TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7871 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione il 27 maggio 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Antonio Cortese)
attrice
E
Controparte_1
[...]
(avv.ti Valerio Zimatore e Alessandro Zimatore)
convenuta
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.2.2024 compariva il difensore di che richiamava Controparte_1 le conclusioni formulate nella comparsa di risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La – alla quale era stato Parte_1 concesse le agevolazioni previste dal D.lgs. n. 185/2000 per la promozione del lavoro autonomo – ha convenuto in giudizio l
[...]
(di seguito ), opponendosi Controparte_1 CP_1 all'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del RD n. 639/1910, prot. n. 301036 del TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
2.12.2021, notificata il 29.12.2021, con cui le aveva ingiunto il CP_1 pagamento della somma complessiva di € 66.265,56, a titolo di restituzione delle rate del finanziamento agevolato scadute e non pagate e relativi interessi di mora, nonché di debito residuo sul finanziamento agevolato e relativi interessi.
La società attrice ha proposto numerosi motivi di opposizione, di natura preminentemente formale, e ha formulato le seguenti conclusioni (non modificate in corso di causa): “- in via pregiudiziale, accertato che l'atto impugnato erroneamente richiama, ai fini dell'opposizione, la normativa di cui all'articolo 3 del R.D. n.639/2010, oramai da ritenersi superato dalle norme di cui al D. Lgs.
n.150/2011 che prevedono l'adozione del rito ordinario per notifica di atto di citazione, dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità dell'ingiunzione di pagamento impugnata;
- in via preliminare, accertato che l'atto impugnato manca degli elementi indispensabili per la sua regolarità ed efficacia, per come meglio spiegato in parte narrativa, dichiarane la nullità ovvero l'annullabilità; - ed ancora in via preliminare, accertata la contraddittorietà delle norme poste a fondamento dell'atto opposto, per le motivazioni meglio spiegate in parte narrativa, dichiararne la nullità ovvero annullabilità; - nel merito, accertata l'illegittimità del provvedimento per irrituale condotta amministrativa della società convenuta nonché per erronei conteggi delle somme richieste, dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità dell'ingiunzione di pagamento opposta;
- in estremo subordine, nell'inconcessa ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, accertare l'effettiva minor somma che risulterà in corso di causa dovuta. […] Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.”.
ha contestato la fondatezza dell'opposizione e ha formulato le seguenti CP_1 conclusioni, non modificate in corso di causa: “- nel merito rigettare e/o dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto
[...] infondata sia in fatto che in diritto per tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito nella presente comparsa di costituzione, confermando l'ingiunzione di pagamento impugnata e dichiarando che l'opponente è tenuta al pagamento dell'importo di euro 66.265,56 di cui alla stessa ingiunzione di pagamento;
- con vittoria di spese e competenze di lite.”
2 – Si esaminano di seguito i motivi di opposizione proposti dalla società
, con cui è stata eccepita la nullità o annullabilità dell'ingiunzione. Pt_1
2.1 Erronea indicazione dei termini di proposizione dell'opposizione, conseguente al richiamo all'art. 3 del R.D. n. 639/2010, da ritenersi superato
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
dalle norme di cui al D.Lgs. n.150/2011, secondo cui l'opposizione di specie va promossa mediante adozione del rito ordinario per notifica di atto di citazione.
L'eccezione è infondata, vuoi perché l'art. 3 del RD n. 639/1910, nella formulazione vigente, richiama l'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011, vuoi perché
l'opponente, proponendo l'opposizione, ha dimostrato che l'eventuale carenza formale dell'atto non le aveva arrecato alcun pregiudizio concreto.
2.2 Assenza della vidimazione pretorile richiesta dall'art. 2, comma 2, del RD n.
639/1910, necessaria per munire l'atto di esecutività.
L'eccezione è infondata, atteso che l'art. 229 del D.Lgs. n. 51/1998 ha stabilito che “il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”.
2.3 Assenza di indicazione dei metodi di calcolo degli interessi.
L'eccezione è infondata, atteso (i) che all'art. 13 del contratto, stipulato tra e (doc. 4 fasc. ), è indicato il saggio degli interessi Pt_1 CP_1 CP_1 applicabile e (ii) che nelle note 2 e 3 in calce al “dettaglio delle somme da restituire”, notificato all'opponente congiuntamente all'ingiunzione, sono indicati i criteri di calcolo con riferimento alle date di inizio della decorrenza e del suo spirare.
2.4 Contraddittorietà: a) del richiamo, nell'ingiunzione, agli artt. 17, commi 3-bis e
3-ter, del D.lgs. n. 46/1999 che prevedono la possibilità per le società per azioni a partecipazione statale di procedere a riscossione coattiva mediante ruolo, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché valutazione della rilevanza pubblica dei crediti da riscuotere e inesistenza dei presupposti perché il credito nei propri confronti possa essere riscosso con lo strumento della cd. ingiunzione fiscale ex art. 2 del RD n. 639/2010; b) del richiamo, nella parte dell'allegato prospetto di calcolo relativa agli interessi, all'art. 67, comma 2, del
D.P.R. n. 43/1988, che prevede che al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo, ovvero previo invito di pagamento, atto di liquidazione, accertamento e rettifica rimasto infruttuoso.
L'eccezione è infondata, per le ragioni di seguito esposte:
- il potere di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo è attribuito all Controparte_1
, già ) dal DM Economia e Finanze 4.2.2008
[...] CP_1 Controparte_2
(G.U., serie gen., n. 57 del 7.3.2008), emesso ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del D.Lgs n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge n.
244 del 2007, il quale prevede che il Ministro dell'Economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;
- l'art. 3-ter del medesimo decreto legislativo prevede che, in caso di emanazione dell'autorizzazione, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo avere emesso un'ingiunzione conforme all'art. 2, primo comma, del RD n.
639/1910;
- infatti, l'art. 15 del D.Lgs. 185/2000 è inserito nell'ambito del Titolo II, che disciplina le “misure dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e della autoimprenditorialità” (art. 13), specificamente disciplinate al Capo I del medesimo Titolo;
- con il D.Lgs. n. 185/2000 è stata data attuazione alla delega al Governo conferita con l'art. 45, comma 1, della legge n. 144/1999, allo scopo di ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, con espresse finalità di razionalizzazione del sistema preesistente;
- il richiamo all'art. 67, comma 2, del D.P.R. n. 43/1988, è riferito esclusivamente alla voce “interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato”, il cui pagamento non è stato richiesto (“€ 0,00”), sicchè la contestazione sollevata dall'opponente
è irrilevante ai fini della verifica della corretta modalità di esercizio del potere di riscuotere il credito.
2.5 Notifica dell'ingiunzione non preceduta da alcun preventivo avvertimento di pagamento o di altra comunicazione.
L'eccezione è infondata. A prescindere dalla considerazione che l'eventuale omissione di comunicazioni in merito alla volontà di risoluzione del contratto non avrebbe determinato la nullità dell'ingiunzione, ma costituito semmai un elemento di valutazione della condotta dell'opposta sotto vari profili, si rileva che CP_1 ha fornito la prova di avere inoltrato alla società una nota, sottoscritta Pt_1 digitalmente l'11.5.2018, con cui aveva comunicato la volontà di risolvere il contratto di finanziamento a seguito dell'inadempimento della controparte ai propri obblighi contrattali e specificato e dettagliato l'ammontare del credito, con riferimento ad ogni sua voce (doc. 5 ). La comunicazione era stata CP_1 inoltrata alla società attrice per lettera raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza.
2.6 Palese erroneità dei conteggi sommariamente proposti sul retro dell'ingiunzione di pagamento e richiesta di pagamento di una somma evidentemente esorbitante;
errato conteggio degli interessi dovuti ed errato addebito di due voci di pagamento entrambe riferite a somme relative al finanziamento agevolato non restituito, con conseguente duplicazione del credito.
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
L'eccezione è infondata, in primo luogo perché formulata genericamente, disponendo l'opponente degli elementi per valutare la correttezza della richiesta,
e tanto più di quelle relative alla rate scadute e non pagate e al debito residuo sul finanziamento agevolato ma anche di quelle relative agli interessi (conoscendo l'importo finanziato, il numero delle rate e i relativi importi, le scadenze di pagamento, le rate versate, le rate non versate alle rispettive scadenze, le rate da versare alla data della dichiarata risoluzione). In secondo luogo, perché la ripartizione delle richieste di pagamento in due voci non costituisce affatto una duplicazione, poiché dette voci attengono a elementi diversi, specificamente indicati.
3 – Per quanto sopra esposto l'opposizione deve essere rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna della società al pagamento in Pt_1 favore della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M.
Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente a tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta dall'opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'opposizione all'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del RD n. 639/1910, prot. n. 301036 del 2.12.2021, proposta dalla
[...]
nei confronti dell Parte_1 [...]
Controparte_1
, così provvede:
[...]
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna la al pagamento in Parte_1
favore dell Controparte_1
delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio in € 11.268,00
[...]
per compensi, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta.
Così deciso in Roma, il 21.2.2025
Il Giudice
Federico Salvati
5
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7871 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione il 27 maggio 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Antonio Cortese)
attrice
E
Controparte_1
[...]
(avv.ti Valerio Zimatore e Alessandro Zimatore)
convenuta
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.2.2024 compariva il difensore di che richiamava Controparte_1 le conclusioni formulate nella comparsa di risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La – alla quale era stato Parte_1 concesse le agevolazioni previste dal D.lgs. n. 185/2000 per la promozione del lavoro autonomo – ha convenuto in giudizio l
[...]
(di seguito ), opponendosi Controparte_1 CP_1 all'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del RD n. 639/1910, prot. n. 301036 del TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
2.12.2021, notificata il 29.12.2021, con cui le aveva ingiunto il CP_1 pagamento della somma complessiva di € 66.265,56, a titolo di restituzione delle rate del finanziamento agevolato scadute e non pagate e relativi interessi di mora, nonché di debito residuo sul finanziamento agevolato e relativi interessi.
La società attrice ha proposto numerosi motivi di opposizione, di natura preminentemente formale, e ha formulato le seguenti conclusioni (non modificate in corso di causa): “- in via pregiudiziale, accertato che l'atto impugnato erroneamente richiama, ai fini dell'opposizione, la normativa di cui all'articolo 3 del R.D. n.639/2010, oramai da ritenersi superato dalle norme di cui al D. Lgs.
n.150/2011 che prevedono l'adozione del rito ordinario per notifica di atto di citazione, dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità dell'ingiunzione di pagamento impugnata;
- in via preliminare, accertato che l'atto impugnato manca degli elementi indispensabili per la sua regolarità ed efficacia, per come meglio spiegato in parte narrativa, dichiarane la nullità ovvero l'annullabilità; - ed ancora in via preliminare, accertata la contraddittorietà delle norme poste a fondamento dell'atto opposto, per le motivazioni meglio spiegate in parte narrativa, dichiararne la nullità ovvero annullabilità; - nel merito, accertata l'illegittimità del provvedimento per irrituale condotta amministrativa della società convenuta nonché per erronei conteggi delle somme richieste, dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità dell'ingiunzione di pagamento opposta;
- in estremo subordine, nell'inconcessa ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, accertare l'effettiva minor somma che risulterà in corso di causa dovuta. […] Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c.”.
ha contestato la fondatezza dell'opposizione e ha formulato le seguenti CP_1 conclusioni, non modificate in corso di causa: “- nel merito rigettare e/o dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto
[...] infondata sia in fatto che in diritto per tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito nella presente comparsa di costituzione, confermando l'ingiunzione di pagamento impugnata e dichiarando che l'opponente è tenuta al pagamento dell'importo di euro 66.265,56 di cui alla stessa ingiunzione di pagamento;
- con vittoria di spese e competenze di lite.”
2 – Si esaminano di seguito i motivi di opposizione proposti dalla società
, con cui è stata eccepita la nullità o annullabilità dell'ingiunzione. Pt_1
2.1 Erronea indicazione dei termini di proposizione dell'opposizione, conseguente al richiamo all'art. 3 del R.D. n. 639/2010, da ritenersi superato
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
dalle norme di cui al D.Lgs. n.150/2011, secondo cui l'opposizione di specie va promossa mediante adozione del rito ordinario per notifica di atto di citazione.
L'eccezione è infondata, vuoi perché l'art. 3 del RD n. 639/1910, nella formulazione vigente, richiama l'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011, vuoi perché
l'opponente, proponendo l'opposizione, ha dimostrato che l'eventuale carenza formale dell'atto non le aveva arrecato alcun pregiudizio concreto.
2.2 Assenza della vidimazione pretorile richiesta dall'art. 2, comma 2, del RD n.
639/1910, necessaria per munire l'atto di esecutività.
L'eccezione è infondata, atteso che l'art. 229 del D.Lgs. n. 51/1998 ha stabilito che “il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”.
2.3 Assenza di indicazione dei metodi di calcolo degli interessi.
L'eccezione è infondata, atteso (i) che all'art. 13 del contratto, stipulato tra e (doc. 4 fasc. ), è indicato il saggio degli interessi Pt_1 CP_1 CP_1 applicabile e (ii) che nelle note 2 e 3 in calce al “dettaglio delle somme da restituire”, notificato all'opponente congiuntamente all'ingiunzione, sono indicati i criteri di calcolo con riferimento alle date di inizio della decorrenza e del suo spirare.
2.4 Contraddittorietà: a) del richiamo, nell'ingiunzione, agli artt. 17, commi 3-bis e
3-ter, del D.lgs. n. 46/1999 che prevedono la possibilità per le società per azioni a partecipazione statale di procedere a riscossione coattiva mediante ruolo, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché valutazione della rilevanza pubblica dei crediti da riscuotere e inesistenza dei presupposti perché il credito nei propri confronti possa essere riscosso con lo strumento della cd. ingiunzione fiscale ex art. 2 del RD n. 639/2010; b) del richiamo, nella parte dell'allegato prospetto di calcolo relativa agli interessi, all'art. 67, comma 2, del
D.P.R. n. 43/1988, che prevede che al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo, ovvero previo invito di pagamento, atto di liquidazione, accertamento e rettifica rimasto infruttuoso.
L'eccezione è infondata, per le ragioni di seguito esposte:
- il potere di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo è attribuito all Controparte_1
, già ) dal DM Economia e Finanze 4.2.2008
[...] CP_1 Controparte_2
(G.U., serie gen., n. 57 del 7.3.2008), emesso ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del D.Lgs n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge n.
244 del 2007, il quale prevede che il Ministro dell'Economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;
- l'art. 3-ter del medesimo decreto legislativo prevede che, in caso di emanazione dell'autorizzazione, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo avere emesso un'ingiunzione conforme all'art. 2, primo comma, del RD n.
639/1910;
- infatti, l'art. 15 del D.Lgs. 185/2000 è inserito nell'ambito del Titolo II, che disciplina le “misure dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e della autoimprenditorialità” (art. 13), specificamente disciplinate al Capo I del medesimo Titolo;
- con il D.Lgs. n. 185/2000 è stata data attuazione alla delega al Governo conferita con l'art. 45, comma 1, della legge n. 144/1999, allo scopo di ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, con espresse finalità di razionalizzazione del sistema preesistente;
- il richiamo all'art. 67, comma 2, del D.P.R. n. 43/1988, è riferito esclusivamente alla voce “interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato”, il cui pagamento non è stato richiesto (“€ 0,00”), sicchè la contestazione sollevata dall'opponente
è irrilevante ai fini della verifica della corretta modalità di esercizio del potere di riscuotere il credito.
2.5 Notifica dell'ingiunzione non preceduta da alcun preventivo avvertimento di pagamento o di altra comunicazione.
L'eccezione è infondata. A prescindere dalla considerazione che l'eventuale omissione di comunicazioni in merito alla volontà di risoluzione del contratto non avrebbe determinato la nullità dell'ingiunzione, ma costituito semmai un elemento di valutazione della condotta dell'opposta sotto vari profili, si rileva che CP_1 ha fornito la prova di avere inoltrato alla società una nota, sottoscritta Pt_1 digitalmente l'11.5.2018, con cui aveva comunicato la volontà di risolvere il contratto di finanziamento a seguito dell'inadempimento della controparte ai propri obblighi contrattali e specificato e dettagliato l'ammontare del credito, con riferimento ad ogni sua voce (doc. 5 ). La comunicazione era stata CP_1 inoltrata alla società attrice per lettera raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza.
2.6 Palese erroneità dei conteggi sommariamente proposti sul retro dell'ingiunzione di pagamento e richiesta di pagamento di una somma evidentemente esorbitante;
errato conteggio degli interessi dovuti ed errato addebito di due voci di pagamento entrambe riferite a somme relative al finanziamento agevolato non restituito, con conseguente duplicazione del credito.
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
L'eccezione è infondata, in primo luogo perché formulata genericamente, disponendo l'opponente degli elementi per valutare la correttezza della richiesta,
e tanto più di quelle relative alla rate scadute e non pagate e al debito residuo sul finanziamento agevolato ma anche di quelle relative agli interessi (conoscendo l'importo finanziato, il numero delle rate e i relativi importi, le scadenze di pagamento, le rate versate, le rate non versate alle rispettive scadenze, le rate da versare alla data della dichiarata risoluzione). In secondo luogo, perché la ripartizione delle richieste di pagamento in due voci non costituisce affatto una duplicazione, poiché dette voci attengono a elementi diversi, specificamente indicati.
3 – Per quanto sopra esposto l'opposizione deve essere rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna della società al pagamento in Pt_1 favore della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M.
Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente a tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta dall'opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'opposizione all'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del RD n. 639/1910, prot. n. 301036 del 2.12.2021, proposta dalla
[...]
nei confronti dell Parte_1 [...]
Controparte_1
, così provvede:
[...]
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna la al pagamento in Parte_1
favore dell Controparte_1
delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio in € 11.268,00
[...]
per compensi, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta.
Così deciso in Roma, il 21.2.2025
Il Giudice
Federico Salvati
5