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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 145/2020 r.g., vertente tra in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, nonché Parte_2 Parte_3 [...]
, in p.l.r.p.t, entrambi rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_1 dello Stato di Reggio Calabria, in persona del procuratore dello Stato Dott. Luca Abignente
APPELLANTI
CONTRO
nato a [...] il [...] (CF. ) ed ivi Controparte_2 C.F._1 residente alla Risorgimento n. 4, rappresentato e difeso dall'avv.to Angela Carrì (CF.
,) ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Cittanova, viale Aldo Moro C.F._2
N. 34, giusto mandato in atti
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n. 761/2019 pubbl. il 29/07/2019.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio l' ed il Parte_1 [...]
Controparte_3 Pt_3 [...]
[..
[...] [...]
[...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia l‟On.le Tribunale adito, contrariis CP_4 reiectis, previa sospensione della cartella di pagamento impugnata, accogliere la domanda attorea
e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace, per le ragioni indicate nel presente atto la stessa, e ancora, dichiarare l'inesistenza totale del credito indicato nella stessa
e del diritto dei convenuti di richiedere la restituzione delle somme per cui è causa, nonché la nullità dell'iscrizione nei ruoli esattoriali delle somme ovvero del diritto di parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata. Accogliere l'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, annullare e dichiarare illegittima e priva di efficacia la cartella sottesa perché le somme pretese non sono dovute per intervenuta prescrizione;
Accogliere la domanda e dichiarare nulla inefficace la cartella ovvero non dovute le somme richieste a titolo di interessi e spese di riscossione e, conseguentemente, annullare totalmente gli atti e provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese diritti e onorari con distrazione
a favore del procuratore antistatario”.
Si costituivano in giudizio tanto il convenuto quanto l' , Parte_2 Parte_1
a mezzo del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, contestando gli assunti attorei, chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 761/2019 pubbl. il 29/07/2019, accoglieva l'opposizione.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente, notificato, proponevano appello il
[...]
, eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio Parte_4 esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto dell'opposizione e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 17/2/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/2/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esitare l'eccezione di tardività dell'appello.
1.1) L'eccezione è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che la sentenza è stata regolarmente notificata agli odierni appellanti, a mezzo pec, ex art. 285 c.p.c. in data 17/9/2019.
Nello specifico la sentenza veniva notificata a tutte le parti costituite presso la sede del domicilio eletto, nonché alla parte personalmente per quanto riguarda . Parte_1
L'atto di appello è stato consegnato agli Ufficiali Giudiziari per la notifica in data 27/2/20, pertanto oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c.
2 Giova osservare che gli appellanti nessuna contestazione hanno avanzato alla suddetta eccezione.
Per quanto fin qui esposto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
3.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
26.000,00 a 52.000,00, valori minimi per ciascuna fase e pertanto, €. 1029,00 fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase di trattazione, €. 1735,00 fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
A tal riguardo si precisa che il difensore di parte appellata si è dichiarato antistatario e ha richiesto la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c."
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente
3 pronunciando sull'appello proposto da e Controparte_3 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 761/19, disattesa ogni contraria Parte_1 domanda, eccezione e difesa, così decide: dichiara l'appello inammissibile;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €.4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 145/2020 r.g., vertente tra in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, nonché Parte_2 Parte_3 [...]
, in p.l.r.p.t, entrambi rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_1 dello Stato di Reggio Calabria, in persona del procuratore dello Stato Dott. Luca Abignente
APPELLANTI
CONTRO
nato a [...] il [...] (CF. ) ed ivi Controparte_2 C.F._1 residente alla Risorgimento n. 4, rappresentato e difeso dall'avv.to Angela Carrì (CF.
,) ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Cittanova, viale Aldo Moro C.F._2
N. 34, giusto mandato in atti
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n. 761/2019 pubbl. il 29/07/2019.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio l' ed il Parte_1 [...]
Controparte_3 Pt_3 [...]
[..
[...] [...]
[...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia l‟On.le Tribunale adito, contrariis CP_4 reiectis, previa sospensione della cartella di pagamento impugnata, accogliere la domanda attorea
e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace, per le ragioni indicate nel presente atto la stessa, e ancora, dichiarare l'inesistenza totale del credito indicato nella stessa
e del diritto dei convenuti di richiedere la restituzione delle somme per cui è causa, nonché la nullità dell'iscrizione nei ruoli esattoriali delle somme ovvero del diritto di parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata. Accogliere l'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, annullare e dichiarare illegittima e priva di efficacia la cartella sottesa perché le somme pretese non sono dovute per intervenuta prescrizione;
Accogliere la domanda e dichiarare nulla inefficace la cartella ovvero non dovute le somme richieste a titolo di interessi e spese di riscossione e, conseguentemente, annullare totalmente gli atti e provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese diritti e onorari con distrazione
a favore del procuratore antistatario”.
Si costituivano in giudizio tanto il convenuto quanto l' , Parte_2 Parte_1
a mezzo del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, contestando gli assunti attorei, chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 761/2019 pubbl. il 29/07/2019, accoglieva l'opposizione.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente, notificato, proponevano appello il
[...]
, eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio Parte_4 esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto dell'opposizione e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 17/2/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/2/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esitare l'eccezione di tardività dell'appello.
1.1) L'eccezione è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che la sentenza è stata regolarmente notificata agli odierni appellanti, a mezzo pec, ex art. 285 c.p.c. in data 17/9/2019.
Nello specifico la sentenza veniva notificata a tutte le parti costituite presso la sede del domicilio eletto, nonché alla parte personalmente per quanto riguarda . Parte_1
L'atto di appello è stato consegnato agli Ufficiali Giudiziari per la notifica in data 27/2/20, pertanto oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c.
2 Giova osservare che gli appellanti nessuna contestazione hanno avanzato alla suddetta eccezione.
Per quanto fin qui esposto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
3.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
26.000,00 a 52.000,00, valori minimi per ciascuna fase e pertanto, €. 1029,00 fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase di trattazione, €. 1735,00 fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
A tal riguardo si precisa che il difensore di parte appellata si è dichiarato antistatario e ha richiesto la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c."
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente
3 pronunciando sull'appello proposto da e Controparte_3 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 761/19, disattesa ogni contraria Parte_1 domanda, eccezione e difesa, così decide: dichiara l'appello inammissibile;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €.4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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