Articolo 153 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 150Articolo 154
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18 dicembre 1942
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19 settembre 2000
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22 aprile 2006
Art. 153. (( 1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalita' stabilite nel regolamento.

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresi', l'obbligo di fornire alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa. ))
Entrata in vigore il 22 aprile 2006
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