CASS
Sentenza 27 settembre 2023
Sentenza 27 settembre 2023
Massime • 1
Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, che costituisce una tipica forma di raggiro. (Fattispecie in cui gli imputati, per procurarsi un ingiusto profitto, avevano espresso una menzogna tesa ad indurre in errore le parti offese, in particolare facendo figurare nel contratto con la banca, mediante una precedente alterazione del sistema informatico, interessi maggiori a quelli stabiliti nei singoli contratti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2023, n. 46437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46437 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: US IE nato a [...] il [...] GI AR nato a [...] il [...] LA EV NA nato a [...] il [...] IC AN nato a [...] il [...] IO OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata dove, nel dichiararsi non doversi procedere, venga considerato "dai punti 1 a 29"' letta la memoria del difensore di US IE e GI AR, Avv. LUCA PONTI, che ha insistito nei motivi di ricorso;
letta la memoria del difensore di IC AN, Avv. VITO NUZZOLESE, che ha insistito nei motivi di ricorso;
udito l'Avv. OL MARANGONI, difensore della parte civile AR ES s.a.s., e sostituto dell'Avv. AN FEBBRARO difensore della parte civile MA NM, e dell'Avv. IE LIANI per la parte civile BA EMANUELE, che ha concluso come da conclusioni e nota spese depositati;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46437 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 27/09/2023 udito l'Avv. ALESSANDRO ARDIZZI, sostituto dell'Avv. ILARIA CEREALI, difensore delle parti civili NEW SYSTEM PAINTING s.n.c, DE RL EL e DE RL MASSIMILIANO, che si è riportato agli scritti già depositati;
uditi i difensori di US IE e GI AR, Avv. LUCA PONTI e AR BONZANO, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'Avv. EMANUELE SERGO, difensore della ricorrente LA EV NA e sostituto dell'Avv. MATTIA TOMASETTI per il ricorrente IO OL, che si è riportato ai motivi dei ricorsi;
udito il difensore di IC AN, Avv. VIRIO NUZZOLESE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 20 gennaio 2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di EL ME, LO BE, IA La NE, DR CH e AO LL in ordine ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe ed ai singoli reati di truffa, confermando la condanna degli stessi al risarcimento dei danni in favore delle parti civili;
la vicenda era relativa a contratti di leasing stipulati dalla banca Hypo Adria Bank S.p.a. sulla scorta di un algoritmo di calcolo degli interessi predisposto, secondo l'accusa, in termini favorevoli per l'istituto di credito e a danno dei privati sottoscrittori dei contratti medesimi. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di EL ME che, ripercorso l'esito del giudizio, eccepiva la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alle acquisizioni istruttorie e documentali e alla loro interpretazione da parte della Corte d'appello rispetto al ruolo e all'attività del ricorrente;
i giudici di appello avevano ritenuto la figura di ME apicale al pari di quella degli amministratori o del direttore generale, laddove invece il ruolo ricoperto da ME (vice direttore generale) era ben diverso, ciò in quanto non aveva autonomia e discrezionalità nello svolgimento dei compiti a lui affidati, come riferito da tutti i testimoni sentiti sul punto;
in particolare, ME non aveva nessun potere con riferimento agli stanziamenti e la ricostruzione della sua posizione era stata documentalmente fornita anche attraverso la relazione del perito di parte della difesa BE, la cui valutazione era stata completamente omessa dalla Corte di appello 1.2 Il difensore lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità, in particolare con riferimento alla assunzione dei testi NI e AL senza le garanzie di legge, e la mancata pronuncia di sentenza di assoluzione nel merito in relazione agli artt. 197, 197-bis e 129 cod. proc. pen.. La posizione di NI, teste centrale dell'accusa, era la stessa di tutti gli altri soggetti che erano stati oggetto di indagine e di condanna nel procedimento, con un ruolo di spicco in quanto era sottoposto gerarchicamente al solo amministratore delegato;
NI appariva essere stato colpito fin da subito da gravi indizi di reato e non certo da meri sospetti, per cui si doveva dedurre la piena inutilizzabilità delle dichiarazioni rese;
ad analoghe conclusioni si perveniva in ordine alle deposizioni di AL, che era il soggetto che aveva l'obbligo di riferire al consiglio di amministrazione e l'obbligo di vigilanza secondo la normativa bancaria. ) 1.3 Il difensore eccepisce la -icontraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alle acquisizioni istruttorie ed alla loro interpretazione da parte della Corte di appello, ed il travisamento della prova: la difesa aveva posto alla attenzione della Corte di appello un compendio riepilogativo relativo agli esiti della prova testimoniale nel giudizio di primo grado, che non era stato preso in considerazione e nel quale si osservava che: 1) nessuno aveva mai detto che ME fosse a conoscenza della truffa o del meccanismo della stessa;
2) lo stesso NI aveva dichiarato di non essere a conoscenza della truffa, ma solo di un errore, e che non parlava dei fattori distorsivi a ME;
3) non si sapeva chi aveva deciso sul piano tecnico dove far confluire i rimborsi all'interno delle diverse voci di bilancio;
4) la modalità di contabilizzazione dei rimborsi avveniva in modo automatico a seguito della emissione della nota di credito, a prescindere dalla volontà di ME;
5) vi era una perizia di parte a firma del dott. Romanelli che illustrava analiticamente l'assenza di ogni falsità della postazione in questione nel bilancio;
l'omessa motivazione in merito alla mancata considerazione degli anzidetti elementi viziava irreparabilmente la motivazione della sentenza impugnata. 1.4 Il difensore lamenta la errata interpretazione da parte della Corte di Appello con riferimento alle acquisizioni istruttorie rispetto al ruolo e alle attività del ricorrente, nonché all'organizzazione interna della banca, al riparto delle responsabilità al suo interno, alla conoscenza e conoscibilità del meccanismo fraudolento, al (non) profitto conseguito dalle censurate condotte;
in particolare lamenta: a) contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si ammette che ME fosse vice direttore generale e dunque dipendesse dal direttore generale e amministratore delegato Di Tommaso, e quindi da NI, senza trarne le dovute conseguenze;
b) errore e contraddizione nella individuazione del ruolo di ME, che era un mero esecutore degli ordini superiori;
c) illogicità della motivazione nella parte in cui non ammetteva il ruolo preponderante e assorbente di NI, superiore di ME e mai indagato;
d) contraddittorietà e illogicità in relazione alle email acquisite, evidentemente confondendo trasmittente e ricevente, dal momento che non si trattava di email nelle quali ME dava ordini, ma semmai di ennail in cui li riceveva;
e) aporia motivazionale laddove la Corte supponeva che la decisione nella predisposizione dei bilanci sarebbe stata del ricorrente, allorquando invece si trattava di incombenza tipica del consiglio di amministrazione;
f) ulteriore aporia motivazionale, che discendeva da tutte le considerazioni che la Corte svolgeva sui bilanci, evocando che fossero non veri, quando nessuna imputazione vi era in questo senso;
g) contraddittorietà e 4 illogicità della motivazione laddove la Corte si intratteneva sulle deposizioni di TR e Nadalini;
h) ulteriore contraddittorietà e illogicità della motivazione laddove la Corte di appello si soffermava sui rimborsi senza trarne la necessaria conclusione, secondo cui si trattava appunto di una procedura automatizzata che prescindeva del tutto dal contributo causale del ricorrente;
i) errore nella motivazione nella parte in cui non si era tratta la logica conclusione secondo cui ME faceva da passacarte da Di Tommaso/NI a Nadalini;
I) ulteriore aporia motivazionale in quanto non si comprendeva da dove potesse supporsi che fosse proprio ME, e non piuttosto Di Tommaso, a dare ordini a NI;
m) altra aporia motivazionale in quanto NI e AL non avevano mai detto espressamente che avevano riferito a ME degli algoritmi alterati;
n) non era stato spiegato come e quando l'associazione si sarebbe costituita;
o) mancava del tutto un movente per ME, essendo assurdo ed illogico ascrivere la partecipazione all'associazione non ad un beneficio economico diretto, ma a presunti ed indimostrati avanzamenti di carriera o posizioni di prestigio. 1.5 Il difensore eccepisce inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di associazione per delinquere: già in appello si era rilevato che: non vi era prova dell'esistenza di un sodalizio criminoso;
non si era esaminata l'alternativa esistenza della associazione a delinquere rispetto ai reati scopo;
la presunta associazione a delinquere sarebbe esistita dal 1996 ad opera di sole due persone;
non era stata considerata la posizione della La NE, che da un lato veniva considerata fondatrice della associazione e dall'altro condannata quale partecipante;
erano stati del tutto travisati il ruolo e l'operato di ME;
non vi era alcuna certezza circa la sussistenza del vincolo e di almeno parte dell'elemento oggettivo;
non si era approfondita la distinzione tra concorso e associazione a delinquere in relazione agli episodi oggetto di contestazione;
su tutte queste censure la Corte di appello aveva omesso di motivare visto che la sua attenzione era focalizzata sulle truffe, ma non sulla associazione a delinquere. Il difensore osserva che perché un'associazione a delinquere possa. svilupparsi all'interno di un'impresa in forma societaria è necessario che venga imposto alla compagine sociale un modulo operativo illecito seguito e condiviso dai consociati, per cui occorrerebbe dimostrare l'esistenza di una società illecita dentro una società lecita: tale prova non era stata in alcun modo raggiunta. 1.6 Il difensore lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di associazione per delinquere e concorso nella truffa: non erano stati individuati gli elementi distintivi idonei a differenziare 5 ,r\f`I t - l'associazione da un comune concorso nelle truffe, visto che le persone coinvolte non erano in alcun modo collegate tra loro se non per la partecipazione di NI, che non era stato nemmeno oggetto dell'indagine penale. 1.7 Il difensore rileva che nei motivi di appello era stata evidenziata la impossibilità giuridica e fattuale di contestare tutti gli episodi di truffa a carico di ME, in quanto non era stato considerato che ME non aveva alcun contatto con i clienti e che il presunto mancato inserimento dei reclami non aveva in alcun modo inciso su truffe già perpetrate, potendosi al più riferire ad una condotta di favoreggiamento;
la condotta di ME poteva avere al più valenza civilistica e la sua condotta era stata unicamente quella di restituire il profitto del reato, di per sè inconciliabile con il reato già commesso;
in capo a ME era del tutto insussistente il dolus in contrahendo, posto che il dolo della truffa può essere precedente o concomitante ma giammai sussistente ad una truffa già perfezionata;
su tutti tali aspetti la Corte di appello non aveva risposto. Il difensore osserva che i capi di imputazione di truffa facevano riferimento a rapporti contrattuali aventi un momento genetico di molto anteriore rispetto alla stessa conoscenza della loro fattuale esistenza da parte di ME, il quale non poteva averne avuto contezza prima che ai singoli sottoscrittori, che avevano evidenziato l'applicazione di un tasso non corretto, venisse effettuato il rimborso di quanto erroneamente calcolato;
visto che i singoli contratti erano stati negoziati da altri dipendenti e funzionari della banca, che l'alterazione della formula era dipesa solo dalle indicazioni date da Di Tommaso alla società fornitrice di software, che l'applicazione della formula e il conteggio delle singole rate erano avvenuti automaticamente e senza alcun apporto da parte di ME, difettavano totalmente in capo allo stesso tutti gli elementi costitutivi della truffa. 1.8 Il difensore lamenta l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla necessitata e conseguente revoca delle statuizioni civili di condanna a carico di ME: quando il giudice, in base all'esame approfondito del materiale probatorio, ritiene che manchi o sia insufficiente o contraddittoria la prova della colpevolezza dell'imputato, deve emettere sentenza di proscioglimento nel merito in applicazione della regola probatoria di cui all'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 46780 del 2021). 1.9 il difensore eccepisce la violazione di legge per contrasto tra dispositivo e motivazione: nel dispositivo vi era l'affermazione di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per i reati dal n.2 al n.29 delle imputazioni perché 6 estinti per intervenuta prescrizione, mentre la motivazione era chiara nel sostenere che l'estinzione riguardava anche il reato di cui al capo 1. 2. Il medesimo difensore propone ricorso per cassazione anche nell'interesse di LO BE. 2.1 il difensore eccepisce che il giudice di appello, senza alcuna logica spiegazione, aveva ritenuto la figura di BE apicale al pari di quella degli amministratori o del direttore generale, laddove il ruolo ricoperto dal ricorrente era ben diverso, in quanto egli faceva parte dell'organismo di vigilanza e si occupava dell'ufficio legale, del quale era responsabile;
pertanto, i ruoli ricoperti non potevano essere parificati a quelli che apicali lo erano davvero. La ricostruzione della posizione di BE era stata documentalmente fornita anche attraverso la sua illustrazione all'interno della relazione del consulente Gaffuri, che la Corte di appello aveva completamente omesso di considerare;
il ruolo le incombenze e le responsabilità di BE erano state ricostruite basandosi solamente sulle dichiarazioni di NI, sulla "lettera standard" predisposta dall'ufficio legale e su una mail inviata a Di Tommaso, ma senza che venisse considerata l'organizzazione aziendale. 2.2 Il secondo motivo di ricorso è identico al secondo motivo del ricorso ME relativo alla assunzione dei testi NI e AL senza le garanzie di legge. 2.3 II difensore lamenta la mancata effettuazione di perizia, la mancata assunzione di prova decisiva e la mancanza di motivazione in ordine alla decisione di non dar corso alla perizia richiesta;
osserva che in sede di appello era stata oggetto di espressa impugnazione l'ordinanza di rigetto dell'istanza avanzata ex art. 507 cod. proc. pen. contenente la richiesta di perizia o comunque di accesso al registro reclami informatico, al fine di verificare il numero esatto dei reclami inseriti storicamente: la prova era decisiva in quanto, ove i presunti reclami mancanti fossero stati in un numero non alto, non vi sarebbe stata ragione di discutere oltre, visto che il numero di reclami mancanti e la quantificazione di quelli inseriti era prova significativa della volontà occultativa;
sul punto il consulente del Pubblico Ministero, dott. Miani, aveva ammesso di non avere esaminato il contenuto del database reclami, per cui l'affermazione secondo cui un elevato numero di reclami non era stato inserito nel database in ragione del fatto che sarebbe stato eseguito un maggior numero di rimborsi rispetto ai reclami effettivamente inseriti era del tutto fallace, tanto più che era stato prodotto l'estratto cartaceo del registro dei reclami e che i testi 7 ai quali era stato sottoposto lo avevano tutti riconosciuto come corrispondente a quello telematico, ma tale produzione non era stata presa in considerazione. 2.4 II difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alle acquisizioni istruttorie ed alla loro interpretazione da parte della Corte dì appello, ed il travisamento della prova: la difesa aveva posto alla attenzione della Corte di appello un compendio riepilogativo relativo agli esiti della prova testimoniale nel giudizio di primo grado, che non era stato preso in considerazione e nel quale si osservava che: 1) NI riceveva reclami anche da soggetti diversi dall'ufficio legale;
2) vi erano oggettivamente degli equivoci nell'identificare i reclami, visto che NI pagava rimborsi anche per "non reclami"; 3) NI non comunicava tutto quello che rimborsava e non vi era stato alcun accertamento su cosa NI effettivamente girasse all'ufficio legale;
4) NI aveva, anche all'epoca dei fatti, l'abilitazione a caricare il registro reclami;
5) BE non aveva mai dato ordine di non caricare i reclami;
6) la posta comprensiva anche dei reclami che Hypo Bank riceveva aveva vari responsabili per il relativo smistamento, non il solo BE;
7) NI dava ordini grazie alla sua autorità addirittura ad addetti non dipendenti dalle sue funzioni o che dipendevano da altre unità operative;
8) nessuno aveva mai detto che BE era a conoscenza della truffa, del meccanismo della stessa o dell'algoritmo artefatto;
9) vi era stato il riconoscimento del database cartaceo prodotto dalla difesa quale facsimile;
10) AL era a conoscenza del tema dei reclami sia per la difficile identificazione degli stessi sia per le difficoltà operative di caricamento nel relativo registro e analoga conoscenza aveva il responsabile Intarnal Audit, F. RO;
11) le allegazioni di documenti inviati alla polizia giudiziaria da NI e AL erano state unilateralmente predisposte a loro personale difesa;
12) il controllo delle problematiche (compreso l'algoritmo) spettava all'Internai Audit/Compliance e non alla struttura I.T., che predisponeva la dichiarazione ogni anno, a firma del Consiglio di amministrazione sulla regolarità informatica. 2.5 Il difensore lamenta l'illogicità della motivazione con particolare riferimento alle acquisizioni istruttorie e alla loro interpretazione da parte della Corte di appello rispetto al ruolo e all'attività di BE, nonché all'organizzazione interna della banca, al riparto delle responsabilità al suo interno, alla conoscenza e conoscibilità del meccanismo fraudolento, al (non) profitto conseguito dalle censurate condotte, osservando che: a) si erano riconosciuti esenti da responsabilità soggetti (AL e NI) che, pur a conoscenza del meccanismo frodatorio, agivano su vincolo gerarchico, circostanza che valeva in 8 u\,) ugual modo per BE;
b) vi era stato un errore nella individuazione del ruolo e delle possibilità d'azione di BE;
c) era errata la motivazione sulla reiezione della tesi di BE di essere venuto a conoscenza del sistema criminoso solo dopo l'emersione della notizia ad opera del programma "Striscia la notizia"; d) era errata la considerazione delle dichiarazioni di NI e non erano state valutate quelle secondo cui era stato proprio il Direttore generale Di Tommaso, che aveva posto in essere il sistema criminoso, ordinando alla software house la modifica dell'algoritmo delle indicizzazioni, ordinandogli di non inserire i reclami che pervenivano a lui (NI) direttamente;
f) non era stata considerata la testimonianza di De UC secondo cui NI non aveva mai trasmesso all'ufficio legale i reclami ricevuti per altre vie;
g) non era stato considerato che tali reclami, non essendo indirizzati all'ufficio legale, non potevano venire a conoscenza di BE;
h) era contraddittorio sostenere che BE, se effettivamente aderente all'associazione, rivolgesse le richieste di riconteggi a NI che, secondo la sentenza, non ne faceva parte;
i) mancava la motivazione in relazione al riscontro secondo cui BE avrebbe predisposto una lettera standard per far fronte ai reclami, ciò costituendo riprova della sua adesione alla associazione per delinquere: da un lato rientrava tra le funzioni dell'ufficio legale predisporre le lettere di risposta ai clienti, dall'altro la predisposizione di una lettera non dimostrava certo la volontà di aderire ad una associazione, né la conoscenza della truffa;
I) era illogico sostenere che la predisposizione della lettera standard avrebbe velocizzato le procedure di ricalcolo, visto che tale lettera era, per sua stessa natura, successiva alla procedura di ricalcolo;
m) erano state travisate le dichiarazioni di BE, laddove gli si attribuiva la volontà di ritenere contenuto il numero dei reclami in materia di indicizzazione, visto che BE aveva sempre fatto riferimento al numero dei reclami pervenuti all'ufficio legale, esprimendo solo su questo le proprie considerazioni;
n) l'ufficio legale non svolgeva, né poteva svolgere funzioni di controllo, ma solo funzioni operative;
o) era quindi errata la considerazione secondo cui si attribuiva la conoscenza della truffa a BE per non aver posto in atto i controlli e subito dopo gli veniva imputato di avere invece allertato i vertici dell'istituto con le mail acquisite agli atti prodotte dalla stessa difesa;
p) era emersa la piena buona fede del ricorrente nel segnalare il crescente numero di reclami ai vertici della banca, essendo illogico attribuire a tale comportamento la conoscenza della truffa;
q) si era ricavata la partecipazione all'associazione di BE dalla lettura delle mail di NI, visto che nessuno dei testi aveva affermato la conoscenza dell'alterazione del sistema z di calcolo degli interessi da parte di BE, e lo stesso NI aveva dichiarato di non averne mai parlato con BE;
r) non era stato considerato il numero di reclami inseriti nel database da BE e di quelli inseriti dalla Task Force, non essendo mai stata acquisita agli atti copia informatica del database;
s) non era stato considerato che BE non partecipava, nè aveva accesso al consiglio di amministrazione, nè aveva possibilità di relazionarsi con lo stesso;
t) era palesemente illogico non avere ritenuto responsabili (e anzi averli sentiti come testimoni) RO e AL che, a differenza di BE, avevano precise responsabilità, doveri di controllo e obblighi di riferire;
u) mancava del tutto un movente per BE, essendo assurdo e illogico ascrivere la partecipazione all'associazione non ad un beneficio economico diretto, ma a presunti e indimostrati avanzamenti di carriera o supposte posizioni di prestigio;
v) vi era stata una abnorme configurazione di una responsabilità oggettiva derivante unicamente dal ruolo di responsabile dell'ufficio legale. 2.6 II difensore rileva che si era evidenziato che non vi era la prova dell'esistenza di un sodalizio criminoso, tenendo conto che i fatti si erano svolti all'interno di una persona giuridica che svolgeva ben altre attività rispetto alla gestione del leasing;
non era stata esaminata l'alternativa esistenza di un'associazione a delinquere rispetto ai reati scopo;
la presunta associazione sarebbe esistita dal 1996 ad opera di due sole persone;
non era stata considerata la posizione della La NE, che da un lato era stata considerata fondatrice dell'associazione e dall'altra condannata quale partecipante;
era stato del tutto travisato il ruolo di NI, che aveva deposto in giudizio per scaricare la responsabilità su BE del (non) caricamento dei reclami;
ove si fosse ritenuto BE membro dell'associazione si sarebbe da lui preteso un obbligo di autodenuncia;
non era stato mai dimostrato che se BE avesse agito come da lui preteso, le truffe sarebbero cessate e l'associazione si sarebbe sciolta;
la sentenza di primo grado non aveva in alcun modo approfondito la distinzione tra concorso e associazione a delinquere;
su tutti questi punti la Corte di appello aveva omesso di motivare;
venivano poi ribadite le considerazioni del quinto motivo del ricorso ME. 2.7 II settimo motivo di ricorso è identico al sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse di ME. 2.8 Il difensore rileva che nei motivi di appello era stata evidenziata la impossibilità giuridica e fattuale di contestare tutti gli episodi di truffa a carico di BE, in quanto non era stato considerato che BE non aveva alcun contatto con i clienti, e il presunto mancato inserimento dei reclami non aveva in alcun 1 0 modo inciso su truffe già perpetrate, potendosi al più riferire ad una condotta di favoreggiamento;
la condotta di BE si poneva a valle di truffe già perfezionate e l'utilizzo di moduli standard per le risposte ai clienti non forniva alcun elemento a suo carico;
in capo a BE era del tutto insussistente il dolus in contrahendo, posto che il dolo della truffa può essere precedente o concomitante ma giammai sussistente ad una truffa già perfezionata;
su tutti tali aspetti la Corte di appello non aveva risposto. Il difensore osserva che i capi di imputazione di truffa facevano riferimento a rapporti contrattuali aventi un momento genetico di molto anteriore rispetto alla stessa conoscenza della loro fattuale esistenza da parte di BE, il quale non poteva averne avuto contezza prima che ai singoli sottoscrittori, che avevano evidenziato l'applicazione di un tasso non corretto, venisse effettuato il rimborso di quanto erroneamente calcolato;
visto che i singoli contratti erano stati negoziati da altri dipendenti e funzionari della banca, che l'alterazione della formula era dipesa solo dalle indicazioni date da Di Tommaso alla società fornitrice di software, che l'applicazione della formula e il conteggio delle singole rate erano avvenuti automaticamente e senza alcun apporto da parte di BE, difettavano totalmente in capo allo stesso tutti gli elementi costitutivi della truffa;
gli obblighi che si volevano far ricadere su BE, ricadevano invece esclusivamente in capo agli amministratori ed ai sindaci;
dello stesso avviso era stato anche il giudice del lavoro che, di fronte al licenziamento di BE per non aver controllato o non aver segnalato, ne aveva dichiarato l'illegittimità proprio per mancanza di giusta causa;
pertanto, rispetto alla truffa BE si collocava in un momento successivo, mentre rispetto all'associazione non vi era la prova della finalizzazione della condotta. 2.9 Il motivo di ricorso contiene argomentazioni analoghe all'ottavo motivo di ricorso proposto nell'interesse di ME. 2.10 Il motivo di ricorso è identico al nono motivo di ricorso proposto nell'interesse di ME. Il difensore di BE e ME presentava memoria difensiva nella qúale chiedeva: a) annullamento ovvero la declaratoria della nullità degli impugnati provvedimenti, con o senza rinvio;
b) l'assoluzione dei due imputati nel merito da tutti i reati a loro rispettivamente ascritti con la formula ritenuta di giustizia, con conseguente annullamento di tutti i capi civili di primo e secondo grado ed esonero da qualsivoglia loro civile responsabilità da reato;
c) in via subordinata, l'annullamento delle gravate sentenze e la declaratoria formale ed espressa della intervenuta prescrizione anche in relazione al capo 1) di imputazione. 11 9 3. Propone ricorso il difensore di IA La NE. 3.1 il difensore lamenta l'errata motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da RC AL, NO NI ed AN IN, non solo per il ruolo che ricoprivano all'interno della Hypo Bank, ma anche alla luce della loro pacifica conoscenza dell'esistenza, nel software utilizzato per i contratti di leasing, dei fattori correttivi per cui era processo;
la ricorrente, al pari di AL, NI e IN, era dipendente della Hypo Bank, ed agiva secondo le precise direttive ad ella impartite dal vero e proprio dominus della vicenda, ossia OR Di Tommaso;
la raccomandata consegnata in data 18 Febbraio 2020 alla ricorrente era prova documentale di quanto dedotto, in quanto dalla stessa si evinceva che la nomina di IA La NE era avvenuta nel 2010, ossia in epoca ampiamente successiva all'inserimento del fattore correttivo, e che ella dipendeva dal direttore generale, Di Tommaso, come AL, NI e IN, tanto che le mail con cui le si chiedeva di intervenire per eliminare la problematica le giungevano da NI e non viceversa;
se era vero il fatto che, secondo il giudice di appello, il contenuto delle mali dell'8 ottobre del 2007 e del 30 settembre 2009 evidenziavano come la ricorrente fosse pienamente a conoscenza del sistema truffaldino introdotto da Di Tommaso ed aveva concorso nella consumazione dei reati, era altrettanto vero che nulla era stato motivato in ordine al contenuto delle 14 mali allegate dalla difesa, da cui emergeva l'assoluta mancanza di autonomia in capo alla ricorrente in ordine all'inserimento del fattore correttivo nel software in uso alla Hypo Bank per lo sviluppo dei contratti di leasing;
vi era una assoluta mancanza di prova della volontà di aderire all'associazione condividendone i fini. 4. Propone ricorso per cassazione il difensore di DR CH. 4.1 Il difensore svolge alcune riflessioni in tema di valutazione della responsabilità penale in sede di appello in caso di reato prescritto dopo la condanna di primo grado ed in presenza di statuizioni in favore delle parti civili, richiamando sentenze di questa Corte, e concludendo nel senso che in caso di impugnazione di sentenza di condanna ed in presenza di statuizioni in favore della parte civile, qualora il reato medio termine si estingue per prescrizione, il giudice: non si occupa dell'accertamento del reato in quanto ormai estinto;
si limita ad accertare se le condotte possano integrare illecito civile e, nel fare ciò, applica le regole probatorie del codice di procedura penale e le regole civilistiche afferenti sia l'accertamento del nesso causale che dell'elemento soggettivo dell'illecito, valutando la sussistenza del nesso causale in base al "criterio del più 12 probabile che non" o della "probabilità prevalente", che consentono di ritenere adeguatamente dimostrata una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria. Ciò premesso, il difensore ripercorre la vicenda osservando che, a fronte di 55.000 contratti, il procedimento penale si era occupato solo di circa 60 contratti per i quali era stato contestato il reato di truffa e che la prova di tutti gli elementi costitutivi delle singole truffe era da ritenersi "monca" ab origine, non essendo stata escussa alcuna delle presunte persone offese;
inoltre, residuavano incertezze probatorie relativa all'effettiva consapevolezza di ciascun imputato del meccanismo fraudolento ideato da Di Tommaso e all'effettivo apporto causale fornito da ciascun imputato ad ogni singola truffa;
non era emersa l'esistenza di alcuna struttura interna alla banca ulteriore e diversa da quella aziendale e tale da poter costituire la contestata associazione per delinquere. Dopo aver riportato parte della motivazione della sentenza di primo grado ed una sintesi dei motivi di appello e della sentenza di appello, il difensore lamenta la violazione dell'art. 24 della Costituzione in relazione alla conferma delle statuizioni civili, e la violazione dell'art. 578 cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa, non essendovi stata una cognizione piena in relazione alla valutazione di responsabilità dell'imputato e dei motivi di appello volti ad evidenziare l'assenza di prova di colpevolezza, visto che la Corte di appello si era limitata a richiamare alcuni passaggi della sentenza di primo grado mediante mera parafrasi del contenuto della stessa (vengono riportati passi di motivazioni di sentenze di questa Corte). 4.2 il difensore lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione degli articoli 110-416-640 cod. pen., nonché vizio di motivazione conseguente alla mancata valutazione dei motivi di impugnazione ed il travisamento delle prove consistente nella omessa valutazione delle stesse: nei motivi di appello era stato evidenziato che NI aveva escluso che CH fosse a conoscenza dei fattori distorsivi, che AL aveva escluso l'emersione di criticità relativamente alla posizione di Hypo Finance, di cui era responsabile CH, che dalle mail era emerso un unico caso su 55.000 in cui CH avrebbe dato indicazioni alla La NE in ordine alla gestione del calcolo degli interessi relativamente ad un contratto di leasing (peraltro non era stato accertato se tale contratto fosse uno tra quelli oggetto di contestazione); non era emersa alcuna interessenza di CH in nessuno dei 60 contratti oggetto di imputazione;
la Corte di appello aveva premesso che i motivi di impugnazione avevano lo scopo di evidenziare la 13 contraddittorietà/insufficienza della prova e che tale tipo di valutazione non era consentita, stante l'avvenuta prescrizione dei reati, negando in questo modo il diritto a quella piena cognitio affermata da questa Corte. 4.3 II difensore lamenta violazione degli artt. 578 lett. c)- 360 cod proc pen. con conseguente nullità delle operazioni di acquisizione di dati informatici dal server acceso della Hypo in quanto accertamento tecnico irripetibile svolto senza contraddittorio: le operazioni erano state compiute su sistemi accesi e quindi non erano più replicabili in quanto i dati del server si erano modificati;
l'eccezione era sempre stata respinta sulla scorta di sentenze che si occupavano di questioni diverse ovvero di copiatura di dati di computer portatili o di telefoni cellulari. Il difensore aggiunge che dalle dichiarazioni rese dal consulente tecnico del pubblico ministero e, su questo specifico aspetto, dal consulente tecnico della difesa, De ST, era stato dimostrato che l'attività tecnica svolta era irripetibile, con conseguente violazione dell'ad 360 cod. proc. pen e inutilizzabilità dei dati acquisiti. Il difensore presentava memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, nella quale insisteva per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Propone ricorso per cassazione il difensore di AO LL. 5.1 Il difensore lamenta l'errata applicazione dell'ad. 63 comma 2 cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi NI e IN: o NI e IN dovevano essere sentiti come testi, in spregio all'ad 63 cod. proc. pen., e quindi le dichiarazioni degli stessi dovevano essere dichiarate inutilizzabili ai fini della decisione, oppure anche LL avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile tanto quanto loro in quanto avevano tutti e tre la stessa posizione. 5.2 II difensore eccepisce l'erronea valutazione e/o il travisamento della prova, la mancanza di prova, la totale mancanza o carenza della motivazione , l'illiceità penale del fatto contestato, l'insussistenza dell'elemento soggettivo: la Corte di appello non aveva motivato in alcun modo perché non riteneva accoglibili e fondate le contestazioni e le deduzioni difensive ed aveva richiamato, a fondamento delle proprie affermazioni, prove che erano stati oggetto di palesi sviste e/o errata valutazione da parte del tribunale. Premesso che le condotte addebitate al ricorrente consistevano nella gestione autonoma dell'inserimento e della modifica dei fattori correttivi nel sistema informatico della banca e nell'aver dato disposizioni per l'effettuazione dei conteggi finalizzati ai rimborsi ai clienti reclamanti, il difensore osserva che il 14 ricorrente non aveva mai ricoperto contemporaneamente le cariche di responsabile dell'area Market Support e direttore di Hypo Leasing, in quanto le due posizioni si erano succedute nel tempo;
visto che LL non aveva autonomia sulla gestione dei rimborsi per i leasing reclamati (come emerso documentalmente e dall'assunzione del test RO), neppure si poteva pensare che avesse autonomia come mero responsabile dell'area Market Support. Secondo la Corte di appello -prosegue il difensore- il ruolo decisionale nell'inserimento, mantenimento ed implementazione dei fattori correttivi sarebbe emerso dalle mail prodotte dal Pubblico Ministero, in cui LL, come altri soggetti non imputati, risultava in copia unicamente per conoscenza o addirittura non era tra i destinatari;
erano invece state ignorate le prove documentali prodotte dalla difesa, non considerando che nessuna mail proveniva da LL, che la decisione di modifica della formula del calcolo di indicizzazione proveniva da Di Tommaso, così come le decisioni in ordine ai fattori correttivi, che la ripartizione delle direttive operative avveniva da IA La NE a IN e da quest'ultimo ai dipendenti di Trebi s.r.I., e che nell'unica nnail in cui si attribuiva a LL l'impartizione di una direttiva, lo stesso non era stato aggiunto per conoscenza, nè informato circa l'esecuzione della stessa, nè risultava tra i soggetti autorizzati ad accedere al sistema con possibilità di togliere il fattore correttivo (possibilità riservata solo a La NE e NI). Quanto alle prove testimoniali ferma restando l'inutilizzabilità delle deposizioni di IN e NI, il contenuto delle stesse era stato travisato e non risultava comunque attendibile;
non erano state considerate le prove testimoniali indicate dalla difesa, quali quella del teste Moroni, dipendente della Trebi s.r.I.; inoltre, la semplice lettura delle mail indicate dalla Corte di appello a fondamento della decisione, consentiva di escludere in radice la sussistenza di quel potere decisionale in capo a LL, che gli era valsa l'attribuzione di partecipe del sodalizio criminoso;
si era fatto riferimento alle testimonianze di NO NI e AU RO per far assumere ai documenti un significato ulteriore e diverso da quello testuale;
era pertanto emerso che LL non era abilitato ad intervenire sul software per modificare il sistema delle indicizzazioni, non aveva mai deciso alcunché in ordine alle modifiche sul software, era estraneo alla procedura di gestione dei reclami ed alla gestione contabile dei rimborsi e dei relativi appostamenti a bilancio ed interveniva solo su ordine alla direzione per trasmettere ad altri la necessità di procedere con i conteggi. Il difensore rileva che non era stata dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo, soprattutto in considerazione del ristretto numero di mail in cui era ) 15 coinvolto, dell'esiguo numero di contratti in cui emergeva il .suo nome (3 su 50.000), del ristretto lasso temporale in cui erano concentrate le mail che lo vedevano coinvolto e del mero ruolo di passacarte evincibile dal contenuto delle stesse mail. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di ME è fondato soltanto relativamente all'ultimo motivo. 1.1 Partendo dalle eccezioni procedurali, la Corte di appello ha correttamente risposto a quella relativa alla inutilizzabilità delle deposizioni dei testimoni ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., applicando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicchè il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità" (così Sez.5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030). La motivazione della Corte di merito deve ritenersi corretta e legittima, avendo fatto applicazione dei principi enunciati in materia da questa Corte e, in particolare, del principio di diritto secondo cui l'obbligo di applicare il disposto dell'art. 63 cod. proc. pen. insorge esclusivamente laddove emergano, ictu oculi, elementi precisi di reità, elementi che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico. Occorre pertanto che dette vicende presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato, non essendo sufficienti meri sospetti, ipotesi investigative o intuizioni personali dell'autorità procedente (vedi Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417-01; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 - 01). Le verifica della sussistenza della qualità di indagato in reato connesso o collegato va, pertanto, condotta secondo il criterio sostanziale «della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel 16 momento in cui le dichiarazioni sono state rese» (Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729-01; Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, Pascolini, Rv. 279606). In assenza di indici formali certi, come la pregressa iscrizione nel registro delle notizie di reato, cui ancorare la definizione dello statuto di prova testimoniale da riferire al dichiarante, diventa centrale la valutazione giudiziale sulle emergenze processuali ritenute indicative del coinvolgimento nel fatto per cui si procede di chi dichiara. Tale delibazione, tuttavia, è pienamente ascrivibile alla valutazione del giudice di merito e, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità se non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U., n.15208 del 25/02/2010, Rv. 246584; Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 - 01). Nel caso di specie l'accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale, sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, dunque, non censurabile in questa sede, ha dato conto delle ragioni per le quali NI, AL e IN non avevano assunto le qualifica di indagati all'epoca in cui erano stati escussi quali testimoni, né,, la hanno assunta successivamente, evidenziando la correttezza delle decisioni del Pubblico Ministero prima e del giudice poi (si veda la motivazione contenuta a pag.10 della sentenza impugnata), come, del resto, già aveva motivato il giudice di primo grado (pag.22 e 27 sentenza di primo grado); inoltre, i motivi di ricorso proposti sono generici, perché non specificano da quali dati era possibile ritenerli indagati al momento della decisione da parte dei giudici di merito;
l'eccezione sul punto è, pertanto, manifestamente infondata. 1.2 Quanto alla eccezione di inutilizzabilità dei dati informatici estratti dal server, la Corte di appello (pag.8 e seguenti) ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "L'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti." (Sez.1, n. 38909 del 10/06/2021, , 17 Marziano, Rv. 282072); in particolare, la Corte di appello ha osservato (pag.9) che "le modalità seguite in concreto hanno garantito la possibilità di effettuare una copia dei file originari del server senza il pericolo di una loro modifica atteso che il server veniva isolato prima della procedura di copiatura"; anche in tal caso, peraltro, i motivi di ricorso sono generici in quanto non precisano quale pregiudizio sarebbe derivato ai ricorrenti e quali sono state le conseguenze;
anche tale motivo, pertanto, è manifestamente infondato. 1.3 Passando ad esaminare in particolare il ricorso proposto nell'interesse di ME, si deve rilevare come relativamente alle eccezioni contenute nei primi 4 motivi (ad eccezione di quello di cui al punto 1.2, di cui si è già detto),e nel settimo, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); in particolare, la posizione di ME è stata trattata dal Tribunale nelle pagine 47 e seguenti e dalla Corte di appello alle pagine 13 e 14, e sulle motivazioni contenute nelle sentenze viene proposta una inammissibile rivalutazione dei dati probatori. 1.4 Quanto al quinto e sesto motivo di ricorso (mancata distinzione tra associazione per delinquere e comune concorso nelle truffe), deve essere anche ribadito che "Nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi" (Sez.2, n.22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724): ciò premesso, la sentenza di appello ha richiamato le considerazioni del giudice di primo grado che, nelle pagine 68 e seguenti, ha evidenziato l'indeterminatezza del programma criminoso, in quanto in grado di realizzare un numero indeterminato di truffe, l'affectio societatis tra tutti coloro che erano coinvolti 18 nella gestione dei contratti, la cui volontà era di non far emergere il problema, la esistenza di una organizzazione strutturale, L'esistenza di un'associazione criminale è stata correttamente spiegata (pag.70 sentenza primo grado) in ragione della sovrapposizione, nel caso di specie sussistente, tra l'ente lecito (la banca) e l'ente criminale (l'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di reati di truffa), dove la coincidenza tra "ente sociale lecito" ed "ente criminale" non deve essere affatto totale, non essendo necessario che si esprima in una coincidenza materiale perfetta riguardo sia alle persone che compongono i rispettivi assetti e sia ai mezzi con i quali possono essere realizzati, secondo i casi, i fini leciti o quelli illeciti, rientranti, questi ultimi, nel programma di delinquenza. Anche la dottrina ammette la sovrapposizione, come in precedenza precisata, tra associazioni criminali e società commerciali, essendo possibile trarre il dato della stabile convergenza di condotte, che dà vita all'elemento strutturale dell'illecito, dalla "costante sinergia" tra più soggetti, ove questa sinergia non trovi una spiegazione logica nei rapporti commerciali o, comunque, si estrinsechi per il perseguimento di fini diversi dalla creazione di un'organizzazione proiettata nel tempo che si faccia portatrice di un progetto criminale condiviso. Quanto alla giurisprudenza di legittimità, è risalente, ed è stato ripetutamente ribadito, l'insegnamento giusta il quale ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere non si richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l'attivazione di una struttura che può essere anche preesistente all'ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita (Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, Grasso, Rv. 259493). La configurabilità del reato di associazione per delinquere è stata esclusa allorquando i singoli componenti di un ufficio o di un'organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere attività illecite e manchi del tutto la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell'organizzazione stessa (Sez. 6, n. 34489 del 30/01/2013, Casula, Rv. 256122; Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, Avanzini, Rv. 201516). Ciò porta, viceversa, a ritenere la configurabilità di un sodalizio criminale allorquando i singoli componenti di una società commerciale e, dunque, di un'organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere attività illecite e sussista la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell'organizzazione stessa, direttive che, come si evince nel caso in esame, erano impartite dal direttore generale Di Tommaso e poste in essere dai ricorrenti. 19 1.5 Relativamente poi alle eccezioni secondo cui la condotta di ME avrebbe solo valenza civilistica e che lo stesso non avrebbe partecipato alle singole truffe, essendo intervenuto in un momento successivo alla alterazione del sistema informatico che permetteva alla banca di avere interessi maggiori a quelli stabiliti nei singoli contratti, si deve osservare che alla prima la Corte di appello ha risposto con la motivazione contenuta a pag. 12; sul punto, si deve ribadire che «la "menzogna" è un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà. (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro"). Tenuto conto che nel caso di specie gli imputati hanno espresso una menzogna con carattere "aggressivo", cioè teso ad indurre in errore le parti offese al fine di procurarsi un profitto (facendo figurare nel contratto interessi diversi da quelli poi applicati), si può affermare che gli atti compiuti integrano proprio quell'avvolgimento psichico che è elemento costitutivo del delitto in esame;
sussiste pertanto il dolo proprio del reato di truffa, per cui la vicenda non può essere inquadrata in un mero inadempimento contrattuale. Quanto alla seconda eccezione, già la sentenza di primo grado aveva evidenziato che ME si occupava dei rimborsi da effettuare in favore dei clienti che protestavano, con la finalità di non far emergere i rimborsi nel bilancio, e che era a conoscenza dell'esistenza dei fattori correttivi dell'alterazione dei tassi di interesse e che quindi, con la sua condotta, permetteva che il sistema truffaldino non venisse scoperto e potesse continuare ad operare nei confronti dei clienti che non protestavano: pertanto, il reato di truffa non è riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, ma per la consumazione dello stesso è stato necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, consistenti nel non far emergere il sistema truffaldino mediante i comportamenti indicati nelle sentenze di merito, che consentiva la prosecuzione dell'azione in danno dei clienti. Relativamente alla osservazione secondo cui l'associazione non poteva sussistere perché inizialmente costituita da sole due persone, si deve osservare che in tema di associazione per delinquere il numero minimo di persone (almeno tre) può raggiungersi anche per successiva adesione di altri ad un vincolo originario tra due sole persone, con la sola conseguenza che in tal caso $. 3a il delitto è configurabile soltanto dal momento in cui il vincolo si è esteso al numero minimo di correi. ; 20 1.6 Quanto all'ottavo motivo di ricorso, è vero che "all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili" (Sez.4, n. 53354 del 21/11/2018, Zuccherelli, Rv. 274497) ma, per quanto sopra evidenziato, tale valutazione è stata effettuata dal giudice di appello, che ha concluso affermando l'insussistenza di ragioni per pronunciare sentenza favorevole nel merito agli imputati in base agli elementi probatori acquisiti. 1.7 E' invece fondato l'ultimo motivo di ricorso, posto che nella motivazione della sentenza di appello si era affermato (pag.8) che, oltre ai reati di truffa, doveva essere dichiarato estinto per prescrizione anche il reato di associazione a delinquere, ma nel dispositivo vi è scritto "dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per i reati dal n.2 al n.29 delle imputazioni perché estinti per intervenuta prescrizione", per cui non vi è analoga statuizione per il reato di cui al capo 1) (associazione a delinquere); deve essere pertanto disposta la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, poiché anche per il reato associativo era già maturata all'epoca la prescrizione _ 2. Il ricorso proposto nell'interesse di LO BE è fondato soltanto all'ultimo motivo di ricorso. 2.1 Premesso che i motivi di ricorso secondo, settimo e nono sono identici ai motivi del ricorso ME rispettivamente secondo, sesto ed ottavo, i motivi di cui ai punti 2.1, 2.4 e 2.5 sono tutti relativi al merito della vicenda, e come tali inammissibili, in quanto propongono una rivalutazione delle risultanze processuali, su cui il giudice di primo grado ha motivato nelle pagine 62 e seguenti, e quello di appello alle pagine da 18 in avanti;
si deve poi rilevare che: sulla sussistenza dell'associazione e sulla distinzione tra concorso e associazione a delinquere (motivo 2.6) si è già detto trattando la posizione di ME;
sul motivo 2.8 devono essere richiamate le considerazioni di cui al punto 1.5 della motivazione, con la precisazione che il ruolo di BE è stato evidenziato a pag.19 della sentenza di appello, nel senso che dalle dichiarazioni di NI è risultato che le richieste di provvedere ai riconteggi degli interessi provenivano dall'ufficio legale, di cui BE era a capo, e che l'ufficio legale aveva predisposto una lettera standard per far fronte ai reclami relativi allo scorretto conteggio dei tassi di interesse, tutti elementi (oltre agli altri indicati) che 21 portavano alla conclusione della consapevolezza in capo al ricorrente del sistema truffaldino;
vengono ora esaminate le censure di cui al terzo motivo di ricorso. 2.2 Con riferimento alla richiesta di perizia, la stessa è stata implicitamente rigettata dalla Corte di appello con la considerazione che l'apposita predisposizione di una lettera standard portava alla conclusione che i reclami non potevano essere così contenuti come ritenuto da BE;
del resto, già nella motivazione della sentenza di primo grado si nota che "vi è una serie di reclami inviati dallo studio legale AN (faldone B sub 32) alla direzione e all'ufficio reclami via mail che vengono reindirizzati da BE a NI per il controllo dei conteggi, ma che non erano stati inseriti nel database: lo riferisce il teste Notarangelo..." (pag.63) e che "dalla verifica effettuata dagli organismi di controllo risultava invece che nel database reclami erano inseriti per l'anno 2012 solo 64 reclami a fronte di 158 rimborsi" (pag.64); del tutto superflua, pertanto, appariva la perizia richiesta dalla difesa;
a tale proposito, si deve ribadire che "il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità" (Sez.6, n. 2972 del 04/12/2020, G. Rv. 280589). 2.3 Fondato è l'ultimo motivo di ricorso, come si è già detto trattando della posizione di ME, 3. Il ricorso proposto nell'interesse di La NE è infondato. 3.1 Possono innanzitutto essere richiamate le considerazioni già espresse sulla eccezione di inutilizzabilità delle testimonianze, e si deve rilevare che le rimanenti censure attengono tutte al merito della decisione, e come tali sono inammissibili nella presente sede: quanto alla mancanza di prova della volontà di aderire all'associazione, già la sentenza di primo grado aveva rilevato g il ruolo determinante della ricorrente per il funzionamento del sistema criminoso, visto che, come rimarcato nella sentenza di appello, La NE era responsabile dell'ufficio che generava i contratti di leasing. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di CH è infondato. 4.1 Premesso che sul terzo motivo di ricorso si richiama quanto sopra esposto, le censure sulla responsabilità attengono al merito, e sono pertanto inammissibili: la Corte di appello ha evidenziato come CH fosse perfettamente a conoscenza del meccanismo di applicazione dei tassi a favore ed a credito della banca (pag.15), avendo dato indicazione a La NE su come applicare i tassi di 22 interesse ed a quali contratti applicarli ed essendosi attivato per far sì che non emergesse l'impiego generalizzato del calcolo contraffatto degli interessi. 4.2 Quanto alla violazione dell'art. 578 cod. proc. pen. e dell'art. 24 della Costituzione per non esservi stata una cognizione piena della responsabilità dell'imputato, si deve osservare che tale cognizione vi è invece stata, vista la motivazione contenuta nella pagine da 15 in avanti, in cui viene evidenziato il comportamento del ricorrente, che ha avuto come effetto il danno ingiusto per i clienti della banca consistente nel pagamento di somme a titolo di interessi diversi da quanto previsto nei contratti, con conseguente applicabilità dell'art. 2043 cod. civ. 4.3 Non si può poi condividere l'affermazione del ricorrente che, come sostenuto nel secondo motivo di ricorso, la condotta del ricorrente sarebbe stata rilevante in un solo caso su 55.000:ciò che la Corte di appello ha affermato è che, a fronte di una richiesta in cui La NE chiede quale interesse debba applicare sui contratti trattati dagli agenti, la risposta di CH è stata "no, vai come in passato con il 50% o il 150%", citando quindi esattamente le percentuali previste in favore della banca (la banca poneva a carico del cliente il 150% dell'importo dovuto in caso di crescita dei tassi, mentre in caso di diminuzione accreditava solamente il 50% e non l'intero importo che altrimenti sarebbe spettato); il chè significa che l'applicazione degli interessi era stata indicata dal ricorrente come riferibile a tutti i contratti e non certo ad uno solo. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di LL è infondato. 5.1 Per il primo motivo di ricorso, relativo alla eccezione di inutilizzabilità delle testimonianze, si richiamano le considerazioni contenute all'inizio della motivazione. 5.2 Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, si deve ribadire la natura stessa del sindacato di legittimità efsi riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato come dalle deposizioni di NI e IN è risultato che LL aveva fornito le indicazioni ai tecnici della Trebi s.r.l. in merito ai fattori correttivi del calcolo dei tassi di interesse nei contratti di leasing ed aveva dato indicazioni per rendere operativo il sistema e 23 per occultarlo ai soggetti estranei all'azienda (pag.17); quanto all'elemento soggettivo, è stato evidenziato che LL non si limitava ad eseguire le indicazioni del direttore generale, ma forniva il suo contributo dando le opportune disposizioni affinchè il tasso degli interessi alterato venisse tolto ai clienti che si lamentavano. 6. I ricorsi devono, pertanto, essere rigettati;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento;
in virtù del principio della soccombenza, i ricorrenti devono inoltre essere condannati al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Corregge il dispositivo della sentenza impugnata sostituendo, dopo la frase "non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per i reati dal n." l'indicazione di "1" in luogo di "2". Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili New System Painting snc, De RL LL e De RL LI, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge, Margnini Gianmaria, Barban Emanuele, Immobiliare Campesan sas di OR EN e figli, che liquida in complessivi euro 3.686 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge. • Così deciso il 27/09/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata dove, nel dichiararsi non doversi procedere, venga considerato "dai punti 1 a 29"' letta la memoria del difensore di US IE e GI AR, Avv. LUCA PONTI, che ha insistito nei motivi di ricorso;
letta la memoria del difensore di IC AN, Avv. VITO NUZZOLESE, che ha insistito nei motivi di ricorso;
udito l'Avv. OL MARANGONI, difensore della parte civile AR ES s.a.s., e sostituto dell'Avv. AN FEBBRARO difensore della parte civile MA NM, e dell'Avv. IE LIANI per la parte civile BA EMANUELE, che ha concluso come da conclusioni e nota spese depositati;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46437 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 27/09/2023 udito l'Avv. ALESSANDRO ARDIZZI, sostituto dell'Avv. ILARIA CEREALI, difensore delle parti civili NEW SYSTEM PAINTING s.n.c, DE RL EL e DE RL MASSIMILIANO, che si è riportato agli scritti già depositati;
uditi i difensori di US IE e GI AR, Avv. LUCA PONTI e AR BONZANO, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'Avv. EMANUELE SERGO, difensore della ricorrente LA EV NA e sostituto dell'Avv. MATTIA TOMASETTI per il ricorrente IO OL, che si è riportato ai motivi dei ricorsi;
udito il difensore di IC AN, Avv. VIRIO NUZZOLESE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 20 gennaio 2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di EL ME, LO BE, IA La NE, DR CH e AO LL in ordine ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe ed ai singoli reati di truffa, confermando la condanna degli stessi al risarcimento dei danni in favore delle parti civili;
la vicenda era relativa a contratti di leasing stipulati dalla banca Hypo Adria Bank S.p.a. sulla scorta di un algoritmo di calcolo degli interessi predisposto, secondo l'accusa, in termini favorevoli per l'istituto di credito e a danno dei privati sottoscrittori dei contratti medesimi. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di EL ME che, ripercorso l'esito del giudizio, eccepiva la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alle acquisizioni istruttorie e documentali e alla loro interpretazione da parte della Corte d'appello rispetto al ruolo e all'attività del ricorrente;
i giudici di appello avevano ritenuto la figura di ME apicale al pari di quella degli amministratori o del direttore generale, laddove invece il ruolo ricoperto da ME (vice direttore generale) era ben diverso, ciò in quanto non aveva autonomia e discrezionalità nello svolgimento dei compiti a lui affidati, come riferito da tutti i testimoni sentiti sul punto;
in particolare, ME non aveva nessun potere con riferimento agli stanziamenti e la ricostruzione della sua posizione era stata documentalmente fornita anche attraverso la relazione del perito di parte della difesa BE, la cui valutazione era stata completamente omessa dalla Corte di appello 1.2 Il difensore lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità, in particolare con riferimento alla assunzione dei testi NI e AL senza le garanzie di legge, e la mancata pronuncia di sentenza di assoluzione nel merito in relazione agli artt. 197, 197-bis e 129 cod. proc. pen.. La posizione di NI, teste centrale dell'accusa, era la stessa di tutti gli altri soggetti che erano stati oggetto di indagine e di condanna nel procedimento, con un ruolo di spicco in quanto era sottoposto gerarchicamente al solo amministratore delegato;
NI appariva essere stato colpito fin da subito da gravi indizi di reato e non certo da meri sospetti, per cui si doveva dedurre la piena inutilizzabilità delle dichiarazioni rese;
ad analoghe conclusioni si perveniva in ordine alle deposizioni di AL, che era il soggetto che aveva l'obbligo di riferire al consiglio di amministrazione e l'obbligo di vigilanza secondo la normativa bancaria. ) 1.3 Il difensore eccepisce la -icontraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alle acquisizioni istruttorie ed alla loro interpretazione da parte della Corte di appello, ed il travisamento della prova: la difesa aveva posto alla attenzione della Corte di appello un compendio riepilogativo relativo agli esiti della prova testimoniale nel giudizio di primo grado, che non era stato preso in considerazione e nel quale si osservava che: 1) nessuno aveva mai detto che ME fosse a conoscenza della truffa o del meccanismo della stessa;
2) lo stesso NI aveva dichiarato di non essere a conoscenza della truffa, ma solo di un errore, e che non parlava dei fattori distorsivi a ME;
3) non si sapeva chi aveva deciso sul piano tecnico dove far confluire i rimborsi all'interno delle diverse voci di bilancio;
4) la modalità di contabilizzazione dei rimborsi avveniva in modo automatico a seguito della emissione della nota di credito, a prescindere dalla volontà di ME;
5) vi era una perizia di parte a firma del dott. Romanelli che illustrava analiticamente l'assenza di ogni falsità della postazione in questione nel bilancio;
l'omessa motivazione in merito alla mancata considerazione degli anzidetti elementi viziava irreparabilmente la motivazione della sentenza impugnata. 1.4 Il difensore lamenta la errata interpretazione da parte della Corte di Appello con riferimento alle acquisizioni istruttorie rispetto al ruolo e alle attività del ricorrente, nonché all'organizzazione interna della banca, al riparto delle responsabilità al suo interno, alla conoscenza e conoscibilità del meccanismo fraudolento, al (non) profitto conseguito dalle censurate condotte;
in particolare lamenta: a) contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si ammette che ME fosse vice direttore generale e dunque dipendesse dal direttore generale e amministratore delegato Di Tommaso, e quindi da NI, senza trarne le dovute conseguenze;
b) errore e contraddizione nella individuazione del ruolo di ME, che era un mero esecutore degli ordini superiori;
c) illogicità della motivazione nella parte in cui non ammetteva il ruolo preponderante e assorbente di NI, superiore di ME e mai indagato;
d) contraddittorietà e illogicità in relazione alle email acquisite, evidentemente confondendo trasmittente e ricevente, dal momento che non si trattava di email nelle quali ME dava ordini, ma semmai di ennail in cui li riceveva;
e) aporia motivazionale laddove la Corte supponeva che la decisione nella predisposizione dei bilanci sarebbe stata del ricorrente, allorquando invece si trattava di incombenza tipica del consiglio di amministrazione;
f) ulteriore aporia motivazionale, che discendeva da tutte le considerazioni che la Corte svolgeva sui bilanci, evocando che fossero non veri, quando nessuna imputazione vi era in questo senso;
g) contraddittorietà e 4 illogicità della motivazione laddove la Corte si intratteneva sulle deposizioni di TR e Nadalini;
h) ulteriore contraddittorietà e illogicità della motivazione laddove la Corte di appello si soffermava sui rimborsi senza trarne la necessaria conclusione, secondo cui si trattava appunto di una procedura automatizzata che prescindeva del tutto dal contributo causale del ricorrente;
i) errore nella motivazione nella parte in cui non si era tratta la logica conclusione secondo cui ME faceva da passacarte da Di Tommaso/NI a Nadalini;
I) ulteriore aporia motivazionale in quanto non si comprendeva da dove potesse supporsi che fosse proprio ME, e non piuttosto Di Tommaso, a dare ordini a NI;
m) altra aporia motivazionale in quanto NI e AL non avevano mai detto espressamente che avevano riferito a ME degli algoritmi alterati;
n) non era stato spiegato come e quando l'associazione si sarebbe costituita;
o) mancava del tutto un movente per ME, essendo assurdo ed illogico ascrivere la partecipazione all'associazione non ad un beneficio economico diretto, ma a presunti ed indimostrati avanzamenti di carriera o posizioni di prestigio. 1.5 Il difensore eccepisce inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di associazione per delinquere: già in appello si era rilevato che: non vi era prova dell'esistenza di un sodalizio criminoso;
non si era esaminata l'alternativa esistenza della associazione a delinquere rispetto ai reati scopo;
la presunta associazione a delinquere sarebbe esistita dal 1996 ad opera di sole due persone;
non era stata considerata la posizione della La NE, che da un lato veniva considerata fondatrice della associazione e dall'altro condannata quale partecipante;
erano stati del tutto travisati il ruolo e l'operato di ME;
non vi era alcuna certezza circa la sussistenza del vincolo e di almeno parte dell'elemento oggettivo;
non si era approfondita la distinzione tra concorso e associazione a delinquere in relazione agli episodi oggetto di contestazione;
su tutte queste censure la Corte di appello aveva omesso di motivare visto che la sua attenzione era focalizzata sulle truffe, ma non sulla associazione a delinquere. Il difensore osserva che perché un'associazione a delinquere possa. svilupparsi all'interno di un'impresa in forma societaria è necessario che venga imposto alla compagine sociale un modulo operativo illecito seguito e condiviso dai consociati, per cui occorrerebbe dimostrare l'esistenza di una società illecita dentro una società lecita: tale prova non era stata in alcun modo raggiunta. 1.6 Il difensore lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di associazione per delinquere e concorso nella truffa: non erano stati individuati gli elementi distintivi idonei a differenziare 5 ,r\f`I t - l'associazione da un comune concorso nelle truffe, visto che le persone coinvolte non erano in alcun modo collegate tra loro se non per la partecipazione di NI, che non era stato nemmeno oggetto dell'indagine penale. 1.7 Il difensore rileva che nei motivi di appello era stata evidenziata la impossibilità giuridica e fattuale di contestare tutti gli episodi di truffa a carico di ME, in quanto non era stato considerato che ME non aveva alcun contatto con i clienti e che il presunto mancato inserimento dei reclami non aveva in alcun modo inciso su truffe già perpetrate, potendosi al più riferire ad una condotta di favoreggiamento;
la condotta di ME poteva avere al più valenza civilistica e la sua condotta era stata unicamente quella di restituire il profitto del reato, di per sè inconciliabile con il reato già commesso;
in capo a ME era del tutto insussistente il dolus in contrahendo, posto che il dolo della truffa può essere precedente o concomitante ma giammai sussistente ad una truffa già perfezionata;
su tutti tali aspetti la Corte di appello non aveva risposto. Il difensore osserva che i capi di imputazione di truffa facevano riferimento a rapporti contrattuali aventi un momento genetico di molto anteriore rispetto alla stessa conoscenza della loro fattuale esistenza da parte di ME, il quale non poteva averne avuto contezza prima che ai singoli sottoscrittori, che avevano evidenziato l'applicazione di un tasso non corretto, venisse effettuato il rimborso di quanto erroneamente calcolato;
visto che i singoli contratti erano stati negoziati da altri dipendenti e funzionari della banca, che l'alterazione della formula era dipesa solo dalle indicazioni date da Di Tommaso alla società fornitrice di software, che l'applicazione della formula e il conteggio delle singole rate erano avvenuti automaticamente e senza alcun apporto da parte di ME, difettavano totalmente in capo allo stesso tutti gli elementi costitutivi della truffa. 1.8 Il difensore lamenta l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla necessitata e conseguente revoca delle statuizioni civili di condanna a carico di ME: quando il giudice, in base all'esame approfondito del materiale probatorio, ritiene che manchi o sia insufficiente o contraddittoria la prova della colpevolezza dell'imputato, deve emettere sentenza di proscioglimento nel merito in applicazione della regola probatoria di cui all'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 46780 del 2021). 1.9 il difensore eccepisce la violazione di legge per contrasto tra dispositivo e motivazione: nel dispositivo vi era l'affermazione di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per i reati dal n.2 al n.29 delle imputazioni perché 6 estinti per intervenuta prescrizione, mentre la motivazione era chiara nel sostenere che l'estinzione riguardava anche il reato di cui al capo 1. 2. Il medesimo difensore propone ricorso per cassazione anche nell'interesse di LO BE. 2.1 il difensore eccepisce che il giudice di appello, senza alcuna logica spiegazione, aveva ritenuto la figura di BE apicale al pari di quella degli amministratori o del direttore generale, laddove il ruolo ricoperto dal ricorrente era ben diverso, in quanto egli faceva parte dell'organismo di vigilanza e si occupava dell'ufficio legale, del quale era responsabile;
pertanto, i ruoli ricoperti non potevano essere parificati a quelli che apicali lo erano davvero. La ricostruzione della posizione di BE era stata documentalmente fornita anche attraverso la sua illustrazione all'interno della relazione del consulente Gaffuri, che la Corte di appello aveva completamente omesso di considerare;
il ruolo le incombenze e le responsabilità di BE erano state ricostruite basandosi solamente sulle dichiarazioni di NI, sulla "lettera standard" predisposta dall'ufficio legale e su una mail inviata a Di Tommaso, ma senza che venisse considerata l'organizzazione aziendale. 2.2 Il secondo motivo di ricorso è identico al secondo motivo del ricorso ME relativo alla assunzione dei testi NI e AL senza le garanzie di legge. 2.3 II difensore lamenta la mancata effettuazione di perizia, la mancata assunzione di prova decisiva e la mancanza di motivazione in ordine alla decisione di non dar corso alla perizia richiesta;
osserva che in sede di appello era stata oggetto di espressa impugnazione l'ordinanza di rigetto dell'istanza avanzata ex art. 507 cod. proc. pen. contenente la richiesta di perizia o comunque di accesso al registro reclami informatico, al fine di verificare il numero esatto dei reclami inseriti storicamente: la prova era decisiva in quanto, ove i presunti reclami mancanti fossero stati in un numero non alto, non vi sarebbe stata ragione di discutere oltre, visto che il numero di reclami mancanti e la quantificazione di quelli inseriti era prova significativa della volontà occultativa;
sul punto il consulente del Pubblico Ministero, dott. Miani, aveva ammesso di non avere esaminato il contenuto del database reclami, per cui l'affermazione secondo cui un elevato numero di reclami non era stato inserito nel database in ragione del fatto che sarebbe stato eseguito un maggior numero di rimborsi rispetto ai reclami effettivamente inseriti era del tutto fallace, tanto più che era stato prodotto l'estratto cartaceo del registro dei reclami e che i testi 7 ai quali era stato sottoposto lo avevano tutti riconosciuto come corrispondente a quello telematico, ma tale produzione non era stata presa in considerazione. 2.4 II difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alle acquisizioni istruttorie ed alla loro interpretazione da parte della Corte dì appello, ed il travisamento della prova: la difesa aveva posto alla attenzione della Corte di appello un compendio riepilogativo relativo agli esiti della prova testimoniale nel giudizio di primo grado, che non era stato preso in considerazione e nel quale si osservava che: 1) NI riceveva reclami anche da soggetti diversi dall'ufficio legale;
2) vi erano oggettivamente degli equivoci nell'identificare i reclami, visto che NI pagava rimborsi anche per "non reclami"; 3) NI non comunicava tutto quello che rimborsava e non vi era stato alcun accertamento su cosa NI effettivamente girasse all'ufficio legale;
4) NI aveva, anche all'epoca dei fatti, l'abilitazione a caricare il registro reclami;
5) BE non aveva mai dato ordine di non caricare i reclami;
6) la posta comprensiva anche dei reclami che Hypo Bank riceveva aveva vari responsabili per il relativo smistamento, non il solo BE;
7) NI dava ordini grazie alla sua autorità addirittura ad addetti non dipendenti dalle sue funzioni o che dipendevano da altre unità operative;
8) nessuno aveva mai detto che BE era a conoscenza della truffa, del meccanismo della stessa o dell'algoritmo artefatto;
9) vi era stato il riconoscimento del database cartaceo prodotto dalla difesa quale facsimile;
10) AL era a conoscenza del tema dei reclami sia per la difficile identificazione degli stessi sia per le difficoltà operative di caricamento nel relativo registro e analoga conoscenza aveva il responsabile Intarnal Audit, F. RO;
11) le allegazioni di documenti inviati alla polizia giudiziaria da NI e AL erano state unilateralmente predisposte a loro personale difesa;
12) il controllo delle problematiche (compreso l'algoritmo) spettava all'Internai Audit/Compliance e non alla struttura I.T., che predisponeva la dichiarazione ogni anno, a firma del Consiglio di amministrazione sulla regolarità informatica. 2.5 Il difensore lamenta l'illogicità della motivazione con particolare riferimento alle acquisizioni istruttorie e alla loro interpretazione da parte della Corte di appello rispetto al ruolo e all'attività di BE, nonché all'organizzazione interna della banca, al riparto delle responsabilità al suo interno, alla conoscenza e conoscibilità del meccanismo fraudolento, al (non) profitto conseguito dalle censurate condotte, osservando che: a) si erano riconosciuti esenti da responsabilità soggetti (AL e NI) che, pur a conoscenza del meccanismo frodatorio, agivano su vincolo gerarchico, circostanza che valeva in 8 u\,) ugual modo per BE;
b) vi era stato un errore nella individuazione del ruolo e delle possibilità d'azione di BE;
c) era errata la motivazione sulla reiezione della tesi di BE di essere venuto a conoscenza del sistema criminoso solo dopo l'emersione della notizia ad opera del programma "Striscia la notizia"; d) era errata la considerazione delle dichiarazioni di NI e non erano state valutate quelle secondo cui era stato proprio il Direttore generale Di Tommaso, che aveva posto in essere il sistema criminoso, ordinando alla software house la modifica dell'algoritmo delle indicizzazioni, ordinandogli di non inserire i reclami che pervenivano a lui (NI) direttamente;
f) non era stata considerata la testimonianza di De UC secondo cui NI non aveva mai trasmesso all'ufficio legale i reclami ricevuti per altre vie;
g) non era stato considerato che tali reclami, non essendo indirizzati all'ufficio legale, non potevano venire a conoscenza di BE;
h) era contraddittorio sostenere che BE, se effettivamente aderente all'associazione, rivolgesse le richieste di riconteggi a NI che, secondo la sentenza, non ne faceva parte;
i) mancava la motivazione in relazione al riscontro secondo cui BE avrebbe predisposto una lettera standard per far fronte ai reclami, ciò costituendo riprova della sua adesione alla associazione per delinquere: da un lato rientrava tra le funzioni dell'ufficio legale predisporre le lettere di risposta ai clienti, dall'altro la predisposizione di una lettera non dimostrava certo la volontà di aderire ad una associazione, né la conoscenza della truffa;
I) era illogico sostenere che la predisposizione della lettera standard avrebbe velocizzato le procedure di ricalcolo, visto che tale lettera era, per sua stessa natura, successiva alla procedura di ricalcolo;
m) erano state travisate le dichiarazioni di BE, laddove gli si attribuiva la volontà di ritenere contenuto il numero dei reclami in materia di indicizzazione, visto che BE aveva sempre fatto riferimento al numero dei reclami pervenuti all'ufficio legale, esprimendo solo su questo le proprie considerazioni;
n) l'ufficio legale non svolgeva, né poteva svolgere funzioni di controllo, ma solo funzioni operative;
o) era quindi errata la considerazione secondo cui si attribuiva la conoscenza della truffa a BE per non aver posto in atto i controlli e subito dopo gli veniva imputato di avere invece allertato i vertici dell'istituto con le mail acquisite agli atti prodotte dalla stessa difesa;
p) era emersa la piena buona fede del ricorrente nel segnalare il crescente numero di reclami ai vertici della banca, essendo illogico attribuire a tale comportamento la conoscenza della truffa;
q) si era ricavata la partecipazione all'associazione di BE dalla lettura delle mail di NI, visto che nessuno dei testi aveva affermato la conoscenza dell'alterazione del sistema z di calcolo degli interessi da parte di BE, e lo stesso NI aveva dichiarato di non averne mai parlato con BE;
r) non era stato considerato il numero di reclami inseriti nel database da BE e di quelli inseriti dalla Task Force, non essendo mai stata acquisita agli atti copia informatica del database;
s) non era stato considerato che BE non partecipava, nè aveva accesso al consiglio di amministrazione, nè aveva possibilità di relazionarsi con lo stesso;
t) era palesemente illogico non avere ritenuto responsabili (e anzi averli sentiti come testimoni) RO e AL che, a differenza di BE, avevano precise responsabilità, doveri di controllo e obblighi di riferire;
u) mancava del tutto un movente per BE, essendo assurdo e illogico ascrivere la partecipazione all'associazione non ad un beneficio economico diretto, ma a presunti e indimostrati avanzamenti di carriera o supposte posizioni di prestigio;
v) vi era stata una abnorme configurazione di una responsabilità oggettiva derivante unicamente dal ruolo di responsabile dell'ufficio legale. 2.6 II difensore rileva che si era evidenziato che non vi era la prova dell'esistenza di un sodalizio criminoso, tenendo conto che i fatti si erano svolti all'interno di una persona giuridica che svolgeva ben altre attività rispetto alla gestione del leasing;
non era stata esaminata l'alternativa esistenza di un'associazione a delinquere rispetto ai reati scopo;
la presunta associazione sarebbe esistita dal 1996 ad opera di due sole persone;
non era stata considerata la posizione della La NE, che da un lato era stata considerata fondatrice dell'associazione e dall'altra condannata quale partecipante;
era stato del tutto travisato il ruolo di NI, che aveva deposto in giudizio per scaricare la responsabilità su BE del (non) caricamento dei reclami;
ove si fosse ritenuto BE membro dell'associazione si sarebbe da lui preteso un obbligo di autodenuncia;
non era stato mai dimostrato che se BE avesse agito come da lui preteso, le truffe sarebbero cessate e l'associazione si sarebbe sciolta;
la sentenza di primo grado non aveva in alcun modo approfondito la distinzione tra concorso e associazione a delinquere;
su tutti questi punti la Corte di appello aveva omesso di motivare;
venivano poi ribadite le considerazioni del quinto motivo del ricorso ME. 2.7 II settimo motivo di ricorso è identico al sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse di ME. 2.8 Il difensore rileva che nei motivi di appello era stata evidenziata la impossibilità giuridica e fattuale di contestare tutti gli episodi di truffa a carico di BE, in quanto non era stato considerato che BE non aveva alcun contatto con i clienti, e il presunto mancato inserimento dei reclami non aveva in alcun 1 0 modo inciso su truffe già perpetrate, potendosi al più riferire ad una condotta di favoreggiamento;
la condotta di BE si poneva a valle di truffe già perfezionate e l'utilizzo di moduli standard per le risposte ai clienti non forniva alcun elemento a suo carico;
in capo a BE era del tutto insussistente il dolus in contrahendo, posto che il dolo della truffa può essere precedente o concomitante ma giammai sussistente ad una truffa già perfezionata;
su tutti tali aspetti la Corte di appello non aveva risposto. Il difensore osserva che i capi di imputazione di truffa facevano riferimento a rapporti contrattuali aventi un momento genetico di molto anteriore rispetto alla stessa conoscenza della loro fattuale esistenza da parte di BE, il quale non poteva averne avuto contezza prima che ai singoli sottoscrittori, che avevano evidenziato l'applicazione di un tasso non corretto, venisse effettuato il rimborso di quanto erroneamente calcolato;
visto che i singoli contratti erano stati negoziati da altri dipendenti e funzionari della banca, che l'alterazione della formula era dipesa solo dalle indicazioni date da Di Tommaso alla società fornitrice di software, che l'applicazione della formula e il conteggio delle singole rate erano avvenuti automaticamente e senza alcun apporto da parte di BE, difettavano totalmente in capo allo stesso tutti gli elementi costitutivi della truffa;
gli obblighi che si volevano far ricadere su BE, ricadevano invece esclusivamente in capo agli amministratori ed ai sindaci;
dello stesso avviso era stato anche il giudice del lavoro che, di fronte al licenziamento di BE per non aver controllato o non aver segnalato, ne aveva dichiarato l'illegittimità proprio per mancanza di giusta causa;
pertanto, rispetto alla truffa BE si collocava in un momento successivo, mentre rispetto all'associazione non vi era la prova della finalizzazione della condotta. 2.9 Il motivo di ricorso contiene argomentazioni analoghe all'ottavo motivo di ricorso proposto nell'interesse di ME. 2.10 Il motivo di ricorso è identico al nono motivo di ricorso proposto nell'interesse di ME. Il difensore di BE e ME presentava memoria difensiva nella qúale chiedeva: a) annullamento ovvero la declaratoria della nullità degli impugnati provvedimenti, con o senza rinvio;
b) l'assoluzione dei due imputati nel merito da tutti i reati a loro rispettivamente ascritti con la formula ritenuta di giustizia, con conseguente annullamento di tutti i capi civili di primo e secondo grado ed esonero da qualsivoglia loro civile responsabilità da reato;
c) in via subordinata, l'annullamento delle gravate sentenze e la declaratoria formale ed espressa della intervenuta prescrizione anche in relazione al capo 1) di imputazione. 11 9 3. Propone ricorso il difensore di IA La NE. 3.1 il difensore lamenta l'errata motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da RC AL, NO NI ed AN IN, non solo per il ruolo che ricoprivano all'interno della Hypo Bank, ma anche alla luce della loro pacifica conoscenza dell'esistenza, nel software utilizzato per i contratti di leasing, dei fattori correttivi per cui era processo;
la ricorrente, al pari di AL, NI e IN, era dipendente della Hypo Bank, ed agiva secondo le precise direttive ad ella impartite dal vero e proprio dominus della vicenda, ossia OR Di Tommaso;
la raccomandata consegnata in data 18 Febbraio 2020 alla ricorrente era prova documentale di quanto dedotto, in quanto dalla stessa si evinceva che la nomina di IA La NE era avvenuta nel 2010, ossia in epoca ampiamente successiva all'inserimento del fattore correttivo, e che ella dipendeva dal direttore generale, Di Tommaso, come AL, NI e IN, tanto che le mail con cui le si chiedeva di intervenire per eliminare la problematica le giungevano da NI e non viceversa;
se era vero il fatto che, secondo il giudice di appello, il contenuto delle mali dell'8 ottobre del 2007 e del 30 settembre 2009 evidenziavano come la ricorrente fosse pienamente a conoscenza del sistema truffaldino introdotto da Di Tommaso ed aveva concorso nella consumazione dei reati, era altrettanto vero che nulla era stato motivato in ordine al contenuto delle 14 mali allegate dalla difesa, da cui emergeva l'assoluta mancanza di autonomia in capo alla ricorrente in ordine all'inserimento del fattore correttivo nel software in uso alla Hypo Bank per lo sviluppo dei contratti di leasing;
vi era una assoluta mancanza di prova della volontà di aderire all'associazione condividendone i fini. 4. Propone ricorso per cassazione il difensore di DR CH. 4.1 Il difensore svolge alcune riflessioni in tema di valutazione della responsabilità penale in sede di appello in caso di reato prescritto dopo la condanna di primo grado ed in presenza di statuizioni in favore delle parti civili, richiamando sentenze di questa Corte, e concludendo nel senso che in caso di impugnazione di sentenza di condanna ed in presenza di statuizioni in favore della parte civile, qualora il reato medio termine si estingue per prescrizione, il giudice: non si occupa dell'accertamento del reato in quanto ormai estinto;
si limita ad accertare se le condotte possano integrare illecito civile e, nel fare ciò, applica le regole probatorie del codice di procedura penale e le regole civilistiche afferenti sia l'accertamento del nesso causale che dell'elemento soggettivo dell'illecito, valutando la sussistenza del nesso causale in base al "criterio del più 12 probabile che non" o della "probabilità prevalente", che consentono di ritenere adeguatamente dimostrata una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria. Ciò premesso, il difensore ripercorre la vicenda osservando che, a fronte di 55.000 contratti, il procedimento penale si era occupato solo di circa 60 contratti per i quali era stato contestato il reato di truffa e che la prova di tutti gli elementi costitutivi delle singole truffe era da ritenersi "monca" ab origine, non essendo stata escussa alcuna delle presunte persone offese;
inoltre, residuavano incertezze probatorie relativa all'effettiva consapevolezza di ciascun imputato del meccanismo fraudolento ideato da Di Tommaso e all'effettivo apporto causale fornito da ciascun imputato ad ogni singola truffa;
non era emersa l'esistenza di alcuna struttura interna alla banca ulteriore e diversa da quella aziendale e tale da poter costituire la contestata associazione per delinquere. Dopo aver riportato parte della motivazione della sentenza di primo grado ed una sintesi dei motivi di appello e della sentenza di appello, il difensore lamenta la violazione dell'art. 24 della Costituzione in relazione alla conferma delle statuizioni civili, e la violazione dell'art. 578 cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa, non essendovi stata una cognizione piena in relazione alla valutazione di responsabilità dell'imputato e dei motivi di appello volti ad evidenziare l'assenza di prova di colpevolezza, visto che la Corte di appello si era limitata a richiamare alcuni passaggi della sentenza di primo grado mediante mera parafrasi del contenuto della stessa (vengono riportati passi di motivazioni di sentenze di questa Corte). 4.2 il difensore lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione degli articoli 110-416-640 cod. pen., nonché vizio di motivazione conseguente alla mancata valutazione dei motivi di impugnazione ed il travisamento delle prove consistente nella omessa valutazione delle stesse: nei motivi di appello era stato evidenziato che NI aveva escluso che CH fosse a conoscenza dei fattori distorsivi, che AL aveva escluso l'emersione di criticità relativamente alla posizione di Hypo Finance, di cui era responsabile CH, che dalle mail era emerso un unico caso su 55.000 in cui CH avrebbe dato indicazioni alla La NE in ordine alla gestione del calcolo degli interessi relativamente ad un contratto di leasing (peraltro non era stato accertato se tale contratto fosse uno tra quelli oggetto di contestazione); non era emersa alcuna interessenza di CH in nessuno dei 60 contratti oggetto di imputazione;
la Corte di appello aveva premesso che i motivi di impugnazione avevano lo scopo di evidenziare la 13 contraddittorietà/insufficienza della prova e che tale tipo di valutazione non era consentita, stante l'avvenuta prescrizione dei reati, negando in questo modo il diritto a quella piena cognitio affermata da questa Corte. 4.3 II difensore lamenta violazione degli artt. 578 lett. c)- 360 cod proc pen. con conseguente nullità delle operazioni di acquisizione di dati informatici dal server acceso della Hypo in quanto accertamento tecnico irripetibile svolto senza contraddittorio: le operazioni erano state compiute su sistemi accesi e quindi non erano più replicabili in quanto i dati del server si erano modificati;
l'eccezione era sempre stata respinta sulla scorta di sentenze che si occupavano di questioni diverse ovvero di copiatura di dati di computer portatili o di telefoni cellulari. Il difensore aggiunge che dalle dichiarazioni rese dal consulente tecnico del pubblico ministero e, su questo specifico aspetto, dal consulente tecnico della difesa, De ST, era stato dimostrato che l'attività tecnica svolta era irripetibile, con conseguente violazione dell'ad 360 cod. proc. pen e inutilizzabilità dei dati acquisiti. Il difensore presentava memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, nella quale insisteva per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Propone ricorso per cassazione il difensore di AO LL. 5.1 Il difensore lamenta l'errata applicazione dell'ad. 63 comma 2 cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi NI e IN: o NI e IN dovevano essere sentiti come testi, in spregio all'ad 63 cod. proc. pen., e quindi le dichiarazioni degli stessi dovevano essere dichiarate inutilizzabili ai fini della decisione, oppure anche LL avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile tanto quanto loro in quanto avevano tutti e tre la stessa posizione. 5.2 II difensore eccepisce l'erronea valutazione e/o il travisamento della prova, la mancanza di prova, la totale mancanza o carenza della motivazione , l'illiceità penale del fatto contestato, l'insussistenza dell'elemento soggettivo: la Corte di appello non aveva motivato in alcun modo perché non riteneva accoglibili e fondate le contestazioni e le deduzioni difensive ed aveva richiamato, a fondamento delle proprie affermazioni, prove che erano stati oggetto di palesi sviste e/o errata valutazione da parte del tribunale. Premesso che le condotte addebitate al ricorrente consistevano nella gestione autonoma dell'inserimento e della modifica dei fattori correttivi nel sistema informatico della banca e nell'aver dato disposizioni per l'effettuazione dei conteggi finalizzati ai rimborsi ai clienti reclamanti, il difensore osserva che il 14 ricorrente non aveva mai ricoperto contemporaneamente le cariche di responsabile dell'area Market Support e direttore di Hypo Leasing, in quanto le due posizioni si erano succedute nel tempo;
visto che LL non aveva autonomia sulla gestione dei rimborsi per i leasing reclamati (come emerso documentalmente e dall'assunzione del test RO), neppure si poteva pensare che avesse autonomia come mero responsabile dell'area Market Support. Secondo la Corte di appello -prosegue il difensore- il ruolo decisionale nell'inserimento, mantenimento ed implementazione dei fattori correttivi sarebbe emerso dalle mail prodotte dal Pubblico Ministero, in cui LL, come altri soggetti non imputati, risultava in copia unicamente per conoscenza o addirittura non era tra i destinatari;
erano invece state ignorate le prove documentali prodotte dalla difesa, non considerando che nessuna mail proveniva da LL, che la decisione di modifica della formula del calcolo di indicizzazione proveniva da Di Tommaso, così come le decisioni in ordine ai fattori correttivi, che la ripartizione delle direttive operative avveniva da IA La NE a IN e da quest'ultimo ai dipendenti di Trebi s.r.I., e che nell'unica nnail in cui si attribuiva a LL l'impartizione di una direttiva, lo stesso non era stato aggiunto per conoscenza, nè informato circa l'esecuzione della stessa, nè risultava tra i soggetti autorizzati ad accedere al sistema con possibilità di togliere il fattore correttivo (possibilità riservata solo a La NE e NI). Quanto alle prove testimoniali ferma restando l'inutilizzabilità delle deposizioni di IN e NI, il contenuto delle stesse era stato travisato e non risultava comunque attendibile;
non erano state considerate le prove testimoniali indicate dalla difesa, quali quella del teste Moroni, dipendente della Trebi s.r.I.; inoltre, la semplice lettura delle mail indicate dalla Corte di appello a fondamento della decisione, consentiva di escludere in radice la sussistenza di quel potere decisionale in capo a LL, che gli era valsa l'attribuzione di partecipe del sodalizio criminoso;
si era fatto riferimento alle testimonianze di NO NI e AU RO per far assumere ai documenti un significato ulteriore e diverso da quello testuale;
era pertanto emerso che LL non era abilitato ad intervenire sul software per modificare il sistema delle indicizzazioni, non aveva mai deciso alcunché in ordine alle modifiche sul software, era estraneo alla procedura di gestione dei reclami ed alla gestione contabile dei rimborsi e dei relativi appostamenti a bilancio ed interveniva solo su ordine alla direzione per trasmettere ad altri la necessità di procedere con i conteggi. Il difensore rileva che non era stata dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo, soprattutto in considerazione del ristretto numero di mail in cui era ) 15 coinvolto, dell'esiguo numero di contratti in cui emergeva il .suo nome (3 su 50.000), del ristretto lasso temporale in cui erano concentrate le mail che lo vedevano coinvolto e del mero ruolo di passacarte evincibile dal contenuto delle stesse mail. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di ME è fondato soltanto relativamente all'ultimo motivo. 1.1 Partendo dalle eccezioni procedurali, la Corte di appello ha correttamente risposto a quella relativa alla inutilizzabilità delle deposizioni dei testimoni ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., applicando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicchè il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità" (così Sez.5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030). La motivazione della Corte di merito deve ritenersi corretta e legittima, avendo fatto applicazione dei principi enunciati in materia da questa Corte e, in particolare, del principio di diritto secondo cui l'obbligo di applicare il disposto dell'art. 63 cod. proc. pen. insorge esclusivamente laddove emergano, ictu oculi, elementi precisi di reità, elementi che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico. Occorre pertanto che dette vicende presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato, non essendo sufficienti meri sospetti, ipotesi investigative o intuizioni personali dell'autorità procedente (vedi Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417-01; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 - 01). Le verifica della sussistenza della qualità di indagato in reato connesso o collegato va, pertanto, condotta secondo il criterio sostanziale «della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel 16 momento in cui le dichiarazioni sono state rese» (Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729-01; Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, Pascolini, Rv. 279606). In assenza di indici formali certi, come la pregressa iscrizione nel registro delle notizie di reato, cui ancorare la definizione dello statuto di prova testimoniale da riferire al dichiarante, diventa centrale la valutazione giudiziale sulle emergenze processuali ritenute indicative del coinvolgimento nel fatto per cui si procede di chi dichiara. Tale delibazione, tuttavia, è pienamente ascrivibile alla valutazione del giudice di merito e, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità se non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U., n.15208 del 25/02/2010, Rv. 246584; Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 - 01). Nel caso di specie l'accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale, sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, dunque, non censurabile in questa sede, ha dato conto delle ragioni per le quali NI, AL e IN non avevano assunto le qualifica di indagati all'epoca in cui erano stati escussi quali testimoni, né,, la hanno assunta successivamente, evidenziando la correttezza delle decisioni del Pubblico Ministero prima e del giudice poi (si veda la motivazione contenuta a pag.10 della sentenza impugnata), come, del resto, già aveva motivato il giudice di primo grado (pag.22 e 27 sentenza di primo grado); inoltre, i motivi di ricorso proposti sono generici, perché non specificano da quali dati era possibile ritenerli indagati al momento della decisione da parte dei giudici di merito;
l'eccezione sul punto è, pertanto, manifestamente infondata. 1.2 Quanto alla eccezione di inutilizzabilità dei dati informatici estratti dal server, la Corte di appello (pag.8 e seguenti) ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "L'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti." (Sez.1, n. 38909 del 10/06/2021, , 17 Marziano, Rv. 282072); in particolare, la Corte di appello ha osservato (pag.9) che "le modalità seguite in concreto hanno garantito la possibilità di effettuare una copia dei file originari del server senza il pericolo di una loro modifica atteso che il server veniva isolato prima della procedura di copiatura"; anche in tal caso, peraltro, i motivi di ricorso sono generici in quanto non precisano quale pregiudizio sarebbe derivato ai ricorrenti e quali sono state le conseguenze;
anche tale motivo, pertanto, è manifestamente infondato. 1.3 Passando ad esaminare in particolare il ricorso proposto nell'interesse di ME, si deve rilevare come relativamente alle eccezioni contenute nei primi 4 motivi (ad eccezione di quello di cui al punto 1.2, di cui si è già detto),e nel settimo, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); in particolare, la posizione di ME è stata trattata dal Tribunale nelle pagine 47 e seguenti e dalla Corte di appello alle pagine 13 e 14, e sulle motivazioni contenute nelle sentenze viene proposta una inammissibile rivalutazione dei dati probatori. 1.4 Quanto al quinto e sesto motivo di ricorso (mancata distinzione tra associazione per delinquere e comune concorso nelle truffe), deve essere anche ribadito che "Nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi" (Sez.2, n.22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724): ciò premesso, la sentenza di appello ha richiamato le considerazioni del giudice di primo grado che, nelle pagine 68 e seguenti, ha evidenziato l'indeterminatezza del programma criminoso, in quanto in grado di realizzare un numero indeterminato di truffe, l'affectio societatis tra tutti coloro che erano coinvolti 18 nella gestione dei contratti, la cui volontà era di non far emergere il problema, la esistenza di una organizzazione strutturale, L'esistenza di un'associazione criminale è stata correttamente spiegata (pag.70 sentenza primo grado) in ragione della sovrapposizione, nel caso di specie sussistente, tra l'ente lecito (la banca) e l'ente criminale (l'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di reati di truffa), dove la coincidenza tra "ente sociale lecito" ed "ente criminale" non deve essere affatto totale, non essendo necessario che si esprima in una coincidenza materiale perfetta riguardo sia alle persone che compongono i rispettivi assetti e sia ai mezzi con i quali possono essere realizzati, secondo i casi, i fini leciti o quelli illeciti, rientranti, questi ultimi, nel programma di delinquenza. Anche la dottrina ammette la sovrapposizione, come in precedenza precisata, tra associazioni criminali e società commerciali, essendo possibile trarre il dato della stabile convergenza di condotte, che dà vita all'elemento strutturale dell'illecito, dalla "costante sinergia" tra più soggetti, ove questa sinergia non trovi una spiegazione logica nei rapporti commerciali o, comunque, si estrinsechi per il perseguimento di fini diversi dalla creazione di un'organizzazione proiettata nel tempo che si faccia portatrice di un progetto criminale condiviso. Quanto alla giurisprudenza di legittimità, è risalente, ed è stato ripetutamente ribadito, l'insegnamento giusta il quale ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere non si richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l'attivazione di una struttura che può essere anche preesistente all'ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita (Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, Grasso, Rv. 259493). La configurabilità del reato di associazione per delinquere è stata esclusa allorquando i singoli componenti di un ufficio o di un'organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere attività illecite e manchi del tutto la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell'organizzazione stessa (Sez. 6, n. 34489 del 30/01/2013, Casula, Rv. 256122; Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995, Avanzini, Rv. 201516). Ciò porta, viceversa, a ritenere la configurabilità di un sodalizio criminale allorquando i singoli componenti di una società commerciale e, dunque, di un'organizzazione, con finalità e scopi leciti, pongano in essere attività illecite e sussista la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le direttive generali impartite dai responsabili dell'organizzazione stessa, direttive che, come si evince nel caso in esame, erano impartite dal direttore generale Di Tommaso e poste in essere dai ricorrenti. 19 1.5 Relativamente poi alle eccezioni secondo cui la condotta di ME avrebbe solo valenza civilistica e che lo stesso non avrebbe partecipato alle singole truffe, essendo intervenuto in un momento successivo alla alterazione del sistema informatico che permetteva alla banca di avere interessi maggiori a quelli stabiliti nei singoli contratti, si deve osservare che alla prima la Corte di appello ha risposto con la motivazione contenuta a pag. 12; sul punto, si deve ribadire che «la "menzogna" è un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà. (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro"). Tenuto conto che nel caso di specie gli imputati hanno espresso una menzogna con carattere "aggressivo", cioè teso ad indurre in errore le parti offese al fine di procurarsi un profitto (facendo figurare nel contratto interessi diversi da quelli poi applicati), si può affermare che gli atti compiuti integrano proprio quell'avvolgimento psichico che è elemento costitutivo del delitto in esame;
sussiste pertanto il dolo proprio del reato di truffa, per cui la vicenda non può essere inquadrata in un mero inadempimento contrattuale. Quanto alla seconda eccezione, già la sentenza di primo grado aveva evidenziato che ME si occupava dei rimborsi da effettuare in favore dei clienti che protestavano, con la finalità di non far emergere i rimborsi nel bilancio, e che era a conoscenza dell'esistenza dei fattori correttivi dell'alterazione dei tassi di interesse e che quindi, con la sua condotta, permetteva che il sistema truffaldino non venisse scoperto e potesse continuare ad operare nei confronti dei clienti che non protestavano: pertanto, il reato di truffa non è riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, ma per la consumazione dello stesso è stato necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, consistenti nel non far emergere il sistema truffaldino mediante i comportamenti indicati nelle sentenze di merito, che consentiva la prosecuzione dell'azione in danno dei clienti. Relativamente alla osservazione secondo cui l'associazione non poteva sussistere perché inizialmente costituita da sole due persone, si deve osservare che in tema di associazione per delinquere il numero minimo di persone (almeno tre) può raggiungersi anche per successiva adesione di altri ad un vincolo originario tra due sole persone, con la sola conseguenza che in tal caso $. 3a il delitto è configurabile soltanto dal momento in cui il vincolo si è esteso al numero minimo di correi. ; 20 1.6 Quanto all'ottavo motivo di ricorso, è vero che "all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili" (Sez.4, n. 53354 del 21/11/2018, Zuccherelli, Rv. 274497) ma, per quanto sopra evidenziato, tale valutazione è stata effettuata dal giudice di appello, che ha concluso affermando l'insussistenza di ragioni per pronunciare sentenza favorevole nel merito agli imputati in base agli elementi probatori acquisiti. 1.7 E' invece fondato l'ultimo motivo di ricorso, posto che nella motivazione della sentenza di appello si era affermato (pag.8) che, oltre ai reati di truffa, doveva essere dichiarato estinto per prescrizione anche il reato di associazione a delinquere, ma nel dispositivo vi è scritto "dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per i reati dal n.2 al n.29 delle imputazioni perché estinti per intervenuta prescrizione", per cui non vi è analoga statuizione per il reato di cui al capo 1) (associazione a delinquere); deve essere pertanto disposta la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, poiché anche per il reato associativo era già maturata all'epoca la prescrizione _ 2. Il ricorso proposto nell'interesse di LO BE è fondato soltanto all'ultimo motivo di ricorso. 2.1 Premesso che i motivi di ricorso secondo, settimo e nono sono identici ai motivi del ricorso ME rispettivamente secondo, sesto ed ottavo, i motivi di cui ai punti 2.1, 2.4 e 2.5 sono tutti relativi al merito della vicenda, e come tali inammissibili, in quanto propongono una rivalutazione delle risultanze processuali, su cui il giudice di primo grado ha motivato nelle pagine 62 e seguenti, e quello di appello alle pagine da 18 in avanti;
si deve poi rilevare che: sulla sussistenza dell'associazione e sulla distinzione tra concorso e associazione a delinquere (motivo 2.6) si è già detto trattando la posizione di ME;
sul motivo 2.8 devono essere richiamate le considerazioni di cui al punto 1.5 della motivazione, con la precisazione che il ruolo di BE è stato evidenziato a pag.19 della sentenza di appello, nel senso che dalle dichiarazioni di NI è risultato che le richieste di provvedere ai riconteggi degli interessi provenivano dall'ufficio legale, di cui BE era a capo, e che l'ufficio legale aveva predisposto una lettera standard per far fronte ai reclami relativi allo scorretto conteggio dei tassi di interesse, tutti elementi (oltre agli altri indicati) che 21 portavano alla conclusione della consapevolezza in capo al ricorrente del sistema truffaldino;
vengono ora esaminate le censure di cui al terzo motivo di ricorso. 2.2 Con riferimento alla richiesta di perizia, la stessa è stata implicitamente rigettata dalla Corte di appello con la considerazione che l'apposita predisposizione di una lettera standard portava alla conclusione che i reclami non potevano essere così contenuti come ritenuto da BE;
del resto, già nella motivazione della sentenza di primo grado si nota che "vi è una serie di reclami inviati dallo studio legale AN (faldone B sub 32) alla direzione e all'ufficio reclami via mail che vengono reindirizzati da BE a NI per il controllo dei conteggi, ma che non erano stati inseriti nel database: lo riferisce il teste Notarangelo..." (pag.63) e che "dalla verifica effettuata dagli organismi di controllo risultava invece che nel database reclami erano inseriti per l'anno 2012 solo 64 reclami a fronte di 158 rimborsi" (pag.64); del tutto superflua, pertanto, appariva la perizia richiesta dalla difesa;
a tale proposito, si deve ribadire che "il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità" (Sez.6, n. 2972 del 04/12/2020, G. Rv. 280589). 2.3 Fondato è l'ultimo motivo di ricorso, come si è già detto trattando della posizione di ME, 3. Il ricorso proposto nell'interesse di La NE è infondato. 3.1 Possono innanzitutto essere richiamate le considerazioni già espresse sulla eccezione di inutilizzabilità delle testimonianze, e si deve rilevare che le rimanenti censure attengono tutte al merito della decisione, e come tali sono inammissibili nella presente sede: quanto alla mancanza di prova della volontà di aderire all'associazione, già la sentenza di primo grado aveva rilevato g il ruolo determinante della ricorrente per il funzionamento del sistema criminoso, visto che, come rimarcato nella sentenza di appello, La NE era responsabile dell'ufficio che generava i contratti di leasing. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di CH è infondato. 4.1 Premesso che sul terzo motivo di ricorso si richiama quanto sopra esposto, le censure sulla responsabilità attengono al merito, e sono pertanto inammissibili: la Corte di appello ha evidenziato come CH fosse perfettamente a conoscenza del meccanismo di applicazione dei tassi a favore ed a credito della banca (pag.15), avendo dato indicazione a La NE su come applicare i tassi di 22 interesse ed a quali contratti applicarli ed essendosi attivato per far sì che non emergesse l'impiego generalizzato del calcolo contraffatto degli interessi. 4.2 Quanto alla violazione dell'art. 578 cod. proc. pen. e dell'art. 24 della Costituzione per non esservi stata una cognizione piena della responsabilità dell'imputato, si deve osservare che tale cognizione vi è invece stata, vista la motivazione contenuta nella pagine da 15 in avanti, in cui viene evidenziato il comportamento del ricorrente, che ha avuto come effetto il danno ingiusto per i clienti della banca consistente nel pagamento di somme a titolo di interessi diversi da quanto previsto nei contratti, con conseguente applicabilità dell'art. 2043 cod. civ. 4.3 Non si può poi condividere l'affermazione del ricorrente che, come sostenuto nel secondo motivo di ricorso, la condotta del ricorrente sarebbe stata rilevante in un solo caso su 55.000:ciò che la Corte di appello ha affermato è che, a fronte di una richiesta in cui La NE chiede quale interesse debba applicare sui contratti trattati dagli agenti, la risposta di CH è stata "no, vai come in passato con il 50% o il 150%", citando quindi esattamente le percentuali previste in favore della banca (la banca poneva a carico del cliente il 150% dell'importo dovuto in caso di crescita dei tassi, mentre in caso di diminuzione accreditava solamente il 50% e non l'intero importo che altrimenti sarebbe spettato); il chè significa che l'applicazione degli interessi era stata indicata dal ricorrente come riferibile a tutti i contratti e non certo ad uno solo. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di LL è infondato. 5.1 Per il primo motivo di ricorso, relativo alla eccezione di inutilizzabilità delle testimonianze, si richiamano le considerazioni contenute all'inizio della motivazione. 5.2 Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, si deve ribadire la natura stessa del sindacato di legittimità efsi riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato come dalle deposizioni di NI e IN è risultato che LL aveva fornito le indicazioni ai tecnici della Trebi s.r.l. in merito ai fattori correttivi del calcolo dei tassi di interesse nei contratti di leasing ed aveva dato indicazioni per rendere operativo il sistema e 23 per occultarlo ai soggetti estranei all'azienda (pag.17); quanto all'elemento soggettivo, è stato evidenziato che LL non si limitava ad eseguire le indicazioni del direttore generale, ma forniva il suo contributo dando le opportune disposizioni affinchè il tasso degli interessi alterato venisse tolto ai clienti che si lamentavano. 6. I ricorsi devono, pertanto, essere rigettati;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento;
in virtù del principio della soccombenza, i ricorrenti devono inoltre essere condannati al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Corregge il dispositivo della sentenza impugnata sostituendo, dopo la frase "non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per i reati dal n." l'indicazione di "1" in luogo di "2". Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili New System Painting snc, De RL LL e De RL LI, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge, Margnini Gianmaria, Barban Emanuele, Immobiliare Campesan sas di OR EN e figli, che liquida in complessivi euro 3.686 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge. • Così deciso il 27/09/2023