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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/10/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 886/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 886/2025 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], (c.f. Parte_1
) e , nato a [...] il [...] ed ivi CodiceFiscale_1 Parte_2 residente in [...]di Sarro, (c.f. ), entrambi rappresentati e difesi CodiceFiscale_2 per procura in atti dall'avv. Sabrina Calcagno;
*
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero, il quale ha reso parere favorevole in data 6.10.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2025, e hanno chiesto la modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di separazione stabilite nel decreto di omologa n. 7949/2022, emesso dal Tribunale di Enna in data 14.11.2022 nel procedimento iscritto al n. 956/2022 R.G. e depositato il 21.11.2022, che ha dichiarato la loro separazione consensuale e ha posto a carico di l'onere di Parte_2 corrispondere a un assegno di mantenimento dell'importo di € 300,00. Parte_1 A sostegno della domanda, le parti hanno concordemente manifestato la volontà di modificare l'importo dell'assegno, dando atto che l' è pensionato, percepisce un assegno mensile di € Pt_2
1.000,00 e le sue condizioni di salute hanno subito un notevole peggioramento, richiedendo costanti cure mediche.
Tanto premesso, le parti hanno raggiunto un accordo per modificare le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 9.7.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso e quindi nella modifica delle condizioni di separazione come segue: “1)
Nella casa coniugale di via Ferro n. 8 continuerà a vivere la sig.ra in quanto proprietaria. Pt_1
2) Il Sig. continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà in Contrada Vallone di Sarro. 3) Il Pt_2
Sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di suo mantenimento la Parte_2 Parte_1 complessiva somma di € 100,00 al mese con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT.”.
In data 6.10.2025 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
Esaminato l'accordo con cui le parti intendono modificare le condizioni di separazione disposte con il citato decreto di omologa e ritenuto che le condizioni di tale accordo sono state liberamente concordate, il Tribunale reputa di potersi pronunciare in senso conforme alla richiesta delle parti.
In considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti, le spese vano integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
- in revisione delle condizioni stabilite con decreto di omologa n. 7949/2022, emesso dal Tribunale di Enna in data 14.11.2022 nel procedimento iscritto al n. 956/2022 R.G. e depositato il 21.11.2022, con cui il Tribunale ha pronunciato la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 dispone la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo e in favore di Pt_1 nella somma di € 100,00 al mese con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT.
[...]
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 19.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 886/2025 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], (c.f. Parte_1
) e , nato a [...] il [...] ed ivi CodiceFiscale_1 Parte_2 residente in [...]di Sarro, (c.f. ), entrambi rappresentati e difesi CodiceFiscale_2 per procura in atti dall'avv. Sabrina Calcagno;
*
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero, il quale ha reso parere favorevole in data 6.10.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2025, e hanno chiesto la modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di separazione stabilite nel decreto di omologa n. 7949/2022, emesso dal Tribunale di Enna in data 14.11.2022 nel procedimento iscritto al n. 956/2022 R.G. e depositato il 21.11.2022, che ha dichiarato la loro separazione consensuale e ha posto a carico di l'onere di Parte_2 corrispondere a un assegno di mantenimento dell'importo di € 300,00. Parte_1 A sostegno della domanda, le parti hanno concordemente manifestato la volontà di modificare l'importo dell'assegno, dando atto che l' è pensionato, percepisce un assegno mensile di € Pt_2
1.000,00 e le sue condizioni di salute hanno subito un notevole peggioramento, richiedendo costanti cure mediche.
Tanto premesso, le parti hanno raggiunto un accordo per modificare le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 9.7.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso e quindi nella modifica delle condizioni di separazione come segue: “1)
Nella casa coniugale di via Ferro n. 8 continuerà a vivere la sig.ra in quanto proprietaria. Pt_1
2) Il Sig. continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà in Contrada Vallone di Sarro. 3) Il Pt_2
Sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di suo mantenimento la Parte_2 Parte_1 complessiva somma di € 100,00 al mese con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT.”.
In data 6.10.2025 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
Esaminato l'accordo con cui le parti intendono modificare le condizioni di separazione disposte con il citato decreto di omologa e ritenuto che le condizioni di tale accordo sono state liberamente concordate, il Tribunale reputa di potersi pronunciare in senso conforme alla richiesta delle parti.
In considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti, le spese vano integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
- in revisione delle condizioni stabilite con decreto di omologa n. 7949/2022, emesso dal Tribunale di Enna in data 14.11.2022 nel procedimento iscritto al n. 956/2022 R.G. e depositato il 21.11.2022, con cui il Tribunale ha pronunciato la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 dispone la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo e in favore di Pt_1 nella somma di € 100,00 al mese con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT.
[...]
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 19.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta