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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/12/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1176/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1 C.F._1 viale Piave n. 17, presso lo studio degli Avv. ROTA MONICA, BONSIGNORIO DAVIDE DARIO e , che la rappresentano e difendono, giusta Parte_2 procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
(c.f. ); Controparte_2 P.IVA_1
- convenuti contumaci
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1 accertare e dichiarare, per i motivi di cui in ricorso, che la sig.ra vanta un Parte_1 credito nei confronti dell'eredità giacente del sig. pari a lordi € Controparte_1
2.643,50, ovvero per quel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia;
per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'eredità giacente del sig.
a corrispondere alla sig.ra l'importo di lordi € 2.643,50, Controparte_1 Parte_1 ovvero quel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia;
inoltre, previo accertamento della omissione da parte del datore di lavoro sig. CP_1
, oggi eredità giacente di , dei versamenti al fondo di previdenza
[...] Controparte_1 complementare di denominato “Helvetia Aequa” delle quote di Controparte_2 trattamento di fine rapporto, nonché del diritto della ricorrente al ripristino della
1 posizione di previdenza complementare o, in subordine, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi;
accertare e dichiarare, per i motivi esposti in ricorso, l'obbligo dell'eredità giacente di
, a versare al fondo di previdenza complementare di Controparte_1 Controparte_2 denominato “Helvetia Aequa” l'importo di lordi € 747,70 a titolo di accantonamenti TFR, illegittimamente trattenuti e mai versati, ovvero la diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'eredità giacente di
, a versare al fondo di previdenza complementare di Controparte_1 CP_2 CP_2 denominato “Helvetia Aequa” l'importo di lordi € 747,70 a titolo di accantonamenti TFR, ovvero la diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a un risarcimento per i danni patiti a causa del mancato tempestivo versamento delle quote di contribuzione dovute in suo favore nei confronti del fondo di previdenza complementare di
[...] denominato “Helvetia Aequa” e, per l'effetto, condannare la convenuta eredità CP_2 giacente di ad un risarcimento di complessivi € 747,70 a titolo di Controparte_1 mancati accantonamenti TFR, ovvero la diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, da calcolarsi secondo altro criterio che il giudicante vorrà individuare anche in via equitativa ex art.1226 c.c.; condannare la convenuta eredità giacente di alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite, oltre il 15% di spese generali in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari. con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato su tutti i capi di condanna.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.11.2024, ricorreva al Tribunale Parte_1 di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 4.9.2023 era deceduto , titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, sedente in Novara, via dell'Artigianato n.
2. Con dichiarazione notarile del 26.9.2023, i chiamati e CP_3 Controparte_4 avevano rinunciato all'eredità e su istanza della ricorrente, il 18.10.2024 era stato nominato curatore dell'eredità giacente l'avv. Francesco Biroli. Allegava di aver lavorato alle dipendenze del de cuius dal 21.1.2019 al 4.9.2023, come impiegata a tempo parziale al 43,75% e inquadramento al 5 livello CCNL commercio. Lamentava di non aver ricevuto la retribuzione, né le competenze di fine rapporto, indicate nei prospetti paga di agosto e settembre 2023 (doc. 6 ric.), nonostante la regolare prestazione lavorativa.
2 Deduceva, inoltre, che il 28.1.2019 aveva aderito al fondo di previdenza complementare “Helvetia Aequa”, gestito da a cui aveva conferito il Controparte_2 proprio TFR (doc. 7 ric.). Purtuttavia, il datore di lavoro aveva omesso di versare al Fondo le quote mensili di TFR, indicate nei cedolini e la CU 2023 (doc. 8 ric.) aveva indicato in euro 2.714,63 la quota di TFR versata al Fondo. Domandava, pertanto, il pagamento in proprio favore di euro 2.643,50 a titolo retributivo e in favore del Fondo di euro 747,60 a titolo di TFR, calcolato, quest'ultimo, quanto a euro 599,25 dalle quote mensili ricavabili dai cedolini paga 2023 e per il resto, dalla differenza tra quanto risultante dall'estratto conto presente sul sito di e la CP_2
CU 2023, riferita all'anno 2022.
Le convenute non si costituivano e previa verifica della regolare notificazione dell'atto introduttivo, venivano dichiarate contumaci.
Disposto ordine di esibizione a e sentito il curatore dell'eredità giacente CP_2 avv. Biroli, all'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
La ricorrente agisce per la corresponsione delle restanti somme: euro 2.643,50 (a titolo di retribuzione e competenze di fine rapporto non versate nei mesi di agosto e settembre 2023) ed euro 747,50 (a titolo di TFR da versare al fondo di previdenza). Allega, in proposito, di avere intrattenuto con , già titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, un rapporto di lavoro subordinato, dall'assunzione del 21.1.2019, fino al decesso del titolare, avvenuto il 4.9.2023 (docc. 2 e 5 ric.).
Dal punto di vista fattuale, debbono dirsi pienamente provati il rapporto di lavoro e la sua cessazione, giusta la produzione dei cedolini paga dell'ultimo anno (doc. 6 ric.), della CU 2023 (doc. 8 ric.) e della comunicazione obbligatoria di licenziamento (doc. 5 ric.), i cui dati sono coerenti tra loro e con quanto dedotto in ricorso. Il CCNL applicato al rapporto, l'inquadramento al livello 5 e l'orario parziale, sono evincibili dalle buste paga prodotte e dalla comunicazione obbligatoria, che confermano quanto allegato nel ricorso. Parte convenuta, al contrario, non costituendosi, non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei spettante, secondo i principi generali (cfr. Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533), circa l'adempimento degli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti. 2. Quanto alle retribuzioni, sulla base dei cedolini paga prodotti (doc. 6 ric.) vanno riconosciuti gli importi di euro 708,05 per retribuzione del mese di agosto 2023 ed euro 81,69 per la retribuzione di settembre 2023 (detratti i giorni di assenza non retribuita dalla retribuzione base), oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità, all'indennità
3 sostitutiva del preavviso, alle indennità per ex festività, ferie e permessi maturati e non goduti, per un totale di euro 2.488,97 lordi. 3. Quanto alla domanda di condanna al pagamento delle quote di TFR al fondo di previdenza complementare, è opportuno premettere alcune considerazioni in diritto.
È noto che, per lungo tempo, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente (Corte d'appello di Torino, n. 216/2016, resa in causa r.g. n. 487/2015) aveva negato la legittimazione del lavoratore ad agire per la condanna del datore di lavoro a versare i contributi a un fondo pensione privato.
Sulla base dei principi affermati dalla Corte distrettuale, poi, questo Tribunale (sentenza n. 157 del 2.7.2019 e molte altre successive) aveva riconosciuto al lavoratore la sola facoltà di agire in via surrogatoria, ove il Fondo pensione non si fosse attivato, per conseguire il pagamento in favore di quest'ultimo, di contributi non versati dal datore di lavoro.
Tale indirizzo è stato, in buona parte, superato dai successivi interventi della S.C. che, pronunciando in materia fallimentare, ha, per contro, affermato la legittimazione attiva del lavoratore ad agire per il pagamento del TFR destinato a un fondo pensione,
“salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva” (Cass., sez. I civ., 7.6.2023, n. 16116, la cui motivazione si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Tanto implica, nell'assenza di prove che consentano di qualificare senz'altro il contratto assicurativo in termini di cessione del credito, va riconosciuta la legittimazione del lavoratore ad azionare direttamente il proprio credito.
Purtuttavia, non possono negarsi né l'interesse, né la legittimazione della ricorrente a ottenere una pronuncia giurisdizionale che faccia stato del credito nei confronti sia della datrice di lavoro, sia dell'assicuratore-fondo previdenza complementare. 4. Ciò premesso in punto di diritto, la ricorrente ha chiesto la corresponsione di una somma calcolata per differenza tra quanto risultante dalle buste paga e dalla CU, sottoscritta dal datore di lavoro e quanto effettivamente versato al fondo. L'accertamento di quest'ultima somma può avvenire con certezza, anche grazie all'esibizione del prospetto dei versamenti da parte di , da cui si evince che dopo l'inizio del CP_2 rapporto di lavoro oggetto del giudizio, al fondo è stata versata la complessiva somma di euro 2.566,18, che coincide con quella allegata in ricorso.
Gli altri termini del conteggio sono stati correttamente indicati nell'atto, come desumibili dai documenti prodotti.
In assenza di qualsivoglia prova dell'effettivo pagamento, è fondata la domanda di condanna al pagamento di euro 747,70 a titolo di TFR. Trattandosi di importi dovuti a titolo retributivo, essi vanno incrementati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 3236,67), della minima attività istruttoria svolta e della non particolare complessità delle questioni
4 di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.800, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna l Controparte_1
a corrispondere a la somma di euro 2.488,97
[...] Parte_1 lordi e per conto di quest'ultima, a la somma di euro 747,70 Controparte_2 lordi a titolo di TFR, da versarsi sulla posizione n. adesione 940015889, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla cessazione del rapporto di lavoro (4.9.2023) al saldo effettivo;
2) condanna l' alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi euro 1.800, Parte_1 oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore degli Avv. Davide Bonsignorio, Monica Rota e in solido. Parte_2
Così deciso il 18.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1176/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1 C.F._1 viale Piave n. 17, presso lo studio degli Avv. ROTA MONICA, BONSIGNORIO DAVIDE DARIO e , che la rappresentano e difendono, giusta Parte_2 procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
(c.f. ); Controparte_2 P.IVA_1
- convenuti contumaci
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1 accertare e dichiarare, per i motivi di cui in ricorso, che la sig.ra vanta un Parte_1 credito nei confronti dell'eredità giacente del sig. pari a lordi € Controparte_1
2.643,50, ovvero per quel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia;
per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'eredità giacente del sig.
a corrispondere alla sig.ra l'importo di lordi € 2.643,50, Controparte_1 Parte_1 ovvero quel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia;
inoltre, previo accertamento della omissione da parte del datore di lavoro sig. CP_1
, oggi eredità giacente di , dei versamenti al fondo di previdenza
[...] Controparte_1 complementare di denominato “Helvetia Aequa” delle quote di Controparte_2 trattamento di fine rapporto, nonché del diritto della ricorrente al ripristino della
1 posizione di previdenza complementare o, in subordine, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi;
accertare e dichiarare, per i motivi esposti in ricorso, l'obbligo dell'eredità giacente di
, a versare al fondo di previdenza complementare di Controparte_1 Controparte_2 denominato “Helvetia Aequa” l'importo di lordi € 747,70 a titolo di accantonamenti TFR, illegittimamente trattenuti e mai versati, ovvero la diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'eredità giacente di
, a versare al fondo di previdenza complementare di Controparte_1 CP_2 CP_2 denominato “Helvetia Aequa” l'importo di lordi € 747,70 a titolo di accantonamenti TFR, ovvero la diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a un risarcimento per i danni patiti a causa del mancato tempestivo versamento delle quote di contribuzione dovute in suo favore nei confronti del fondo di previdenza complementare di
[...] denominato “Helvetia Aequa” e, per l'effetto, condannare la convenuta eredità CP_2 giacente di ad un risarcimento di complessivi € 747,70 a titolo di Controparte_1 mancati accantonamenti TFR, ovvero la diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, da calcolarsi secondo altro criterio che il giudicante vorrà individuare anche in via equitativa ex art.1226 c.c.; condannare la convenuta eredità giacente di alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite, oltre il 15% di spese generali in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari. con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato su tutti i capi di condanna.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.11.2024, ricorreva al Tribunale Parte_1 di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che il 4.9.2023 era deceduto , titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, sedente in Novara, via dell'Artigianato n.
2. Con dichiarazione notarile del 26.9.2023, i chiamati e CP_3 Controparte_4 avevano rinunciato all'eredità e su istanza della ricorrente, il 18.10.2024 era stato nominato curatore dell'eredità giacente l'avv. Francesco Biroli. Allegava di aver lavorato alle dipendenze del de cuius dal 21.1.2019 al 4.9.2023, come impiegata a tempo parziale al 43,75% e inquadramento al 5 livello CCNL commercio. Lamentava di non aver ricevuto la retribuzione, né le competenze di fine rapporto, indicate nei prospetti paga di agosto e settembre 2023 (doc. 6 ric.), nonostante la regolare prestazione lavorativa.
2 Deduceva, inoltre, che il 28.1.2019 aveva aderito al fondo di previdenza complementare “Helvetia Aequa”, gestito da a cui aveva conferito il Controparte_2 proprio TFR (doc. 7 ric.). Purtuttavia, il datore di lavoro aveva omesso di versare al Fondo le quote mensili di TFR, indicate nei cedolini e la CU 2023 (doc. 8 ric.) aveva indicato in euro 2.714,63 la quota di TFR versata al Fondo. Domandava, pertanto, il pagamento in proprio favore di euro 2.643,50 a titolo retributivo e in favore del Fondo di euro 747,60 a titolo di TFR, calcolato, quest'ultimo, quanto a euro 599,25 dalle quote mensili ricavabili dai cedolini paga 2023 e per il resto, dalla differenza tra quanto risultante dall'estratto conto presente sul sito di e la CP_2
CU 2023, riferita all'anno 2022.
Le convenute non si costituivano e previa verifica della regolare notificazione dell'atto introduttivo, venivano dichiarate contumaci.
Disposto ordine di esibizione a e sentito il curatore dell'eredità giacente CP_2 avv. Biroli, all'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
La ricorrente agisce per la corresponsione delle restanti somme: euro 2.643,50 (a titolo di retribuzione e competenze di fine rapporto non versate nei mesi di agosto e settembre 2023) ed euro 747,50 (a titolo di TFR da versare al fondo di previdenza). Allega, in proposito, di avere intrattenuto con , già titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, un rapporto di lavoro subordinato, dall'assunzione del 21.1.2019, fino al decesso del titolare, avvenuto il 4.9.2023 (docc. 2 e 5 ric.).
Dal punto di vista fattuale, debbono dirsi pienamente provati il rapporto di lavoro e la sua cessazione, giusta la produzione dei cedolini paga dell'ultimo anno (doc. 6 ric.), della CU 2023 (doc. 8 ric.) e della comunicazione obbligatoria di licenziamento (doc. 5 ric.), i cui dati sono coerenti tra loro e con quanto dedotto in ricorso. Il CCNL applicato al rapporto, l'inquadramento al livello 5 e l'orario parziale, sono evincibili dalle buste paga prodotte e dalla comunicazione obbligatoria, che confermano quanto allegato nel ricorso. Parte convenuta, al contrario, non costituendosi, non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei spettante, secondo i principi generali (cfr. Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533), circa l'adempimento degli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti. 2. Quanto alle retribuzioni, sulla base dei cedolini paga prodotti (doc. 6 ric.) vanno riconosciuti gli importi di euro 708,05 per retribuzione del mese di agosto 2023 ed euro 81,69 per la retribuzione di settembre 2023 (detratti i giorni di assenza non retribuita dalla retribuzione base), oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità, all'indennità
3 sostitutiva del preavviso, alle indennità per ex festività, ferie e permessi maturati e non goduti, per un totale di euro 2.488,97 lordi. 3. Quanto alla domanda di condanna al pagamento delle quote di TFR al fondo di previdenza complementare, è opportuno premettere alcune considerazioni in diritto.
È noto che, per lungo tempo, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente (Corte d'appello di Torino, n. 216/2016, resa in causa r.g. n. 487/2015) aveva negato la legittimazione del lavoratore ad agire per la condanna del datore di lavoro a versare i contributi a un fondo pensione privato.
Sulla base dei principi affermati dalla Corte distrettuale, poi, questo Tribunale (sentenza n. 157 del 2.7.2019 e molte altre successive) aveva riconosciuto al lavoratore la sola facoltà di agire in via surrogatoria, ove il Fondo pensione non si fosse attivato, per conseguire il pagamento in favore di quest'ultimo, di contributi non versati dal datore di lavoro.
Tale indirizzo è stato, in buona parte, superato dai successivi interventi della S.C. che, pronunciando in materia fallimentare, ha, per contro, affermato la legittimazione attiva del lavoratore ad agire per il pagamento del TFR destinato a un fondo pensione,
“salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva” (Cass., sez. I civ., 7.6.2023, n. 16116, la cui motivazione si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Tanto implica, nell'assenza di prove che consentano di qualificare senz'altro il contratto assicurativo in termini di cessione del credito, va riconosciuta la legittimazione del lavoratore ad azionare direttamente il proprio credito.
Purtuttavia, non possono negarsi né l'interesse, né la legittimazione della ricorrente a ottenere una pronuncia giurisdizionale che faccia stato del credito nei confronti sia della datrice di lavoro, sia dell'assicuratore-fondo previdenza complementare. 4. Ciò premesso in punto di diritto, la ricorrente ha chiesto la corresponsione di una somma calcolata per differenza tra quanto risultante dalle buste paga e dalla CU, sottoscritta dal datore di lavoro e quanto effettivamente versato al fondo. L'accertamento di quest'ultima somma può avvenire con certezza, anche grazie all'esibizione del prospetto dei versamenti da parte di , da cui si evince che dopo l'inizio del CP_2 rapporto di lavoro oggetto del giudizio, al fondo è stata versata la complessiva somma di euro 2.566,18, che coincide con quella allegata in ricorso.
Gli altri termini del conteggio sono stati correttamente indicati nell'atto, come desumibili dai documenti prodotti.
In assenza di qualsivoglia prova dell'effettivo pagamento, è fondata la domanda di condanna al pagamento di euro 747,70 a titolo di TFR. Trattandosi di importi dovuti a titolo retributivo, essi vanno incrementati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 3236,67), della minima attività istruttoria svolta e della non particolare complessità delle questioni
4 di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.800, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna l Controparte_1
a corrispondere a la somma di euro 2.488,97
[...] Parte_1 lordi e per conto di quest'ultima, a la somma di euro 747,70 Controparte_2 lordi a titolo di TFR, da versarsi sulla posizione n. adesione 940015889, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla cessazione del rapporto di lavoro (4.9.2023) al saldo effettivo;
2) condanna l' alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi euro 1.800, Parte_1 oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore degli Avv. Davide Bonsignorio, Monica Rota e in solido. Parte_2
Così deciso il 18.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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