Decreto cautelare 25 marzo 2025
Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/01/2026, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03836/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3836 del 2025, proposto da Corposano & S.p.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. della comunicazione prot. CA/2025/52491 del 24/03/2025, di “Richiesta Conformità per pratica ACCONCIATORI / ESTETISTI - S.C.I.A. APERTURA del 04/03/2025 Prot. n. CA/2025/38659 e contestuale atto di sospensione dell''''attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 della legge 241/90 s.m.i.”, annullamento in parte qua ossia laddove impone l’immediata sospensione dell’attività nelle more dell’adempimento richiesto;
2. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa CA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente – titolare di un’attività per acconciatori/estetisti – ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui Roma Capitale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della DAC 109/2023, ha chiesto di conformare la relativa SCIA (con la iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane), al contempo disponendo la sospensione dell’attività intrapresa.
Roma Capitale si è costituita in giudizio con formula di rito.
Con decreto n. 1867/2025 e con ordinanza n. 2255/2025 è stata accolta l’istanza cautelare.
Risulta poi in atti il perfezionamento della richiesta iscrizione della ricorrente all’Albo delle imprese artigiane.
Alla pubblica udienza di discussione del ricorso – nel corso della quale le parti hanno dichiarato a verbale che “ Le parti concordano che attualmente si è formalizzata l'iscrizione all'albo degli artigiani ”– la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso – come da avviso datone alle parti in udienza, ai sensi dell’art. 73 c.p.a. – è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, risulta in atti (dalla documentazione depositata dalla stessa ricorrente nonché dalle dichiarazioni rese, nonché anche dalla memoria – tardivamente – depositata dalla P.A. in vista della pubblica udienza), che l’attività della società è stata da tempo conformata nel senso richiesto.
Pertanto, il provvedimento impugnato ha perso efficacia, con la conseguenza che alcuna utilità la società ricorrente potrebbe oramai conseguire dall’annullamento richiesto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la necessaria condizione dell’azione dell’interesse ad agire, che, come noto, deve sussistere al momento della proposizione del gravame e permanere sino al momento del passaggio in decisione della causa, con conseguente attribuzione al Giudice Amministrativo del potere di verificarne la persistenza in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. fra le molteplici, Consiglio di Stato sez. II - 14/06/2021, n. 4567, sez. II - 23/11/2020, n. 7337, sez. V - 03/11/2020, n. 6788; T.A.R. Lazio sez. II ter – Roma, 30/03/2023, n. 5465, sez. III - Roma, 20/09/2021, n. 9845, sez. III - Roma, 14/07/2021, n. 8359, sez. I - Roma, 02/03/2021, n. 2522).
La peculiarità della fattispecie consente, comunque, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
CA AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO