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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 590/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 28/11/2024, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate da:
- Avv. Alfredo Cappellacci, difensore di parte attrice;
- Avv. Giuseppe Nappi, difensore di parte convenuta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO IC
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 590 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
(p.i. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_1 presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Cappellacci, il quale la rappresenta e difende, giusto mandato allegato all'atto di citazione
attrice
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
, Piazza Alessandrini n°25, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nappi, che la rappresenta e Pt_1
difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 28/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Pt_1 [...]
per sentire accertare e dichiarare che la convenuta ha occupato senza titolo CP_1
l'immobile di proprietà attrice, sito in Città Sant'Angelo (PE), Via Alzano n°6 e, per l'effetto, condannarla in suo favore al risarcimento dei danni per la complessiva somma di euro 8.527,16 dovuta fino alla data del rilascio del 31/07/2021, ovvero alla somma maggiore o minore sub judice accertata, oltre interessi legali al saldo, con vittoria delle spese del giudizio.
2) A seguito di relativo deposito della comparsa si costituiva la , eccependo in via CP_1
preliminare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento sia della procedura di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n°28/2010, sia del tentativo di negoziazione assistita ex art. 3
D.L. n.132/2014 e s.m.i. in ragione in quest'ultimo caso del valore della domanda (inferiore ad euro cinquantamila), eccependo in via preliminare la prescrizione del credito azionato per intervenuto decorso del termine quinquennale (relativamente alle mensilità anteriori al
9.02.2018, chiedendo nel merito il rigetto della domanda siccome inammissibile, illegittima ed infondata, chiedendo in via subordinata di contenere la pretesa creditoria in ragione della reale ed effettiva entità del danno subito nella misura sub judice accertata, in ogni caso con vittoria delle spese del giudizio.
3) Nel corso del giudizio, a seguito di mediazione conclusasi con verbale negativo, veniva concesso il termine per il deposito delle memorie istruttorie ed all'esito, ferme le produzioni documentali, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata per discussione orale con termini per il deposito di note conclusionali. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta della causa.
4) All'esito della disamina degli atti di causa deve trovare accoglimento la domanda attorea.
5) Risulta per tabulas che, a seguito del decesso dell'originaria assegnazione dell'alloggio Pt_1
( ), il di lei familiari occupanti l'unità abitativa e Persona_1 CP_2
l'odierna convenuta ai sensi dell'art. 16 della L. R. n°96/96, si sono Controparte_1 trovati nel diritto di subentrare nell'assegnazione dell'unità de qua.
6) Risulta del pari accertato che la Commissione Erp in data 8/04/2013 ebbe ad esprimere parere favorevole a tale subentro, previa comunicazione della regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione, cui è seguito, in data 20/03/2014 il riconoscimento da parte del del riconoscimento del debito con proposta di rateizzazione e promessa di CP_2
pagamento (cfr. allegato n°5 di parte attrice), per un importo calcolato al mese di aprile dello stesso anno in euro 2.147,30. In tale atto, oggetto di chiara e specifica ricognizione del debito nei confronti dell'Ente, il promittente sottoscrittore ebbe a riconoscere che il mancato pagamento, totale o parziale, anche di una sola rata, l'avrebbe fatto decadere dal beneficio, con conseguente costituzione in mora nei confronti dell' , con conseguente Pt_1 diritto di quest'ultima ad adire le vie legali per il recupero dell'intero credito.
7) E' pure accertato che l'impegno di rateizzazione non è stato mai rispettato, né da parte del
, deceduto nel 2017, né a tutt'oggi da parte della convenuta, né a seguito di CP_2
relativa diffida, né a seguito di avvenuto rilascio dell'unità abitativa avvenuto in data
3/08/2021. 8) E sul punto è il caso rammentare la solidarietà debitoria tra i componenti del nucleo familiare che occupano l'alloggio, segnatamente prevista dall'art. 21 della L.R. n°96/96.
9) Deve dunque ritenersi accertata l'occupazione sine titulo dell'alloggio popolare da parte della (sono presenti in atti le attestazioni dello stato di famiglia delle persone CP_1 occupanti l'alloggio con relative autocertificazioni tra cui quella della )., Pt_2
10) Altrettanto comprovato è il danno patrimoniale patito dall'Ente, il quale appare potersi liquidare, valutato il lasso temporale di indisponibilità dell'alloggio, nella misura congrua di euro 8.527,16, quale indennità determinata, ex L.R. cennata, nell'importo massimale delle quote B e C ex art. 19 D.P.R. 1035/72 (aggiornati dal CER) per i vani dell'alloggio, incrementata del 10% per oneri fiscali, in considerazione del lasso temporale di morosità generatasi dal 12/04/2017 al 12/01/2023.
11) Né a diverse conclusioni appare potersi pervenire sulla scorta degli assunti difensivi di parte resistente.
12) L'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento.
13) Risulta che la resistente è stata diffidata al pagamento di quanto dovuto (è presente in atti – all. n°6 della II° memoria istruttoria di parte attrice- la diffida del 12/04/2017 inviata a mezzo racc. a.r., con avviso di ricevimento debitamente sottoscritto dalla destinataria in data
24/05/2017). Né a seguito di tale deposito v'è stato formale disconoscimento da parte della resistente. Ma in ogni caso, a fronte di dichiarazione di riconoscimento del debito da parte del dante causa della resistente, vale la prescrizione ordinaria decennale.
14) Tardive e, come tali, inammissibili sono le produzioni documentali allegate con la nota conclusionale di parte convenuta.
15) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4 co.I°, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie la domanda;
- per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di euro 8.527,16, oltre interessi;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.804,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro
2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 4 Aprile 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 28/11/2024, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., depositate da:
- Avv. Alfredo Cappellacci, difensore di parte attrice;
- Avv. Giuseppe Nappi, difensore di parte convenuta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO IC
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 590 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
(p.i. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_1 presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Cappellacci, il quale la rappresenta e difende, giusto mandato allegato all'atto di citazione
attrice
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
, Piazza Alessandrini n°25, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nappi, che la rappresenta e Pt_1
difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 28/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Pt_1 [...]
per sentire accertare e dichiarare che la convenuta ha occupato senza titolo CP_1
l'immobile di proprietà attrice, sito in Città Sant'Angelo (PE), Via Alzano n°6 e, per l'effetto, condannarla in suo favore al risarcimento dei danni per la complessiva somma di euro 8.527,16 dovuta fino alla data del rilascio del 31/07/2021, ovvero alla somma maggiore o minore sub judice accertata, oltre interessi legali al saldo, con vittoria delle spese del giudizio.
2) A seguito di relativo deposito della comparsa si costituiva la , eccependo in via CP_1
preliminare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento sia della procedura di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n°28/2010, sia del tentativo di negoziazione assistita ex art. 3
D.L. n.132/2014 e s.m.i. in ragione in quest'ultimo caso del valore della domanda (inferiore ad euro cinquantamila), eccependo in via preliminare la prescrizione del credito azionato per intervenuto decorso del termine quinquennale (relativamente alle mensilità anteriori al
9.02.2018, chiedendo nel merito il rigetto della domanda siccome inammissibile, illegittima ed infondata, chiedendo in via subordinata di contenere la pretesa creditoria in ragione della reale ed effettiva entità del danno subito nella misura sub judice accertata, in ogni caso con vittoria delle spese del giudizio.
3) Nel corso del giudizio, a seguito di mediazione conclusasi con verbale negativo, veniva concesso il termine per il deposito delle memorie istruttorie ed all'esito, ferme le produzioni documentali, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata per discussione orale con termini per il deposito di note conclusionali. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta della causa.
4) All'esito della disamina degli atti di causa deve trovare accoglimento la domanda attorea.
5) Risulta per tabulas che, a seguito del decesso dell'originaria assegnazione dell'alloggio Pt_1
( ), il di lei familiari occupanti l'unità abitativa e Persona_1 CP_2
l'odierna convenuta ai sensi dell'art. 16 della L. R. n°96/96, si sono Controparte_1 trovati nel diritto di subentrare nell'assegnazione dell'unità de qua.
6) Risulta del pari accertato che la Commissione Erp in data 8/04/2013 ebbe ad esprimere parere favorevole a tale subentro, previa comunicazione della regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione, cui è seguito, in data 20/03/2014 il riconoscimento da parte del del riconoscimento del debito con proposta di rateizzazione e promessa di CP_2
pagamento (cfr. allegato n°5 di parte attrice), per un importo calcolato al mese di aprile dello stesso anno in euro 2.147,30. In tale atto, oggetto di chiara e specifica ricognizione del debito nei confronti dell'Ente, il promittente sottoscrittore ebbe a riconoscere che il mancato pagamento, totale o parziale, anche di una sola rata, l'avrebbe fatto decadere dal beneficio, con conseguente costituzione in mora nei confronti dell' , con conseguente Pt_1 diritto di quest'ultima ad adire le vie legali per il recupero dell'intero credito.
7) E' pure accertato che l'impegno di rateizzazione non è stato mai rispettato, né da parte del
, deceduto nel 2017, né a tutt'oggi da parte della convenuta, né a seguito di CP_2
relativa diffida, né a seguito di avvenuto rilascio dell'unità abitativa avvenuto in data
3/08/2021. 8) E sul punto è il caso rammentare la solidarietà debitoria tra i componenti del nucleo familiare che occupano l'alloggio, segnatamente prevista dall'art. 21 della L.R. n°96/96.
9) Deve dunque ritenersi accertata l'occupazione sine titulo dell'alloggio popolare da parte della (sono presenti in atti le attestazioni dello stato di famiglia delle persone CP_1 occupanti l'alloggio con relative autocertificazioni tra cui quella della )., Pt_2
10) Altrettanto comprovato è il danno patrimoniale patito dall'Ente, il quale appare potersi liquidare, valutato il lasso temporale di indisponibilità dell'alloggio, nella misura congrua di euro 8.527,16, quale indennità determinata, ex L.R. cennata, nell'importo massimale delle quote B e C ex art. 19 D.P.R. 1035/72 (aggiornati dal CER) per i vani dell'alloggio, incrementata del 10% per oneri fiscali, in considerazione del lasso temporale di morosità generatasi dal 12/04/2017 al 12/01/2023.
11) Né a diverse conclusioni appare potersi pervenire sulla scorta degli assunti difensivi di parte resistente.
12) L'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento.
13) Risulta che la resistente è stata diffidata al pagamento di quanto dovuto (è presente in atti – all. n°6 della II° memoria istruttoria di parte attrice- la diffida del 12/04/2017 inviata a mezzo racc. a.r., con avviso di ricevimento debitamente sottoscritto dalla destinataria in data
24/05/2017). Né a seguito di tale deposito v'è stato formale disconoscimento da parte della resistente. Ma in ogni caso, a fronte di dichiarazione di riconoscimento del debito da parte del dante causa della resistente, vale la prescrizione ordinaria decennale.
14) Tardive e, come tali, inammissibili sono le produzioni documentali allegate con la nota conclusionale di parte convenuta.
15) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4 co.I°, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie la domanda;
- per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di euro 8.527,16, oltre interessi;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.804,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro
2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 4 Aprile 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi