Art. 6.
Sono abrogati il R. decreto 16 dicembre 1926-V, n. 2214, e il R. decreto-legge 9 giugno 1927-V, n. 964.
Nulla e' innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, per quanto si riferisce alle societa' fiduciarie che abbiano per oggetto la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, corrispondendo utili della gestione.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - RICCI - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Sono abrogati il R. decreto 16 dicembre 1926-V, n. 2214, e il R. decreto-legge 9 giugno 1927-V, n. 964.
Nulla e' innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, per quanto si riferisce alle societa' fiduciarie che abbiano per oggetto la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, corrispondendo utili della gestione.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - RICCI - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI