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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 527/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
CF ), sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Caorle (VE), via Gritti n. 76, fraz. Porto Santa Margherita, in persona del legale rapp.nte p.t., sig.
(CF ), nato il [...] a [...] e ivi residente, via Parte_1 C.F._1
AS De GA n. 262, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. SIMONE FORTE
(CF ) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Milano, GALLERIA SAN BABILA N. 4/A, il quale difensore ha chiesto di ricevere le comunicazioni al fax n. 0287152806 ed all'indirizzo PEC Email_1
Parte appellante contro
, con sede in Roma, alla Controparte_1
Via Giuseppe Grezar, 14 - C.F. e P.I. – il quale, a far data dal 1 luglio 2017, subentra P.IVA_2
a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
e assume la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di CP_2
1 cui al titolo I, capo II e al titolo II, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602 in forza del disposto dell'art. 1, co. 3, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, in persona di Patrizia Darsiè in qualità di Responsabile
Contenzioso Veneto, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_1
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 elettivamente domiciliato ai
[...]
fini del presente atto in Portici (NA) al Corso Umberto I n. 34 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Mariani del Foro di Napoli, C.F. – P. IVA che rappresenta e C.F._3 P.IVA_3
difende giusta procura in atti e ha chiesto che le comunicazioni Controparte_1
e notifiche inerenti al presente procedimento sia fatta a mezzo fax al n. 081.7760144 ovvero all'indirizzo pec: Email_2
Parte appellata nonché contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4
rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
legale distrettuale di Venezia Santa Croce 929, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile CP_3
(c.f. , PEC: t), giusta procura ad lites C.F._4 Email_3
rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, Persona_2
rep. 37590, racc. 7131, in atti
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 159/2023 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in accoglimento del presente APPELLO ed in RIFORMA DELLA SENTENZA N. 159/2023 DEL
TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZ. LAV., DEL 09/03/2023 NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N.
1032/2022,
- accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica della comunicazione preventiva di
iscrizione ipotecaria n.11976202200000579, fascicolo n.2022/4465, contenente gli avvisi di
2 addebito, n.41920190000141920 e n.41920190000142930, ed i ruoli ad esso sottostanti con
conseguente estinzione del titolo per tutti i motivi esposti in narrativa;
3. nel merito: accertare e dichiarare la nullità l'illegittimità, inesistenza della comunicazione
preventiva di iscrizione ipotecaria n.11976202200000579, fascicolo n.2022/4465, contenente gli
avvisi di addebito, n.41920190000141920 e n.41920190000142930, ed i ruoli ad esso sottostanti e,
comunque la mancata notifica degli avvisi di addebito, n.41920190000141920 e
n.41920190000142930, nonché di tutti gli atti (dedotti da controparte prodromici o successivi)
impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché nulli e/o inesistenti;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con
distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata
ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto
gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle
deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.”
Per parte appellata : Controparte_1
“- rigettare l'appello e confermare la sentenza gravata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione allo scrivente difensore che si dichiara
distrattario.”
Per parte appellata : CP_3
“- dichiarare l'appello inammissibile o respingerlo siccome infondato;
- spese diritti ed onorari di causa rifusi.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande della soc.
, volte ad ottenere l'annullamento dell'opposta comunicazione preventiva di Parte_1
iscrizione ipotecaria (e di due avvisi di addebito presupposti). Ha altresì condannato la società
ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
1.1. La soc. ha ricevuto la notifica della comunicazione preventiva Parte_1
di iscrizione ipotecaria n. 11976202200000579 per € 195.520,76, il 7.6.2022, comunicazione conseguente – per quanto qui di interesse – a due avvisi di addebito (n. 41920190000141920000
3 per 16.044,75 e n. 41920190000142930000 per € 5.415,40), aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2018.
Ritenendo infondate le suddette pretese creditorie, la soc. ha Parte_1
proposto ricorso in opposizione alla predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
1.2. Il primo giudice ha rigettato le domande della società ricorrente.
Ha osservato che i titoli sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sono i due avvisi di addebito, notificati regolarmente via pec dall in data 27.7.2019. CP_3
Ha evidenziato che l'iscrizione dell'indirizzo pec dell'Amministrazione mittente nel registro
IPA non è richiesta, mentre è richiesta l'iscrizione per l'indirizzo pec del destinatario (Cass. S.U.
15979/2022).
Ha rilevato che la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata regolarmente effettuata, ex art. 26 D.P.R. 602/1973, dall Controparte_1 CP_1
all'indirizzo pec dell'azienda destinataria come risultante dal registro INIPEC. Ha precisato che la stessa società ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto tale comunicazione, impugnandola e allegandola al ricorso.
Ha aggiunto che l'eccezione di mancata notifica dei titoli sottesi risulta fine a se stessa, non essendo stata chiesta la declaratoria di prescrizione del credito.
Ha, dunque, rigettato l'opposizione e ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. Parte_1
sulla base di due motivi.
[...]
2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione e contrarietà alle norme di legge con riguardo all'inutilizzabilità ed invalidità delle difese dell . CP_1
L'appellante ribadisce che l avrebbe dovuto avvalersi Controparte_1
dell'Avvocatura dello Stato e non di un avvocato del libero foro, trattandosi di lite concernente l'attività di riscossione, ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo d'intesa tra l e l'Avvocatura CP_1
Generale del 22.6.2017. Reitera, quindi, l'eccezione di inammissibilità della costituzione dell CP_1
per difetto di valida procura (cfr. Cass. n. 34191/2022).
4 2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione e contrarietà alle norme di legge con riguardo all'inesistenza giuridica della notifica degli avvisi di addebito.
L'appellante ribadisce che è invalida la notificazione degli avvisi effettuata dall , in CP_3
quanto l'ente notificante ha utilizzato un indirizzo pec non contenuto nei pubblici elenchi (cfr. Cass.
n. 32891/2022). Evidenzia che tale irregolarità/illegittimità della notifica non è sanabile ex art. 156
c.p.c., atteso che la notifica è radicalmente inesistente. Richiama giurisprudenza di legittimità, di merito e tributaria.
2.3. L'appellante ribadisce la contestazione nel merito della richiesta di pagamento, in quanto le controparti non hanno provato la corretta notifica degli avvisi di addebito – anche alla luce del disconoscimento effettuato che ripropone in questa sede – e comunque non hanno dimostrato i fatti costitutivi del credito preteso.
3. Si è costituita l contestando l'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
L eccepisce ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 il proprio difetto di legittimazione passiva circa CP_1
la notificazione degli avvisi di addebito, effettuata dall;
sostiene che la comunicazione CP_3
preventiva di iscrizione ipotecaria è stata legittimamente notificata via pec (art. 26 D.P.R. 602/1973)
all'indirizzo aziendale risultante dal ReGIndE;
rileva che controparte si duole unicamente di vizi formali del procedimento di notifica, senza indicare quale vulnus le sarebbe stato arrecato;
richiama giurisprudenza di legittimità, anche con riguardo alla legittimità della notificazione effettuata da indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (cfr. Cass. S.U. 15979/2022); precisa che l'asserita invalidità della notificazione non si ripercuoterebbe sulla validità dell'atto, atteso che il contribuente ne ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge (cfr. Cass. n. 2203/2018).
L ribadisce la validità del mandato difensivo, richiamando Cass. S.U. n. 30008/2019 CP_1
e trattandosi di giudizio per il quale l'Avvocatura dello Stato non ha il patrocinio in forza del Protocollo
d'intesa.
4. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_3
L afferma la correttezza della sentenza impugnata, richiamando Cass. S.U. CP_3
5 15979/2022 e successiva giurisprudenza conforme. Osserva che le notificazioni degli atti impugnati sono state regolarmente effettuate all'indirizzo pec dell'azienda e che le stesse erano perfettamente riconducibili all e all , poiché provenienti da indirizzi aventi CP_3 Controparte_1
dominio o suffisso istituzionali.
5. All'udienza del 11.12.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
7. Il Collegio ritiene infondato il primo motivo di appello, relativo alla validità del mandato difensivo ad avvocato del libero foro da parte dell . Controparte_1
Questa Corte aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state in questa sede formulate argomentazioni che inducano a discostarsene, al consolidato orientamento di legittimità
espresso da Cass. S.U. 30008/2019. Sicché deve ritenersi valido il mandato difensivo conferito dall ad un avvocato del libero foro. CP_1
8. Il Collegio ritiene infondato anche il secondo motivo di appello, relativo all'invalidità della notifica degli avvisi di addebito.
Il Collegio aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo stati addotti, in questa sede, argomenti tali da indurre a discostarsene, all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza di codesta Corte d'Appello, con riguardo alla validità della notifica di un atto da un indirizzo pec non risultante da pubblici registri (v. Cass. S.U. 15979/2022, pp. 4-6;
Cass. n. 9866/2024; CdA Venezia n. 9/2025, pp. 7-8). In ogni caso, come correttamente rilevato dal primo giudice, nella fattispecie la notifica sarebbe comunque risultata sanata in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, essendosi la società difesa in giudizio avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, senza specificare alcun vulnus alle proprie prerogative defensionali.
9. Con riguardo al disconoscimento della documentazione prodotta dagli enti (oggetto di
“devoluzione” a pag. 11-12 dell'appello), il Collegio rileva che il motivo è formulato/devoluto in modo
6 del tutto generico, in quanto con il disconoscimento non sono stati individuati specifici documenti e non sono stati specificamente evidenziati aspetti differenziali tra i documenti prodotti in causa e quelli originali. Anche le ulteriori censure ivi indicate (pag. 12 appello, sub specie di “devoluzione”: mancata prova delle “cartelle”, rectius avvisi di addebito, l'asserita “insufficienza probatoria” del credito ivi indicato), sono del tutto generiche, non dialogano con la sentenza impugnata che ha, in particolare,
ritenuto provata, in base ai documenti in atti, la notifica dei due avvisi di addebito presupposti. In tale prospettiva, i vizi relativi all'asserita mancanza di prova del credito esposto dagli avvisi di addebito avrebbero dovuto essere eccepiti con l'impugnazione degli stessi.
10. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
11. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario e, quanto ad Agenzia Controparte_1
Riscossione, IVA e CPA come per legge. Quanto ad , inoltre, deve essere disposta la CP_1
distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
12. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del grado che liquida, per ciascuna, in euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario, e, quanto ad
7 Agenzia, anche IVA e CPA, come per legge nonché, quanto ad Agenzia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 11.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Gaetano Campo
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