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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 12/02/2026, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2376/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, RE
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10563/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250028544316000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22292/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'avv. Ricorrente_1, nato a [...] 1 ed ivi residente alla
Indirizzo_1 , codice fiscale CF_Ricorrente_1, nella qualità di socio della società
“società società tra avvocati per azioni”, C.F. P.IVA_1 e P.I. P.IVA_1, con sede legale in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di
Napoli - avverso la Cartella di pagamento numero 071 2025 00285443 16 000 ed il ruolo n. 2025/400028, notificatigli in data 12.3.2025, per un importo complessivo pari a euro 17.643,83.
Tale cartella di pagamento trae origine dagli esiti del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del
D.P.R. n. 600/1973, con riferimento alla dichiarazione modello REDDITI Persone Fisiche 2021, relativa al periodo d'imposta 2020. In particolare, nel “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo” si fa espresso riferimento al “Controllo modello Unico/Redditi anno 2020” e alla comunicazione degli esiti del controllo formale prot. n. 04462472186 del 27 settembre 2024.
Il ricorrente osservava che già in data 29 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto al contribuente l'invio della documentazione attestante la spettanza del credito d'imposta per imposte pagate all'estero, indicato al rigo RN29 della dichiarazione dei redditi. In riscontro a tale richiesta, il contribuente provvedeva a trasmettere apposita memoria illustrativa e la relativa documentazione a supporto del credito per imposte assolte all'estero, con specifico riferimento a redditi prodotti in Germania nel corso del 2020.
In particolare, venivano allegate le seguenti certificazioni emesse dal datore di lavoro estero:
• codice Q1_2020_1-signed, recante i compensi relativi a dicembre 2019
(pagato nel 2020), gennaio 2020 e febbraio 2020;
• codice Q1_2020_2-signed, per il mese di marzo 2020;
• codice Q2_2020-signed, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
• codice Q3_2020-signed, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020;
• codice Q4_2020-signed, per i mesi di ottobre e novembre 2020, nonché per l'erogazione di emolumenti relativi al periodo d'imposta 2019 ma corrisposti nel 2020.
Tutte le certificazioni, redatte in lingua inglese e tedesca, erano state trasmesse in copia unitamente alla rispettiva traduzione in lingua italiana, come richiesto dall'Ufficio. Il ricorrente aveva depositato all'ufficio anche una memoria illustrativa contenente un prospetto riepilogativo dei redditi percepiti e delle relative imposte assolte all'estero, specificando, per ciascun periodo: la data del pagamento;
l'importo lordo del compenso;
l'ammontare dell'imposta trattenuta;
il periodo di competenza del reddito. Inoltre, illustrava la compilazione del quadro CE della dichiarazione REDDITI PF 2021.
A fronte di ciò, l'Ufficio con l'atto impugnato contestava la non spettanza del credito d'imposta per imposte assolte all'estero, con specifico riferimento al “Solidaritätszuschlag”, sul presupposto che lo stesso non rientrerebbe nella nozione di “imposta estera detraibile” ai sensi dell'art. 165 del TUIR.
Tanto premesso, proponeva i seguenti motivi di ricorso: violazione e falsa applicazione dell'art. 165 del t.u.
i.r. – indebito diniego del credito d'imposta per le imposte estere – erronea esclusione della
“solidaritätszuschlag” tedesca dal novero delle imposte detraibili - violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 147/2015 – omessa considerazione dell'ammissibilità del credito per tributi esteri non espressamente menzionati nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. violazione del principio del divieto di doppia imposizione - violazione dell'art. 25 della convenzione Italia-Germania – contrasto con il principio di non discriminazione fiscale. Produceva sentenza della Corte Costituzionale Tedesca tradotta in lingua italiana, adducendo che la stessa riconosce natura di imposta alla “Solidaritätszuschlag”.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto, il quale precisava che, a seguito della presentazione della documentazione nella fase pre-contenzioso, l'U.T. di Napoli 1 aveva riconosciuto solo parzialmente il predetto credito di imposta, rettificando il credito di imposta per le imposte pagate all'estero indicato al Rigo RN29 da € 235.093,00 ad € 222.838,00, ed in particolare confermando solo il credito di imposta pari ad € 222.838,00 relativo all'imposta sul reddito tedesca “Società_1” (corrispondente alla nostra IRPEF) presente nella convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Germania.
Osservava che, in relazione a redditi prodotti in Germania, il Contribuente aveva provveduto a versare l'imposta sul reddito tedesca “Società_1” (corrispondente alla nostra IRPEF) di cui alla Legge sull'imposta del reddito Einkommenseuergesetz EStG per € 222.838,00, avendo altresì versato “un'imposta addizionale” commisurata in percentuale rispetto all'imposta pagata e pari al 5,50% dell'imposta versata per
€ 12.255,00 (5.50% di € 222.838,00 = € 12.255,00). Tale ulteriore tributo prende il nome di
“Solidaritätszuschlag”, disciplinata dalla legge Solidaritätszuschlaggesetz - SolzG del 24/06/1991, come modificata nel 1995.
Al riguardo, l'ufficio osservava che l'imposta “Solidaritätszuschlag” è un contributo di solidarietà, ha una funzione ed uno scopo ben preciso e definito e pertanto non è meramente integrativa dell'imposta base, ma con essa ha un unico legame: l'importo da pagare, che viene determinato sul valore dell'imposta di base tedesca ovvero la “Società_1” (corrispondente alla nostra IRPEF).
La “Solidaritätszuschlag” si differenzierebbe rispetto alle simili imposte italiane in quanto non ha uno scopo generale ed indeterminato ma vuole essere destinata ad un preciso fine, quello di favorire il processo di ammodernamento e colmare il divario fra i due stati tedeschi a seguito della riunificazione delle due Germanie.
Pertanto, la “Solidaritätszuschlag” non è in alcun modo equiparabile alle addizionali regionali e comunali italiane, che sono accomunate dall'avere un fine generico e non individuato.
Il tributo tedesco inoltre ha la particolarità di essere commisurato non al reddito, bensì all'imposta che il contribuente deve pagare: pertanto, una volta determinata l'imposta sul reddito, si dovrà aggiungere a questa un ulteriore 5,50%. Per contro, l'addizionale regionale italiana è collegata direttamente al reddito prodotto.
Tutte le predette considerazioni inducevano l'Ufficio a concludere che, con specifico riferimento al
“Solidaritätszuschlag” versato dal ricorrente, non gli spettava il credito d'imposta per imposte assolte all'estero, giacchè lo stesso non rientrerebbe nella nozione di “imposta estera detraibile” ai sensi dell'art. 165 del TUIR.
L'ufficio aggiungeva che la sentenza della Corte Costituzionale Tedesca depositata dal ricorrente non può applicarsi in Italia mancandone i requisiti, in particolare in relazione agli artt. 64 e 65 della L. 218/1995, non trattandosi di sentenza riguardante il contribuente.
Osservava infine che la Convenzione Italia -Germania è stata stipulata nel 1989 ma ratificata nel 1992
(quando la “Solidaritätszuschlag” era già in vigore), senza tuttavia operare alcun riferimento ad essa.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa, con cui ribadiva i motivi di ricorso.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La controversia verte non su una questione di fatto (non essendo contestato l'avvenuto pagamento delle imposte all'estero da parte del ricorrente) bensì sulla qualifica da conferire alla Solidaritätszuschlag dallo stesso versata: se imposta sul reddito assimilabile all'Irpef, ovvero se “contributo” destinato ad un fine specifico, come tale non passibile di credito d'imposta per imposte assolte all'estero.
Sotto tale profilo, la Corte ritiene che valido ausilio all'interprete sia rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale tedesca del 26 Marzo 2025- 2 BvR 1505/20. Trattasi di sentenza della Corte costituzionale federale che consente di inquadrare in via interpretativa la natura e l'oggetto del tributo in questione.
Né, al riguardo, l'Ufficio resistente ha contestato la veridicità della traduzione depositata agli atti.
Ebbene, si riportano di seguito taluni stralci della sentenza de qua:
“(…)La base imponibile per la SolZG 1995 è l'imposta sul reddito o sulle società riscossa in varie forme (…)
(…) il prelievo speciale, in quanto strumento fiscale eccezionale, richiede una legittimazione continua attraverso una giustificazione sufficiente (cfr. BVerfGE 55, 274 <308>). Tuttavia, il prelievo supplementare ai sensi dell'art. 106 comma 1 n. 6 GG non è un prelievo speciale, ma un'imposta.
(…) Secondo la formulazione della disposizione citata, il prelievo supplementare è caratterizzato dal fatto che rappresenta un "supplemento" all'imposta sul reddito e sulle società. Ciò non significa che il prelievo supplementare ai sensi dell'art. 106 comma 1 n. 6 GG non fosse un'imposta indipendente con requisiti indipendenti. Questo perché, secondo il materiale legislativo per la costituzione finanziaria del 1955, il prelievo supplementare all'imposta sul reddito e all'imposta sulle società doveva essere introdotto come "un prelievo indipendente da riscuotere separatamente dall'imposta sul reddito e dall'imposta sulle società", che non richiedeva l'approvazione del Bundesrat (cfr. BTDrucks II/480, pag. 229; cfr. anche BVerfGE 32, 333 <339>). (…)
(…) Tuttavia, la funzione integrativa espressamente menzionata nell'art. 106 comma 1 n. 6 GG esprime il fatto che il suddetto prelievo ha una certa accessibilità all'imposta sul reddito permanente o all'imposta sulle società (cfr. BVerfGE 32, 333 <340>). La struttura è quindi simile a queste imposte e si basa sul loro sistema cfrBVerfGE 32, 333 <339>). La descritta comparabilità con le imposte che, come l'imposta sul reddito, si basano sulla capacità contributiva consente di prendere in considerazione anche gli aspetti sociali (cfr. BVerfGE 32, 333 <339>).(…)
(…) In primo luogo, lo scaglionamento del supplemento di solidarietà, che è stato significativamente esteso a partire dal 2021 dalla legge sulla riduzione del supplemento di solidarietà del 1995, non mette in discussione l'accessibilità all'imposta sul reddito e sulle società che caratterizza un prelievo supplementare ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, n. 6 della Legge fondamentale tedesca e quindi non manca di riflettere la tipologia di questa imposta (…)
(…) L'addizionale di solidarietà del 1995 continua a essere sistematicamente e strutturalmente all'imposta sul reddito e all'imposta sulle società, in quanto queste imposte costituiscono la base per il calcolo dell'addizionale di solidarietà. L'addizionale di solidarietà del 1995 è particolarmente legata all'imposta sulle società, in quanto continua a essere riscossa invariata su tutti i contribuenti. Tuttavia, anche l'addizionale di solidarietà sull'imposta sul reddito mantiene la necessaria accessibilità, poiché si basa sull'imposta sul reddito. L'accessibilità così stabilita non è messa in discussione dal fatto che l'addizionale di solidarietà sull'imposta sul reddito esenta dall'obbligo fiscale un'ampia fetta di contribuenti dell'imposta sul reddito accertato e dell'imposta sui salari (il 90% secondo il governo federale nella relazione, cfr. BTDrucks 19/14103, pag. 2) e sgrava altri gruppi. L'inasprimento (de facto) dell'imposta sul reddito ad essa associato (cfr. BVerfGE 32, 333 <339>) è quindi limitato alle fasce di reddito più elevate per l'imposta sul reddito e sui salari, nonché ai percettori di redditi da capitale privati, e porta a un onere fiscale relativamente --più elevato per questi gruppi rispetto ai contribuenti favoriti dalla legge sulla riduzione del supplemento di solidarietà del 1995. Tuttavia, tale differenziazione sociale sarebbe ammissibile nel contesto dell'imposta sul reddito fino al limite dell'Art. 3 comma 1 GG (cfr. BVerfGE 32, 333 (…)”.
Dalla lettura della sentenza trova conferma l'assunto del contribuente: il supremo organo giurisdizionale tedesco considera il Solidaritätszuschlag un'imposta sul reddito. Ed invero, trattasi di sovrimposta dell'Società_1 e della Körperschaftsteuer, priva di un presupposto autonomo e strutturalmente inseparabile dall'imposizione principale.
D'altra parte, correttamente parte ricorrente osserva che la qualificazione giuridica di un tributo non dipende dalla destinazione del gettito, bensì dalla natura del presupposto impositivo, dalla collocazione sistematica e dalla struttura dell'obbligazione.
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 165 TUIR, il contribuente ha pieno diritto al credito d'imposta per le somme versate all'estero.
Per quanto sopra esposto, la Corte accoglie il ricorso.
In ragione dell'estrema complessità della questione sottoposta a giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, accoglie il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 15 dicembre 2025
Il Presidente
(dott. Alessandro Caputo)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, RE
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10563/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250028544316000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22292/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'avv. Ricorrente_1, nato a [...] 1 ed ivi residente alla
Indirizzo_1 , codice fiscale CF_Ricorrente_1, nella qualità di socio della società
“società società tra avvocati per azioni”, C.F. P.IVA_1 e P.I. P.IVA_1, con sede legale in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di
Napoli - avverso la Cartella di pagamento numero 071 2025 00285443 16 000 ed il ruolo n. 2025/400028, notificatigli in data 12.3.2025, per un importo complessivo pari a euro 17.643,83.
Tale cartella di pagamento trae origine dagli esiti del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del
D.P.R. n. 600/1973, con riferimento alla dichiarazione modello REDDITI Persone Fisiche 2021, relativa al periodo d'imposta 2020. In particolare, nel “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo” si fa espresso riferimento al “Controllo modello Unico/Redditi anno 2020” e alla comunicazione degli esiti del controllo formale prot. n. 04462472186 del 27 settembre 2024.
Il ricorrente osservava che già in data 29 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto al contribuente l'invio della documentazione attestante la spettanza del credito d'imposta per imposte pagate all'estero, indicato al rigo RN29 della dichiarazione dei redditi. In riscontro a tale richiesta, il contribuente provvedeva a trasmettere apposita memoria illustrativa e la relativa documentazione a supporto del credito per imposte assolte all'estero, con specifico riferimento a redditi prodotti in Germania nel corso del 2020.
In particolare, venivano allegate le seguenti certificazioni emesse dal datore di lavoro estero:
• codice Q1_2020_1-signed, recante i compensi relativi a dicembre 2019
(pagato nel 2020), gennaio 2020 e febbraio 2020;
• codice Q1_2020_2-signed, per il mese di marzo 2020;
• codice Q2_2020-signed, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;
• codice Q3_2020-signed, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020;
• codice Q4_2020-signed, per i mesi di ottobre e novembre 2020, nonché per l'erogazione di emolumenti relativi al periodo d'imposta 2019 ma corrisposti nel 2020.
Tutte le certificazioni, redatte in lingua inglese e tedesca, erano state trasmesse in copia unitamente alla rispettiva traduzione in lingua italiana, come richiesto dall'Ufficio. Il ricorrente aveva depositato all'ufficio anche una memoria illustrativa contenente un prospetto riepilogativo dei redditi percepiti e delle relative imposte assolte all'estero, specificando, per ciascun periodo: la data del pagamento;
l'importo lordo del compenso;
l'ammontare dell'imposta trattenuta;
il periodo di competenza del reddito. Inoltre, illustrava la compilazione del quadro CE della dichiarazione REDDITI PF 2021.
A fronte di ciò, l'Ufficio con l'atto impugnato contestava la non spettanza del credito d'imposta per imposte assolte all'estero, con specifico riferimento al “Solidaritätszuschlag”, sul presupposto che lo stesso non rientrerebbe nella nozione di “imposta estera detraibile” ai sensi dell'art. 165 del TUIR.
Tanto premesso, proponeva i seguenti motivi di ricorso: violazione e falsa applicazione dell'art. 165 del t.u.
i.r. – indebito diniego del credito d'imposta per le imposte estere – erronea esclusione della
“solidaritätszuschlag” tedesca dal novero delle imposte detraibili - violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 147/2015 – omessa considerazione dell'ammissibilità del credito per tributi esteri non espressamente menzionati nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. violazione del principio del divieto di doppia imposizione - violazione dell'art. 25 della convenzione Italia-Germania – contrasto con il principio di non discriminazione fiscale. Produceva sentenza della Corte Costituzionale Tedesca tradotta in lingua italiana, adducendo che la stessa riconosce natura di imposta alla “Solidaritätszuschlag”.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto, il quale precisava che, a seguito della presentazione della documentazione nella fase pre-contenzioso, l'U.T. di Napoli 1 aveva riconosciuto solo parzialmente il predetto credito di imposta, rettificando il credito di imposta per le imposte pagate all'estero indicato al Rigo RN29 da € 235.093,00 ad € 222.838,00, ed in particolare confermando solo il credito di imposta pari ad € 222.838,00 relativo all'imposta sul reddito tedesca “Società_1” (corrispondente alla nostra IRPEF) presente nella convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Germania.
Osservava che, in relazione a redditi prodotti in Germania, il Contribuente aveva provveduto a versare l'imposta sul reddito tedesca “Società_1” (corrispondente alla nostra IRPEF) di cui alla Legge sull'imposta del reddito Einkommenseuergesetz EStG per € 222.838,00, avendo altresì versato “un'imposta addizionale” commisurata in percentuale rispetto all'imposta pagata e pari al 5,50% dell'imposta versata per
€ 12.255,00 (5.50% di € 222.838,00 = € 12.255,00). Tale ulteriore tributo prende il nome di
“Solidaritätszuschlag”, disciplinata dalla legge Solidaritätszuschlaggesetz - SolzG del 24/06/1991, come modificata nel 1995.
Al riguardo, l'ufficio osservava che l'imposta “Solidaritätszuschlag” è un contributo di solidarietà, ha una funzione ed uno scopo ben preciso e definito e pertanto non è meramente integrativa dell'imposta base, ma con essa ha un unico legame: l'importo da pagare, che viene determinato sul valore dell'imposta di base tedesca ovvero la “Società_1” (corrispondente alla nostra IRPEF).
La “Solidaritätszuschlag” si differenzierebbe rispetto alle simili imposte italiane in quanto non ha uno scopo generale ed indeterminato ma vuole essere destinata ad un preciso fine, quello di favorire il processo di ammodernamento e colmare il divario fra i due stati tedeschi a seguito della riunificazione delle due Germanie.
Pertanto, la “Solidaritätszuschlag” non è in alcun modo equiparabile alle addizionali regionali e comunali italiane, che sono accomunate dall'avere un fine generico e non individuato.
Il tributo tedesco inoltre ha la particolarità di essere commisurato non al reddito, bensì all'imposta che il contribuente deve pagare: pertanto, una volta determinata l'imposta sul reddito, si dovrà aggiungere a questa un ulteriore 5,50%. Per contro, l'addizionale regionale italiana è collegata direttamente al reddito prodotto.
Tutte le predette considerazioni inducevano l'Ufficio a concludere che, con specifico riferimento al
“Solidaritätszuschlag” versato dal ricorrente, non gli spettava il credito d'imposta per imposte assolte all'estero, giacchè lo stesso non rientrerebbe nella nozione di “imposta estera detraibile” ai sensi dell'art. 165 del TUIR.
L'ufficio aggiungeva che la sentenza della Corte Costituzionale Tedesca depositata dal ricorrente non può applicarsi in Italia mancandone i requisiti, in particolare in relazione agli artt. 64 e 65 della L. 218/1995, non trattandosi di sentenza riguardante il contribuente.
Osservava infine che la Convenzione Italia -Germania è stata stipulata nel 1989 ma ratificata nel 1992
(quando la “Solidaritätszuschlag” era già in vigore), senza tuttavia operare alcun riferimento ad essa.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa, con cui ribadiva i motivi di ricorso.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La controversia verte non su una questione di fatto (non essendo contestato l'avvenuto pagamento delle imposte all'estero da parte del ricorrente) bensì sulla qualifica da conferire alla Solidaritätszuschlag dallo stesso versata: se imposta sul reddito assimilabile all'Irpef, ovvero se “contributo” destinato ad un fine specifico, come tale non passibile di credito d'imposta per imposte assolte all'estero.
Sotto tale profilo, la Corte ritiene che valido ausilio all'interprete sia rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale tedesca del 26 Marzo 2025- 2 BvR 1505/20. Trattasi di sentenza della Corte costituzionale federale che consente di inquadrare in via interpretativa la natura e l'oggetto del tributo in questione.
Né, al riguardo, l'Ufficio resistente ha contestato la veridicità della traduzione depositata agli atti.
Ebbene, si riportano di seguito taluni stralci della sentenza de qua:
“(…)La base imponibile per la SolZG 1995 è l'imposta sul reddito o sulle società riscossa in varie forme (…)
(…) il prelievo speciale, in quanto strumento fiscale eccezionale, richiede una legittimazione continua attraverso una giustificazione sufficiente (cfr. BVerfGE 55, 274 <308>). Tuttavia, il prelievo supplementare ai sensi dell'art. 106 comma 1 n. 6 GG non è un prelievo speciale, ma un'imposta.
(…) Secondo la formulazione della disposizione citata, il prelievo supplementare è caratterizzato dal fatto che rappresenta un "supplemento" all'imposta sul reddito e sulle società. Ciò non significa che il prelievo supplementare ai sensi dell'art. 106 comma 1 n. 6 GG non fosse un'imposta indipendente con requisiti indipendenti. Questo perché, secondo il materiale legislativo per la costituzione finanziaria del 1955, il prelievo supplementare all'imposta sul reddito e all'imposta sulle società doveva essere introdotto come "un prelievo indipendente da riscuotere separatamente dall'imposta sul reddito e dall'imposta sulle società", che non richiedeva l'approvazione del Bundesrat (cfr. BTDrucks II/480, pag. 229; cfr. anche BVerfGE 32, 333 <339>). (…)
(…) Tuttavia, la funzione integrativa espressamente menzionata nell'art. 106 comma 1 n. 6 GG esprime il fatto che il suddetto prelievo ha una certa accessibilità all'imposta sul reddito permanente o all'imposta sulle società (cfr. BVerfGE 32, 333 <340>). La struttura è quindi simile a queste imposte e si basa sul loro sistema cfrBVerfGE 32, 333 <339>). La descritta comparabilità con le imposte che, come l'imposta sul reddito, si basano sulla capacità contributiva consente di prendere in considerazione anche gli aspetti sociali (cfr. BVerfGE 32, 333 <339>).(…)
(…) In primo luogo, lo scaglionamento del supplemento di solidarietà, che è stato significativamente esteso a partire dal 2021 dalla legge sulla riduzione del supplemento di solidarietà del 1995, non mette in discussione l'accessibilità all'imposta sul reddito e sulle società che caratterizza un prelievo supplementare ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, n. 6 della Legge fondamentale tedesca e quindi non manca di riflettere la tipologia di questa imposta (…)
(…) L'addizionale di solidarietà del 1995 continua a essere sistematicamente e strutturalmente all'imposta sul reddito e all'imposta sulle società, in quanto queste imposte costituiscono la base per il calcolo dell'addizionale di solidarietà. L'addizionale di solidarietà del 1995 è particolarmente legata all'imposta sulle società, in quanto continua a essere riscossa invariata su tutti i contribuenti. Tuttavia, anche l'addizionale di solidarietà sull'imposta sul reddito mantiene la necessaria accessibilità, poiché si basa sull'imposta sul reddito. L'accessibilità così stabilita non è messa in discussione dal fatto che l'addizionale di solidarietà sull'imposta sul reddito esenta dall'obbligo fiscale un'ampia fetta di contribuenti dell'imposta sul reddito accertato e dell'imposta sui salari (il 90% secondo il governo federale nella relazione, cfr. BTDrucks 19/14103, pag. 2) e sgrava altri gruppi. L'inasprimento (de facto) dell'imposta sul reddito ad essa associato (cfr. BVerfGE 32, 333 <339>) è quindi limitato alle fasce di reddito più elevate per l'imposta sul reddito e sui salari, nonché ai percettori di redditi da capitale privati, e porta a un onere fiscale relativamente --più elevato per questi gruppi rispetto ai contribuenti favoriti dalla legge sulla riduzione del supplemento di solidarietà del 1995. Tuttavia, tale differenziazione sociale sarebbe ammissibile nel contesto dell'imposta sul reddito fino al limite dell'Art. 3 comma 1 GG (cfr. BVerfGE 32, 333 (…)”.
Dalla lettura della sentenza trova conferma l'assunto del contribuente: il supremo organo giurisdizionale tedesco considera il Solidaritätszuschlag un'imposta sul reddito. Ed invero, trattasi di sovrimposta dell'Società_1 e della Körperschaftsteuer, priva di un presupposto autonomo e strutturalmente inseparabile dall'imposizione principale.
D'altra parte, correttamente parte ricorrente osserva che la qualificazione giuridica di un tributo non dipende dalla destinazione del gettito, bensì dalla natura del presupposto impositivo, dalla collocazione sistematica e dalla struttura dell'obbligazione.
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 165 TUIR, il contribuente ha pieno diritto al credito d'imposta per le somme versate all'estero.
Per quanto sopra esposto, la Corte accoglie il ricorso.
In ragione dell'estrema complessità della questione sottoposta a giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, accoglie il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 15 dicembre 2025
Il Presidente
(dott. Alessandro Caputo)