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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/12/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On.
LU RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1894/2024 R.G., avente ad oggetto: usucapione
tra
e rappresentati e difesi dall'avv. Marcella Palmini, giusta Parte_1 Parte_2 mandato in calce all'atto di citazione
attori
e
Controparte_1
convenuta contumace
Conclusioni di parte attrice: “
1- accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno ubicato in agro di Massafra, località Patemisco allibrato al mappale fg. 112 p.lla 130 in favore dei Sig.ri e , per Parte_2 Parte_1 avere questi ultimi mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dei medesimi.
2- condannare chi di ragione alle spese e competenze del presente giudizio”.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami nei termini di legge, previa autorizzazione del
Presidente del Tribunale e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della notificazione ex art. 150 cpc, e hanno evocato in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 risultata irreperibile e rimasta sconosciuta, quanto alle generalità, nonostante le approfondite e documentate ricerche anagrafiche operate da parte attrice, nella qualità di attuale proprietaria del terreno 1 ubicato in agro di Massafra, località Patemisco allibrato al mappale fg. 112 p.lla 130, per sentire dichiararne l'intervenuto acquisto in loro favore, sostenendo di averlo ininterrottamente posseduto uti dominus per oltre vent'anni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c..
Gli attori hanno altresì fornito prova utile ad escludere l'esistenza di altri litisconsorti necessari, dimostrando – per l'effetto – l'integrità del contraddittorio.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di aver acquistato per atto pubblico del Notaio, Dott. Per_1
stipulato in data 15.02.2001, registrato in Taranto il 28.02.2001, al n. 2201, rep. N. 42181, racc.
[...]
11798, il terreno sito in Massafra, località Patemisco, identificato in Catasto al fg. 112, p.lle 129 e 132, CP_ confinanti con proprietà e e e con altro terreno, identificato alla p.lla Pt_1 Controparte_2
130, atto pubblico in cui si dava atto che “La parte venditrice conferma in possesso la parte acquirente da oggi, con tutti i diritti ed oneri, parte acquirente che già detiene, come loro parti dichiarano, compresa
l'immissione in possesso degli acquirenti da parte del NO , della zona di terreno Parte_3 nello stesso agro e località di cui al foglio 112 particella 130, confinante con quella in oggetto, zona di terreno di cui lui dichiara di avere il pacifico, esclusivo godimento ed ininterrotto Parte_3 possesso da oltre trenta anni”.
Hanno inoltre precisato gli istanti che, con sentenza n. 368/2012, resa nel giudizio iscritto al n. 2760/2007
RG., promosso per l'usucapione della p.lla 130, il Tribunale di Taranto ha motivato il rigetto la domanda sul presupposto che “…. non potendo gli attori cumulare il possesso allegato che sul lotto allibrato alla particella 130 mappale fg. 112 avrebbe esercitato il dante causa , essi potrebbero, Parte_3 al più, qualora ne sussistessero gli ulteriori presupposti, essere possessori del lotto dal 15.02.2001…” e che la pronuncia è stata confermata in appello e passata in giudicato.
Esperito senza esito il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, nessuno si è costituito in giudizio per la parte convenuta.
La causa è stata istruita anche con le prove testimoniali ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte attrice nel termine assegnato ai sensi dell'art. 189 cpc.
°°°°°°°°
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In linea generale, affinché possa dirsi integrata la fattispecie di acquisto a titolo originario - ai sensi dell'art. 1158 c.c. - è stato più volte affermato in giurisprudenza che il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire,
2 senza interruzione, per quanto riguarda sia l'animus sia il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza
(cfr. Cass. civ. n. 19568/2021).
Di conseguenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve anche fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Nella fattispecie, la prova dei requisiti imposti per l'invocato acquisto a titolo originario può dirsi raggiunta.
Il quadro istruttorio documentale, completato dalle deposizioni testimoniali, ha avallato il contegno processuale della parte convenuta.
Il teste , non parente e sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ascoltato Testimone_1 all'udienza del 4.6.2025, ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa, in quanto amico del padre di , precisando che, quando si recavano a pesca insieme, passavano dai fondi per cui è causa, Parte_2 ed affermando che “la porzione di terreno, come da piantina che la Sv. (riferendosi alla particella CP_4 di cui si invoca l'usucapione), è completamente recintata e costituisce un unico fondo con quello di proprietà dei Sig.ri da oltre venti anni, più o meno dal 2001”; “la porzione di terreno è Parte_4 contigua con quella di proprietà dei sig.ri , come da foto che la Sv. mi mostra e riconosco Parte_5 in particolare la strada che conduce al mare”; “la recinzione l'ha apposta , ma non so riferire Parte_2 quando l'abbia fatto, so però che da quando ci passavo, la recinzione c'era”; “i Sig.ri Parte_4 provvedono alla pulizia del fondo ed hanno ubicato delle strutture quali panchine e gazebo, per gli avventori del camping e tanto sempre da quando ci passo”; “i Sig.ri hanno il possesso su Parte_5 detta porzione di terreno dal 2001, nel senso che da tale data ho sempre visto loro nel campeggio e fare pulizie in detto fondo”.
3 Le stesse circostanze sono state sostanzialmente confermate anche dall'altro teste, , escusso Testimone_2 all'udienza del 9.7.2025, anch'egli indifferente ed attendibile, il quale ha precisato, ad avallo delle sue affermazioni, di abitare in fondo confinante dal 2001, essendo custode, unitamente al suocero, dell'impianto di bonifica Stornara e Tara, ribadendo che almeno dal 2001 il terreno per cui è causa è unito a quello dei sigg.ri e Pt_2 Pt_1
In ragione di tanto, devono ritenersi integrati gli estremi per l'intervenuta usucapione per l'immobile di cui oggi è causa, essendo stato accertato sia l'elemento oggettivo, consistente nella piena disponibilità della cosa da parte degli attori, avendo gli stessi posseduto il bene traendone tutte le utilità corrispondenti all'esercizio dei diritti di proprietà, consistite pacificamente nel recintare il fondo, nell'utilizzarlo in funzione dell'attività svolta nei fondi contigui di loro proprietà, adibiti a struttura per il campeggio, ai quali lo stesso è unito, e provvedendo alla sua pulizia e manutenzione, a partire – con dato certo – dal
2001, sia l'elemento soggettivo valido ai fini della usucapione, consistente nell'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà (cosiddetto animus possidendi), senza alcun riconoscimento nei confronti dell'apparente intestatario.
Non essendo, infine, stata dedotta alcuna circostanza tale da far ritenere che gli attori abbiano iniziato ad esercitare il potere di fatto per detenzione, né che il possesso da parte dei medesimi sia stato in qualche modo viziato da violenza o clandestinità, essendo anzi provata l'immissione dei sig.ri e Pt_1 Pt_2 nel possesso dell'immobile di cui è causa, per effetto di dichiarazione resa dal venditore dei terreni attigui dinanzi al notaio il 15.2.2001, e la continuità del possesso animo domini in maniera pacifica e pubblica, senza alcuna opposizione o contestazione per oltre vent'anni, non può che concludersi per il riconoscimento in capo agli attori dell'intervenuto acquisto della proprietà del predetto immobile per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della mancata opposizione alla domanda da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
LU RO, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di così dispone: Parte_2 Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto,
- accerta e dichiara che i sig.ri nato a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], hanno acquisito a titolo originario -ai sensi dell'art. 1158 c.c.-
[...] la piena proprietà del terreno sito in agro di Massafra, località Patemisco, allibrato in catasto al mappale fg. 112 p.lla 130;
4 - ordina al competente Conservatore dei RR. II. di procedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c., con esonero da ogni responsabilità;
- dichiara compensate le spese.
Così deciso in Taranto il 24 dicembre 2025
Il Giudice
G.O. LU RO
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