Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 settembre 1963 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 gennaio 2024 |
Commentari • 9
- 1. Riordino di organi collegiali ed altri operanti presso il Ministero della saluteAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 aprile 2013
Giurisprudenza • 42
- 1. Trib. Locri, sentenza 09/02/2025, n. 193Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. RE La LE, all'esito dell'udienza del 10 gennaio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n. 1416/2023 R.G. promossa da Parte_1 (C.F.:C.F._1 ) elettivamente domiciliato in Caulonia, alla via Brooklyn 12/b, presso lo studio dell'avv. Lara CIRILLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: Email_1 ; RICORRENTE C O N T R O CP_1 in persona …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I. : Definizioni e nomenclatura
- Art. 1. (( 1. La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonche' ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.
2. Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato I alla presente legge.
3. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati.
4. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.
5. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonche' le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.
6. Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.
7. Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.
8. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art.
9, stabilisce con proprio decreto:
f) le quantita' massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti)) - Art. 2. (( 1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti '' A'' e '' B'' dell'allegato II.
2. Le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nell'allegato II parte '' A'' capo II, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate.
3. Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero della sanita', e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 9 puo' essere integrato l'elenco dell'allegato II parte '' A'' capo II a condizione che le denominazioni o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli riportati nel predetto elenco e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identitadel prodotto che gli viene offerto. La commissione e' integrata da tre componenti scelti dalle regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto il profilo delle produzioni zootecniche. Le spese relative al trattamento economico e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
4. I prodotti costituiti da due o piu' sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima per mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale. ))