Articolo 2 della Legge 18 luglio 1997, n. 233
Articolo 1
Versione
8 agosto 1997
Art. 2. 1. I beni sottratti per ragioni di persecuzione razziale a cittadini ebrei o a persone ritenute tali, che non sia stato possibile restituire ai legittimi proprietari per la scomparsa o l'irreperibilita' degli stessi e dei loro eredi e che sono tuttora eventualmente custoditi o detenuti dallo Stato italiano a qualsiasi titolo, sono assegnati
all'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, che provvede ad attribuirli alle singole Comunita' tenuto conto della provenienza dei beni stessi e dei luoghi in cui fu compiuta la sottrazione.
Entrata in vigore il 8 agosto 1997