Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO (artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
Sezione I Civile – Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott. Agostino Abate Presidente
Dott. Marco Mancini Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale N. 20/2025 R.G. P.U. promosso su ricorso depositato
DALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Como (CO), via Giulini n. 12;
SOCIETÀ DEBITRICE
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 07.02.2025, il P.M. in sede ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale della società “ ; Controparte_1
• non è stato possibile notificare il ricorso ed il decreto di convocazione delle parti a mezzo
PEC all'indirizzo del debitore risultante dal registro delle imprese, per causa imputabile al destinatario, ai sensi dell'art 40, c. 7 CCII, risultando la casella “inibita alla ricezione”;
Cancelleria, mediante inserimento, in data 10.02.2025, nel portale dei servizi telematici gestito dal , ai sensi dell'art. 40, co. 7 CCII (cfr. certificato di Controparte_2
avvenuta notifica rilasciato dalla Cancelleria, in atti);
• i predetti atti, inoltre, sono stati notificati a cura della P.M. presso la sede della società resistente in data 19.02.2025;
• la società debitrice non si è costituita né ha depositato la documentazione richiesta con il decreto di fissazione dell'udienza;
• all'udienza del 17.03.2025, il P.M. ha insistito nell'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, mentre nessuno è comparso per la società debitrice;
osservato che:
• Sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa, che si presume coincidente con il centro degli interessi principali del debitore, è situata in Como, alla via Giulini n. 12;
• La società debitrice esercita attività commerciale avente ad oggetto prevalentemente
“costruzione di edifici residenziali e non residenziali” (cfr. visura camerale in atti);
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, la società debitrice non si è costituita e non ha provato di possedere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma
1 lett. d, CCII;
• Ricorre anche il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII, dal momento che i debiti scaduti risultano ampiamente superiori a 30.000 euro, risultando debiti nei confronti dell'Erario per circa 151.991,74 euro;
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCI per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• Deve ritenersi che, nel caso di specie, l'impresa versi in stato di insolvenza, desumibile: a); dal rilevante indebitamento maturato nei confronti dell'Erario, dal quale si evince altresì
l'incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente a pagamenti di importi talora anche modesti;
b) dalla circostanza che la società non ha mai depositato i bilanci presso il registro delle imprese;
c) dalla circostanza che il socio unico è deceduta il Persona_1
3.12.2021 e non risulta ricostituita la pluralità dei soci;
d) dalla mancata costituzione della debitrice nel presente procedimento volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
• Ritiene il Collegio che le richiamate circostanze dimostrino come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni e che debba emettersi, pertanto, sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), con sede legale in Como (CO), via Giulini n. 12; P.IVA_1
2) NOMINA Giudice Delegato il Dott. Luciano Pietro Aliquò;
3) NOMINA Curatore il dott. , soggetto che possiede i requisiti di cui all'art. 358 Persona_2
codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 30 giugno 2025 ore 11.45 davanti al giudice delegato dott. Luciano Pietro Aliquò nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di
Como (stanza 404) avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore ed al pubblico ministero;
10) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Como, in data 17.03.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Luciano Pietro Aliquò Dott. Agostino Abate