Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 2
In riferimento al trattamento di fine rapporto - fondato sul principio degli accantonamenti e non sul principio assicurativo - , qualora sopravvenga un contratto collettivo che innovi la relativa disciplina in senso più sfavorevole per i lavoratori, l'innovazione è valida per il futuro, con salvezza dei diritti quesiti dei lavoratori, e perciò essa non produce effetti rispetto alle frazioni di trattamento già maturate nel corso del rapporto di lavoro. (In applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la retroattività di alcune disposizioni del contratto collettivo dei metalmeccanici del 1994, incidenti sfavorevolmente sul sistema di calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendo una voce retributiva dalla base di calcolo).
In riferimento ai rapporti di lavoro privati, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, previsto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994,n.724, è stato eliminato dalla Corte cost. con sentenza n.459 del 2000, che spiega efficacia giuridica anche in riferimento ai rapporti ancora pendenti, ovvero non coperti dal giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12454 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Prestipino Giovanni - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SERVIZI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato ES MANCUSO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO ANDREOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI LE, AG GE, TT ES, IF CL, COMANDÈ PI, CU EP, JA DE, DI IA AT, AL TE, RD ES, ZZ BE, NI ZI, GO TE, TI IO, IA IO, ER PI, SQ LU, UG TO, NT EL, LL NC;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/4837 proposto da:
RI LE, AG GE, TT ES, IF CL, COMANDÈ PI, CU EP, JA DE, DI IA AT, AL TE, RD ES, ZZ BE, NI ZI, GO TE, TI IO, IA IO, ER PI, SQ LU, UG TO, NT EL, LL NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato CL SADURNY, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIANO CONSONNI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
SERVIZI ITALIA SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2989/00 del Tribunale di MONZA, depositata il 21/10/00 R.G.N. - 3879/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato ANDREOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi, separati ma poi riuniti, del 3 marzo 1998 al Pretore di Monza, IE AR ed altri qui indicati in epigrafe esponevano di aver lavorato alle dipendenze della s.p.a. Franchising Italia, poi incorporata nella s.p.a. Servizi Italia, della quale chiedevano la condanna al pagamento di differenze sulla gratifica natalizia e sui compensi per ferie, festività e "riduzioni dell'orario di lavoro (r.o.l.)", includendo nella base di calcolo quanto percepito per lavoro straordinario e notturno.
Costituitasi la convenuta, con sentenza del 28 giugno 1999 il Pretore in parziale accoglimento delle domande la condannava ad includere il compenso per lavoro straordinario nel calcolo della gratifica natalizia, della retribuzione per ferie e del trattamento di fine rapporto.
Con sentenza del 21 ottobre 2001 il Tribunale rigettava l'appello principale della società ed accoglieva quello incidentale dei lavoratori, a favore dei quali emetteva la condanna al pagamento degli interessi e rivalutazione fino al 31 dicembre 1994 e dei soli interessi per il periodo successivo, in applicazione dell'art. 24 l. 23 dicembre 1994 n. 724, che aveva vietato il cumulo delle due voci.
Quanto all'appello principale ossia alla domanda dei lavoratori, il Tribunale osservava che i contratti collettivi del settore metalmeccanico privato, succedutisi dal 1983 (art. 14 e 15), avevano designato, quale base di calcolo della retribuzione per ferie e della gratifica natalizia, la "retribuzione globale di fatto", che doveva comprendere la retribuzione del lavoro straordinario, fisso e continuativo.
La stessa nozione di retribuzione era stata assunta dall'art. 26 c.c.n.l. del 1^ settembre 1983 per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Ed era vero che tale nozione era stata poi abbandonata dall'art. 26 c.c.n.l. del 1994, che aveva escluso il compenso per lavoro straordinario dal detto calcolo, ma questo articolo non era retroattivo e perciò non poteva incidere su quanto già maturato a favore dei lavoratori per il trattamento in questione. Il Tribunale esaminava anche la "dichiarazione a verbale" aggiunta dalle parti sociali all'art. 26 ult. cit., secondo la quale la nuova clausola contrattuale non incideva sulle controversie in corso ma precludeva giudizi futuri. Tale dichiarazione impediva soltanto, ad avviso del collegio d'appello, di avanzare pretese per il periodo successivo al 1994, ma non poteva privare i lavoratori dell'azione in giudizio intesa ad ottenere la realizzazione di diritti quesiti, ossia ad ottenere la parte del trattamento di fine rapporto già maturata a loro favore.
Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la s.p.a. Servizi Italia e in via incidentale il AR e litisconsorti, che sono anche controricorrenti ed hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ.. Col primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 11, 12, 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, efficace erga omnes ex d.P.R. n. 1070 del 1960 e l. 14 luglio 1959 n. 740 e recettivo della nozione di "retribuzione globale di fatto",
nonché degli artt. 14 e 14 c.n.n.l. per i metalmeccanici. Essa ammette che i lavoratori attualmente controricorrenti prestarono lavoro straordinario "continuativamente e stabilmente, e non eccezionalmente" (pag. 12 del ricorso) ma nega che la "retribuzione globale di fatto", a cui facevano riferimento gli artt. 14 e 15 c.c.n.l. cit., presentasse un carattere onnicomprensivo, tale da implicare che la base di calcolo della gratifica natalizia e del compenso per ferie dovesse includere il compenso per lavoro straordinario.
Il motivo non è fondato.
È orientamento ormai consolidato in giurisprudenza quello che nega "il principio di onnicomprensività", in base al quale la retribuzione spettante al lavoratore subordinato dovrebbe comprendere tutto quanto corrisposto dal datore di lavoro in denaro in natura, con conseguente nullità di qualsiasi clausola contrattuale intesa ad escludere alcune voci. Dalla negazione si è dedotto che il detto principio non ha valore di regola generale dell'ordinamento;
rimanendo tuttavia e pur sempre affidata, all'autonomia collettiva, e nell'ambito di questa all'autonomia individuale, la determinazione della misura, dei modi e dei termini di erogazione della retribuzione, col limite minimo dell'art. 36 Cost. (Cass. Sez. un. 13 febbraio 1984 n. 1069, 1071, 1073, 1075, 1081, Sez. lav. 14 gennaio 2000 n. 377, 8 aprile 2000 n. 4477, 9 dicembre 1999 n. 13780, citate dalla ricorrente in udienza).
È poi riservata al sovrano apprezzamento del giudice di merito l'interpretazione dei contratti collettivi, onde non è censurabile nel giudizio di legittimità la decisione di merito che ritenga inclusa nella "retribuzione globale di fatto" voci fisse e continuative, fra cui quelle per lavoro straordinario (Cass. 2 dicembre 1999 n. 13440, 9 ottobre 2000 n. 13443, 3 novembre 2000 n. 14395). In tal senso si è espressa la sentenza qui impugnata, che perciò non merita la censura della ricorrente;
ne' questa indica le norme di ermeneutica negoziale che il Tribunale avrebbe violato. Col secondo motivo la ricorrente principale deduce la violazione dell'art. 2120 cod.civ. e 26 c.c.n.l. metalmeccanici del 1983, 1987, 1990 e 1994. Dopo aver riportato le clausole di quei contratti relativi al calcolo del trattamento di fine rapporto, la ricorrente nota come l'art. 26 del contratto del 1994 escluda espressamente il compenso per lavoro straordinario dalla base di calcolo: di qui l'errore del Tribunale, che avrebbe disatteso tale art. 26. La ricorrente rafforza la sua tesi invocando una "dichiarazione a verbale" aggiunta dalle parti al detto art. 26 e facente divieto ai lavoratori di iniziare nuovi giudizi onde ottenere l'inclusione del compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo in questione. Questa dichiarazione sarebbe stata erroneamente interpretata dal Tribunale, che ne escluse la retroattività ossia la riferibilità alla parte del trattamento di fine rapporto maturata prima del 1994. Neppure queste censure sono fondate.
Circa l'efficacia nel tempo dei contratti collettivi che innovino in senso sfavorevole ai lavoratori rispetto ai contratti precedenti, questa Corte è solita esprimersi nel senso di ritenere legittime, ossia valide, le innovazioni, però con la salvezza dei diritti quesiti, ossia delle posizioni soggettive, appartenenti ai singoli lavoratori e venute ad esistenza prima dell'entrata in vigore del nuovo e più sfavorevole contratto collettivo.
La nozione di diritto quesito non è tuttavia uniforme per quanto riguarda i diritti soggettivi a formazione progressiva, come quello al trattamento di fine rapporto o al trattamento (integrativo) di quiescenza, o ancora quelli immediatamente connessi agli scatti d'anzianità.
Per quanto concerne il trattamento di fine rapporto (art. 2120 cod.civ.), debbono considerarsi come acquisite le frazioni di trattamento già maturate nel corso del rapporto di lavoro, e delle quali il lavoratore può chiedere anticipazioni in presenza di certi presupposti (art. 2120 cit., commi sesto e segg.) o anche il semplice accertamento con riguardo all'ammontare degli accantonamenti (Cass. 11 novembre 1996 n. 9819, 2 marzo 2001 n. 3097).
Diversa è la situazione soggettiva del lavoratore che abbia versato contributi previdenziali in vista della costituzione di un trattamento pensionistico. Anche qui si ha una fattispecie a formazione progressiva e tuttavia prima della maturazione del diritto a pensione non sono ravvisabili diritti quesiti, capaci di resistere a sopravvenienze legislative sfavorevoli e giustificate da esigenze di bilancio degli enti previdenziali o del principio di solidarietà tra lavoratori (a ult. Corte cost. 12 novembre 2002 n. 446), ne' sono configurabili diritti quesiti, intangibili da sopravvenute clausole della contrattazione collettiva, che modifichino in peggio prestazioni previdenziali non ancora esigibili (Cass. 23 aprile 1999 n. 4069, 8 maggio 2000 n. 5825). Altresì diverse sono le fattispecie progressive connesse con l'anzianità.
Qui la giurisprudenza è solita negare qualsiasi diritto quesito prima della maturazione del singolo scatto d'anzianità, con la conseguenza che il nuovo e più sfavorevole sistema di calcolo dell'anzianità, stabilito nel contratto collettivo sopravvenuto, esclude la possibilità di applicare il vecchio sistema di calcolo anche con riferimento al periodo precedente l'entrata in vigore del nuovo contatto (Cass. 23 luglio 1994 n. 6845, 17 marzo 1999 n. 2429). In conclusione nel trattamento di fine rapporto, che funziona col metodo degli accantonamenti (art. 2120 cit., quarto comma) e non col metodo assicurativo, alla formazione di diritti quesiti nel corso del rapporto di lavoro non ostano ne' il principio di solidarietà ne' esigenze di bilancio del soggetto debitore, e da tutto ciò consegue che non è infirmata dal denunciato errore di diritto l'interpretazione del giudice di merito, che ha negato la retroattività di disposizioni della autonomia collettiva, incidenti sfavorevolmente sul sistema di calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendo una voce retributiva dalla base di calcolo. Con l'unico motivo i ricorrenti incidentali denunziano sostanzialmente la violazione dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ., notando che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, posto dall'art. 22 l. 23 dicembre 1994 n. 724, è stato rimosso dalla Corte costituzionale con sentenza 23 ottobre 2000 n. 459, d'onde l'illegittimità sopravvenuta della decisione qui impugnata che negò il cumulo per il periodo successivo al 31 dicembre 1994.
Il motivo è fondato a causa dell'efficacia cosiddetta retroattiva delle sentenze d'accoglimento della Corte costituzionale, le quali esplicano efficacia con riferimento ai rapporti giuridici ancora pendenti, ossia non coperti da regiudicata, come quelli su cui ora si controverte.
Cassata in parte qua la sentenza impugnata, poiché non sono necessari nuovi accertamenti di fatto è possibile, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod.proc.civ., emettere la sentenza di condanna della datrice di lavoro a pagare, insieme, rivalutazione ed interessi, questi ultimi calcolati secondo il criterio indicato da Cass. Sez. un. 29 gennaio 2001 n. 38. Le spese processuali di questa fase del processo seguono la soccombenza, mentre si ritiene di poter confermare le statuizioni sulle spese rese dai giudici di merito.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, accoglie quello incidentale e cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto;
decidendo nel merito, condanna la s.p.a. Servizi Italia a pagare in favore degli attuali controricorrenti interessi e rivalutazione sulle somme già liquidate in primo grado, ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. anche per il periodo successivo al 31 dicembre 1994; condanna la ricorrente principale a pagare ai controricorrenti le spese di questa fase del processo, complessivamente in euro 39,00 oltre ad euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario;
conferma le statuizioni sulle spese rese dai giudici di merito.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003