TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 17/06/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 77/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Limana (BL), via Controparte_1 P.IVA_1 Bracalenti 13,in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. MASINI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in sito in Belluno, via Feltre n. 53; contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONI FILIPPO, elettivamente domiciliato CP_3 P.IVA_2 presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Belluno, viale Fantuzzi, 24/a;
In punto a: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“In via preliminare: sia disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato avviso di addebito;
In via ulteriormente preliminare: previa ogni occorrenda declaratoria, sia accertato e dichiarato che le somme di cui all'avviso di addebito impugnato sono errate in eccesso per essere già state in parte pagate prima dell'emissione dello stesso e per l'effetto sia revocato e/o annullato e/o riformato il provvedimento “avviso di addebito n° 316 2023 00000228 23 000” emesso dalla sede di Belluno;
CP_3 Nel merito:
1. previa ogni occorrenda declaratoria, sia accertato e dichiarato che nulla è dovuto da per i titoli e le ragioni di cui alla premessa ovvero anche per altre Controparte_1 che saranno accertate in corso di causa e per l'effetto sia revocato e/o annullato e/o riformato il provvedimento emanato dall' Controparte_4 avviso di addebito di Belluno n° 316 2023 00000228 23 000 2. CP_3
2. in via meramente subordinata, previa ogni occorrenza declaratoria sia ridotta la pretesa della convenuta alle somme che verranno ricalcolate in giudizio anche a mezzo richiedendo CTU contabile e anche con applicazione della diversa sanzione per omissione contributiva;
3. con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.”
pagina 1 di 6 ***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile per tardività nella proposizione del ricorso che ha dato avvio al presente giudizio ogni contestazione formale (mancato rispetto del termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c.); PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di interesse ad agire con riguardo ai pagamenti di ottobre 2022, di cui ha tenuto conto l'avviso di addebito;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme di cui all'opposto avviso di addebito, oltre sanzioni civili. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 31/05/2023 come sopra rappresentata, Controparte_1 proponeva opposizione all'avviso di addebito indicato in epigrafe, a tal fine esponendo che con verbale di accertamento unico e notificazione n° 2021008917/DDL del 15.7.2022, l' aveva chiesto alla CP_3 ricorrente società il pagamento di differenze contributive in relazione a lavoratori inviati nei cantieri di società committenti ritenendo che le retribuzioni contrattuali corrisposte ai lavoratori … sono palesemente inferiori al minimale retributivo di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. 463/1983 … nei fatti
l'azienda ha denunciato imponibili contributivi al di sopra della soglia individuata dai minimali predetti utilizzando lo strumento mensile delle quote di retribuzione indiretta (ed tempio ratei di 13ma
e 14ma)”.
L' convenuto aveva inoltre evidenziato omissioni di versamenti previdenziali quanto alle c.d. CP_4 assenze non retribuite risultanti dal LUL aziendale, sul presupposto che “il lavoratore non può farsi carico del mancato utilizzo delle prestazioni lavorative con conseguente perdita della retribuzione ..” e inoltre che “sarebbe ininfluente il fatto che il datore di lavoro non abbia corrisposto compensi al lavoratore in quanto la base imponibile per il calcolo dei contributi è costituita ai sensi dell'art. 1 comma 1 D.L. 338/89 dalla retribuzione convenzionalmente dovuta e non da quella erogata…”
La ricorrente contestava la fondatezza delle dell' convenuto, preliminarmente evidenziando che CP_4
l'avviso di addebito impugnato riportava errori di calcolo, intimando il pagamento della somma di €
46.940,13, mentre l'opponente aveva effettuato versamenti all'ente previdenziale in data 17.10.2022 con riferimento al verbale di accertamento sopra ricordato ed alle posizioni Bellitalia srl per € 354,00,
Certottica S.C.A.R.L. per € 427,00, per € 4.122,00, Feinar srl per € 547,00, Gastronomia Pt_1
pagina 2 di 6 Tradizionale snc per € 312,00, MA Italia srl per € 375,00, Marcolin spa per € 1.104,00, Ospitalità del Piave per € 372,0, Sest spa per € 853,00, Thelios spa per €1.302,00 ed Unifarco spa per € 3.287,00, sicché l'avviso opposto era pari ad € 33.885,13.
Nel merito, la ricorrente, con riferimento al mancato rispetto del minimale contributivo, evidenziava di aver calcolato detto minimale prendendo come base di calcolo anche le quote di retribuzione indiretta, modalità che riteneva corretta e non smentita dalle disposizioni invocate da (art. 1 comma 1 del CP_3
D.L. 338/89 - art. 7 comma 1 D.L. 463/1983) che parlavano solo di retribuzione, e dalle stesse circolari dell' , che precisavano che: “Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai CP_4 vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione”, escludendo alcune voci (quali prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto Fringe benefit, indennità di trasferta, indennità di trasferimento, azioni offerte ai dipendenti) e non le voci di retribuzione indiretta, quali tredicesima e quattordicesima.
Evidenziava infine la ricorrente che il CCNL applicato al rapporto di lavoro – CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi - precisava all'art. 18 che per “retribuzione mensile si intende quella risultante dalla somma della retribuzione base, e di ogni eventuale superminimo nonché di ogni altro compenso comunque denominato corrisposti con carattere di continuità esclusa ogni somma non avente carattere retributivo (rimborso spese ecc…)”, sicché ad avviso dell'opponente nel calcolo del minimale contributivo dovevano essere considerate anche le spettanze di retribuzione c.d. indiretta, anche alla luce del principio della c.d. principio della c.d. armonizzazione degli imponibili di cui all'art. 51 TUIR, in base al quale Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. (…)”.
Quanto all'altro motivo di contestazione, ovvero le omissioni contributive relative alle assenze ingiustificate dei dipendenti, la ricorrente evidenziava che l'obbligo contributivo rimaneva in capo al datore di lavoro nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata dell'attività lavorativa che costituisca il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge o dal ccnl, quali gli artt. 34 e 35; contestava che gli ispettori avessero effettuato accertamenti sulle ragioni delle dei lavoratori coinvolti.
Infine, la ricorrente si doleva dell'addebito nell'avviso impugnato delle le sanzioni per “evasione contributiva” in luogo della più tenue sanzione della “omissione”, che riteneva dovuta non avendo l'azienda nascosto nulla in sede di ispezione.
2. La difesa di parte convenuta. pagina 3 di 6 Si costituiva ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che preliminarmente eccepiva la CP_3 decadenza dell'opponente per tardività dell'impugnazione e nel merito resisteva al ricorso, rassegnano le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Lo svolgimento del processo.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
4. Le questioni preliminari.
Va rigettata l'eccezione di tardività formulata da , vertendosi nel caso di specie di impugnazione CP_3 di avviso di addebito, regolata dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/99 – riferito all'iscrizione a ruolo, ma applicabile all'avviso di addebito, ai sensi dell'art.30, co.14, D.L. n. 78/2010, in cui il termine previsto per l'impugnazione è di 40 giorni, e non di venti come per le impugnative ex art. 617
c.p.c.
5. Il merito dell'impugnazione.
Le doglianze attoree sono tre: la rilevanza nel calcolo del minimale retributivo (e conseguentemente contributivo) delle retribuzioni indirette (13^ e 14^ mensilità), l'effettività delle assenze del personale oggetto di disconoscimento nel corso dell'accesso ispettivo e la chiesta applicazione della sanzione per omissione invece che per evasione.
Quanto alla prima doglianza, va rammentato l'insegnamento sul punto della Suprema Corte
(Sez. L, Sentenza n. 22921 del 07/12/2004) che ha condivisibilmente stabilito che le disposizioni sull'imponibile previdenziale (art.12, legge n.153 del 1969) e quelle sul minimale (D.L.9 ottobre 1989,
n.338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n.389) operano su piani diversi e richiedono operazioni distinte: a) con la prima si determina quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, quali cioè entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota, e quali invece ne sono esenti;
b) con le disposizioni sul Cosiddetto minimale si prescrive che - qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore - la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva.
Applicando tale decisum al caso di specie, deve rilevarsi che a pag. 6 del verbale di accertamento posto a base dell'avviso impugnato si legge (pag. 6):
“Le retribuzioni contrattuali corrisposte ai lavoratori assunti da per le Controparte_1 qualifiche più basse, indicate nelle tabelle più sopra riportate e riscontrabili anche nel Libro Unico del Lavoro, seppur concordate con le organizzazioni sindacali più rappresentative, sono palesemente
pagina 4 di 6 inferiori al minimale retributivo disposto dall'art. 7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983. Nei fatti, per la maggioranza dei lavoratori assunti al livello 2, l'azienda ha denunciato imponibili contributivi al di sopra della soglia individuata dai minimali predetti utilizzando lo strumento mensile delle quote di retribuzione indiretta (ad es. ratei di 13° e 14a).” In precedenza, sempre la Suprema Corte (Sezione Lavoro, Sentenza n. 2387 del 09/02/2004) aveva precisato che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Deve dunque ritenersi che l'inserimento nella retribuzione posta dalla ricorrente a base del minimale contributivo non sia corretto, non potendosi in esso ricomprendere le mensilità accessorie, e dunque il recupero contributivo effettuato da con l'avviso opposto appare legittimo. CP_3
Alla medesima conclusione occorre giungere con riferimento alle assenze del personale, riguardo alle quali nel ricordato verbale di accertamento (sempre a pag. 6) viene indicato che l'opponente, richiesta dei documenti a giustificazione di eventuali assenze non retribuite, e degli eventuali provvedimenti disciplinari contestati ai dipendenti, ha prodotto copia di contestazioni di addebito e di comunicazioni di sanzioni irrogate, che non hanno chiarito il titolo della totalità delle assenze non retribuite riscontrate nel Libro Unico, che sono esattamente quelle oggetto del recupero effettuato con l'avviso di addebito impugnato.
Va sul punto rammentato l'insegnamento della Suprema Corte
(Sez. Lavoto, Ordinanza n. 23360 del 24/08/2021) che ha precisato che in tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n.
338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo.
La ricorrente società non ha allegato alcuna documentazione utile a giustificare le assenze non retribuite oggetto della contestazione dell' , che dunque ha trovato conferma. CP_3
Peraltro, on riferimento alla doglianza di erroneità della somma oggetto di pretesa contributiva
(asseritamente errata in quanto non avrebbe considerato i versamenti effettuati dall'opponente nel
2022), deve rilevarsi che l' ha allegato e documentato di aver considerato detti versamenti e che la CP_3 somma oggetto dell'avviso opposto non li comprende. pagina 5 di 6 Infine, con riferimento alla richiesta di applicazione delle sanzioni civili ritenendo configurata una omissione in luogo di una evasione contributiva, deve rammentarsi che la Suprema Corte
(Sezione Lavoro, Ordinanza n. 4077 del 01/03/2016) ha precisato che in tema di riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive, di cui all'art. 116, comma 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, per l'ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo,
l'integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio ivi previsto.
Tale presupposto non appare verificatosi nel caso di specie, sicché la domanda va rigettata anche su tale punto.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 26.000,01 ad € 52.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa
(€ 46.000,00), che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 77/2023 promossa da Controparte_1 contro ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: CP_3
1) rigetta il ricorso, confermando l'avviso di addebito impugnato;
2) Condanna l'opponente a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 2.905, per CP_3 compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%.
Così deciso in Belluno, in data 18/06/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 77/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Limana (BL), via Controparte_1 P.IVA_1 Bracalenti 13,in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. MASINI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in sito in Belluno, via Feltre n. 53; contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONI FILIPPO, elettivamente domiciliato CP_3 P.IVA_2 presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Belluno, viale Fantuzzi, 24/a;
In punto a: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“In via preliminare: sia disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato avviso di addebito;
In via ulteriormente preliminare: previa ogni occorrenda declaratoria, sia accertato e dichiarato che le somme di cui all'avviso di addebito impugnato sono errate in eccesso per essere già state in parte pagate prima dell'emissione dello stesso e per l'effetto sia revocato e/o annullato e/o riformato il provvedimento “avviso di addebito n° 316 2023 00000228 23 000” emesso dalla sede di Belluno;
CP_3 Nel merito:
1. previa ogni occorrenda declaratoria, sia accertato e dichiarato che nulla è dovuto da per i titoli e le ragioni di cui alla premessa ovvero anche per altre Controparte_1 che saranno accertate in corso di causa e per l'effetto sia revocato e/o annullato e/o riformato il provvedimento emanato dall' Controparte_4 avviso di addebito di Belluno n° 316 2023 00000228 23 000 2. CP_3
2. in via meramente subordinata, previa ogni occorrenza declaratoria sia ridotta la pretesa della convenuta alle somme che verranno ricalcolate in giudizio anche a mezzo richiedendo CTU contabile e anche con applicazione della diversa sanzione per omissione contributiva;
3. con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.”
pagina 1 di 6 ***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile per tardività nella proposizione del ricorso che ha dato avvio al presente giudizio ogni contestazione formale (mancato rispetto del termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c.); PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di interesse ad agire con riguardo ai pagamenti di ottobre 2022, di cui ha tenuto conto l'avviso di addebito;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme di cui all'opposto avviso di addebito, oltre sanzioni civili. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 31/05/2023 come sopra rappresentata, Controparte_1 proponeva opposizione all'avviso di addebito indicato in epigrafe, a tal fine esponendo che con verbale di accertamento unico e notificazione n° 2021008917/DDL del 15.7.2022, l' aveva chiesto alla CP_3 ricorrente società il pagamento di differenze contributive in relazione a lavoratori inviati nei cantieri di società committenti ritenendo che le retribuzioni contrattuali corrisposte ai lavoratori … sono palesemente inferiori al minimale retributivo di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. 463/1983 … nei fatti
l'azienda ha denunciato imponibili contributivi al di sopra della soglia individuata dai minimali predetti utilizzando lo strumento mensile delle quote di retribuzione indiretta (ed tempio ratei di 13ma
e 14ma)”.
L' convenuto aveva inoltre evidenziato omissioni di versamenti previdenziali quanto alle c.d. CP_4 assenze non retribuite risultanti dal LUL aziendale, sul presupposto che “il lavoratore non può farsi carico del mancato utilizzo delle prestazioni lavorative con conseguente perdita della retribuzione ..” e inoltre che “sarebbe ininfluente il fatto che il datore di lavoro non abbia corrisposto compensi al lavoratore in quanto la base imponibile per il calcolo dei contributi è costituita ai sensi dell'art. 1 comma 1 D.L. 338/89 dalla retribuzione convenzionalmente dovuta e non da quella erogata…”
La ricorrente contestava la fondatezza delle dell' convenuto, preliminarmente evidenziando che CP_4
l'avviso di addebito impugnato riportava errori di calcolo, intimando il pagamento della somma di €
46.940,13, mentre l'opponente aveva effettuato versamenti all'ente previdenziale in data 17.10.2022 con riferimento al verbale di accertamento sopra ricordato ed alle posizioni Bellitalia srl per € 354,00,
Certottica S.C.A.R.L. per € 427,00, per € 4.122,00, Feinar srl per € 547,00, Gastronomia Pt_1
pagina 2 di 6 Tradizionale snc per € 312,00, MA Italia srl per € 375,00, Marcolin spa per € 1.104,00, Ospitalità del Piave per € 372,0, Sest spa per € 853,00, Thelios spa per €1.302,00 ed Unifarco spa per € 3.287,00, sicché l'avviso opposto era pari ad € 33.885,13.
Nel merito, la ricorrente, con riferimento al mancato rispetto del minimale contributivo, evidenziava di aver calcolato detto minimale prendendo come base di calcolo anche le quote di retribuzione indiretta, modalità che riteneva corretta e non smentita dalle disposizioni invocate da (art. 1 comma 1 del CP_3
D.L. 338/89 - art. 7 comma 1 D.L. 463/1983) che parlavano solo di retribuzione, e dalle stesse circolari dell' , che precisavano che: “Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai CP_4 vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione”, escludendo alcune voci (quali prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto Fringe benefit, indennità di trasferta, indennità di trasferimento, azioni offerte ai dipendenti) e non le voci di retribuzione indiretta, quali tredicesima e quattordicesima.
Evidenziava infine la ricorrente che il CCNL applicato al rapporto di lavoro – CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi - precisava all'art. 18 che per “retribuzione mensile si intende quella risultante dalla somma della retribuzione base, e di ogni eventuale superminimo nonché di ogni altro compenso comunque denominato corrisposti con carattere di continuità esclusa ogni somma non avente carattere retributivo (rimborso spese ecc…)”, sicché ad avviso dell'opponente nel calcolo del minimale contributivo dovevano essere considerate anche le spettanze di retribuzione c.d. indiretta, anche alla luce del principio della c.d. principio della c.d. armonizzazione degli imponibili di cui all'art. 51 TUIR, in base al quale Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. (…)”.
Quanto all'altro motivo di contestazione, ovvero le omissioni contributive relative alle assenze ingiustificate dei dipendenti, la ricorrente evidenziava che l'obbligo contributivo rimaneva in capo al datore di lavoro nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata dell'attività lavorativa che costituisca il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge o dal ccnl, quali gli artt. 34 e 35; contestava che gli ispettori avessero effettuato accertamenti sulle ragioni delle dei lavoratori coinvolti.
Infine, la ricorrente si doleva dell'addebito nell'avviso impugnato delle le sanzioni per “evasione contributiva” in luogo della più tenue sanzione della “omissione”, che riteneva dovuta non avendo l'azienda nascosto nulla in sede di ispezione.
2. La difesa di parte convenuta. pagina 3 di 6 Si costituiva ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che preliminarmente eccepiva la CP_3 decadenza dell'opponente per tardività dell'impugnazione e nel merito resisteva al ricorso, rassegnano le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Lo svolgimento del processo.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
4. Le questioni preliminari.
Va rigettata l'eccezione di tardività formulata da , vertendosi nel caso di specie di impugnazione CP_3 di avviso di addebito, regolata dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/99 – riferito all'iscrizione a ruolo, ma applicabile all'avviso di addebito, ai sensi dell'art.30, co.14, D.L. n. 78/2010, in cui il termine previsto per l'impugnazione è di 40 giorni, e non di venti come per le impugnative ex art. 617
c.p.c.
5. Il merito dell'impugnazione.
Le doglianze attoree sono tre: la rilevanza nel calcolo del minimale retributivo (e conseguentemente contributivo) delle retribuzioni indirette (13^ e 14^ mensilità), l'effettività delle assenze del personale oggetto di disconoscimento nel corso dell'accesso ispettivo e la chiesta applicazione della sanzione per omissione invece che per evasione.
Quanto alla prima doglianza, va rammentato l'insegnamento sul punto della Suprema Corte
(Sez. L, Sentenza n. 22921 del 07/12/2004) che ha condivisibilmente stabilito che le disposizioni sull'imponibile previdenziale (art.12, legge n.153 del 1969) e quelle sul minimale (D.L.9 ottobre 1989,
n.338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n.389) operano su piani diversi e richiedono operazioni distinte: a) con la prima si determina quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, quali cioè entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota, e quali invece ne sono esenti;
b) con le disposizioni sul Cosiddetto minimale si prescrive che - qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore - la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva.
Applicando tale decisum al caso di specie, deve rilevarsi che a pag. 6 del verbale di accertamento posto a base dell'avviso impugnato si legge (pag. 6):
“Le retribuzioni contrattuali corrisposte ai lavoratori assunti da per le Controparte_1 qualifiche più basse, indicate nelle tabelle più sopra riportate e riscontrabili anche nel Libro Unico del Lavoro, seppur concordate con le organizzazioni sindacali più rappresentative, sono palesemente
pagina 4 di 6 inferiori al minimale retributivo disposto dall'art. 7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983. Nei fatti, per la maggioranza dei lavoratori assunti al livello 2, l'azienda ha denunciato imponibili contributivi al di sopra della soglia individuata dai minimali predetti utilizzando lo strumento mensile delle quote di retribuzione indiretta (ad es. ratei di 13° e 14a).” In precedenza, sempre la Suprema Corte (Sezione Lavoro, Sentenza n. 2387 del 09/02/2004) aveva precisato che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Deve dunque ritenersi che l'inserimento nella retribuzione posta dalla ricorrente a base del minimale contributivo non sia corretto, non potendosi in esso ricomprendere le mensilità accessorie, e dunque il recupero contributivo effettuato da con l'avviso opposto appare legittimo. CP_3
Alla medesima conclusione occorre giungere con riferimento alle assenze del personale, riguardo alle quali nel ricordato verbale di accertamento (sempre a pag. 6) viene indicato che l'opponente, richiesta dei documenti a giustificazione di eventuali assenze non retribuite, e degli eventuali provvedimenti disciplinari contestati ai dipendenti, ha prodotto copia di contestazioni di addebito e di comunicazioni di sanzioni irrogate, che non hanno chiarito il titolo della totalità delle assenze non retribuite riscontrate nel Libro Unico, che sono esattamente quelle oggetto del recupero effettuato con l'avviso di addebito impugnato.
Va sul punto rammentato l'insegnamento della Suprema Corte
(Sez. Lavoto, Ordinanza n. 23360 del 24/08/2021) che ha precisato che in tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n.
338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo.
La ricorrente società non ha allegato alcuna documentazione utile a giustificare le assenze non retribuite oggetto della contestazione dell' , che dunque ha trovato conferma. CP_3
Peraltro, on riferimento alla doglianza di erroneità della somma oggetto di pretesa contributiva
(asseritamente errata in quanto non avrebbe considerato i versamenti effettuati dall'opponente nel
2022), deve rilevarsi che l' ha allegato e documentato di aver considerato detti versamenti e che la CP_3 somma oggetto dell'avviso opposto non li comprende. pagina 5 di 6 Infine, con riferimento alla richiesta di applicazione delle sanzioni civili ritenendo configurata una omissione in luogo di una evasione contributiva, deve rammentarsi che la Suprema Corte
(Sezione Lavoro, Ordinanza n. 4077 del 01/03/2016) ha precisato che in tema di riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive, di cui all'art. 116, comma 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, per l'ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo,
l'integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio ivi previsto.
Tale presupposto non appare verificatosi nel caso di specie, sicché la domanda va rigettata anche su tale punto.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 26.000,01 ad € 52.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa
(€ 46.000,00), che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 77/2023 promossa da Controparte_1 contro ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: CP_3
1) rigetta il ricorso, confermando l'avviso di addebito impugnato;
2) Condanna l'opponente a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 2.905, per CP_3 compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%.
Così deciso in Belluno, in data 18/06/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 6 di 6