Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 settembre 1963 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 gennaio 2024 |
Commentari • 6
- 1. Articolo 99 del codice penale: in claris non fit interpretatio.Diglio Paolo · https://www.diritto.it/ · 21 luglio 2011
1. Introduzione. Lo spunto per questa trattazione ci viene offerto da due sentenze delle Sezioni Unite, pronunciate entrambe il 24 febbraio di quest'anno e depositate lo scorso maggio, che fanno séguito alle diverse pronunce di legittimità che nei mesi antecedenti hanno interessato la norma richiamata e, più in generale, l'istituto giuridico della recidiva. Una nutrita schiera di arrêts, che ha contribuito ad arricchire la doviziosa giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito, già esistente sull'argomento, tracciando in tal senso una perfetta linea di continuità con il preterito. Sin dalla fine dell'Ottocento, infatti, questa figura giuridica, pur con le sue mutevoli …
Leggi di più… - 2. Etichettatura dei prodotti alimentari: le nuove disposizioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 febbraio 2011
- 3. La relazione al disegno di legge comunitaria 2006Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 28 settembre 2006
. . . . . . . Disegno di legge n. 1042 AC (al Senato poi n. 1014/AS) Relazione Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, che riproduce l'analogo provvedimento presentato nella XIV legislatura (atto Senato n. 3794), il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del testo legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario. La struttura del disegno di legge in esame, pur …
Leggi di più… - 4. Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 27 maggio 2006
- 5. Risoluzione del 30/04/1991 n. 415438 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 30 aprile 1991
Codesto Ministero ha chiesto di conoscere se, in occasione del cambiamento della sede legale delle ditte, intestatarie dei decreti di registrazione di integratori per mangimi, e\' dovuta la prevista tassa di concessione governativa. Codesta Amministrazione ha espresso l\'avviso che "il cambio di sede legale, in quanto modificante uno degli elementi base del decreto, comporta un nuovo decreto e, conseguentemente ... il rinnovo del pagamento della tassa di concessione governativa". Ha chiesto quindi l\'avviso della scrivente, in quanto l\'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 affida anche a questo Ministero la vigilanza per l\'applicazione di detta legge. Al riguardo si …
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Giurisprudenza • 42
- 1. Trib. Locri, sentenza 09/02/2025, n. 193Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 10 gennaio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n. 1416/2023 R.G. promossa da (C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Caulonia, alla via Brooklyn 12/b, presso lo studio dell'avv. Lara CIRILLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: ; Email_1 RICORRENTE C O N T R O in …Leggi di più...
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- 2. Trib. Frosinone, sentenza 01/08/2025, n. 615Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2761 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente tra , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Eboli (SA), viale Amendola n. 84, presso lo studio dell'avv. Giovanni Clemente, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente e in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Frosinone, via …Leggi di più...
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- 3. Trib. Benevento, sentenza 10/10/2024, n. 951Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3983 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1 TRA , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Parte_1 avv. Angelo Fiore e Fiorenzo Morella, presso il cui studio in Mirabella Eclano, via San Bernardino 124, elettivamente …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/09/2024, n. 633Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo Italiano La Corte d'Appello di Perugia Sezione civile Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: 1) dott. Claudia Matteini Presidente 2) dott. Simone Salcerini consigliere 3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r.g. 80/2023 PROMOSSA DA , titolare della omonima Impresa Agricola, rappresentato e difeso unita- Parte_1 mente e disgiuntamente dagli Avvocati Luciano Giorgi e Nicola Ghinelli, elettivamente domici- liato nello studio di quest'ultimo in Perugia, Via Volte della Pace 9, appellante CONTRO in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
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- 5. Trib. Perugia, sentenza 03/06/2024, n. 866Provvedimento: N. R.G. 5583/2022 TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5583/2022 tra e Parte_1 CP_1 Ricorrenti e N. 1 Controparte_2 Resistente Oggi 3 giugno 2024 ad ore 13,27 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi: Per l'avv. PONTI ANDREA, nonché la dott.ssa Controparte_3 [...] praticante di studio, il quale si riporta al ricorso introduttivo ed alle conclusioni CP_4 rassegnate e chiede l'accogliento del ricorso. Per il dott. l quale si riporta alla propria Controparte_5 Controparte_6 comparsa di costituzione ed alle conclusioni ivi rassegnate ed insiste per il rigetto del ricorso. All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I. : Definizioni e nomenclatura
- Art. 1. (( 1. La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonche' ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.
2. Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato I alla presente legge.
3. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati.
4. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.
5. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonche' le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.
6. Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.
7. Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.
8. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art.
9, stabilisce con proprio decreto:
f) le quantita' massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti)) - Art. 2. (( 1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti '' A'' e '' B'' dell'allegato II.
2. Le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nell'allegato II parte '' A'' capo II, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate.
3. Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero della sanita', e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 9 puo' essere integrato l'elenco dell'allegato II parte '' A'' capo II a condizione che le denominazioni o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli riportati nel predetto elenco e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identitadel prodotto che gli viene offerto. La commissione e' integrata da tre componenti scelti dalle regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto il profilo delle produzioni zootecniche. Le spese relative al trattamento economico e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
4. I prodotti costituiti da due o piu' sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima per mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale. ))