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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
GRASSI MM, Relatore
MENGONI ENRICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 323/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 impugnava il diniego espresso al rimborso dell'IRES versata per l'anno 2012, corrisposta all'erario con versamento del 16.06.2014 pari ad Euro 199.579,00, corrispondente alla quota di riduzione forfettaria del 25% sulla somma totale di Euro 2902.968.
La complessa vicenda riguarda lo sfruttamento dei diritti di autore del maestro Nominativo_1: in particolare, per quanto può riguardare la presente vertenza, i diritti oggetto lo sfruttamento delle opere dell'ingegno del noto compositore, pure a fronte di un legato da parte di Nominativo_2 , ultimo erede di Nominativo_1, sono stati devoluti allo Stato ex art. 586 CC. In data 23.12.2003 la Ricorrente_1 conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia del Demanio al fine di ottenere, fra l'altro,
l'accertamento che la quota dei diritti di autore relativi alle opere di Nominativo_1 pervenuti allo Stato a chiusura dell'eredità giacente di Nominativo_2 fossero gravati di legato in favore della Ricorrente_1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3791 del 2008 accoglieva la domanda della Ricorrente_1 e condannava l'Agenzia del demanio alla restituzione dei diritti di autore versati dalla Società_1 al Demanio fino alla data del 12.02.2007, quantificati in Euro 2.163.674,63. L'Agenzia del Demanio impugnava la citata sentenza,
e nel corso della causa di secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Firenze, le parti addivenivano ad una definizione transattiva, stabilendo che:
Lo Stato manteneva la somma già introitata di Euro 1081.837,42 pari al 50% dei diritti di autore come quantificati nella sentenza di primo grado, oltre l'importo di Euro 548.506,07 pari alla differenza tra la somma complessiva di Euro 2.712.180,90 per i diritti di autore riscossi dallo Stato fino al dicembre 2017 e la somma citata di euro 2.163.674,63 quantificati nella sentenza del Tribunale di Firenze.
la Ricorrente_1 otteneva la restituzione della somma di Euro 1081.837,42, pari al 50% dei diritti d'autore come già determinati.
Le spese legali venivano interamente compensate fra le parti.
La Ricorrente_1 riceveva poi dalla Società_1 il versamento di somma ulteriore per i diritti percepiti nel 2012, a seguito della transazione che definiva il giudizio.
La Ricorrente_1 provvedeva al versamento dell'IRES sulla base impunibile del 75%, come previsto dall'art. 71 I comma TUIR (la norma prevede la riduzione forfettaria del 25% sui redditi derivanti dalla utilizzazione dei diritti delle opere dell'ingegno se sono stati acquisiti a titolo oneroso)
Successivamente, al fine di evitare rettifiche e conseguenti sanzioni, la Ricorrente_1 provvedeva ad un versamento integrativo per l'anno 2012 pari ad Euro 199.579,00, modificando in aumento l'imponibile senza tenere conto della riduzione forfettaria del 25%.
Dapprima con istanza del 30.08.2016 e quindi in data 2.04.2025 la Ricorrente_1 formulava diffida per il rimborso della somma di Euro 199.579,00 a titolo di Ires per l'anno 2012, sulla base dell'argomentazione che le somme sarebbero state percepite dalla utilizzazione dei diritti delle opere dell'ingegno derivanti a titolo oneroso dalla transazione, in applicazione dell'art. 71 I comma Tuir;
in altre parole alla gratuità originaria dell'acquisto derivante dal legato, si sarebbe sostituito l'atto di acquisto novativo derivante dalla transazione.
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento impugnato, rigettava l'istanza di rimborso, sull'assunto che i diritti di autore deriverebbero sempre dal legato, e che la transazione non rivestirebbe carattere novativo.
Con il primo motivo di impugnazione, la Ricorrente_1 contestava la violazione dell'art. 71 I comma Tuir, assumendo il carattere novativo alla transazione, unica fonte del diritto di sfruttamento delle opere dell'ingegno del maestro Nominativo_1, con cui peraltro aveva rinunciato ad una cospicua somma in favore dell'erario, ponendo fine ad ogni eventuale vertenza sulla questione.
Con il secondo motivo di impugnazione, argomentava la congruità dell'importo richiesto, a fronte delle contestazioni sollevate dalla agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
Depositava quindi memoria il ricorrente che argomentava la natura squisitamente novativa della transazione, sostenendo altresì che correttamente la richiesta di rimborso era stata inoltrata anche in relazione alle somme ricevute dalla Società_1, in quanto diretta conseguenza della transazione citata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La così detta “transazione novativa” non trova specifica collocazione nel codice civile, ma si ricava dal disposto dell'art. 1976 CC, che stabilisce che non può essere richiesta la risoluzione per inadempimento se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, e da quanto prevede l'art. 1965 comma 2 CC, secondo cui le reciproche concessioni possono creare, modificare, estinguere rapporti diversi da quello oggetto della pretesa.
Al riguardo alcune pronunce della Corte di Cassazione lumeggiano con estrema chiarezza la definizione di transazione novativa, indirizzando l'interprete verso la corretta decisione.
In un caso analogo a quello in esame in questa causa, una controversia per lo scioglimento di una comunione ereditaria, dopo anni di processo, le parti decidevano di porre fine alla lite, stipulando una scrittura privata di transazione, assumendo l'obbligo di abbandonare i giudizi pendenti e di rinunciare a future azioni legali sullo stesso oggetto. La Suprema Corte (Cass. Civ. sez. 2 n. 210/2025), censurando la decisione dei giudici di appello, riteneva che le parti avessero stipulato una transazione novativa, in quando decidevano di porre fine ad una lite, creando un nuovo assetto di interessi, attribuendo i beni a prescindere dal calcolo esatto delle quote. La volontà era quella di estinguere il precedente rapporto, creandone uno nuovo. La Suprema
Corte, nella citata sentenza, sottolineava che per qualificare una transazione novativa non è necessaria una esplicita dichiarazione in tale senso;
l'elemento dirimente è l'oggettiva incompatibilità tra il vecchio ed il nuovo rapporto, tale da fare ritenere che le nuove obbligazioni siano diverse da quelle precedenti.
Un'altra decisione riguardava il caso di un lavoratore, titolare di un incarico dirigenziale presso il Ministero dei beni culturali, cassato anticipatamente dal servizio per decadenza dall'incarico, in cui le parti, allo scopo di porre fine alla controversia promossa dal lavoratore, sottoscrivevano un transazione, pattuendo l'erogazione di una somma a titolo di differenze retributive, nonché una ulteriore somma a titolo di indennizzo compensativo;
la Suprema Corte ( Cass 2 marzo 2020 n. 5674) riteneva che la transazione inter partes avesse effetti novativi, configurandosi una oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo, con la conseguenza che l'emolumento riconosciuto nell'accordo aveva natura di debito di valore, sul quale riconoscere interessi e rivalutazione monetaria.
Nel caso in esame, la transazione intervenuta il 27 aprile 2012 tra il Ministero dell'Economia, l'Agenzia del demanio e la Ricorrente_1 deve essere inquadrata nell'ambito delle così dette “transazione con effetti novativi”, trattandosi di accordo fra le parti che estingueva definitivamente una vecchia controversia per fare nascere un rapporto completamente nuovo.
In verità l'acquisto del diritto non è avvenuto al momento dell'apertura della successione di Nominativo_2, in cui il legato era certamente una “res dubia”, ma dopo la stipula della citata transazione che poneva definitivamente fine alla controversia giudiziaria, con cui la Ricorrente_1 rinunciava ad ogni pretesa sull'importo complessivo di Euro 1.630.343,49 in favore del Ministero dell'Economia, che, a sua volta si impegnava a restituire alla Fondazione l'importo di Euro 1.081.837,42, corrispondente al 50% dei diritti di autore come quantificati nella sentenza n. 3791 del 2008 del Tribunale di Firenze, compensandosi altresì fra le parti le spese processuali.
La Ricorrente_1 acquistava parte dei diritti nascenti dal legato di Nominativo_2 solo dopo la transazione citata, rinunciando ad una somma cospicua, quindi a titolo oneroso, dovendo beneficiare della riduzione forfettaria del 25%, come previsto dall'art. 71 TUIR.
In merito alla quantificazione dell'importo di cui era stato chiesto il rimborso, si osserva che è stato correttamente riferito sia alla somma ricevuta dal Ministero delle Finanze, sia a quella versata dalla
Società_1, in quanto solo dopo la transazione cessava l'incertezza sulla titolarità. Anche i diritti di autore pagati dalla Società_1 non derivano direttamente dal legato, bensì dall'accordo che poneva fine all'incertezza, definendo il giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Firenze.
Del tutto irrilevante è la circostanza che la Ricorrente_1 dal 2012 ha versato l'Ires sul 100% dei redditi percepiti, in quanto è noto che la dichiarazione tributaria non è una manifestazione di volontà, e non è certamente un negozio giuridico;
può essere corretta in fatto e diritto, con conseguente richiesta di rimborsi.
Assolutamente infondata e chiaramente pretestuosa è l'eccezione di non opponibilità della transazione formulata dalla resistente.
L'Agenzia delle Entrate, qualificando correttamente le fattispecie giuridiche ai fini impositivi, deve necessariamente tenere conto, proprio a tale fine, di atti intercorsi fra privati, o altre parti, anche prodotti dal contribuente, in assenza dei quali non potrebbe ricostruire neppure la base imponibile.
In ogni caso l'Agenzia delle Entrate, i cui dipendenti sono alle dipendenze del Ministero dell'Economia e sono pubblici ufficiali, sono sottoposte alla vigilanza del MEF, e sono in effetti articolazioni, dotate di personalità giuridica, dello Stato, al fine di esercitare funzioni amministrative finanziarie, contribuendo a formare la volontà della pubblica amministrazione per la gestione delle entrate erariali.
Pertanto la transazione sottoscritta dal Ministero dell'Economia è certamente opponibile alla Agenzia delle
Entrate, che opera sotto la sua direzione, per fini istituzionale propri.
Non è accoglibile la richiesta di garanzia ex art. 69 Dl n. 546 del 1992 formulata dalla Agenzia delle Entrate in udienza di discussione, in quanto non motivata, a fronte del fatto notorio dell'ingente patrimonio immobiliare di proprietà della Fondazione.
Le spese legali seguono la soccombenza. Si condanna l'Agenzia delle Entrate di Lucca alla rifusione delle spese processuali in favore della Ricorrente_1, liquidate in complessivi euro nove mila, oltre accessori di legge e rifusione del CU.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
condanna la convenuta amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 9.000 per onorari oltre accessori come per legge;
rigetta l'istanza proposta dall'amministrazione finanziaria ex art. 69 legge 546/92.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
GRASSI MM, Relatore
MENGONI ENRICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 323/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 impugnava il diniego espresso al rimborso dell'IRES versata per l'anno 2012, corrisposta all'erario con versamento del 16.06.2014 pari ad Euro 199.579,00, corrispondente alla quota di riduzione forfettaria del 25% sulla somma totale di Euro 2902.968.
La complessa vicenda riguarda lo sfruttamento dei diritti di autore del maestro Nominativo_1: in particolare, per quanto può riguardare la presente vertenza, i diritti oggetto lo sfruttamento delle opere dell'ingegno del noto compositore, pure a fronte di un legato da parte di Nominativo_2 , ultimo erede di Nominativo_1, sono stati devoluti allo Stato ex art. 586 CC. In data 23.12.2003 la Ricorrente_1 conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia del Demanio al fine di ottenere, fra l'altro,
l'accertamento che la quota dei diritti di autore relativi alle opere di Nominativo_1 pervenuti allo Stato a chiusura dell'eredità giacente di Nominativo_2 fossero gravati di legato in favore della Ricorrente_1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3791 del 2008 accoglieva la domanda della Ricorrente_1 e condannava l'Agenzia del demanio alla restituzione dei diritti di autore versati dalla Società_1 al Demanio fino alla data del 12.02.2007, quantificati in Euro 2.163.674,63. L'Agenzia del Demanio impugnava la citata sentenza,
e nel corso della causa di secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Firenze, le parti addivenivano ad una definizione transattiva, stabilendo che:
Lo Stato manteneva la somma già introitata di Euro 1081.837,42 pari al 50% dei diritti di autore come quantificati nella sentenza di primo grado, oltre l'importo di Euro 548.506,07 pari alla differenza tra la somma complessiva di Euro 2.712.180,90 per i diritti di autore riscossi dallo Stato fino al dicembre 2017 e la somma citata di euro 2.163.674,63 quantificati nella sentenza del Tribunale di Firenze.
la Ricorrente_1 otteneva la restituzione della somma di Euro 1081.837,42, pari al 50% dei diritti d'autore come già determinati.
Le spese legali venivano interamente compensate fra le parti.
La Ricorrente_1 riceveva poi dalla Società_1 il versamento di somma ulteriore per i diritti percepiti nel 2012, a seguito della transazione che definiva il giudizio.
La Ricorrente_1 provvedeva al versamento dell'IRES sulla base impunibile del 75%, come previsto dall'art. 71 I comma TUIR (la norma prevede la riduzione forfettaria del 25% sui redditi derivanti dalla utilizzazione dei diritti delle opere dell'ingegno se sono stati acquisiti a titolo oneroso)
Successivamente, al fine di evitare rettifiche e conseguenti sanzioni, la Ricorrente_1 provvedeva ad un versamento integrativo per l'anno 2012 pari ad Euro 199.579,00, modificando in aumento l'imponibile senza tenere conto della riduzione forfettaria del 25%.
Dapprima con istanza del 30.08.2016 e quindi in data 2.04.2025 la Ricorrente_1 formulava diffida per il rimborso della somma di Euro 199.579,00 a titolo di Ires per l'anno 2012, sulla base dell'argomentazione che le somme sarebbero state percepite dalla utilizzazione dei diritti delle opere dell'ingegno derivanti a titolo oneroso dalla transazione, in applicazione dell'art. 71 I comma Tuir;
in altre parole alla gratuità originaria dell'acquisto derivante dal legato, si sarebbe sostituito l'atto di acquisto novativo derivante dalla transazione.
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento impugnato, rigettava l'istanza di rimborso, sull'assunto che i diritti di autore deriverebbero sempre dal legato, e che la transazione non rivestirebbe carattere novativo.
Con il primo motivo di impugnazione, la Ricorrente_1 contestava la violazione dell'art. 71 I comma Tuir, assumendo il carattere novativo alla transazione, unica fonte del diritto di sfruttamento delle opere dell'ingegno del maestro Nominativo_1, con cui peraltro aveva rinunciato ad una cospicua somma in favore dell'erario, ponendo fine ad ogni eventuale vertenza sulla questione.
Con il secondo motivo di impugnazione, argomentava la congruità dell'importo richiesto, a fronte delle contestazioni sollevate dalla agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
Depositava quindi memoria il ricorrente che argomentava la natura squisitamente novativa della transazione, sostenendo altresì che correttamente la richiesta di rimborso era stata inoltrata anche in relazione alle somme ricevute dalla Società_1, in quanto diretta conseguenza della transazione citata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La così detta “transazione novativa” non trova specifica collocazione nel codice civile, ma si ricava dal disposto dell'art. 1976 CC, che stabilisce che non può essere richiesta la risoluzione per inadempimento se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, e da quanto prevede l'art. 1965 comma 2 CC, secondo cui le reciproche concessioni possono creare, modificare, estinguere rapporti diversi da quello oggetto della pretesa.
Al riguardo alcune pronunce della Corte di Cassazione lumeggiano con estrema chiarezza la definizione di transazione novativa, indirizzando l'interprete verso la corretta decisione.
In un caso analogo a quello in esame in questa causa, una controversia per lo scioglimento di una comunione ereditaria, dopo anni di processo, le parti decidevano di porre fine alla lite, stipulando una scrittura privata di transazione, assumendo l'obbligo di abbandonare i giudizi pendenti e di rinunciare a future azioni legali sullo stesso oggetto. La Suprema Corte (Cass. Civ. sez. 2 n. 210/2025), censurando la decisione dei giudici di appello, riteneva che le parti avessero stipulato una transazione novativa, in quando decidevano di porre fine ad una lite, creando un nuovo assetto di interessi, attribuendo i beni a prescindere dal calcolo esatto delle quote. La volontà era quella di estinguere il precedente rapporto, creandone uno nuovo. La Suprema
Corte, nella citata sentenza, sottolineava che per qualificare una transazione novativa non è necessaria una esplicita dichiarazione in tale senso;
l'elemento dirimente è l'oggettiva incompatibilità tra il vecchio ed il nuovo rapporto, tale da fare ritenere che le nuove obbligazioni siano diverse da quelle precedenti.
Un'altra decisione riguardava il caso di un lavoratore, titolare di un incarico dirigenziale presso il Ministero dei beni culturali, cassato anticipatamente dal servizio per decadenza dall'incarico, in cui le parti, allo scopo di porre fine alla controversia promossa dal lavoratore, sottoscrivevano un transazione, pattuendo l'erogazione di una somma a titolo di differenze retributive, nonché una ulteriore somma a titolo di indennizzo compensativo;
la Suprema Corte ( Cass 2 marzo 2020 n. 5674) riteneva che la transazione inter partes avesse effetti novativi, configurandosi una oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo, con la conseguenza che l'emolumento riconosciuto nell'accordo aveva natura di debito di valore, sul quale riconoscere interessi e rivalutazione monetaria.
Nel caso in esame, la transazione intervenuta il 27 aprile 2012 tra il Ministero dell'Economia, l'Agenzia del demanio e la Ricorrente_1 deve essere inquadrata nell'ambito delle così dette “transazione con effetti novativi”, trattandosi di accordo fra le parti che estingueva definitivamente una vecchia controversia per fare nascere un rapporto completamente nuovo.
In verità l'acquisto del diritto non è avvenuto al momento dell'apertura della successione di Nominativo_2, in cui il legato era certamente una “res dubia”, ma dopo la stipula della citata transazione che poneva definitivamente fine alla controversia giudiziaria, con cui la Ricorrente_1 rinunciava ad ogni pretesa sull'importo complessivo di Euro 1.630.343,49 in favore del Ministero dell'Economia, che, a sua volta si impegnava a restituire alla Fondazione l'importo di Euro 1.081.837,42, corrispondente al 50% dei diritti di autore come quantificati nella sentenza n. 3791 del 2008 del Tribunale di Firenze, compensandosi altresì fra le parti le spese processuali.
La Ricorrente_1 acquistava parte dei diritti nascenti dal legato di Nominativo_2 solo dopo la transazione citata, rinunciando ad una somma cospicua, quindi a titolo oneroso, dovendo beneficiare della riduzione forfettaria del 25%, come previsto dall'art. 71 TUIR.
In merito alla quantificazione dell'importo di cui era stato chiesto il rimborso, si osserva che è stato correttamente riferito sia alla somma ricevuta dal Ministero delle Finanze, sia a quella versata dalla
Società_1, in quanto solo dopo la transazione cessava l'incertezza sulla titolarità. Anche i diritti di autore pagati dalla Società_1 non derivano direttamente dal legato, bensì dall'accordo che poneva fine all'incertezza, definendo il giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Firenze.
Del tutto irrilevante è la circostanza che la Ricorrente_1 dal 2012 ha versato l'Ires sul 100% dei redditi percepiti, in quanto è noto che la dichiarazione tributaria non è una manifestazione di volontà, e non è certamente un negozio giuridico;
può essere corretta in fatto e diritto, con conseguente richiesta di rimborsi.
Assolutamente infondata e chiaramente pretestuosa è l'eccezione di non opponibilità della transazione formulata dalla resistente.
L'Agenzia delle Entrate, qualificando correttamente le fattispecie giuridiche ai fini impositivi, deve necessariamente tenere conto, proprio a tale fine, di atti intercorsi fra privati, o altre parti, anche prodotti dal contribuente, in assenza dei quali non potrebbe ricostruire neppure la base imponibile.
In ogni caso l'Agenzia delle Entrate, i cui dipendenti sono alle dipendenze del Ministero dell'Economia e sono pubblici ufficiali, sono sottoposte alla vigilanza del MEF, e sono in effetti articolazioni, dotate di personalità giuridica, dello Stato, al fine di esercitare funzioni amministrative finanziarie, contribuendo a formare la volontà della pubblica amministrazione per la gestione delle entrate erariali.
Pertanto la transazione sottoscritta dal Ministero dell'Economia è certamente opponibile alla Agenzia delle
Entrate, che opera sotto la sua direzione, per fini istituzionale propri.
Non è accoglibile la richiesta di garanzia ex art. 69 Dl n. 546 del 1992 formulata dalla Agenzia delle Entrate in udienza di discussione, in quanto non motivata, a fronte del fatto notorio dell'ingente patrimonio immobiliare di proprietà della Fondazione.
Le spese legali seguono la soccombenza. Si condanna l'Agenzia delle Entrate di Lucca alla rifusione delle spese processuali in favore della Ricorrente_1, liquidate in complessivi euro nove mila, oltre accessori di legge e rifusione del CU.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
condanna la convenuta amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 9.000 per onorari oltre accessori come per legge;
rigetta l'istanza proposta dall'amministrazione finanziaria ex art. 69 legge 546/92.