Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
In proseguimento dell'udienza del 27 maggio 2025, il sottoscritto GOP dott. Luigi D'Ambrosio, in seguito all'esperita discussione orale ed esaminate le note conclusionali autorizzate depositate dalle parti, pronuncia la sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 181 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente tra:
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Carlo Iannace ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Benevento, Viale Principe di Napoli n°140
Opponente
E
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Controparte_1 C.F._1
Sagnella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Castelvenere (BN), Via Petrara n.24
Opposto
Avente ad oggetto : opposizione al D.I. n. 925/24.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: accoglimento della spiegata opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
Per l'opposto: rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in Cancelleria la Parte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 925/2024, immediatamente esecutivo,
[...]
emesso da questo Tribunale in favore di con il quale le veniva ingiunto di pagare, Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 11 marzo 2025, si costituiva in giudizio , sostenendo l'inconsistenza dei motivi proposti Controparte_1
dall'ingiunta e concludendo per il rigetto dell'opposizione, ritenendola del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Il GI fissava udienza per la discussione con termine per le parti per il deposito di note, all'esito della quale si riservava.
L'opposizione proposta dalla appare infondata per i seguenti Parte_1
MOTIVI
Preliminarmente occorre riferire che nella presente controversia si ritiene di dover far applicazione del criterio della “ragione più liquida”, il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile - per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia - rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 9.10.2008
n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di altre questioni.
Necessaria premessa è rappresentata dalla considerazione che l'opposizione a decreto ingiuntivo, se proposta nelle forme e nei termini di legge, introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opponente assume la veste di convenuto sostanziale e l'opposto quella dell'attore, con tutte le ovvie conseguenze in tema di ripartizione dell'onere probatorio.
Sul punto, non è controverso che tra le parti sia intercorso un contratto di locazione commerciale inerente l'immobile di proprietà dell'opposto sito in Telese Terme (BN) alla Via Roma n. 57, consistente in piano terra e seminterrato di mq 252, identificato al foglio 3 particella 1390 sub 13 categoria D/8, e che alcune mensilità del canone pattuito non siano state versate;
ed invero, unico motivo di opposizione proposto dalla società ricorrente è la sussistenza di un controcredito in proprio favore nei confronti del locatore Forgione derivante dai lavori eseguiti nei locali oggetto del contratto al fine di renderli adeguati per le proprie esigenze commerciali.
L'opponente ritiene applicabile alla fattispecie concreta il dettato dell'art. 1592 cc, che prevede la ripetibilità in via indennitaria delle somme necessitate per l'esecuzione di opere di miglioramento dei locali locati laddove sia intervenuto il consenso del locatore.
L'indagine positiva, quindi deve essere diretta all'accertamento della sussistenza della volontà del locatore di prestare consenso all'esecuzione delle opere elencate nell'atto di opposizione.
In realtà, tale indagine termina immediatamente davanti alla constatazione che l'attuale locatore – opposto è persona diversa da quella che avrebbe prestato consenso esplicito alla esecuzione delle opere migliorative dei locali.
Ed infatti la stipulò il contratto del 15.11.2012 con il Sig. Parte_1 [...]
, dante causa dell'attuale opposto . Per_1 Controparte_1
Sullo specifico punto, la società opponente ritiene che sia configurabile, nella fattispecie, una ipotesi di successione nel contratto, con sostanziale continuità dello stesso nei confronti del nuovo proprietario.
Tale assunto non può condividersi, in quanto l'intervenuta successione di nuovo proprietario nella posizione dell'originario locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione, con il consequenziale subentro automatico nella posizione del precedente locatore e nei suoi obblighi, cui fa eco il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l'obbligazione relativa al pagamento del canone (Cass. n. 1811/89).
Ne consegue, quindi, che non vi era la necessità di stipulare (e quindi registrare) alcun nuovo contratto di locazione, cosa che invece, nel caso in esame, è puntualmente avvenuta mediante la stipula di nuovo contratto avvenuta in data 1 marzo 2019; e che si tratti di nuovo contratto di locazione è vieppiù dimostrato dal rilevo che in esso viene prevista una durata iniziale di anni sei con rinnovo automatico alla prima scadenza e che non vi compare cenno alcuno alle opere di miglioramento che l'opponente oggi rivendica.
In conclusione, il controcredito rivendicato dalla non può Parte_1
ritenersi sussistente nei confronti del Sig. , nella sua qualità di attuale proprietario Controparte_1
- locatore dell'immobile.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione indotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile -, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n.
925/24.
2. Condanna l'opponente in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., alla refusione in favore di delle competenze di giudizio, Controparte_1
quantificate in Euro 2.600,00 per tutte le fasi del giudizio, oltre IVA e Contributo CNF, se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Benevento, 28 maggio 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio