Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12454
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Sentenza 25 agosto 2003

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In riferimento al trattamento di fine rapporto - fondato sul principio degli accantonamenti e non sul principio assicurativo - , qualora sopravvenga un contratto collettivo che innovi la relativa disciplina in senso più sfavorevole per i lavoratori, l'innovazione è valida per il futuro, con salvezza dei diritti quesiti dei lavoratori, e perciò essa non produce effetti rispetto alle frazioni di trattamento già maturate nel corso del rapporto di lavoro. (In applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la retroattività di alcune disposizioni del contratto collettivo dei metalmeccanici del 1994, incidenti sfavorevolmente sul sistema di calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendo una voce retributiva dalla base di calcolo).

In riferimento ai rapporti di lavoro privati, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, previsto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994,n.724, è stato eliminato dalla Corte cost. con sentenza n.459 del 2000, che spiega efficacia giuridica anche in riferimento ai rapporti ancora pendenti, ovvero non coperti dal giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12454
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12454
    Data del deposito : 25 agosto 2003

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