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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/11/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: UC SEBASTIANI Presidente OR DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1671/2025 promossa da:
(c.f. ) nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Bondani e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 28.08.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in RZ (SP) in data 27.08.2006 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2006, numero 32, parte I), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione non sono nati figli;
che in data 29.05.2020 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Rimane un unico aspetto patrimoniale riguardante l'immobile sito in Via Prinelli n.19 a RZ (SP), di proprietà del Sig. che ai tempi del matrimonio rappresentava la Parte_1 casa coniugale degli sposi. Riguardo questo ultimo aspetto economico da regolare le parti convengono e stipulano tra loro il seguente patto:
1. il Sig. ha messo in vendita il predetto immobile per il prezzo di 225000,00 euro Parte_1 (duecentoventicinquemila/00 euro) ed ha trovato a mezzo Agenzia Tecnocasa di RZ un acquirente disposto ad addivenire alla compravendita del predetto bene;
2. in totale al netto delle ritenute per le spese di Agenzia in Sig. incasserà un totale Parte_1 di euro 220.000,00(duecentoventimila/00) di cui 66.000,00 spettano alla Sig.ra Parte_2 che verranno corrisposti come segue:
-euro 33.000,00 (trentatremila/00) il giorno della firma congiunta del presente accordo;
-euro 33.000,00 (trentatremila/00) al momento dell'effettivo ottenimento del divorzio con sentenza del Tribunale;
3. Per quanto riguarda gli oggetti di proprietà della Sig. rimasti nell'immobile Parte_2 la medesima si impegna a prelevarli entro il giorno precedente la firma del presente accordo;
4. con l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 del presente accordo le parti non avranno più nulla da pretendere l'una dall'altra e cesserà tra le medesime ogni obbligazione di natura patrimoniale o di qualsiasi altro tipo”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 06.11.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. In tal sede, le parti hanno altresì precisato che
1 l'importo di 66.000,00 euro - previsto nelle suddette condizioni - viene corrisposto da a Parte_1 titolo di assegno divorzile una tantum. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in RZ (SP) in data Parte_2 27.08.2006 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2006, numero 32, parte I);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, come precisate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 13.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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