Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 30/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 674 2023 avente ad oggetto: modifica condizioni della regolamentazione potestà genitoriale
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in [...]. Parte_1
DE CRISTOFORO 12 95040 RADDUSA ITALIA, , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato in VIA MACHIAVELLI 95040 RADDUSA presso lo studio dell'avv. BRUGLIERA
SABRINA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] residente in [...]85 95040 Controparte_1
RADDUSA ITALIA CF elettivamente domiciliato in VIA REGINA MARGHERITA N 40
RADDUSA presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 14.11.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
Con ricordo depositato in data 17.7.2023 premessa l'esistenza di provvedimento Parte_1
emesso inter partes da questo Tribunale in data 24.5.2017 che ha regolamentato la potestà genitoriale sui figli minori della coppia stabilendo l'affidamento condiviso degli stessi, il collocamento presso la madre e la corresponsione di un contributo per il loro mantenimento a carico del padre, ha chiesto la modifica di tale provvedimento e segnatamente l'aumento del contributo per il mantenimento da €
250.00 a € 500.00 mensili deducendo l'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche e, per contro, il miglioramento delle condizioni economiche del resistente.
Costituendosi in giudizio ha chiesto rigettarsi la domanda proposta nei suoi Controparte_1
confronti e formulato domanda riconvenzionale chiedendo disporsi il collocamento dei figli minori presso di sè con corresponsione di un contributo per il mantenimento a carico della madre nella misura di € 150.00 (poi corretto nel corso della prima udienza ad € 250.00 mensili) deducendo il disinteresse mostrato dalla ricorrente nei confronti dei figli. 13.1.2024
All'udienza di comparizione delle parti la ricorrente ha aderito alla domanda riconvenzionale del resistente dichiarando di non opporsi al collocamento dei minori presso il padre, e segnatamente presso l'abitazione dei genitori dello stesso, dichiarandosi altresì disponibile al versamento della somma di € 250.00 mensili .
Nel corso della medesima udienza il resistente ha modificato la sua domanda chiedendo l'affidamento esclusivo dei minori, motivando tale richiesta con la circostanza che intenderebbe condurre con sé i figli in Germania ove attualmente presta attività lavorativa.
Con provvedimento reso in data 13.1.2024 il Presidente rigettava tale ultima domanda accogliendo la richiesta formulata da entrambe le parti di collocamento dei minori presso il padre, con le conseguenti statuizioni in tema di mantenimento e diritto di visita.
Veniva indi disposta l'audizione dei minori e all'udienza del 24.11.2024 la causa veniva infine posta in decisione.
Ritiene il Collegio che vada in questa sede confermato il provvedimento emesso a conclusione della prima fase del procedimento, non ravvisandosi le ragioni per disporre il chiesto collocamento esclusivo (avendo parte ricorrente, come detto, di fatto rinunciato alla propria domanda aderendo alla domanda inizialmente formulata da parte resistente di collocamento dei figli presso di sé)
Va qui ribadito che il regime di affidamento condiviso costituisce il criterio prioritario previsto dalla legge, al quale può derogarsi solo ove lo stesso si riveli contrario all'interesse dei minori giacché impedisce al singolo genitore l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la sua educazione, istruzione, salute e cura. Tale scelta si impone quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n.
24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841).
Ciò detto, ritiene il Collegio che le ragioni poste dal resistente alla sua domanda di affidamento esclusivo non siano di per sé sole sufficienti a giustificare l'adozione di tale regime di affidamento.
Va in particolare rilevato che dall'audizione dei minori è emersa la permanenza di un rapporto pur saltuario con la madre.
I minori hanno comunque manifestato la loro volontà a continuare a vivere con il padre, non escludendo anche un trasferimento in Germania qualora il padre dovesse li trasferirsi definitivamente.
In tale prospettiva, il mantenimento del regime di affidamento condiviso appare la soluzione meglio rispondente all'interesse dei minori ad una effettiva bigenitorialità da costruirsi anche con lo sforzo dei genitori ad adottare in modo condiviso le soluzioni educative meglio rispondenti all'interesse del minor., soluzione che verrebbe certamente frustrata ove si escludesse del tutto la madre dalle scelte relative alla vita dei figli.
In tali termini inquadrata la fattispecie il definitivo trasferimento del padre in Germania (allo stato non efficacemente dimostrato) non risulta di per sé solo impeditivo del regime di affidamento condiviso, e in ogni caso l'eventuale rifiuto della madre al trasferimento dei minori in tale stato , ove ingiustificato, ben potrebbe dare luogo ad uno specifico intervento giurisdizionale.
Per tali ragioni, allo stato e prendendo atto della adesione da parte della ricorrente alla domanda inizialmente formulata dal resistente può accogliersi la chiesta modifica del regime di collocamento con diritto di visita in capo alla madre da concordarsi tra le parti e in mancanza con le modalità già previste con l'ordinanza resa in corso di causa, non risultando come detto, allo stato che i figli vivano fuori Italia.
Va confermata altresì la statuizione relativa all'obbligo della ricorrente di versare al resistente un contributo mensile per il mantenimento dei figli (da quantificarsi in € 250.00 mensili, come accettato dalla ricorrente) . Ad integrazione di tale statuizione va altresì previsto che l'assegno unico per i figli minori vada riscosso per intero del resistente quale genitore collocatario.
In ragione della sostanziale soccombenza reciproca sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando a modifica del provvedimento emesso da questo Tribunale in data 24.5.2017 dispone il collocamento dei figli minori della coppia presso il padre;
dispone che la madre possa incontrare liberamente i minori secondo gli accordi tra le parti e in ogni caso a fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20.00;
per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali alternando la domenica di Pasqua con il lunedì dell'NG ;
per cinque giorni consecutivi durante le festività natalizia alternando il giorno di Natale con il giorno di Capodanno;
per venti giorni continuativi durante le vacanze estive;
pone a carico della ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli mediante pagamento della somma di € 250.00 mensili e pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dispone che il ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per i figli compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 24/04/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo