, al riguardo essendo sufficiente osservare: che, per giurisprudenza costante, il termine di prescrizione decennale (v.
Cass. civ. n. 6104/19) dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che “Trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di
pagina 10 di 12 durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (v.
Cass. civ. n. 4232/23; n. 28819/17; n. 19291/10); che nella fattispecie la durata del piano di rimborso finanziario era stata pattuita in n. 48 rate mensili, con prima rata da corrispondere a partire dal 05.09.2013 (e ultima, quindi, al 05.09.2018); che, di conseguenza, la pretesa azionata dalla in sede monitoria Controparte_1 non può ritenersi in alcun modo prescritta.
Le considerazioni che precedono implicano, in conclusione, l'inevitabile reiezione della proposta opposizione, siccome giuridicamente infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 515/2024 (RG 1015/24) emesso in data
01.05.2024;
• condanna l'opponente a rifondere alla le spese di Controparte_1 lite, liquidate in complessivi €3.387,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Latina, 19.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
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