Art. 13.
I contributi fissati dall' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391 , sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) a carico del datore di lavoro il 15 per cento della retribuzione sino al limite indicato dal precedente art. 11;
b) a carico del prestatore d'opera il 6 per cento della retribuzione sino a limite indicato alla lettera precedente. (2) ((3)) Tali contributi, nei riguardi del personale di stato maggiore
navigante inscritto anche alla Gestione marittimi, sono comprensivi dei contributi spettanti alla Gestione stessa.
Ai fini del presente articolo, per retribuzione s'intende:
stipendio o paga;
indennita' di contingenza;
indennita' di grado;
assegno ad personam;
tredicesima mensilita' o rateogratifica natalizia.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi di cui al presente articolo potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessato mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 ottobre 1960, n. 1183 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1958 i contributi fissati dall' articolo 13 della legge 25 luglio 1952, n. 915 , sono stabiliti nella seguente misura: a) a carico del datore di lavoro il 18,50 per cento della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957; b) a carico del prestatore di opera 7,50 per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera, precedente.
Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione speciale". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 12 ottobre 1960, n. 1183 come modificata dal D.P.R. 24 luglio 1962, n. 1448 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i contributi fissati dall' art. 9 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183 , sono stabiliti nella seguente misura: a) a carico del datore di lavoro il 31% della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957; b) a carico del prestatore d'opera il 9% della retribuzione sino al limite indicato dalla lettera precedente".
I contributi fissati dall' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391 , sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) a carico del datore di lavoro il 15 per cento della retribuzione sino al limite indicato dal precedente art. 11;
b) a carico del prestatore d'opera il 6 per cento della retribuzione sino a limite indicato alla lettera precedente. (2) ((3)) Tali contributi, nei riguardi del personale di stato maggiore
navigante inscritto anche alla Gestione marittimi, sono comprensivi dei contributi spettanti alla Gestione stessa.
Ai fini del presente articolo, per retribuzione s'intende:
stipendio o paga;
indennita' di contingenza;
indennita' di grado;
assegno ad personam;
tredicesima mensilita' o rateogratifica natalizia.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi di cui al presente articolo potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessato mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 ottobre 1960, n. 1183 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1958 i contributi fissati dall' articolo 13 della legge 25 luglio 1952, n. 915 , sono stabiliti nella seguente misura: a) a carico del datore di lavoro il 18,50 per cento della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957; b) a carico del prestatore di opera 7,50 per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera, precedente.
Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione speciale". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 12 ottobre 1960, n. 1183 come modificata dal D.P.R. 24 luglio 1962, n. 1448 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i contributi fissati dall' art. 9 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183 , sono stabiliti nella seguente misura: a) a carico del datore di lavoro il 31% della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957; b) a carico del prestatore d'opera il 9% della retribuzione sino al limite indicato dalla lettera precedente".