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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/10/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1699/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1699/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO Oggi 1 ottobre 2025 ad ore 9:19 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per 'avv. GATTAI ALESSANDRO Parte_1
Per essuno Controparte_1
Il giudice rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia della società convenuta.
L' avv. Gattai discute riportandosi al contenuto del ricorso Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1699/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTAI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. PANERAI ILARIA ( ; , elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. GATTAI ALESSANDRO
Parte ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente agisce in giudizio per ottenere la condanna di al pagamento di Controparte_1
7.202,73 oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze e arretrati di retribuzione, ratei 13a mensilità, ferie, festività, permessi e TFR, maturati nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la convenuta dal 12.09.2023 al 20.12.2023.
Il ricorso merita accoglimento poiché il ricorrente ha dimostrato la sussistenza (cfr contratto doc. 1) e la durata del rapporto di lavoro (cfr recesso doc. 2) dedotto in causa con l'inquadramento e l'orario indicati nonché l'entità delle somme maturate nel corso del medesimo in applicazione delle tabelle retributive del CCNL richiamato nel contratto di lavoro (cfr conteggi in atti) .
Sarebbe spettato alla società convenuta dimostrare di aver saldato il proprio debito.
Ed in effetti nella ipotesi ( quale quella all'esame del giudice) in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale, fatto costitutivo della pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata
1 - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). ( cfr Cass
Sez. L, Sentenza n. del 05/05/2001).
Nel caso di specie l'onere non risulta assolto attesa la mancata costituzione e comparizione in udienza del datore, ritualmente citato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 7.202,73, Controparte_1
(di cui €. 465,37 per TFR), con riv. monetaria ed interessi dalle singole scadenze di cui al conteggio in atti al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.750 oltre iva e cap e contributo spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
2
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1699/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO Oggi 1 ottobre 2025 ad ore 9:19 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per 'avv. GATTAI ALESSANDRO Parte_1
Per essuno Controparte_1
Il giudice rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia della società convenuta.
L' avv. Gattai discute riportandosi al contenuto del ricorso Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1699/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTAI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. PANERAI ILARIA ( ; , elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. GATTAI ALESSANDRO
Parte ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente agisce in giudizio per ottenere la condanna di al pagamento di Controparte_1
7.202,73 oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze e arretrati di retribuzione, ratei 13a mensilità, ferie, festività, permessi e TFR, maturati nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la convenuta dal 12.09.2023 al 20.12.2023.
Il ricorso merita accoglimento poiché il ricorrente ha dimostrato la sussistenza (cfr contratto doc. 1) e la durata del rapporto di lavoro (cfr recesso doc. 2) dedotto in causa con l'inquadramento e l'orario indicati nonché l'entità delle somme maturate nel corso del medesimo in applicazione delle tabelle retributive del CCNL richiamato nel contratto di lavoro (cfr conteggi in atti) .
Sarebbe spettato alla società convenuta dimostrare di aver saldato il proprio debito.
Ed in effetti nella ipotesi ( quale quella all'esame del giudice) in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale, fatto costitutivo della pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata
1 - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). ( cfr Cass
Sez. L, Sentenza n. del 05/05/2001).
Nel caso di specie l'onere non risulta assolto attesa la mancata costituzione e comparizione in udienza del datore, ritualmente citato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 7.202,73, Controparte_1
(di cui €. 465,37 per TFR), con riv. monetaria ed interessi dalle singole scadenze di cui al conteggio in atti al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.750 oltre iva e cap e contributo spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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