Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
L'ingresso o la permanenza del familiare di un minorenne nel territorio italiano, consentiti dall'art. 31, terzo comma, D.Lgs. n. 286 del 1998 "anche in deroga alle altre disposizioni" dello stesso D.Lgs. per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, sono ammessi dalla legge a condizione che il minore si trovi nel territorio italiano al momento in cui sorgono le esigenze giustificative dell'eccezionale autorizzazione ivi prevista, non rilevando la eventuale occasionalità o temporaneità della sua assenza, ne' la causa del suo eventuale mancato rientro in Italia.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16/10/2006 n° 22216Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11951 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. M. Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Giuseppe V.A. MAGNO rel. ConsIGLIERE
Dott. Luigi MACIOCE Consigliere
ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE NA, elettivamente domiciliato in Trieste, presso l'Avvocato Fausto Rovina, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste;
- intimato -
avverso il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello - Sezione per i minorenni - di Trieste, in camera di consiglio, il 27.6.2002, depositato il 5.7.2002.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.7.2003 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 9.8.2001, diretto al tribunale per i minorenni di Trieste, il signor BE NA, premesso che era immigrato in Italia nel 1989 e che il 22.2.1996, a Udine, era nata sua figlia BE IA RK, successivamente da lui portata in Ghana, ove attualmente vive, chiese, ai sensi degli articoli 28 e 31 del D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), l'autorizzazione a permanere in Italia, nonostante il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, per poter assistere la figlia, che avrebbe ricondotto nel nostro paese, non avendo potuto provvedere a tanto in precedenza per contrattempi indipendenti dalla sua volontà.
Avverso il decreto, depositato il 7.5.2002, con cui il tribunale per i minorenni rigettò il ricorso per ritenuta carenza di un presupposto normativo, essendo la minore assente dal territorio italiano in modo non occasionale nè temporaneo, fin dal 1997, BE NA propose reclamo alla corte d'appello di Trieste, sezione minorenni, deducendo di avere portato la figlia, a lui affidata, in Ghana a seguito di regolare autorizzazione e per un periodo limitato, e di essere poi stato costretto a rinviarne il rientro in Italia a causa di suoi impedimenti, connessi alla pendenza di un procedimento penale.
Con decreto depositato il 5.7.2002, la corte d'appello respinse il reclamo, avendo ritenuto che la minore BE IA RK non si trova da anni in Italia;
che la di lei assenza dal territorio nazionale non può dirsi, pertanto, occasionale e temporanea e che non ricorreva, nel caso, alcuna situazione "eccezionale", correlata a gravi motivi inerenti lo sviluppo psico - fisico della minore, tale da giustificare l'autorizzazione alla permanenza del familiare nel territorio dello Stato. La norma del citato articolo 31, ad avviso della corte di merito, non si presta, infatti, ad essere utilizzata nell'interesse dell'adulto, essendo stata esclusivamente dettata per la tutela dell'interesse del minorenne. Per la cassazione di tale provvedimento ricorre tempestivamente BE NA, articolando un solo motivo, illustrato con successiva memoria. L'intimato procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste non svolge difese in questo giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso - da ritenere proposto ai sensi dell'articolo 111 Cost., avverso il decreto pronunziato dalla corte d'appello in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 739 c.p.c. - è ammissibile, come già riconosciuto da questa suprema corte in analoghi casi precedenti (cfr. Cass. nn. 3991/2002, 11624/2001 e, dalla motivazione, 8510 e 8511/2002).
Con l'unico motivo di ricorso si censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione di norme convenzionali (convenzioni de L'Aja sulla tutela dei minori;
di New York, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176; di Strasburgo del 25 gennaio 1996); degli articoli 3, 29 e 30 Cost.; 28 e 31, D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione, cit.).
Sostiene il ricorrente che, in virtù della normativa convenzionale e costituzionale richiamata, la prevalenza dell'interesse del minore su qualsiasi altro interesse, anche su quello alla sicurezza pubblica, comporta che il minore medesimo, ai sensi del citato articolo 31, possa rimanere in Italia, assistito dal proprio genitore, anche se questo sia stato, o sia per essere, espulso a causa del mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
e che il decreto impugnato sarebbe carente di motivazione in ordine alla ritenuta assenza della minore dall'Italia - nel cui territorio ella potrebbe legittimamente rientrare in ogni momento, per esservi nata, avendo perciò diritto a tutti i benefici previsti dal citato articolo 31 - dovendosi ritenere tale assenza di carattere occasionale e temporaneo o, comunque, dovuta all'impedimento di esso ricorrente che, dopo aver condotto la figlia all'estero con regolare autorizzazione, non aveva potuto riportarla in Italia per fatto indipendente dalla sua volontà.
Sotto il profilo del lamentato difetto di motivazione, concernente il carattere non occasionale e temporaneo dell'assenza della piccola BE IA RK dal territorio dello Stato, il motivo è inammissibile, essendo inserito in un ricorso straordinario, proposto ex articolo 111 Cost., ammissibile solo per violazione di legge o per difetto assoluto di motivazione (Cass. nn. 13860/2002, 7558/2000, 5201/1999, 4623/1999, 6567/1997), non ricorrente nel caso di specie.
Sotto l'ulteriore profilo, della pretesa violazione di legge, il motivo è infondato.
In realtà, la corte di merito ha motivato, sia pur succintamente, il proprio convincimento in proposito, affermando che l'assenza della bambina dall'Italia, iniziata nell'estate del 1997, cioè poco tempo dopo la nascita, non può considerarsi "occasionale e temporanea". Si osserva, in primo luogo, che il principio di prevalenza dell'interesse del minore - sancito dall'articolo 3, co. 1, della citata Convenzione di New York, richiamato espressamente dall'articolo 28, co. 3, D. L.vo n. 286/1998 - non comporta l'attribuzione al minorenne straniero di diritti illimitati, bensì determina la preminenza di alcuni suoi fondamentali diritti, sanciti dalla Convenzione, da altre Carte internazionali e dalla Costituzione, rispetto agli interessi, pur meritevoli di tutela, di altri soggetti pubblici e privati, entro i limiti stabiliti eventualmente dalla legge.
In secondo luogo, e più specificamente, si osserva che l'ingresso o la permanenza del familiare nel territorio dello Stato, consentiti dall'articolo 31, co. 3, D. L.vo n. 286/1998 "anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico", sono ammessi dalla legge in omaggio al suddetto criterio di prevalenza dell'interesse del minore, richiamato expressis verbis nel precedente articolo 28, co. 3, entro precisi limiti, stabiliti nella stessa norma, fra cui, per quanto qui interessa, i seguenti: a) il minore deve "trovarsi" nel territorio italiano;
b) l'autorizzazione all'ingresso od alla permanenza di un familiare deve essere rilasciata per un periodo di tempo determinato;
c) l'autorizzazione stessa, essendo concessa per gravi motivi concernenti l'interesse del minore, è revocabile allorché tali motivi cessino o quando la presenza del familiare divenga incompatibile con le esigenze tutelate del minorenne o con le norme generali disciplinanti la permanenza dello straniero in Italia. Nella fattispecie concreta difetta certamente - secondo il puntuale rilievo della corte d'appello - il requisito sopra indicato alla lettera a), dato che la minorenne "non si trova nel territorio italiano".
Vale la pena di precisare in proposito che, ai fini dell'applicazione della norma in esame (comma 3, del citato articolo 31), non rileva l'eventuale occasionalità o temporaneità dell'assenza del minorenne dal territorio dello Stato - criterio utilizzabile ai diversi fini contemplati dal comma 1 dello stesso articolo di legge, concernente l'iscrizione del minorenne nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore o dell'affidatario -; nè rileva la causa del mancato rientro, asseritamente dipendente da impedimento del genitore, essendo disposto dalla legge che il minore debba "trovarsi" nel territorio nazionale, e cioè che la sua presenza in Italia debba essere effettiva, al momento in cui sorgono le esigenze giustificative dell'eccezionale autorizzazione ivi prevista.
Ciò dipende dalla particolare ratio legis che riflette - come pure esattamente rilevato dalla corte d'appello - un interesse esclusivo del minorenne ad essere assistito, non dell'adulto ad entrare o permanere eccezionalmente nel territorio dello Stato;
sicché l'ipotesi normativa contemplata dall'articolo 31, co. 3, D. L.vo n. 286/1998 non è realizzata se il minorenne, per qualsiasi ragione,
non si trovi in Italia.
Per tutte le ragioni espresse, il ricorso deve essere rigettato. Nulla devesi disporre in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo parte intimata il pubblico ministero.
P.Q.M
.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 7 luglio 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 AGOSTO 2003.