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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/11/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 27.11.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al RGL. n. 3572/2024
R.G. tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Insalata, Parte_1
Ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
M. Mattia, Resistente
Oggetto: Opposizione ad ATP ex art. 445 bis VI° comma cpc
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto al riconoscimento di una infermità tale da ridurre in misura pari a meno di un terzo la sua capacità di lavoro ai sensi della L. n.222/1984 in sede di giudizio di
ATP.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
L'opposizione risulta fondata e merita di trovare accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all , al CP_1 quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Va anzitutto rilevato che non vi è decadenza dall'azione giudiziaria ex art.42, comma 3,
d.l.269/2003, convertito in legge n.326/2003, poiché la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo è avvenuta nel termine di sei mesi dalla comunicazione alla parte ricorrente del verbale della visita della Commissione medica di verifica.
Come emerge dalla relazione del C.T.U., Dott. , depositata in data Persona_1
15.04.25, gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio comportano, a carico della parte ricorrente, un'invalidità pari a meno di 1/3 della sua capacità lavorativa avendo accertato quanto segue:“Sulla base della documentazione allegata agli atti e dell'obiettività clinica emersa in sede di operazioni peritali, si può affermare che il sig.re è affetto da: Cardiopatia ipertensiva I Clase NHYA;
Parte_1
Obesità; in poliartrosi;
Lombalgia da dioscopatie rachide lombare con radicolopatia cronica L4-L5; Ipoacusia bilaterale di lieve entita;
Osas in CPAP. Tali alterazioni, ed il relativo quadro clinico riscontrato sono da ritenere postumi ormai stabilizzati nel tempo, comportano la riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le sue attitudini ai sensi della L. 222/84. Tale condizione è da retrodatare alla data della domanda amministrativa ( 28/12/22). stante la sussistenza di tali patologie, già al momento della presentazione della domanda.”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito
- con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni.
Pertanto, rilevata la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto invocato dalla parte ricorrente e per conseguenza, la domanda merita di essere accolta. Attesa la soccombenza della parte resistente, posto che il riconoscimento del requisito sanitario per il beneficio decorre dalla domanda di aggravamento, consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio. CP_2
Le spese di CTU, liquidate con decreto, vengono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona dell'avv. Simone
Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 30.07.2024 da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede;
CP_1 dichiara il diritto di al riconoscimento riduzione a meno di 1/3 Parte_1 della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le sue attitudini ai sensi della L.
222/84 come risulta nell'elaborato depositato dal CTU a decorrere dalla domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento delle spese e dei compensi di lite che liquida per l'ATP e CP_1 per il presente grado di giudizio nella somma complessiva di €.2.600,00, oltre accessori come per Legge, se dovuti, con distrazione in favore dell' avvocato Giulio Insalata dichiaratosi anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 27.11.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO
Avv. SIMONE COPPOLA