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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.349/2022 R.G. promossa
DA
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Rossella Danile;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto
Origlio;
Appellato
OGGETTO: infortunio sul lavoro – prestazioni CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4397/2021 pubblicata il 22.10.2021, il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro rigettava il ricorso con cui Parte_1
premesso l'infortunio sul lavoro a lui occorso in data 18.04.2018,
[...] aveva chiesto l'accertamento di un grado di inabilità superiore al 3% e la condanna dell' al pagamento del relativo beneficio. CP_1
Il Tribunale, disposta consulenza tecnica d'ufficio, reputava indimostrati i fatti costitutivi del diritto e in aderenza alle conclusioni del CTU escludeva che i postumi riportati dal ricorrente fossero superiori alla misura del 3% già riconosciuta in sede amministrativa.
Appellava la citata sentenza la parte soccombente, con atto depositato il
21.04.2022, cui resisteva l' . CP_1
Disposta ed espletata CTU, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza per avere aderito alle conclusioni del nominato CTU e per non avere tenuto conto delle considerazioni mediche del proprio consulente di parte, da cui emergeva che la funzione visiva dell era notevolmente danneggiata sia per la mancanza della Pt_1
funzione dell'iride e sia per l'opacità del cristallino.
Chiede, previo rinnovo della consulenza d'ufficio, che vengano accolte le conclusioni rassegnate in primo grado.
2. L'appello è fondato.
3. Il consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio, all'esito degli accertamenti e degli esami strumentali effettuati, ha svolto le seguenti considerazioni: “… Il paziente presenta diverse conseguenze post- traumatiche a carico dell'occhio sinistro. In particolare, a livello del segmento anteriore, si osservano esiti cicatriziali che coinvolgono sclera, congiuntiva, limbus e cornea nel settore inferotemporale. … … Nel complesso, il quadro osservato è compatibile con le conseguenze di un trauma perforante, in seguito al quale il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza, necessario per la conservazione della funzione anatomica e visiva. L'occhio destro, invece, non presenta alterazioni…”.
L'ausiliario ha altresì evidenziato che: “… Le alterazioni strutturali e funzionali dell'occhio sinistro hanno un impatto significativo sulla capacità visiva del paziente. L'acuità visiva naturale dell'occhio sinistro risulta notevolmente ridotta, con un visus di 2/10, migliorabile fino a 8/10 con correzione, sebbene con evidenti limitazioni qualitative, tale correzione non risulta essere tollerata con correzione a tempiale, la steropsi e la sensibilità al contrasto risultano compromesse. Inoltre, il paziente manifesta disturbi nella percezione della luminosità e una risposta pupillare lenta e asimmetrica, che possono compromettere la visione in condizioni di scarsa illuminazione. ….
Il CTU ha concluso nel senso che “…sulla base del DM 12 luglio 2000 e dei criteri applicativi in esso contenuti, si ritiene che il quadro clinico evidenzi un danno biologico permanente e potenzialmente evolutivo per
l'occhio sinistro pari al 21% complessivo…”.
Le sopra riportate conclusioni sono state confermate dal CTU in sede di risposta ai chiarimenti alle osservazioni avanzate dal consulente di parte dell' , specificando che: “… Pur registrando un miglioramento CP_1
dell'acuità visiva corretta (da 2/10 a 8/10), la “non tolleranza” alla correzione ottica è stata valutata in sede peritale mediante test specifici, ovvero “prova in ambiente” che hanno dimostrato l'impossibilità del soggetto di utilizzare efficacemente la correzione – aspetto che non si limita
a una mera componente soggettiva, ma risulta corroborato da dati strumentali e da una storia clinica documentata…”.
È stato altresì chiarito che: “… È corretto osservare che la tolleranza alla correzione ottica presenta una componente soggettiva;
tuttavia, la documentazione peritale ha evidenziato anomalie oggettive (ad esempio, alterazioni nella risposta pupillare e nei parametri aberrometrici etc.) che giustificano la conclusione di una non adeguata adattabilità alla correzione, già espressa precedentemente nella valutazione oggettiva del quadro clinico ed una ipercorrezione porterebbe ad una penalizzazione importante, pertanto indifferente dalle condizioni di visus naturale. Tali reperti non sono stati riscontrati in precedenti consulenze, poiché legati ad indagini strumentali di elevato valore diagnostico, non necessarie nelle visite di urgenza o accessi al pronto soccorso, inoltre da precisare che tale strumentazione non è disponibile in tutte le unità di oculistica, ne presente nelle attività oftalmologiche di base;
tali esami indicando una variazione funzionale acquisita in seguito all'evento traumatico.
- Sulla congruità del grado percentuale attribuito: La valutazione del 21% di danno biologico si configura come il risultato dell'integrazione tra il dato numerico (acuità visiva naturale poiché non tollerabile dal paziente) e la valutazione qualitativa delle alterazioni strutturali e funzionali. La letteratura scientifica, infatti, sottolinea come il semplice miglioramento numerico del visus con correzione non garantisca un'effettiva funzionalità visiva, soprattutto in presenza di aberrazioni e alterazioni qualitative, inoltre la perdita della stereopsi (visione binoculare con percezione della profondità) può compromettere gravemente le attività lavorative…”.
Alla luce degli elementi esposti, ritiene il collegio di condividere le conclusioni dell'ausiliario, in quanto coerenti rispetto agli esami strumentali effettuati e sorrette da adeguata motivazione.
4. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l' va condannato al CP_1
pagamento in favore dell'appellante della relativa rendita in relazione all'accertata inabilità permanente del 21% per cento, oltre accessori come per legge.
5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico dell' CP_1
secondo il principio di soccombenza, con distrazione in favore della procuratrice dell'appellante, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93
c.p.c.
Rimangono definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, come liquidate.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto di alla rendita in relazione all' accertata inabilità Parte_2
permanente nella misura del 21% e, per l'effetto, condanna l' a CP_1
corrisponderle quanto di spettanza a tale titolo, oltre accessori come per legge;
condanna l' al pagamento in favore della parte appellante delle spese CP_1
processuali di entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in euro 2.540,00 e per il presente grado in euro 2.906,00 oltre rimborso spese generali, da distrarre in favore dell'avv. Rosaria Rossella Danile;
pone definitivamente a carico dell' gli onorari di c.t.u. separatamente CP_1
liquidati.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi