Sentenza 29 gennaio 2009
Massime • 1
La distruzione della documentazione delle intercettazioni inutilizzabili presuppone che l'inutilizzabilità sia dichiarata con decisione processualmente insuscettibile di modifiche e, pertanto, non può essere ordinata nel caso in cui detta decisione sia intervenuta nel giudizio abbreviato richiesto solo da alcuni dei coimputati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2009, n. 14461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14461 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/01/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA ES Paolo - Consigliere - N. 188
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 017112/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI RA IN, N. IL 27/03/1959;
avverso SENTENZA del 24/01/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv.to NAPOLITANO M. T. in sostituzione dell'Avv. SCAPATICCI A..
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata che, in riforma parziale della condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto l'ipotesi di tentativo di millantato credito di cui all'art.346 c.p., comma 2, e confermato nel resto la pronuncia quanto alla dichiarata responsabilità per il delitto di corruzione.
2. Ad avviso del giudice d'appello, le censure mosse alla sentenza di primo grado, tranne per quella relativa alla diversa qualificazione del delitto di millantato credito in tentativo, sono infondate poiché la responsabilità di AT Di RA risulta ampiamente provata dalle univoche risultanze probatorie poste in evidenza nella sentenza impugnata e in base alle quali è stata ragionevolmente e fondatamente ritenuta la sussistenza dei fatti enunciati nell'imputazione.
2.1. In particolare, AT Di RA, quale sottufficiale in forza al nucleo scorte della Questura di Brescia, richiesto di intervenire per accelerare la definizione positiva della pratica di regolarizzazione della posizione della cittadina straniera Vaisvilaite Laura, ha promesso di svolgere il proprio interessamento attraverso un'impiegata della prefettura di Brescia, rappresentando che sarebbe stato necessario versare a tale impiegata la somma di Euro 1.500,00. Gli elementi acquisiti escludono che TO MA non accettò le richieste e ne fece credere a Di RA di accertarle. Per queste ragioni il Giudice d'appello ha ricondotto i fatti nell'ipotesi tentata, poiché il delitto di millantato credito si consuma con la dazione del danaro o con la promessa di versarlo.
La prova dei fatti è emersa dalle conversazioni intercettate tra TO MA e ES FR, all'epoca ispettore di polizia in servizio alla Questura di Brescia. Nel corso di tali conversazioni MA confida a FR di essersi rivolto all'agente Di RA il quale per regolarizzare la pratica gli richiese la somma di Euro 1.550,00 da versare a un impiegata della prefettura di Brescia. L'ispettore FR assicura MA di interessarsi personalmente per la definizione della pratica, suggerendo a LI di non versare alcuna somma a Di RA;
invito che rinnova dopo avergli comunicato in altro colloquio che la pratica era stata definita. Ulteriore riscontro della richiesta di danaro rivolta da Di RA a MA è fornito da un messaggio trasmesso dall'imputato a AR;
messaggio che per il suo contenuto conferma la richiesta di danaro per il promesso interessamento e che da conto che il Di RA per circostanze sopravvenute, non previste e non dipendenti dalla sua volontà, si fosse determinato a retrocedere dall'iniziale pretesa. Quanto ai profili di inutilizzabilità delle intercettazioni, la Corte di merito ritiene che i decreti autorizzativi - a differenza di quanto deciso nel giudizio abbreviato richiesto da altri correi - siano stati adeguatamente motivati. Per tal motivo, le intercettazioni sono state legittimamente utilizzate e, altrettanto legittimamente, non sono state distrutte dopo la decisione del giudice dell'altro procedimento connesso.
Quanto all'ulteriore questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da MA nel corso del dibattimento poiché il relativo esame avrebbe dovuto essere svolto nelle forme stabilite dall'art. 210 c.p.p., la Corte d'appello ritiene infondata la censura in quanto non vi era connessione tra il procedimento per calunnia a carico di MA e quello in cui egli fu chiamato a deporre quale teste. In ogni caso, rileva la Corte di merito la questione è irrilevante, poiché le prove del fatto criminoso sono state correttamente individuate dal giudice di primo grado in base alle conversazioni intercettate.
2.2. Altrettanto infondate le censure mosse alla condanna per il delitto di corruzione. La lettura delle conversazioni intercettate tra OL AS e Di RA rende con chiarezza la prova che Di RA accettò la promessa di Euro 300,00 fattagli dalla AS quale corrispettivo di informazioni sul conto di TA AN. L'imputato, proprio in virtù della promessa fattagli, fornì alla richiedente varie notizie riguardanti la cittadina tedesca.
3. Il ricorrente deduce:
1. con un primo motivo la violazione di legge processuale poiché il Tribunale ha acquisito conversazioni intercettate inutilizzabili, per carenza di motivazione, in quanto, come rilevato dal giudice dell'udienza preliminare, vi era assoluta carenza di motivazione dei decreti di proroga.
Nel giudizio di primo grado è stato chiesto il consenso dell'imputato all'acquisizione delle intercettazioni, il quale nulla opponeva. Il consenso è stato prestato perché l'imputato aveva avuto conoscenza solo delle intercettazioni effettuate sulla propria utenza e non su altre. Il Tribunale ha invece acquisito le intercettazione, anche di quelle inutilizzabili.
All'eccezione sollevata in sede d'appello, la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione posto che la decisione di inutilizzabilità del gup non avrebbe natura di giudicato processuale e, nel caso concreto, non era applicabile l'art. 271 c.p.p., comma 3. Per il ricorrente, l'acquisizione è illegittima anzitutto perché vi è disparità di trattamento tra Di RA e gli altri coimputati che hanno richiesto il giudizio abbreviato e per i quali è stata ritenuta l'inutilizzabilità delle intercettazioni. In secondo luogo, perché le intercettazione avrebbero dovuto essere distrutte dopo la dichiarazione di inutilizzabilità.
2. Con un secondo motivo, si deduce la violazione di legge, in quanto l'intercettazione sull'utenza di Di RA è stata disposta in base alle risultanze di intercettazioni inutilizzabili.
3. Con un terzo motivo, si deduce la violazione di legge, poiché TO MA è stato esaminato senza le garanzia dell'art.210 c.p.p., nonostante sussistessero le condizioni richieste per l'applicazione della norma citata, essendo MA imputato di reato connesso, come risultava dallo stralcio effettuato dal pubblico ministero nei suoi confronti. Inoltre, MA è stato accusato di calunnia e anche di associazione a delinquere con Di RA e FR. Per tale ultima imputazione sarebbe stata configurabile l'ipotesi di connessione di cui all'art. 12 c.p.p., lett. a).
4. Con ulteriori motivi, si deduce il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà con altri atti del processo e l'inosservanza di legge in relazione alla responsabilità per il delitto di corruzione.
I giudici di merito non hanno tenuto conto che la corruttrice è stata AR ZI, che peraltro non sapeva nulla di promesse o dazioni di danaro per il funzionario di polizia, mentre la AS è stata una mera intermediaria, come risulta da una conversazione intercettata.
AR ZI non ha mai saputo e avuto la consapevolezza di commettere una corruzione. Per tal motivo, non vi è prova del factum sceleris tra i due diretti interessati, poiché non risulta che OL AS abbia mai riferito a AR ZI dei contatti con Di RA e dell'accordo corruttivo. Ciò comporta in assenza del vero corruttore e di un pactum sceleris tra i diretti interessati, che non è integrato il delitto di corruzione.
5. Con il sesto e settimo motivo, si deduce il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà con alti atti del processo e l'inosservanza di legge in relazione alla responsabilità per il delitto di tentato millantato credito.
Al riguardo, la Corte di merito ha disatteso le censure dell'appellante.
I giudici di merito ritengono che la prova del reato emerga dalle conversazioni intercettate e non anche in base alle dichiarazioni di MA. Si tratta di una conclusione aberrante sotto il profilo logico. I giudici di merito ritengono inattendibile MA, come risulta dalle evidente contraddittorietà rilevata dal presidente del collegio di primo grado.
Per la difesa, è illogico attribuire credibilità alle conversazioni telefoniche di MA e poi riconoscere inattendibilità di quanto riferito dallo stesso teste in dibattimento. A tale ultimo riguardo, il ricorrente richiama per l'attendibilità estrinseca e intrinseca di MA quanto dedotto con i motivi d'appello. In particolare, l'accusa calunniosa nei confronti di RI NA dimostra la capacità di accusare persone della commissione di reati. Anche il motivo per il quale si è rivolto ad amici poliziotti è riprovevole e rende poco credibile l'accusa che Di RA gli abbia richiesto danaro.
Infine, il messaggio telefonico di Di RA, nel quale egli dice a MA che nulla doveva per la definizione della pratica di soggiorno non dimostra quanto sostenuto dalla Corte d'appello, bensì che la condotta posta in essere non integra neanche il tentativo.
3.1. Con memoria difensiva il ricorrente insite sulla violazione di legge in riferimento alla ritenuta configurazione del delitto di corruzione, ribadendo quanto sostenuto in ricorso circa la mancanza di un pactum sceleris con la asserita corruttrice. Non risultano elementi che diano la prova che AR ZI abbia agito per corrompere Di RA. L'accusa ha identificato OL AS quale intermediario tra il corrotto e la corruttrice senza che vi fossero elementi di collegamento tra ZI e AS. Il reato di corruzione è stato ritenuto senza accertare se l'asserita proposta avanzata da AS sarebbe stata accettata dal corruttore ZI. Per la configurazione della corruzione deve essere raggiunto l'accordo tra corrotto e corruttore, altrimenti non può dirsi verificato il delitto.
Quanto al tentato delitto di millantato credito, il ricorrente ribadisce la mancanza di elementi che possano configurare il delitto. Il messaggio telefonico non può costituire prova di una precedente richiesta di danaro. Non vi è prova di una precedente millanteria nei confronti MA.
Infine, per il ricorrente, là dove si dovesse ritenere tale significato al messaggio telefonico non è da revocare in dubbio che, anche se un tentativo di millantato credito vi è stato, non può che ritenersi che lo stesso sia stato annullato dal contenuto del messaggio, configurando una chiara desistenza volontaria ex art. 56 c.p.p., comma 3. 4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Quanto all'episodio di millantato credito vanno preliminarmente risolte le questioni processuali relative all'inutilizzabilità delle intercettazioni.
È da ritenere che legittimamente il tribunale e la corte d'appello hanno effettuato un'autonoma valutazione di utilizzabilità delle intercettazioni rispetto a quella del giudice dell'abbreviato; rito alternativo richiesto, nell'ambito del medesimo procedimento, da altri coimputati.
Le censure di insufficienza di motivazione dei decreti, a fronte della precisa indicazione contenuta in sentenza, si caratterizzano per estrema genericità e come tali sono assolutamente inammissibili. Palesemente infondata è la questione relativa alla mancata distruzione delle intercettazioni a seguito della dichiarazione di inutilizzabilità da parte del giudice del giudizio abbreviato, richiesto da altri coimputati. La distruzione della documentazione delle intercettazioni, i cui risultati non possono essere utilizzati a norma dell'art. 271 c.p.p., commi 1 e 2, non può essere disposta in esecuzione di una dichiarazione di inutilizzabilità intervenuta nel giudizio abbreviato richiesto da solo alcuni degli imputati del medesimo procedimento. La distruzione anzidetta, a differenza di quella disposta ex art. 269 c.p.p., commi 2 e 3 per la documentazione non necessaria per il procedimento", postula una statuizione di inutilizzabilità processualmente insuscettibile di modifiche, che faccia escludere la possibilità di utilizzazione futura nell'ambito del processo anche a carico di altri coimputati a seguito di autonomo e diverse valutazione del giudice competente.
Quanto all'ulteriore questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da MA, ciò che rende inutile ogni verifica circa la loro corretta utilizzazione e la decisiva affermazione della Corte d'appello - non posta in discussione dal ricorrente - secondo cui la questione è irrilevante, poiché le prove del fatto criminoso sono costituite unicamente dagli esiti delle conversazioni intercettate.
1.2. La prova costituita dal contenuto delle intercettazione è frutto di un ragionamento coerente e adeguato da parte del giudice d'appello secondo cui, come già detto in narrativa, Di RA AT, quale sottufficiale in forza al nucleo scorte della Questura di Brescia, richiesto di intervenire per accelerare la definizione positiva della pratica di regolarizzazione della posizione della cittadina straniera ebbe a manifestare il proprio interessamento, e col suggerire, in particolare, di rivolgersi a un'impiegata della Prefettura di Brescia, rappresentando che sarebbe stato necessario versare a tale impiegata la somma di Euro 1.500,00. Corretto l'inquadramento giuridico dei fatti accertati nell'ipotesi tentata, posto che il delitto di millantato credito si consuma con la dazione del danaro o con la promessa di versarlo e, nella vicenda concreta, risulta che ZO non ha accettato di versare danaro e ne fece credere a Di RA di essere disponibile a farlo. Le ulteriori questioni non attengono al difetto di motivazione, ma non sono altro che prospettazioni alternative alla uniforme ricostruzione fattuale operata da entrambi i giudici di merito, i quali hanno dato conto delle diverse ipotesi formulate dalla difesa sul significato degli elementi di prova e delle ragioni per le quali si ponevano in assoluta contraddizione con il complessivo quadro probatorio.
1.3. Non può che essere esclusa la configurabilità della desistenza. In particolare, non sussistono gli estremi richiesti per la giuridica configurazione della desistenza volontaria, di cui all'art. 56 c.p., comma 3, allorché la rinuncia a portare a termine la condotta criminosa non sia volontaria ma determinata da fattori esterni.
A norma dell'art. 56 c.p., comma 3, per aversi desistenza volontaria dall'azione delittuosa occorre che la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata e, cioè, che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell'azione o l'abbiano reso assolutamente vano (Sez. 1, 2 dicembre 2005, dep. 19 dicembre 2005, n. 46179).
2. Le censure relative alla ritenuta configurabilità del delitto di corruzione sono giuridicamente infondate. Non è da revocare in dubbio che i fatti accertati e descritti dal giudice d'appello nei punti significativi integrino il delitto di corruzione. Provata la corruzione. Le questioni dedotte, integralmente riproduttive di quanto posto al giudice d'appello, sono palesemente infondate. Il pactum sceleris, al di là della consapevolezza di ZI, è stato concluso con la AS. La prova è palmare e ogni questione si caratterizza per assoluta irrilevanza e infondatezza. Indubbia la configurazione del delitto di corruzione nella condotta di Di RA, poiché la rivelazione a terzi di notizie riservate costituisce atto contrario ai doveri di ufficio. Ne consegue che l'accettazione della promessa di danaro per compiere tale atto integra la fattispecie di cui all'art. 319 c.p.. Irrilevante è, poi, il ruolo rivestito dalla AS - se di semplice intermediaria di AR ZI o d'interessata alle notizie richieste ovvero ancora di autonoma corruttrice all'insaputa della ZI - poiché ciò che rileva è che il pubblico ufficiale abbia accettato la promessa per compiere un atto contrario ai doveri proprio ufficio.
4. Il ricorso è dunque infondato e va rigettato. A norma dell'art.616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2009