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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2441/2018 RG., introitato per la decisione all'udienza del 15.12.2025, secondo il modulo di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., vertente tra
(P.I. ), con sede in Reggio Calabria alla Parte_1 P.IVA_1
via Nazionale II tratto 18/O, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe G. Pardo,
-opponente-
e
(già Controparte_1 [...]
), avente sede legale in Roma, viale Regina Controparte_2
Margherita n. 125, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma , in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_2
amministrazione dott. e per essa Controparte_3 [...]
con sede in Milano, Via Tortona 25, P.IVA. C.F. Controparte_4
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano P.IVA_3
1 in persona del suo Amministratore Delegato e rappresentante legale dott.
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Josephine Romano e Controparte_5
AR IO SI,
-opposta- avente per oggetto: “Distribuzione”
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'udienza del 15.12.2025, in cui si dà atto che:
-l'avv. Adalgisa Di Benedetto, per delega dell'avv. Giuseppe Pardo, per parte opponente, ha così precisato le conclusioni: “Voglia l'Onorevole
Giudicante adito, contrariis rejectis, in via principale, accertare e dichiarare la non tenutezza dell'opponente al pagamento delle somme così come ingiunte e per le ragioni indicate;
in via subordinata, rideterminare
l'importo eventualmente dovuto e procedere alla compensazione, parziale
o totale, con eventuali somme ancora a debito;
condannare l'opposta al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio, con distrazione delle stesse in favore del costituito procuratore”;
-l'avv. Simona Carlo, per delega dell'avv. AR IO SI, per parte opposta, ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Nel merito in via principale: - respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società e, per l'effetto, confermare il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 349/2018, RG n. 4069/2017, emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria e qui opposto per l'importo di €43.313,42 in linea capitale, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
Nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società Parte_1
in favore di al pagamento della
[...] Controparte_1
somma di €43.313,42 in linea capitale oltre gli interessi dal dovuto al
2 saldo oppure della maggior o minor somma ritenuta, a qualsiasi titolo, dovuta. In via istruttoria, ammettersi i documenti prodotti;
rigettare le istanze istruttorie avversarie. Con vittoria di spese”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 349/2018 emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria il 20.04.2018, con il quale è stato ingiunto alla medesima, su ricorso della società Controparte_1
(già ), il
[...] Controparte_2
pagamento della somma di €43.313,42 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 sul capitale come da domanda e spese della procedura, chiedendo, in via principale, di “accertare e dichiarare la non tenutezza dell'opponente al pagamento delle somme così come ingiunte…”; in via subordinata, di
“rideterminare l'importo eventualmente dovuto e procedere alla compensazione parziale o totale, con eventuali somme ancora a debito; di
“condannare l'opposta al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio, con distrazione delle stesse in favore del costituito procuratore”.
A sostegno delle proprie ragioni la società opponente ha esposto:
- che è stato installato nel 2007 presso la sede sociale, sita in Reggio
Calabria alla via Nazionale Archi n. 18, un impianto fotovoltaico con cessione parziale avente una potenza nominale di 20 Kw, allacciato ad un magazzino e ad un appartamento uso ufficio (contratto di fornitura FOUR
28092819);
- che nel luglio 2012, a seguito di un intervento tecnico compiuto dal gestore del servizio elettrico l'impianto fotovoltaico non ha più CP_2
funzionato regolarmente;
3 - che, a seguito del controllo effettuato dallo stesso gestore in data
10.05.2013, è stata rilevata la seguente anomalia: “cliente con impianto fotovoltaico, CE installato e programmato monodirezionale anziché bidirezionale”;
- che, in conseguenza di ciò, è stata disposta la sostituzione del CE con quello a programmazione bidirezionale;
- che, con missiva del 22.04.2014, l ha accertato che “la CP_2
fornitura presenta un impianto fotovoltaico con cessione parziale e i misuratori installati dal 06.08.2007 al 12.07.2013 sono stati programmati erroneamente monodirezionali;
pertanto, l'energia immessa veniva sommata all'energia prelevata”;
- che, alla luce dell'errore, il gestore del servizio elettrico ha provveduto a ricostruire i consumi evidenziando che “la ricostruzione delle misure è stata effettuata sulla base delle letture registrate dal misuratore”, ovvero dall'energia fatturata è stata stornata la quantità di energia immessa;
- che, nel frattempo, il misuratore è stato disinstallato e ad essa opponente non è stato consentito di verificare i dati sulla base dei quali è stata effettuata la ricostruzione della movimentazione;
- che, poiché il misuratore “era stato installato monodirezionale…, non vi erano elementi per rilevare l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ceduti alla rete ; CP_2
- che, con successiva missiva del 07.05.2014, l' ha comunicato CP_2
all'utente, a fronte della verifica eseguita e degli errori riscontrati, di aver effettuato la “compensazione per le bollette a debito e a credito e che il saldo a debito risultante è pari ad euro 16.296,63”;
- che, così, dall'importo iniziale della fattura n. 0800012173814279 del
09.11.2012, pari ad euro 24.314,30, è stato determinato, per effetto della
4 compensazione tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, quella utilizzata per uso privato e quella ceduta al gestore del servizio elettrico, l'importo di euro 16.296,63 quale somma a debito;
- che, tuttavia, non è chiara la modalità secondo la quale tale compensazione è stata effettuata, non avendo l mai fornito dati CP_2
leggibili in relazione all'errore compiuto nella programmazione dell'impianto;
- che essa opponente ha più volte richiesto di poter effettuare una valutazione tecnica, anche in contraddittorio, sui misuratori nel frattempo disinstallati, senza però ricevere alcuna risposta da parte della società elettrica;
- che, pertanto, l'intimazione di pagamento dev'essere revocata;
- che è, infine, illegittima la nota di credito n. 0000417000265844 del
16.04.2017 “emessa ai soli fini IVA ai sensi dell'art. 26 del D.p.r. n.
633/1972 come modificato dall'art. 1 delle legge 208/2015”, per l'importo di euro 42.514,15, essendo evidente “che tali somme non potevano essere richieste con decreto ingiuntivo sulla base delle fatture emesse e poi oggetto di rettifica a mezzo nota di credito”.
§2. Si è costituita in giudizio la società Controparte_1
(già ), e per
[...] Controparte_2
essa chiedendo all'intestato Controparte_4
Tribunale, in via preliminare, di “dichiarare il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione”; nel merito, in via principale, di “respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società e, per l'effetto, confermare il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 349/2018 RG n. 4069/2017 emesso dal Tribunale di Reggio
5 Calabria e qui opposto per l'importo di € 43.313,42 in linea capitale, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura; nel merito, in via subordinata, “nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto”, di “condannare la società Parte_1
in favore di al pagamento della somma Controparte_1
di €43.313,42 in linea capitale oltre gli interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio […]”.
§3. Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa, istruita mediante la documentazione in atti e l'assunzione di prova per testi, è stata introitata per la decisione all'udienza del 15.12.2025, secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§4. L'opposizione è meritevole di accoglimento.
§4.1- Giova premettere ai fini della decisione che l' si duole della Pt_1
ricostruzione dei consumi effettuata dalla società elettrica a seguito del riscontrato errore inerente ai misuratori, programmati erroneamente come monodirezionali (per cui “l'energia immessa veniva sommata all'energia prelevata”), lamentando, altresì, che la disinstallazione dei misuratori è avvenuta in assenza di contraddittorio, senza consentire alla medesima di verificare i dati sulla base dei quali sarebbe stata effettuata la
“ricostruzione” della movimentazione.
§4.2- Ciò premesso, è bene rammentare, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. per tutte Cass. n. 5915 del 2011). Questo
6 orientamento si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze, con l'ulteriore insegnamento giurisprudenziale secondo cui “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. n. 15061 del 2025).
Applicando i suddetti principi al caso in cui la prova tecnica di funzionamento non può essere esperita per la sostituzione del misuratore al di fuori del contraddittorio, è da ritenere che non possa “ricadere sul fruitore della prestazione l'impossibilità di fornire la prova tecnica del corretto funzionamento del contatore sostituito (e quindi dei consumi originariamente rilevati) perché la stessa non è più fornibile per fatto stesso di chi su questa prova aveva la facoltà di controllo, ovvero del somministrante. L'impossibilità di fornire la prova tecnica liberatoria, ovvero la prova che il contatore sostituito non fosse mal funzionante a vantaggio del fruitore della prestazione, se è determinata dal comportamento del creditore, che ha sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificarne il malfunzionamento al momento della sostituzione, e lo ha distrutto o comunque reso non più suscettibile di verifica in corso di giudizio, non può che andare a discapito del creditore, che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse
7 gravato” (così Cass. n. 23699 del 2016, che ha escluso che sia a carico del somministrato il rischio della mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, se il somministrante sostituisce unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento;
conf., di recente, Cass. n. 512 del 2025, che ha cassato la sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante, a fronte del fatto che la sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione).
Orbene, nella fattispecie, costituisce fatto pacifico l'erronea programmazione dei misuratori (monodirezionali anziché bidirezionali) da parte della società elettrica e non emerge in alcun modo dalla documentazione in atti, né dalla prova orale, che la sostituzione sia avvenuta nel contraddittorio con l'odierna opponente.
Il teste , escusso all'udienza del giorno 01.06.2023, Testimone_1
ha infatti dichiarato: “Confermo di esercitare dal 2009 l'attività lavorativa nel locale commerciale della Ditta “De Angelis Arredi s.r.l.”, sita in
Reggio Calabria, via Nazionale Archi 18. Nello stesso stabile, al piano terra come noi, la ha un ufficio. Confermo che nel 2007 la Parte_1
ha installato presso il proprio locale un impianto fotovoltaico con Pt_1
cessione parziale. Posso affermare questo, in quanto pur avendo iniziato
l'attività nel 2009, io già abitavo lì fin dal 1974. Ricordo che nel settembre
2012, in quei giorni c'era stato il decesso di mio padre, l' ha sostituito CP_2
il contatore e fino allora arrivavano bollette di importo irrisorio, a volte anche a conguaglio. Dopo un certo periodo, non ricordo esattamente
8 quando, sono arrivate bollette di circa di 20.000/30.000 euro. Il contatore
è stato nuovamente sostituito dall perché a loro dire avevano CP_2
sbagliato contatore. Non sono in grado di riferire se le bollette di importo esoso sono arrivate anche questa seconda sostituzione. Non ricordo se sono pervenute bollette tra la prima e la seconda sostituzione. Nulla so riferire, in quanto non ricordo, sulle circostanze 6,7,8, della memoria istruttoria della parte opponente. Nel luglio 2013 c'è stata una nuova sostituzione del contatore, la terza, ma di fatto, essendo stati rimossi i pannelli, il contatore segnava pochissimo. Ancora oggi il contatore è lì installato, ma è staccato [...]”.
Il teste, dunque, ha confermato la circostanza (a dire il vero incontestata) della sostituzione del contatore (in tre occasioni), sostituzione dovuta a malfunzionamento, senza nulla riferire in merito alle modalità della sostituzione.
Ne consegue, nel caso in esame, che in considerazione del malfunzionamento del contatore e dell'avvenuta sostituzione in assenza di contraddittorio con la , la pretesa di parte opposta, a fronte delle Pt_1
contestazioni dell'opponente, non risulta provata, non potendosi oltretutto addebitare alla la mancata prova dell'inesattezza dei calcoli eseguiti Pt_1
dalla società elettrica.
§5. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'opposizione deve essere pertanto accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
§6. Infine, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, le spese di lite si pongono a carico dell'opposta (soccombente) e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal
23 ottobre 2022, in rapporto al valore della controversia (considerando i
9 valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria, data l'escussione di un solo teste, e per la fase decisionale in ragione del modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c. adottato), con distrazione del relativo importo in favore del procuratore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
349/2018;
b) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€286,00 per esborsi ed in €5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe G. Pardo.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 17 dicembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2441/2018 RG., introitato per la decisione all'udienza del 15.12.2025, secondo il modulo di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., vertente tra
(P.I. ), con sede in Reggio Calabria alla Parte_1 P.IVA_1
via Nazionale II tratto 18/O, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe G. Pardo,
-opponente-
e
(già Controparte_1 [...]
), avente sede legale in Roma, viale Regina Controparte_2
Margherita n. 125, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma , in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_2
amministrazione dott. e per essa Controparte_3 [...]
con sede in Milano, Via Tortona 25, P.IVA. C.F. Controparte_4
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano P.IVA_3
1 in persona del suo Amministratore Delegato e rappresentante legale dott.
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Josephine Romano e Controparte_5
AR IO SI,
-opposta- avente per oggetto: “Distribuzione”
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'udienza del 15.12.2025, in cui si dà atto che:
-l'avv. Adalgisa Di Benedetto, per delega dell'avv. Giuseppe Pardo, per parte opponente, ha così precisato le conclusioni: “Voglia l'Onorevole
Giudicante adito, contrariis rejectis, in via principale, accertare e dichiarare la non tenutezza dell'opponente al pagamento delle somme così come ingiunte e per le ragioni indicate;
in via subordinata, rideterminare
l'importo eventualmente dovuto e procedere alla compensazione, parziale
o totale, con eventuali somme ancora a debito;
condannare l'opposta al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio, con distrazione delle stesse in favore del costituito procuratore”;
-l'avv. Simona Carlo, per delega dell'avv. AR IO SI, per parte opposta, ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “Nel merito in via principale: - respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società e, per l'effetto, confermare il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 349/2018, RG n. 4069/2017, emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria e qui opposto per l'importo di €43.313,42 in linea capitale, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
Nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società Parte_1
in favore di al pagamento della
[...] Controparte_1
somma di €43.313,42 in linea capitale oltre gli interessi dal dovuto al
2 saldo oppure della maggior o minor somma ritenuta, a qualsiasi titolo, dovuta. In via istruttoria, ammettersi i documenti prodotti;
rigettare le istanze istruttorie avversarie. Con vittoria di spese”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 349/2018 emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria il 20.04.2018, con il quale è stato ingiunto alla medesima, su ricorso della società Controparte_1
(già ), il
[...] Controparte_2
pagamento della somma di €43.313,42 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 sul capitale come da domanda e spese della procedura, chiedendo, in via principale, di “accertare e dichiarare la non tenutezza dell'opponente al pagamento delle somme così come ingiunte…”; in via subordinata, di
“rideterminare l'importo eventualmente dovuto e procedere alla compensazione parziale o totale, con eventuali somme ancora a debito; di
“condannare l'opposta al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio, con distrazione delle stesse in favore del costituito procuratore”.
A sostegno delle proprie ragioni la società opponente ha esposto:
- che è stato installato nel 2007 presso la sede sociale, sita in Reggio
Calabria alla via Nazionale Archi n. 18, un impianto fotovoltaico con cessione parziale avente una potenza nominale di 20 Kw, allacciato ad un magazzino e ad un appartamento uso ufficio (contratto di fornitura FOUR
28092819);
- che nel luglio 2012, a seguito di un intervento tecnico compiuto dal gestore del servizio elettrico l'impianto fotovoltaico non ha più CP_2
funzionato regolarmente;
3 - che, a seguito del controllo effettuato dallo stesso gestore in data
10.05.2013, è stata rilevata la seguente anomalia: “cliente con impianto fotovoltaico, CE installato e programmato monodirezionale anziché bidirezionale”;
- che, in conseguenza di ciò, è stata disposta la sostituzione del CE con quello a programmazione bidirezionale;
- che, con missiva del 22.04.2014, l ha accertato che “la CP_2
fornitura presenta un impianto fotovoltaico con cessione parziale e i misuratori installati dal 06.08.2007 al 12.07.2013 sono stati programmati erroneamente monodirezionali;
pertanto, l'energia immessa veniva sommata all'energia prelevata”;
- che, alla luce dell'errore, il gestore del servizio elettrico ha provveduto a ricostruire i consumi evidenziando che “la ricostruzione delle misure è stata effettuata sulla base delle letture registrate dal misuratore”, ovvero dall'energia fatturata è stata stornata la quantità di energia immessa;
- che, nel frattempo, il misuratore è stato disinstallato e ad essa opponente non è stato consentito di verificare i dati sulla base dei quali è stata effettuata la ricostruzione della movimentazione;
- che, poiché il misuratore “era stato installato monodirezionale…, non vi erano elementi per rilevare l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ceduti alla rete ; CP_2
- che, con successiva missiva del 07.05.2014, l' ha comunicato CP_2
all'utente, a fronte della verifica eseguita e degli errori riscontrati, di aver effettuato la “compensazione per le bollette a debito e a credito e che il saldo a debito risultante è pari ad euro 16.296,63”;
- che, così, dall'importo iniziale della fattura n. 0800012173814279 del
09.11.2012, pari ad euro 24.314,30, è stato determinato, per effetto della
4 compensazione tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, quella utilizzata per uso privato e quella ceduta al gestore del servizio elettrico, l'importo di euro 16.296,63 quale somma a debito;
- che, tuttavia, non è chiara la modalità secondo la quale tale compensazione è stata effettuata, non avendo l mai fornito dati CP_2
leggibili in relazione all'errore compiuto nella programmazione dell'impianto;
- che essa opponente ha più volte richiesto di poter effettuare una valutazione tecnica, anche in contraddittorio, sui misuratori nel frattempo disinstallati, senza però ricevere alcuna risposta da parte della società elettrica;
- che, pertanto, l'intimazione di pagamento dev'essere revocata;
- che è, infine, illegittima la nota di credito n. 0000417000265844 del
16.04.2017 “emessa ai soli fini IVA ai sensi dell'art. 26 del D.p.r. n.
633/1972 come modificato dall'art. 1 delle legge 208/2015”, per l'importo di euro 42.514,15, essendo evidente “che tali somme non potevano essere richieste con decreto ingiuntivo sulla base delle fatture emesse e poi oggetto di rettifica a mezzo nota di credito”.
§2. Si è costituita in giudizio la società Controparte_1
(già ), e per
[...] Controparte_2
essa chiedendo all'intestato Controparte_4
Tribunale, in via preliminare, di “dichiarare il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione”; nel merito, in via principale, di “respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società e, per l'effetto, confermare il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 349/2018 RG n. 4069/2017 emesso dal Tribunale di Reggio
5 Calabria e qui opposto per l'importo di € 43.313,42 in linea capitale, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura; nel merito, in via subordinata, “nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto”, di “condannare la società Parte_1
in favore di al pagamento della somma Controparte_1
di €43.313,42 in linea capitale oltre gli interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio […]”.
§3. Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa, istruita mediante la documentazione in atti e l'assunzione di prova per testi, è stata introitata per la decisione all'udienza del 15.12.2025, secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§4. L'opposizione è meritevole di accoglimento.
§4.1- Giova premettere ai fini della decisione che l' si duole della Pt_1
ricostruzione dei consumi effettuata dalla società elettrica a seguito del riscontrato errore inerente ai misuratori, programmati erroneamente come monodirezionali (per cui “l'energia immessa veniva sommata all'energia prelevata”), lamentando, altresì, che la disinstallazione dei misuratori è avvenuta in assenza di contraddittorio, senza consentire alla medesima di verificare i dati sulla base dei quali sarebbe stata effettuata la
“ricostruzione” della movimentazione.
§4.2- Ciò premesso, è bene rammentare, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. per tutte Cass. n. 5915 del 2011). Questo
6 orientamento si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze, con l'ulteriore insegnamento giurisprudenziale secondo cui “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. n. 15061 del 2025).
Applicando i suddetti principi al caso in cui la prova tecnica di funzionamento non può essere esperita per la sostituzione del misuratore al di fuori del contraddittorio, è da ritenere che non possa “ricadere sul fruitore della prestazione l'impossibilità di fornire la prova tecnica del corretto funzionamento del contatore sostituito (e quindi dei consumi originariamente rilevati) perché la stessa non è più fornibile per fatto stesso di chi su questa prova aveva la facoltà di controllo, ovvero del somministrante. L'impossibilità di fornire la prova tecnica liberatoria, ovvero la prova che il contatore sostituito non fosse mal funzionante a vantaggio del fruitore della prestazione, se è determinata dal comportamento del creditore, che ha sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificarne il malfunzionamento al momento della sostituzione, e lo ha distrutto o comunque reso non più suscettibile di verifica in corso di giudizio, non può che andare a discapito del creditore, che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse
7 gravato” (così Cass. n. 23699 del 2016, che ha escluso che sia a carico del somministrato il rischio della mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, se il somministrante sostituisce unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento;
conf., di recente, Cass. n. 512 del 2025, che ha cassato la sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante, a fronte del fatto che la sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione).
Orbene, nella fattispecie, costituisce fatto pacifico l'erronea programmazione dei misuratori (monodirezionali anziché bidirezionali) da parte della società elettrica e non emerge in alcun modo dalla documentazione in atti, né dalla prova orale, che la sostituzione sia avvenuta nel contraddittorio con l'odierna opponente.
Il teste , escusso all'udienza del giorno 01.06.2023, Testimone_1
ha infatti dichiarato: “Confermo di esercitare dal 2009 l'attività lavorativa nel locale commerciale della Ditta “De Angelis Arredi s.r.l.”, sita in
Reggio Calabria, via Nazionale Archi 18. Nello stesso stabile, al piano terra come noi, la ha un ufficio. Confermo che nel 2007 la Parte_1
ha installato presso il proprio locale un impianto fotovoltaico con Pt_1
cessione parziale. Posso affermare questo, in quanto pur avendo iniziato
l'attività nel 2009, io già abitavo lì fin dal 1974. Ricordo che nel settembre
2012, in quei giorni c'era stato il decesso di mio padre, l' ha sostituito CP_2
il contatore e fino allora arrivavano bollette di importo irrisorio, a volte anche a conguaglio. Dopo un certo periodo, non ricordo esattamente
8 quando, sono arrivate bollette di circa di 20.000/30.000 euro. Il contatore
è stato nuovamente sostituito dall perché a loro dire avevano CP_2
sbagliato contatore. Non sono in grado di riferire se le bollette di importo esoso sono arrivate anche questa seconda sostituzione. Non ricordo se sono pervenute bollette tra la prima e la seconda sostituzione. Nulla so riferire, in quanto non ricordo, sulle circostanze 6,7,8, della memoria istruttoria della parte opponente. Nel luglio 2013 c'è stata una nuova sostituzione del contatore, la terza, ma di fatto, essendo stati rimossi i pannelli, il contatore segnava pochissimo. Ancora oggi il contatore è lì installato, ma è staccato [...]”.
Il teste, dunque, ha confermato la circostanza (a dire il vero incontestata) della sostituzione del contatore (in tre occasioni), sostituzione dovuta a malfunzionamento, senza nulla riferire in merito alle modalità della sostituzione.
Ne consegue, nel caso in esame, che in considerazione del malfunzionamento del contatore e dell'avvenuta sostituzione in assenza di contraddittorio con la , la pretesa di parte opposta, a fronte delle Pt_1
contestazioni dell'opponente, non risulta provata, non potendosi oltretutto addebitare alla la mancata prova dell'inesattezza dei calcoli eseguiti Pt_1
dalla società elettrica.
§5. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'opposizione deve essere pertanto accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
§6. Infine, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, le spese di lite si pongono a carico dell'opposta (soccombente) e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal
23 ottobre 2022, in rapporto al valore della controversia (considerando i
9 valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria, data l'escussione di un solo teste, e per la fase decisionale in ragione del modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c. adottato), con distrazione del relativo importo in favore del procuratore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
349/2018;
b) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€286,00 per esborsi ed in €5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe G. Pardo.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 17 dicembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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