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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 12/12/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 190/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 190/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA on l'Avv. Vollaro Adriano del Foro di Pordenone e l'Avv. Ciacci Parte_1
Andrea del Foro di Pordenone giusta procura dd. 09.04.2025 rilasciata per il grado di appello
- APPELLANTE-
CONTRO
, con l'Avv. Querini Silvia del Foro di Pordenone giusta procura dd. 05.12.2023 CP_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 142/2025 del Tribunale di Pordenone del 09.03.2025, emessa nel giudizio N. RG 1771/2023.
Causa iscritta a ruolo il 19.04.2025 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 142/2025 pubblicata il 09.03.2025 pronunciata dal Tribunale di Pordenone, sezione civile, nel procedimento n. R.G. 1771/2023, notificata a mezzo PEC in data 11 marzo 2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano:
In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza delle condizioni di ammissibilità dell'azione monitoria e quindi revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n.ro 1366/2023 emesso dal Tribunale di
Pordenone nel proc. monitorio n.ro RG 613/2023;
Nel merito: accertato il grave inadempimento del sig. per quanto esposto in premessa, revocarsi CP_1 il decreto ingiuntivo opposto n.ro 1366/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone nel proc. n.ro RG
613/2023 e rigettare tutte le domande formulate dalla ditta in quanto infondate in fatto e in CP_1 diritto. In riforma della sentenza di primo grado condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di primo grado. Condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
Si chiede la prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che per la ristrutturazione dei quattro appartamenti/uffici posti ai piani superiori dell'edificio venivano incaricate numerose ditte, tra cui il Sig. , che avrebbe dovuto occuparsi della CP_1 sostituzione, fornitura e posa di serramenti in alluminio a taglio termico, nonché di soglie da posare presso il predetto cantiere;
2) Vero che il Sig. assicurava alla e al referente di cantiere Arch. CP_1 Pt_1 Controparte_2 che i lavori sarebbero terminati entro e non oltre la data del 30 giugno 2022; Persona_1
3) Vero che i primi giorni del mese di luglio 2022, i lavori risultavano appena iniziati, tanto che il legale della ed il referente di cantiere Arch. si vedevano costretti a Controparte_3 Per_1 recarsi presso la ditta opposta per chiedere spiegazioni a riguardo.
4) Vero che in tale sede il Sig. rassicurava il referente di cantiere Arch. che i lavori CP_1 Per_1 sarebbero giunti a termine entro e non oltre il successivo 10 agosto 2022.
5) Vero che il 10 agosto 2022 i lavori commissionati al erano ancora in corso d'opera. CP_1
6) Vero che il Sig. assicurava al referente di cantiere e al legale rappresentante della CP_1 [...] che i lavori sarebbero giunti a termine entro il 31 agosto 2022. Controparte_3
7) Vero che anche alla data del 31 agosto 2022 i lavori commissionati al Pittau erano ancora in corso d'opera e quest'ultimo chiedeva alla proprietà di rinviare la data di scadenza prima al 15 e poi al 20 settembre 2022.
8) Vero che nel corso dei lavori il Sig. aveva ad accumulare tutto il materiale di scarto ed i CP_1 serramenti sostituiti nella terrazza dell'immobile come da documento che mi si rammostra (doc. 11). 9) Vero che lo stesso provvedeva a smaltire esclusivamente i vecchi serramenti in materiale CP_1 metallico.
10) Vero che in data 10 settembre 2022 la contestava quanto sopra al Controparte_3 CP_1 richiedendo di provvedere allo smaltimento dei materiali di scarto (in particolare dei cassonetti e rotolanti), allegando ampio dossier fotografico attestante un tanto, come da documento che mi si rammostra (doc. 11).
11) Vero che la si è dovuta far carico delle relative spese di smaltimento Controparte_3 incaricando la ditta Sari Gianni S.r.l., come da documento che mi si rammostra (doc. 25).
12) Vero che tutti gli appartamenti ad eccezione del sub 5 sono dotati di porte-finestre.
Si indicano quali testimoni l'Arch. con Studio in Pordenone, presso Persona_1 Testimone_1
CT M&Z e con Studio in Cordenons. Testimone_2
13) Vero che in data 7 ottobre 2022, a seguito di sopralluogo tecnico operato dalla proprietà assieme al referente di cantiere Arch. e dell'Ing. la contestava al Per_1 Per_2 Controparte_3
la parziale fornitura e posa dei serramenti documentata (anche in questo caso) da numerose CP_1 foto scattate in loco, come da documento che mi si rammostra (doc. 15).
Si indicano quali testi l'Arch. con Studio in Pordenone e l'Ing. con Persona_1 Testimone_3
Studio in Pordenone.
14) Vero che la sua azienda era stata contattata dall'Arch. per realizzare controsoffitti e Per_1 tamponamenti in cartongesso, stuccature e tinteggiature presso il cantiere di Via Mazzini n. 6;
15) Vero che tra le opere commissionate dalla proprietà venivano richieste anche quelle consistenti nella chiusura dei fori sovrastanti le luci ove risiedevano i vecchi infissi precedentemente asportati dal Sig. (chiusura a elle L); CP_1
16) Vero che detti fori si erano creati a seguito della rimozione dei cassonetti contenenti i rotolanti e le tapparelle con i relativi meccanismi;
17) Vero che prima di poter realizzare la chiusura di detti fori risultava necessaria l'installazione dei nuovi infissi;
18) Vero che in data 20 settembre 2022 informava telefonicamente il Sig. dell'arrivo Persona_3 di n. 6 porte-finestre presso il cantiere sito in Via Mazzini n. 6 di proprietà della Controparte_3
[...]
19) Vero che la conversazione tramite applicazione “WhatsApp” del 20.09.2022, come da foto che si rammostrano al Teste (Doc. 34), è avvenuta tra l'utenza telefonica del sig. e il sig. Testimone_2
Persona_3
20) Vero che all'arrivo delle finestre in data 20.09.2022 scattava due fotografie ritraenti i serramenti giunti in loco come da documento che si rammostra (doc. 34); 21) Vero che per i lavori di ristrutturazione dell'immobile erano state coinvolte anche altre ditte tra cui la ditta RO EZ e la ditta Parte_2
22) Vero che la ditta prima di procedere all'applicazione delle botole e delle bocchette per i Pt_2 climatizzatori, attendeva che venissero ultimati i lavori di cartongesso a lei commissionati;
23) Vero che la ditta RO EZ prima di procedere all'applicazione dei faretti e dei led attendeva che venissero ultimati i lavori di cartongesso a lei commissionati;
24) Vero che le pitture del cartongesso e delle pareti interne dell'immobile poteva avvenire solo successivamente all'ultimazione delle opere in cartongesso;
25) Vero che per tali motivazioni il legale della ed il referente di cantiere Controparte_3
Arch. lamentavano in più occasioni al Pittau la mancata consegna dei serramenti nei tempi e Per_1 nei modi concordati;
26) Vero che nel corso dello smontaggio dei serramenti il Sig. posava gli infissi sopra il CP_1 pavimento in parquet senza alcun tipo di protezione volta a proteggere lo stesso come da foto che mi si rammostrano (doc. 26);
27) Vero che nel medesimo periodo la sua azienda era impegnata anche in altri cantieri;
28) Vero che per rispettare le tempistiche concordate con le altre committenze vi vedevate costretti a sospendere i lavori nel cantiere di Via Mazzini n. 6 sino a quando non veniva completata Co l'installazione di tutti i serramenti da parte del;
CP_1
29) Vero che detta circostanza ha comportato ulteriori ritardi rispetto alle tempistiche concordate con la Controparte_3
30) Vero che successivamente alla posa degli infissi ed a causa dei segni da striscio e battuta sul pavimento dell'immobile la ditta si è dovuta rivolgere alla Controparte_3 Parte_3 per ripristinare il danno;
Si indica quale teste il Sig. di Pordenone. Testimone_2
31) Vero che in data 3 novembre 2022 la ha commissionato alla ditta Controparte_3 Parte_3 la e la verniciatura dei pavimenti dell'immobile di sua proprietà sito in Pordenone,
[...] Parte_4
Via Mazzini, n. 6 come da documento che si rammostra (docc. 27 e 28);
32) Vero che i pavimenti in parquet presentavano dei graffi da striscio / battuta come da documento che si rammostra (doc. 26);
33) Vero che la ha integralmente corrisposto il quantum dovuto per dette Controparte_3 lavorazioni come da documento che si rammostra (docc. 27 e 28);
34) Vero che i danni riscontrati sul parquet erano compatibili con la posa dei serramenti sul pavimento stesso senza protezione. 35) Vero che per eliminare i segni da striscio e battuta era necessario svolgere i lavori commissionati alla ditta . Parte_5
Si indica quale teste il Sig. presso la di Spisska' Nova Ves Parte_5 Parte_3
(Slovacchia).
36) Vero che nel mese di maggio 2022 la ha commissionato alla ditta Controparte_3 Pt_2 gli impianti idraulici, di climatizzazione e riscaldamento dell'immobile di sua proprietà sito in
Pordenone, Via Mazzini.
37) Vero che in tale sede veniva concordato con la proprietà che i lavori terminassero entro e non oltre il mese di agosto 2022.
38) Vero che prima di terminare le opere commissionate alla ditta ed in particolare Pt_2
l'installazione dell'impianto di climatizzazione, la posa delle pompe di calore e acqua sanitaria dovevano essere installati per intero tutti i serramenti all'interno dell'immobile e terminate le opere in cartongesso;
39) Vero che le opere commissionate al hanno subito dei forti ritardi rispetto a quanto Pt_2 concordato con la proprietà dell'immobile;
40) Vero che considerato il ritardo nella posa dei serramenti la ditta ha preso altri incarichi Pt_2 presso altri cantieri in attesa che venisse completata l'installazione di tutti gli infissi;
41) Vero che i lavori commissionati alla ditta sono terminati nel mese di gennaio 2023. Pt_2
Si indica quale teste il Sig. presso la ditta di Porcia. Testimone_4 Parte_2
42) Vero che nel mese di maggio 2022 la ha commissionato alla ditta RO Controparte_3
EZ gli impianti elettrici, comprensivi dell'installazione dell'impianto di climatizzazione e luci all'interno dell'immobile di sua proprietà sito in Pordenone, Via Mazzini, n. 6;
43) Vero che in tale sede veniva concordato con la proprietà che i lavori terminassero entro e non oltre il mese di agosto 2022;
44) Vero che prima di terminare le opere commissionate alla ditta RO EZ ed in particolare il collegamento dei motori dell'impianto di climatizzazione, dei faretti e dei frutti dovevano essere terminate le opere in cartongesso;
45) Vero che le opere commissionate alla RO EZ hanno subito dei forti ritardi rispetto a quanto concordato con la proprietà dell'immobile;
46) Vero che detti ritardi sono dovuti al fatto che i serramenti non erano stati ancora installati all'interno dell'immobile di Via Mazzini n. 6;
47) Vero che visto il ritardo nella posa dei serramenti la ditta RO EZ ha preso altri incarichi presso altri cantieri in attesa che venisse completata l'installazione di tutti gli infissi e del cartongesso;
48) Vero che i lavori commissionati alla ditta RO EZ sono terminati nel mese di febbraio 2023. Si indica quale teste il Sig. presso RO EZ di Porcia. Testimone_1
47) Vero che nel mese di gennaio 2023 la ha commissionato alla ditta Controparte_3 Pt_6
degli interventi consistenti nella siliconatura e finitura dei serramenti presenti nell'immobile
[...] di sua proprietà sito in Pordenone, Via Mazzini, n. 6 come da documento che si rammostra (docc. 29
e 30).
Si indica quale teste il Sig. presso la ditta di Porcia. Testimone_5 Parte_6
Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari che in denegata ipotesi dovessero essere ammessi con i medesimi testi già indicati.
Per parte appellata:
NEL MERITO: respinta ogni contraria e diversa istanza, rigettare l'appello e le domande tutte siccome ex adverso proposte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n.
142/2025 resa dal Tribunale di Pordenone.- Spese del presente grado di giudizio interamente rifuse, oltre oneri.
IN VIA ISTRUTTORIA, MERAMENTE EVENTUALE: nell'ipotesi in cui si ritenesse necessario un approfondimento istruttorio, si reiterano in questa sede le istanze istruttorie siccome già formulate in comparsa di costituzione e risposta di primo grado, con opposizione a quelle avverse per i motivi già ampiamente esplicitati nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. dd. 09/02/2024, cui si rinvia.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 613 emesso dal Tribunale di Pordenone il 06.07.2023 a
[...]
(d'ora in avanti è stato ingiunto il pagamento a favore di , titolare Parte_1 Pt_1 CP_1 della omonima ditta individuale, della somma residua di euro € 51.625,66, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in forza della fattura a saldo n. 27/001 del 03.04.2023 emessa con la causale fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio a taglio termico e di soglie presso il cantiere sito in Pordenone Via Mazzini 6, per l'importo di euro 67.456,16, in relazione alla quale aveva Pt_1 versato il minor importo di euro 15.830,50.
2. ha proposto opposizione al d.i. rappresentando in fatto di avere acquistato nel 2019 il Pt_1 complesso immobiliare sito in Pordenone Via Mazzini n. 6 con l'intenzione di ristrutturarlo realizzando un fondo commerciale, due uffici e due appartamenti da concedere in locazione. A tal fine aveva dato incarico ad una serie di ditte, con le quali era stato concordato un cronoprogramma in base al quale i lavori sarebbero dovuti terminare entro il mese di agosto 2022, così consentendo alla di dare in locazione le singole unità già con il mese di settembre 2022. Pt_1
In particolare, con la ditta era stato concluso un contratto di fornitura e posa in opera di CP_1
95 infissi e di una porta battente con termine dei lavori entro il 30.06.2022. La ditta aveva, tuttavia, maturato sin da subito dei ritardi. Le parti, in ultimo, avevano concordato verbalmente che la posa dei serramenti sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 31.08.2022.
La ditta non aveva rispettato neppure tale termine ed aveva chiesto di procrastinare la fine dei CP_1 lavori dapprima al 15 settembre, termine poi posticipato al 20 settembre.
L'opponente ha proseguito rappresentando che:
- il 02.09.2022 la ditta Pittau aveva inviato un nuovo preventivo per euro 1.000,00, oltre iva, per la fornitura e posa di soglie in marmo, rivelatesi necessarie per la posa dei serramenti;
- la ditta non aveva smaltito tutto il materiale di scarto relativo ai serramenti sostituiti, come CP_1 invece concordato, essendosi limitata a smaltire solo i serramenti in materiale metallico, lasciando sul posto i cassonetti ed i rotolanti;
- il 15.09.2022 aveva intimato alla di concludere i lavori, pena la risoluzione del Pt_1 CP_1 contratto;
- in data 05.10.2022 aveva chiesto a di indicare le misure del portoncino d'ingresso, a CP_1 Pt_1 dimostrazione che i lavori non erano ancora terminati;
richiesta non riscontrata dal momento che il contratto si era già risolto per colpa di;
CP_1
- in data 07.10.2022, a seguito di sopralluogo, aveva contestato a la parziale fornitura e Pt_1 CP_1 posa dei serramenti, chiedendo la consegna delle chiavi dell'immobile. aveva risposto a mezzo CP_1 del proprio legale rappresentando che le chiavi non potevano essere consegnate prima del 18.10.2022 perché il sig. si trovava all'estero; CP_1
- il 17.10.2022 il sig. si era recato in cantiere installando alcuni serramenti. CP_1
Tanto premesso, l'opponente ha dedotto che la ditta non aveva fornito due ulteriori serramenti, CP_1 tra cui il portoncino d'ingresso; che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte; che non erano state completate le rifiniture;
infine, che non era stata consegnata la certificazione delle caratteristiche di trasmittanza termica dei serramenti, documentazione indispensabile per usufruire dei benefici fiscali. Quanto alla fattura azionata monitoriamente, emessa da per la somma di euro 67.456,16, CP_1 ha contestato che era stata inserita la spesa di 1000 euro relativa al camion per il sollevamento Pt_1 dei vetri ai piani superiori, che non era stata concordata, ed ha rappresentato di avere provveduto al pagamento della minor somma di euro 15.830,50 per il lavoro effettivamente svolto, decurtati i danni patiti.
In diritto. Preliminarmente ha chiesto revocarsi il d.i. opposto perché nullo non recando la Pt_1 fattura azionata l'indicazione della natura, quantità e qualità dei servizi prestati.
Nel merito ha contestato ed opposto in compensazione i seguenti danni:
- mancato incasso degli affitti di cui ai contratti già conclusi con decorrenza dal mese di settembre
2022 pari ad euro 18.600,00; - spese sostenute per lo smaltimento dei materiali lasciati in cantiere dalla pari ad euro 2.562,00; CP_1
- spese sostenute per riparare i danni al parquet dei due appartamenti provocati dalla , che vi CP_1 aveva posato sopra i vecchi serramenti senza alcuna protezione, pari ad euro 6.842,00;
- spese sostenute per completare i lavori non finiti dalla : euro 377,21, oltre iva, per la CP_1 siliconatura dei serramenti;
euro 202,67, oltre iva, per copri avvolgibili;
euro 150,00, oltre iva, per la sistemazione di porta finestra dell'appartamento n. 2; euro 291,18, oltre iva, per applicazione ELLE;
euro 45,00, oltre iva, per fissaggio piatti sostegno guarnizioni;
euro 400,00, oltre iva, per sistema profili porta attico;
- euro 33.143,50 pari alla perdita della detrazione fiscale a causa della mancata trasmissione da parte della della necessaria certificazione;
CP_1
- euro 7.662,00 pari al costo del portoncino di ingresso dell'immobile non fornito.
3. Costituendosi il sig. ha rappresentato di non essersi mai impegnato a concludere la fornitura CP_1
e posa in opera dei serramenti entro il 30.06.2022.
Solo in data 08.07.2022, in occasione di un incontro tra le parti, presente anche l'arch. per la Per_1 prima volta era stata concordata la data del 20.08.2022 limitatamente alla posa dei serramenti della facciata dell'edificio su via Mazzini.
Ha proseguito il convenuto rappresentando che il 17 agosto 2022 erano stati posati quasi tutti i serramenti commissionati (quindi non solo di quelli specificatamente richiesti per la data del 20 agosto 2022), fatta eccezione solo per cinque finestre lato ovest e per le porte sul retro, queste ultime non posate a causa della inadeguatezza delle soglie esistenti, tanto che in data 06 settembre 2022 la committenza aveva accettato il preventivo specificatamente elaborato per la relativa integrazione/modifica.
La posa era stata completata tra il 23 e il 27 settembre 2022 (fatta eccezione per la sola finestra H
2700 sulla cui realizzazione la committenza aveva da subito manifestato perplessità tanto da essere stata commissionata solo nella prima metà di settembre), preceduta il 05 settembre 2022 dallo smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell'offerta iniziale.
Infine, il sig. ha dedotto che sarebbe dovuto tornare in cantiere per dar corso alle finiture interne CP_1 una volta ultimati gli interventi del cartongessista e del pittore, ma ciò non era stato possibile in quanto aveva intimato la restituzione delle chiavi. Pt_1
Tanto premesso, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
L'eccepita nullità del d.i. era infondata in quanto la fattura azionata conteneva la descrizione delle prestazioni in relazione alle quali era stata emessa.
Nel merito, il convenuto ha evidenziato che la fattura era stata emessa per l'importo concordato di euro 83.530,00, maggiorato della somma di euro 1.050,00 per la fornitura e posa delle soglie, come da preventivo, e di euro 1.000,00 per l'utilizzo del camion per il sollevamento dei vetri, come da preventivo.
Alcun ritardo poteva essere contestato al , atteso che non era stato pattuito alcun termine CP_1 essenziale.
Quanto allo smaltimento dei rifiuti, ha rappresentato che si era obbligato allo smaltimento dei CP_1 soli serramenti esistenti, esclusi, quindi, cassonetti, tapparelle e tamponamenti.
Quanto ai graffi sul parquet, il ha contestato che non erano allo stesso imputabili, tenuto conto CP_1 che plurime erano state le ditte che avevano operato e che le foto dimesse in atti erano prive di data.
Quanto alla contestazione di non avere completato l'opera, il ha obiettato che era stata la CP_1 committenza a pretendere la restituzione delle chiavi anzitempo.
Quanto alla mancata trasmissione della documentazione, l'opposto ha fatto presente che era disponibile sin dal mese di maggio 2023, ma che non l'aveva richiesta essendo ben consapevole Pt_1 che condizione per godere del beneficio fiscale era il previo pagamento del dovuto.
Infine, il portoncino di ingresso non era stato fornito perché l'installazione era impedita dal cancello in ferro antistante il portone, le cui ante aprendosi verso l'interno occupavano l'ingombro del portoncino che si apriva verso l'esterno, impedendone l'apertura.
4. Con la sentenza appellata, all'esito della istruttoria per testi, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, confermando il d.i. opposto.
Secondo il giudice di prime cure non era emersa alcuna pattuizione iniziale di un termine fisso per la consegna dei lavori, né l'essenzialità di tale termine.
In particolare, le dichiarazioni del teste di parte attrice opponente erano smentite dal contenuto Per_1 della mail dd. 24.06.2022, con la quale il legale rappresentante di aveva contestato il ritardo Pt_1 nell'inizio dei lavori ed aveva chiesto al di comunicargli la data di consegna degli stessi (doc. CP_1
9 parte attrice opponente).
La natura non essenziale del termine dei lavori era confermata dal fatto che in occasione dell'incontro dell'8 luglio 2022 la committenza era stata solo rassicurata dal sulla consegna dei lavori entro CP_1 il 10 luglio, nonché dalle plurime “proroghe” concordate.
Quanto alla esecuzione del contratto, i testi avevano dichiarato che tutti i 95 serramenti commissionati al erano stati forniti e posati. Gli unici elementi mancanti rispetto all'ordine iniziale erano le CP_1 finiture e la fornitura e posa della finestra H2700 e del portoncino di ingresso, voci non ricomprese nella fattura azionata con il ricorso monitorio.
Il , inoltre, aveva smaltito i vecchi infissi, come previsto nel contratto, circostanza emersa dalle CP_1 dichiarazioni del teste e provata documentalmente dalla convenuta opposta, ed aveva fornito Per_1 le soglie per euro 1.050,00 come da preventivo approvato dalla committenza. Anche la somma di euro 1.000 relativa all'utilizzo del camion elevatore era prevista nell'offerta iniziale accettata da Pt_1
Infine, non era stata raggiunta la prova che i danni alla pavimentazione fossero stati causati dal . CP_1
Con riferimento alla mancata ultimazione delle opere, secondo il Tribunale l'inadempimento non era imputabile al , atteso che in data 07.10.2022 era stata a comunicare il proprio recesso dal CP_1 Pt_1 contratto, così impedendo al di portare a termine i lavori. CP_1
5. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. Controparte_3
5.1. Errato riconoscimento degli importi azionati con la fattura. Insussistenza del credito azionato.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva considerato che aveva contestato al Pt_1 CP_1 il ritardo nei lavori già con pec del 24.06.2022, quindi con pec del 10.09.2022 e del 07.10.2022. In ultimo, con pec del 10.10.2022 era stato contestato anche il mancato completamento dei lavori.
A fronte di tali contestazioni, non aveva fornito la prova di avere eseguito tutti i lavori e di CP_1 averli eseguiti a regola d'arte.
Non era stata raggiunta neppure la prova che gli importi di cui alla fattura azionata con il ricorso monitorio corrispondevano a quanto pattuito.
Secondo l'appellante era documentalmente provato che, da principio, aveva dimesso un CP_1 preventivo completamente errato quanto al numero dei serramenti da fornire ed al prezzo dell'opera, pertanto, non aveva potuto avere contezza del costo finale complessivo dei lavori. Pt_1
Nella fattura emessa a saldo le misure dei serramenti e le quantità non corrispondevano a quelle del preventivo consegnato dal nel gennaio 2022, pertanto, tale preventivo non poteva essere preso CP_1 come riferimento per la quantificazione del dovuto.
Infine, l'appellante ha evidenziato che costituendosi nel giudizio di opposizione aveva chiesto CP_1 la condanna di al pagamento della somma di euro 51.625,66 a saldo della fattura azionata, Pt_1 mentre solo nel foglio di precisazione delle conclusioni aveva, tardivamente, aggiunto anche la dicitura “o della diversa somma di giustizia …”.
5.2. Mancato accertamento dell'inadempimento del convenuto. Mancata ultimazione delle opere.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che non aveva completato CP_1
i lavori oggetto di contratto, tuttavia aveva confermato il d.i. opposto.
In particolare, era stato accertato che non aveva provveduto alla sigillatura e siliconatura degli CP_1 infissi e non aveva fornito il portoncino di ingresso e la finestra H 2700.
Inoltre, i serramenti non erano stati montati a regola d'arte ed alcuni erano risultati del tutto errati nelle dimensioni.
5.3. Mancato accertamento dell'inadempimento del convenuto. Mancato rispetto dei termini di consegna pattuiti.
L'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il teste Per_1 aveva confermato che si era impegnato a completare i lavori entro e non oltre la data del CP_1
30.06.2022.
Anche il teste di parte convenuta opposta , per quanto inattendibile, essendo il figlio Testimone_6 convivente di ed avendo appreso le circostanze riferite dalla madre, aveva confermato CP_1 che era stato pattuito un termine per la consegna dei lavori, indicato però nell'8 agosto, termine che il aveva, tuttavia, dimostrato di non potere adempiere, avendo convocato il proprio operaio in CP_1 cantiere per il 16 di agosto (v. dichiarazioni teste ). Testimone_7
5.4. Errata interpretazione sulla responsabilità della chiusura del rapporto.
L'appellante ha lamentato che, alla luce dell'inadempimento di , che non aveva terminato i CP_1 lavori entro il termine essenziale pattuito, legittimamente era receduta dal contratto. Pt_1
5.5. Mancato accertamento dei danni subiti per l'inadempimento.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva considerato gli ingenti danni subiti da a Pt_1 causa dell'inadempimento di . Danni costituiti dal mancato introito dei canoni di locazione;
CP_1 dalle spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti, per riparare il parquet danneggiato, per il completamento dei lavori non eseguiti dal;
dalla mancata percezione delle detrazioni fiscali, CP_1 non avendo il redatto la documentazione necessaria per accedere al beneficio;
dalla mancata CP_1 fornitura e posa in opera del portoncino di ingresso, che avrebbe dovuto essere fornito gratuitamente e della finestra MT 2,700. Quanto al portoncino, ha allegato di essersi dovuta rivolgere ad altra Pt_1 ditta, che aveva preventivato un costo di euro 7.662,00.
6. Si è costituita l'appellata osservando che aveva commissionato al sig. la fornitura e la Pt_1 CP_1 posa in opera presso il cantiere ubicato in Pordenone Via Mazzini 6 dei serramenti descritti nei due preventivi trasmessi il 21/01/2022, versando il 03/05/2022 un acconto di Euro 30.000= oltre IVA
(doc. 8 e 9).
L'appellata ha evidenziato che si trattava di preventivi di massima, anche in relazione al numero dei serramenti, necessariamente suscettibili di variazione in corso d'opera come peraltro testualmente indicato laddove si leggeva che “Il presente preventivo è puramente indicativo e come tale suscettibile di variazioni nel caso la realizzazione dovesse risultare diversa o nel caso si richiedano lavorazioni, modifiche o componenti aggiuntive” (doc. 8).
Per la consegna dell'opera non era stata prevista né alcuna data, tantomeno quella del 30/06/2022, né al serramentista era stato consegnato alcun crono-programma. Solo in occasione dell'incontro del 08.07.2022, presente anche l'arch. per la prima volta era Per_1 stata discussa la tempistica dei lavori, con richiesta da parte di di posare i serramenti della sola Pt_1 facciata dell'edificio su via Mazzini entro il 20.08.2022.
Il 17.08.2022 aveva posato quasi tutti i serramenti ordinati, ad eccezione di 5 finestre lato ovest CP_1
e delle porte sul retro, queste ultime non posate a causa della inadeguatezza delle soglie esistenti;
per la fornitura di nuove soglie era stato, pertanto, redatto preventivo accettato da il 06.09.2022 Pt_1
(doc. 17).
La posa era stata completata tra il 23 e 27.09.2022, fatta eccezione per la sola finestra H2700 sulla cui realizzazione la committenza aveva da subito manifestato perplessità, tanto da essere stata commissionata la prima metà di settembre.
In precedenza, il 05/09/2022 aveva provveduto allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto CP_1 dell'offerta iniziale (doc. nn. 18 e 19).
Ha proseguito l'appellato evidenziando che non aveva potuto completare le rifiniture interne avendo intimatogli la restituzione delle chiavi. Pt_1
Tanto premesso in fatto, l'appellato preliminarmente ha contestato l'inammissibilità dell'appello in quanto generico in violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c..
Nel merito, quanto alla entità del credito azionato, l'appellato ha evidenziato che nella citazione Pt_1 in opposizione non ne aveva contestato l'ammontare, avendo eccepito in compensazione i danni cagionati dal . CP_1
Quanto alla esecuzione del contratto, l'appellato ha dedotto che era stata provata la fornitura e posa dei 95 infissi, delle 7 alzate e delle 2 soglie come descritto nella fattura azionata monitoriamente n.
27/001 del 03.04.2023.
Era dovuto anche il costo per l'utilizzo del camion necessario per il sollevamento dei vetri, atteso che l'ascensore non era adatto allo scopo, circostanza quest'ultima confermata dal teste di parte Per_1 appellante;
costo indicato anche nel preventivo (doc. 8).
Quanto alla esecuzione del contratto, parte appellata ha evidenziato che non aveva potuto completare la posa con le finiture e fornire il portoncino e l'ultima finestra a causa del recesso di e che i Pt_1 relativi costi non erano stati addebitati in fattura.
Erano state posate anche le c.d. L sulle finestre, circostanza emersa dalle dichiarazioni del teste
, che aveva riferito che in occasione del suo ingresso in cantiere nel marzo 2023 Testimone_8 aveva constatato solo la mancanza di alcune finiture, nello specifico alcuni piatti.
Dalla istruttoria, invece, non era emerso che i serramenti fossero stati mal posati.
In merito alla tempistica dei lavori era stato accertato che la gran parte dei serramenti era stata posata entro il 17/08/2022, fatta eccezione per 5 finestre lato ovest e per le porte sul retro posate tra il 23 e il 27/09/2022, avendo dovuto il Signor realizzare in un secondo momento anche le soglie, CP_1 commissionate solo il 06/09/2022, senza le quali le porte non potevano essere montate.
In ogni caso, l'appellato ha ribadito che non era stato convenuto alcun termine essenziale, né redatto un cronoprogramma dei complessivi lavori con le altre ditte impegnate nel cantiere.
Ha, quindi, concluso l'appellato che non essendo stato convenuto alcun termine essenziale per la consegna delle opere, non avrebbe potuto recedere dal contratto, impedendo così al di Pt_1 CP_1 portare a termine i lavori.
L'appellato ha, infine, contestato la fondatezza delle singole voci di danno addebitate da , Pt_1 evidenziando, in particolare:
- quanto allo smaltimento dei rifiuti, che nei preventivi si era impegnato a smaltire i soli CP_1 serramenti esistenti, testualmente escludendo dalla offerta lo smaltimento di cassonetti, tapparelle e tamponamenti;
- quanto ai danni al parquet, che non era stata raggiunta la prova che fossero stati causati da , CP_1 essendo le fotografie dimesse in atti prive di data ed avendo lavorato in cantiere anche altre ditte;
- quanto ai benefici fiscali, condizione per accedervi era il pagamento dell'intero corrispettivo dei lavori, mancato pagamento imputabile alla sola Pt_1
7. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente la Corte dà atto che l'appello è ammissibile. In conformità a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.p, parte appellante ha indicato puntualmente i capi della decisione impugnati e le ragioni delle singole censure.
7.1. Con il primo motivo di appello ha contestato che non aveva dimostrato l'esatto Pt_1 CP_1 ammontare del credito di cui alla fattura azionata monitoriamente atteso che le misure ed il numero dei serramenti indicati nella fattura non corrispondevano a quelli del preventivo consegnato a Pt_1 nel gennaio 2022.
Il motivo di appello è infondato.
Come condivisibilmente osservato da parte appellata il preventivo consegnato a nel gennaio Pt_1
2022 era un primo preventivo di massima, che poi era stato corretto nel numero degli infissi e nelle loro misure a seguito del sopralluogo in cantiere. La Corte osserva che la circostanza che il preventivo fosse stato redatto prima del sopralluogo è dimostrata dal fatto che nella proposta si legge (doc. 8
): CP_1
Tale puntualizzazione ha senso solo se inserita nel contesto di trattative che si sono svolte prima del rilievo ad opera di delle esatte misure degli infissi da fornire e posare. CP_1 Quanto agli infissi, i testi e hanno dichiarato che aveva posato Testimone_6 Testimone_7 CP_1
e fornito tutti i 95 serramenti descritti nella fattura 27/001 dd. 03 aprile 2023, completi di piatti e di elle.
La Corte osserva che i testi sono credibili, avendo entrambi lavorato in cantiere ed essendo le loro dichiarazioni coerenti con quanto riferito dal teste di parte appellante, sig. , il quale Testimone_8 ha dichiarato che quando era intervenuto in cantiere per completare le rifiniture dei serramenti nel marzo 2023 aveva visto posati tutti i serramenti, con la precisazione che mancavano solo alcune rifiniture, in particolare alcuni piatti.
Anche il teste introdotto da parte appellante, ha riferito che a fine settembre 2022 mancavano Per_1 solo due serramenti, cioè il portone e la finestra denominata H 2700.
Quanto alle misure dei serramenti indicate in fattura, l'appellante ha solo contestato che non fossero le stesse di quelle indicate nel preventivo, ma non ha contestato che non corrispondevano a quelle degli infissi effettivamente forniti e posati.
Il numero degli infissi forniti e posati è risultato inferiore rispetto a quello preventivato di 103 finestre e 9 porte, come diverse sono risultate le misure e in ragione di tali differenze ha rideterminato CP_1 al ribasso il prezzo finale: infatti, l'ammontare del corrispettivo fatturato pari a complessivi euro
87.580,00 (più iva) è inferiore a quello preventivato pari a complessivi euro 101.500,00 (più iva) (di cui 30.000, oltre iva, euro pagati da in acconto a seguito della emissione della fattura n. 24/001 Pt_1 del 29.04.2022 e l'importo rimanente fatturato a saldo ed azionato monitoriamente per 57.580,00, oltre iva, così per complessivi euro 87.580,00 (oltre iva) comprensivi anche della fornitura e posa delle soglie, originariamente non preventivate, e del costo del camion per il sollevamento dei vetri ai piani).
Quanto al dettaglio dei prezzi, la Corte osserva che sia nel preventivo che nella fattura i prezzi sono stati indicati forfettariamente a blocchi di finestre e porte, indipendentemente dalle loro misure, modalità di determinazione del prezzo mai contestata da prima del presente giudizio. Pt_1
7.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che non aveva completato i lavori perchè CP_1 non aveva provveduto alla sigillatura e siliconatura degli infissi e non aveva fornito il portoncino di ingresso e la finestra H 2700. Inoltre, i serramenti non erano stati montati a regola d'arte ed alcuni erano risultati del tutto errati nelle dimensioni.
Il motivo di appello è infondato.
La Corte dà atto che nella fattura azionata monitoriamente non sono compresi né la finestra H 2700, in quanto pacificamente non fornita, né il portoncino di ingresso, sia perché non fornito sia perché previsto nel preventivo quale omaggio. Analogamente è pacifico e non contestato che non aveva provveduto alle opere di finiture CP_1 interne.
Il mancato completamento della fornitura e della posa, tuttavia, non è imputabile al , atteso che CP_1 con pec del 07.10.2022 aveva intimato a la riconsegna delle chiavi dell'immobile (doc. Pt_1 CP_1
15 , così impedendogli di rifinire gli infissi già posati e completare la fornitura e la posa della Pt_1 finestra H 2700 e del portoncino di ingresso.
Con la citata mail aveva contestato a Pittau: Pt_1
a) di non avere terminato i lavori “nei termini perentori da lei ripromessi rappresentanti l'ennesimo posticipo”.
b) di non avere rimosso tutti i rifiuti che “come da offerta avrebbero dovuto essere rimossi a sue spese”;
c) che “i serramenti installati non presentano le necessarie opere di finitura (siliconature, schiumature, profile, etc)”;
d) che i serramenti presentavano dimensioni non corrette;
e) che le soglie delle porte-finestre non erano state installate nel modo corretto presentando
“numerose diffettologie in merito alle dimensioni, alla complanarità e all'asse di posa, nonché alla totale mancanza di tutte le opere di finitura”.
Le contestazioni poste da a fondamento della risoluzione del contratto sono infondate. Pt_1
a1) Quanto al termine di fine lavori, la Corte osserva che le parti avevano concluso il contratto di fornitura e posa oralmente e che dalla corrispondenza mail intercorsa non risulta che le stesse avessero stabilito un termine essenziale per l'esecuzione del contratto.
Dalla mail inviata da a il 24.06.2022 (doc. 15 ) risulta addirittura che aveva Pt_1 CP_1 CP_1 Pt_1 rimesso a la determinazione della data di consegna dei lavori (nella mail si legge: “con la CP_1 presente siamo a lamentare il considerevole ritardo con cui non state ancora iniziando le lavorazioni commissionatevi per cui ci avere richiesto un considerevole acconto che vi è stato prontamente corrisposto. Vogliate pertano provvedere a consegnare i lavori con cortese sollecitudine e darci tempestiva comunicazione in merito alla data di consegna dei lavori”).
Nel mese di settembre i lavori erano ancora in corso avendo solo in data 06.09.2022 accettato Pt_1 il preventivo per la fornitura e posa di n. 7 alzate e n. 2 soglie, ancora una volta senza indicare una data di fine lavori (v. doc. 17 : con mail dd. 02.09.2022 ore 19:17 aveva trasmesso a CP_1 CP_1 il preventivo per la fornitura e posa delle alzate e delle soglie;
con mail dd. 06.09.2022 ore Pt_1
05:53 TA a Pittau aveva risposto: “accettiamo il preventivo e vi preghiamo pertanto di procedere”).
Con mail del 15 settembre ore 12:45 l'arch. aveva scritto a : “post chiamata Controparte_5 CP_1 intercorsa riscrivo le date come recap per poter finalmente andare verso la chiusura del cantiere. Arrivo vetri 21/09/22 Montaggio definitivo dei serramenti il 23/09/22, tranne la finestra H 2700. Ci tengo a sottolineare l'estremo ritardo avvenuto da parte vostra nelle consegne di cantiere, avevamo pattuito con voi la prima settimana d'Agosto, non vorrei trovarmi nella stessa situazione del mese precedente, ovviamente questo slittamento comporta lo slittamento dei canoni di locazione, di conseguenza una perdita da parte della proprietà” (doc. 18 ). CP_1
Dalla citata mail emerge che le parti avevano più volte riprogrammato le date di consegna dei lavori, circostanza che conferma che alcun termine essenziale era stato fissato per il completamento delle opere. Anche il termine del 23.09.2022 non può essere considerato essenziale sia perché condizionato all'”arrivo dei vetri”, quindi alla prestazione di un terzo fornitore dei vetri, sia perchè la fornitura entro il 23 settembre non comprendeva anche la finestra H2700 e, pertanto, il cantiere non avrebbe comunque potuto essere chiuso, tant'è che l'arch. aveva precisato che con la fornitura delle Per_1 altre finestre si sarebbe imboccata la direzione verso la chiusura del cantiere e non che il cantiere sarebbe stato chiuso, quindi alcun addebito per mancata locazione dell'immobile poteva essere mosso alla . CP_1
Alla luce del contenuto della mail sopra citata risulta meramente pretestuosa la mail inviata sempre il 15 settembre alle ore 14:45 con la quale dopo avere lamentato il ritardo nella consegna dei Pt_1 lavori, aveva concluso nei seguenti termini: “Ci vediamo pertanto costretti, qualora non sia tutto consegnato entro il 20 settembre prossimo venturo, a comunicarle la ns intenzione di recedere dagli accordi convenuti per suo grave inadempimento: pertanto, non ricevendo la consegna di tutto il materiale ordinato entro tale data, consideri la presente quale annullamento dell'ordine”, atteso che l'appellante ben sapeva che solo il 21 settembre sarebbero stati consegnati i vetri (doc. 13 TA).
Tenuto conto che alcun termine essenziale era stato pattuito, che al mese di settembre aveva CP_1 posato tutti serramenti, ad eccezione della finestra H 2700 e del portoncino di ingresso, mancando solo le rifiniture (v. dichiarazioni dei testi riportate sub paragrafo 7.1.), illegittimamente con la Pt_1 mail del 07.10.2022 aveva intimato al la restituzione delle chiavi dell'immobile, impedendogli CP_1 di portare a termine i lavori.
b1) Quanto alla contestazione di non avere rimosso tutti i rifiuti che “come da offerta avrebbero dovuto essere rimossi a sue spese”, la Corte osserva che nel preventivo si era impegnato allo CP_1 smontaggio e smaltimento dei soli serramenti esistenti (doc. 8 ), quindi con esclusione dei CP_1 cassonetti e delle tapparelle, circostanza confermata dal fatto che in altro punto del preventivo il CP_1 aveva espressamente citato anche i cassonetti e le tapparelle distinguendoli dai “serramenti esistenti”.
I serramenti sono stati pacificamente smaltiti da , circostanza non contestata da e CP_1 Pt_1 risultante dal formulario rifiuti dimesso da sub doc. 19. CP_1 c1) Quanto alla mancanza delle opere di finitura, la Corte osserva che non aveva potuto CP_1 provvedervi perché glielo aveva impedito intimandogli, illegittimamente, la consegna delle Pt_1 chiavi dell'immobile.
d1) Quanto alla contestazione che i serramenti presentavano dimensioni non corrette, la Corte osserva che gli infissi erano stati forniti delle dimensioni adeguate e che le imperfezioni potevano essere corrette in sede di rifinitura dei lavori, come dimostrato dall'intervento effettuato su incarico di Pt_1 dalla ditta , che per completare i lavori non aveva dovuto sostituire alcun infisso (v. doc. Parte_6
29 : fattura n. 30/23 dd. 14.03.2023 emessa dalla ditta nei confronti di per Pt_1 Parte_6 Pt_1
“siliconatura serramenti MT 125,77” euro 377,31 più iva;
“fornitura e posa con siliconatura di piatti
… quantità 1” euro 202,62 più iva;
“sistemazione porta finistra appartamento interno 2” euro 150,00 più iva). La circostanza, infine, è stata confermata dal teste , il quale aveva riferito Testimone_8 che “al momento in cui io sono intervenuto nel cantiere (marzo 2023) ho visto posati tutti i serramenti.
Ricordo che mancavano solo alcune rifiniture, in particolare alcuni piatti” (v. verbale udienza del
24.09.2024).
La Corte, inoltre, osserva che la circostanza che solo nel mese di marzo 2023 aveva fatto Pt_1 completare le finiture degli infissi dimostra, ancora una volta, che per la conclusione dei lavori non era stato pattuito alcun termine essenziale e che, quindi, illegittimamente nel mese di ottobre Pt_1
2022 aveva impedito a di completare le finiture dei serramenti. CP_1
e1) Quanto alla contestazione che le soglie delle porte-finestre non erano state installate nel modo corretto presentando “numerose diffettologie in merito alle dimensioni, alla complanarità e all'asse di posa, nonché alla totale mancanza di tutte le opere di finitura”, la Corte rimanda a quanto sopra appena osservato, ribadendo che non ha neppure allegato di avere dovuto sostituire le soglie a Pt_1 dimostrazione che le imperfezioni non costituivano dei difetti, ma dipendevano dalla mancata realizzazione delle finiture.
Anche la doglianza relativa al danno conseguente alla mancata consegna della certificazione delle caratteristiche di trasmittanza termica dei serramenti, documentazione indispensabile per usufruire dei benefici fiscali, è infondata atteso che il riconoscimento dei benefici fiscali era subordinato al pagamento del corrispettivo dell'intera fornitura da parte di Pt_1
Infine, l'appellante non ha dimostrato che aveva arrecato danni al parquet. Pt_1
Sul punto TA ha articolato i seguenti capitoli di prova:
“26) Vero che nel corso dello smontaggio dei serramenti il Sig. posava gli infissi sopra CP_1 il pavimento in parquet senza alcun tipo di protezione volta a proteggere lo stesso come da foto che mi si rammostrano (doc. 26); 30) Vero che successivamente alla posa degli infissi ed a causa dei segni da striscio e battuta sul pavimento dell'immobile la ditta si è dovuta rivolgere alla Controparte_3 Parte_3 per ripristinare il danno;
32) Vero che i pavimenti in parquet presentavano dei graffi da striscio / battuta come da documento che si rammostra (doc. 26)”.
La Corte osserva che nella foto dimessa da TA sub doc. 26, che si riproduce di seguito, le finestre sono appoggiate direttamente a contatto con il pavimento;
nelle zone di lavoro in prossimità delle finestre sono stati posati dei teli a protezione del pavimento, accorgimento che dimostra l'attenzione degli operai nel salvaguardare l'integrità del parquet, che risulta impolverato ma non danneggiato.
I capitoli di prova articolati da TA sono, pertanto, inammissibili in quanto irrilevanti: il solo fatto di appoggiare le finestre direttamente sul pavimento non è condotta di per sé idonea a provocare danni;
contrariamente a quanto dedotto nel capitolo sub 32 nella foto non si vedono “graffi da striscio”; in ogni caso, come allegato dalla stessa in cantiere operavano più ditte Pt_1 contemporaneamente e nei capitoli di prova non è stata dedotta la circostanza che alcuno abbia visto o i suoi operai spostare le finestre trascinandole sul pavimento, circostanza, peraltro, non CP_1 credibile stante la premura di di proteggere il parquet con i teli nelle zone sotto le finestre dove CP_1 venivano svolti i lavori. Per quanto sopra osservato, sono risultati infondati anche i residui motivi di appello con i quali Pt_1 ha lamentato sub 5.3. il mancato completamento dei lavori entro il 30.06.2022; ha sostenuto sub 5.4. di essere legittimamente receduta dal contratto ed ha lamentato sub 5.5. il mancato accertamento dei danni subiti a causa dell'inadempimento da parte di . CP_1
Infine, la Corte dà atto che solo nelle conclusioni l'appellante ha chiesto in via preliminare di accertare e dichiarare la carenza delle condizioni di ammissibilità dell'azione monitoria e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda, sulla quale il Tribunale non ha provveduto, è in ogni caso infondata.
In sede monitoria ha depositato copia della fattura azionata e l'estratto autentico del registro CP_1 iva della pagina con annotata la predetta fattura, prova scritta idonea ai sensi dell'art. 635 c.p.c..
Contrariamente a quanto allegato dall'appellante nell'atto di citazione in opposizione, la fattura azionata reca la descrizione delle prestazioni eseguite da . Nella fattura si legge: “Saldo per CP_1 lavori di sostituzione infissi in alluminio, profilo a taglio termico, completi di accessori d'uso, vetro termophan stratificato, doppia camera … misure e tipologie diverse”, segue il dettaglio in numeri e misure degli infissi forniti, l'indicazione del cantiere di via Mazzini 6 Pordenone ed il corrispettivo complessivo di euro 57.580,00, oltre iva (pari a 67.456,16 iva); sono indicate anche le ulteriori voci, con correlativo corrispettivo, della manodopera, della fornitura e posa delle alzate (con relative misure e quantità) ed il costo del camion per il sollevamento dei vetri ai piani.
Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 26.001,00 ed € 52.00,00, in considerazione della soccombenza (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione determinata nel minimo in considerazione della limitata attività svolta,
e fase decisoria per complessivi euro 8.469,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...] nei confronti di , così provvede: Controparte_3 CP_1 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Controparte_3 in favore dell'appellato che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre al 15% CP_1 per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 03.12.2025 Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 190/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA on l'Avv. Vollaro Adriano del Foro di Pordenone e l'Avv. Ciacci Parte_1
Andrea del Foro di Pordenone giusta procura dd. 09.04.2025 rilasciata per il grado di appello
- APPELLANTE-
CONTRO
, con l'Avv. Querini Silvia del Foro di Pordenone giusta procura dd. 05.12.2023 CP_1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 142/2025 del Tribunale di Pordenone del 09.03.2025, emessa nel giudizio N. RG 1771/2023.
Causa iscritta a ruolo il 19.04.2025 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 142/2025 pubblicata il 09.03.2025 pronunciata dal Tribunale di Pordenone, sezione civile, nel procedimento n. R.G. 1771/2023, notificata a mezzo PEC in data 11 marzo 2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano:
In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza delle condizioni di ammissibilità dell'azione monitoria e quindi revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n.ro 1366/2023 emesso dal Tribunale di
Pordenone nel proc. monitorio n.ro RG 613/2023;
Nel merito: accertato il grave inadempimento del sig. per quanto esposto in premessa, revocarsi CP_1 il decreto ingiuntivo opposto n.ro 1366/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone nel proc. n.ro RG
613/2023 e rigettare tutte le domande formulate dalla ditta in quanto infondate in fatto e in CP_1 diritto. In riforma della sentenza di primo grado condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di primo grado. Condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
Si chiede la prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che per la ristrutturazione dei quattro appartamenti/uffici posti ai piani superiori dell'edificio venivano incaricate numerose ditte, tra cui il Sig. , che avrebbe dovuto occuparsi della CP_1 sostituzione, fornitura e posa di serramenti in alluminio a taglio termico, nonché di soglie da posare presso il predetto cantiere;
2) Vero che il Sig. assicurava alla e al referente di cantiere Arch. CP_1 Pt_1 Controparte_2 che i lavori sarebbero terminati entro e non oltre la data del 30 giugno 2022; Persona_1
3) Vero che i primi giorni del mese di luglio 2022, i lavori risultavano appena iniziati, tanto che il legale della ed il referente di cantiere Arch. si vedevano costretti a Controparte_3 Per_1 recarsi presso la ditta opposta per chiedere spiegazioni a riguardo.
4) Vero che in tale sede il Sig. rassicurava il referente di cantiere Arch. che i lavori CP_1 Per_1 sarebbero giunti a termine entro e non oltre il successivo 10 agosto 2022.
5) Vero che il 10 agosto 2022 i lavori commissionati al erano ancora in corso d'opera. CP_1
6) Vero che il Sig. assicurava al referente di cantiere e al legale rappresentante della CP_1 [...] che i lavori sarebbero giunti a termine entro il 31 agosto 2022. Controparte_3
7) Vero che anche alla data del 31 agosto 2022 i lavori commissionati al Pittau erano ancora in corso d'opera e quest'ultimo chiedeva alla proprietà di rinviare la data di scadenza prima al 15 e poi al 20 settembre 2022.
8) Vero che nel corso dei lavori il Sig. aveva ad accumulare tutto il materiale di scarto ed i CP_1 serramenti sostituiti nella terrazza dell'immobile come da documento che mi si rammostra (doc. 11). 9) Vero che lo stesso provvedeva a smaltire esclusivamente i vecchi serramenti in materiale CP_1 metallico.
10) Vero che in data 10 settembre 2022 la contestava quanto sopra al Controparte_3 CP_1 richiedendo di provvedere allo smaltimento dei materiali di scarto (in particolare dei cassonetti e rotolanti), allegando ampio dossier fotografico attestante un tanto, come da documento che mi si rammostra (doc. 11).
11) Vero che la si è dovuta far carico delle relative spese di smaltimento Controparte_3 incaricando la ditta Sari Gianni S.r.l., come da documento che mi si rammostra (doc. 25).
12) Vero che tutti gli appartamenti ad eccezione del sub 5 sono dotati di porte-finestre.
Si indicano quali testimoni l'Arch. con Studio in Pordenone, presso Persona_1 Testimone_1
CT M&Z e con Studio in Cordenons. Testimone_2
13) Vero che in data 7 ottobre 2022, a seguito di sopralluogo tecnico operato dalla proprietà assieme al referente di cantiere Arch. e dell'Ing. la contestava al Per_1 Per_2 Controparte_3
la parziale fornitura e posa dei serramenti documentata (anche in questo caso) da numerose CP_1 foto scattate in loco, come da documento che mi si rammostra (doc. 15).
Si indicano quali testi l'Arch. con Studio in Pordenone e l'Ing. con Persona_1 Testimone_3
Studio in Pordenone.
14) Vero che la sua azienda era stata contattata dall'Arch. per realizzare controsoffitti e Per_1 tamponamenti in cartongesso, stuccature e tinteggiature presso il cantiere di Via Mazzini n. 6;
15) Vero che tra le opere commissionate dalla proprietà venivano richieste anche quelle consistenti nella chiusura dei fori sovrastanti le luci ove risiedevano i vecchi infissi precedentemente asportati dal Sig. (chiusura a elle L); CP_1
16) Vero che detti fori si erano creati a seguito della rimozione dei cassonetti contenenti i rotolanti e le tapparelle con i relativi meccanismi;
17) Vero che prima di poter realizzare la chiusura di detti fori risultava necessaria l'installazione dei nuovi infissi;
18) Vero che in data 20 settembre 2022 informava telefonicamente il Sig. dell'arrivo Persona_3 di n. 6 porte-finestre presso il cantiere sito in Via Mazzini n. 6 di proprietà della Controparte_3
[...]
19) Vero che la conversazione tramite applicazione “WhatsApp” del 20.09.2022, come da foto che si rammostrano al Teste (Doc. 34), è avvenuta tra l'utenza telefonica del sig. e il sig. Testimone_2
Persona_3
20) Vero che all'arrivo delle finestre in data 20.09.2022 scattava due fotografie ritraenti i serramenti giunti in loco come da documento che si rammostra (doc. 34); 21) Vero che per i lavori di ristrutturazione dell'immobile erano state coinvolte anche altre ditte tra cui la ditta RO EZ e la ditta Parte_2
22) Vero che la ditta prima di procedere all'applicazione delle botole e delle bocchette per i Pt_2 climatizzatori, attendeva che venissero ultimati i lavori di cartongesso a lei commissionati;
23) Vero che la ditta RO EZ prima di procedere all'applicazione dei faretti e dei led attendeva che venissero ultimati i lavori di cartongesso a lei commissionati;
24) Vero che le pitture del cartongesso e delle pareti interne dell'immobile poteva avvenire solo successivamente all'ultimazione delle opere in cartongesso;
25) Vero che per tali motivazioni il legale della ed il referente di cantiere Controparte_3
Arch. lamentavano in più occasioni al Pittau la mancata consegna dei serramenti nei tempi e Per_1 nei modi concordati;
26) Vero che nel corso dello smontaggio dei serramenti il Sig. posava gli infissi sopra il CP_1 pavimento in parquet senza alcun tipo di protezione volta a proteggere lo stesso come da foto che mi si rammostrano (doc. 26);
27) Vero che nel medesimo periodo la sua azienda era impegnata anche in altri cantieri;
28) Vero che per rispettare le tempistiche concordate con le altre committenze vi vedevate costretti a sospendere i lavori nel cantiere di Via Mazzini n. 6 sino a quando non veniva completata Co l'installazione di tutti i serramenti da parte del;
CP_1
29) Vero che detta circostanza ha comportato ulteriori ritardi rispetto alle tempistiche concordate con la Controparte_3
30) Vero che successivamente alla posa degli infissi ed a causa dei segni da striscio e battuta sul pavimento dell'immobile la ditta si è dovuta rivolgere alla Controparte_3 Parte_3 per ripristinare il danno;
Si indica quale teste il Sig. di Pordenone. Testimone_2
31) Vero che in data 3 novembre 2022 la ha commissionato alla ditta Controparte_3 Parte_3 la e la verniciatura dei pavimenti dell'immobile di sua proprietà sito in Pordenone,
[...] Parte_4
Via Mazzini, n. 6 come da documento che si rammostra (docc. 27 e 28);
32) Vero che i pavimenti in parquet presentavano dei graffi da striscio / battuta come da documento che si rammostra (doc. 26);
33) Vero che la ha integralmente corrisposto il quantum dovuto per dette Controparte_3 lavorazioni come da documento che si rammostra (docc. 27 e 28);
34) Vero che i danni riscontrati sul parquet erano compatibili con la posa dei serramenti sul pavimento stesso senza protezione. 35) Vero che per eliminare i segni da striscio e battuta era necessario svolgere i lavori commissionati alla ditta . Parte_5
Si indica quale teste il Sig. presso la di Spisska' Nova Ves Parte_5 Parte_3
(Slovacchia).
36) Vero che nel mese di maggio 2022 la ha commissionato alla ditta Controparte_3 Pt_2 gli impianti idraulici, di climatizzazione e riscaldamento dell'immobile di sua proprietà sito in
Pordenone, Via Mazzini.
37) Vero che in tale sede veniva concordato con la proprietà che i lavori terminassero entro e non oltre il mese di agosto 2022.
38) Vero che prima di terminare le opere commissionate alla ditta ed in particolare Pt_2
l'installazione dell'impianto di climatizzazione, la posa delle pompe di calore e acqua sanitaria dovevano essere installati per intero tutti i serramenti all'interno dell'immobile e terminate le opere in cartongesso;
39) Vero che le opere commissionate al hanno subito dei forti ritardi rispetto a quanto Pt_2 concordato con la proprietà dell'immobile;
40) Vero che considerato il ritardo nella posa dei serramenti la ditta ha preso altri incarichi Pt_2 presso altri cantieri in attesa che venisse completata l'installazione di tutti gli infissi;
41) Vero che i lavori commissionati alla ditta sono terminati nel mese di gennaio 2023. Pt_2
Si indica quale teste il Sig. presso la ditta di Porcia. Testimone_4 Parte_2
42) Vero che nel mese di maggio 2022 la ha commissionato alla ditta RO Controparte_3
EZ gli impianti elettrici, comprensivi dell'installazione dell'impianto di climatizzazione e luci all'interno dell'immobile di sua proprietà sito in Pordenone, Via Mazzini, n. 6;
43) Vero che in tale sede veniva concordato con la proprietà che i lavori terminassero entro e non oltre il mese di agosto 2022;
44) Vero che prima di terminare le opere commissionate alla ditta RO EZ ed in particolare il collegamento dei motori dell'impianto di climatizzazione, dei faretti e dei frutti dovevano essere terminate le opere in cartongesso;
45) Vero che le opere commissionate alla RO EZ hanno subito dei forti ritardi rispetto a quanto concordato con la proprietà dell'immobile;
46) Vero che detti ritardi sono dovuti al fatto che i serramenti non erano stati ancora installati all'interno dell'immobile di Via Mazzini n. 6;
47) Vero che visto il ritardo nella posa dei serramenti la ditta RO EZ ha preso altri incarichi presso altri cantieri in attesa che venisse completata l'installazione di tutti gli infissi e del cartongesso;
48) Vero che i lavori commissionati alla ditta RO EZ sono terminati nel mese di febbraio 2023. Si indica quale teste il Sig. presso RO EZ di Porcia. Testimone_1
47) Vero che nel mese di gennaio 2023 la ha commissionato alla ditta Controparte_3 Pt_6
degli interventi consistenti nella siliconatura e finitura dei serramenti presenti nell'immobile
[...] di sua proprietà sito in Pordenone, Via Mazzini, n. 6 come da documento che si rammostra (docc. 29
e 30).
Si indica quale teste il Sig. presso la ditta di Porcia. Testimone_5 Parte_6
Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari che in denegata ipotesi dovessero essere ammessi con i medesimi testi già indicati.
Per parte appellata:
NEL MERITO: respinta ogni contraria e diversa istanza, rigettare l'appello e le domande tutte siccome ex adverso proposte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n.
142/2025 resa dal Tribunale di Pordenone.- Spese del presente grado di giudizio interamente rifuse, oltre oneri.
IN VIA ISTRUTTORIA, MERAMENTE EVENTUALE: nell'ipotesi in cui si ritenesse necessario un approfondimento istruttorio, si reiterano in questa sede le istanze istruttorie siccome già formulate in comparsa di costituzione e risposta di primo grado, con opposizione a quelle avverse per i motivi già ampiamente esplicitati nella memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. dd. 09/02/2024, cui si rinvia.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 613 emesso dal Tribunale di Pordenone il 06.07.2023 a
[...]
(d'ora in avanti è stato ingiunto il pagamento a favore di , titolare Parte_1 Pt_1 CP_1 della omonima ditta individuale, della somma residua di euro € 51.625,66, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in forza della fattura a saldo n. 27/001 del 03.04.2023 emessa con la causale fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio a taglio termico e di soglie presso il cantiere sito in Pordenone Via Mazzini 6, per l'importo di euro 67.456,16, in relazione alla quale aveva Pt_1 versato il minor importo di euro 15.830,50.
2. ha proposto opposizione al d.i. rappresentando in fatto di avere acquistato nel 2019 il Pt_1 complesso immobiliare sito in Pordenone Via Mazzini n. 6 con l'intenzione di ristrutturarlo realizzando un fondo commerciale, due uffici e due appartamenti da concedere in locazione. A tal fine aveva dato incarico ad una serie di ditte, con le quali era stato concordato un cronoprogramma in base al quale i lavori sarebbero dovuti terminare entro il mese di agosto 2022, così consentendo alla di dare in locazione le singole unità già con il mese di settembre 2022. Pt_1
In particolare, con la ditta era stato concluso un contratto di fornitura e posa in opera di CP_1
95 infissi e di una porta battente con termine dei lavori entro il 30.06.2022. La ditta aveva, tuttavia, maturato sin da subito dei ritardi. Le parti, in ultimo, avevano concordato verbalmente che la posa dei serramenti sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 31.08.2022.
La ditta non aveva rispettato neppure tale termine ed aveva chiesto di procrastinare la fine dei CP_1 lavori dapprima al 15 settembre, termine poi posticipato al 20 settembre.
L'opponente ha proseguito rappresentando che:
- il 02.09.2022 la ditta Pittau aveva inviato un nuovo preventivo per euro 1.000,00, oltre iva, per la fornitura e posa di soglie in marmo, rivelatesi necessarie per la posa dei serramenti;
- la ditta non aveva smaltito tutto il materiale di scarto relativo ai serramenti sostituiti, come CP_1 invece concordato, essendosi limitata a smaltire solo i serramenti in materiale metallico, lasciando sul posto i cassonetti ed i rotolanti;
- il 15.09.2022 aveva intimato alla di concludere i lavori, pena la risoluzione del Pt_1 CP_1 contratto;
- in data 05.10.2022 aveva chiesto a di indicare le misure del portoncino d'ingresso, a CP_1 Pt_1 dimostrazione che i lavori non erano ancora terminati;
richiesta non riscontrata dal momento che il contratto si era già risolto per colpa di;
CP_1
- in data 07.10.2022, a seguito di sopralluogo, aveva contestato a la parziale fornitura e Pt_1 CP_1 posa dei serramenti, chiedendo la consegna delle chiavi dell'immobile. aveva risposto a mezzo CP_1 del proprio legale rappresentando che le chiavi non potevano essere consegnate prima del 18.10.2022 perché il sig. si trovava all'estero; CP_1
- il 17.10.2022 il sig. si era recato in cantiere installando alcuni serramenti. CP_1
Tanto premesso, l'opponente ha dedotto che la ditta non aveva fornito due ulteriori serramenti, CP_1 tra cui il portoncino d'ingresso; che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte; che non erano state completate le rifiniture;
infine, che non era stata consegnata la certificazione delle caratteristiche di trasmittanza termica dei serramenti, documentazione indispensabile per usufruire dei benefici fiscali. Quanto alla fattura azionata monitoriamente, emessa da per la somma di euro 67.456,16, CP_1 ha contestato che era stata inserita la spesa di 1000 euro relativa al camion per il sollevamento Pt_1 dei vetri ai piani superiori, che non era stata concordata, ed ha rappresentato di avere provveduto al pagamento della minor somma di euro 15.830,50 per il lavoro effettivamente svolto, decurtati i danni patiti.
In diritto. Preliminarmente ha chiesto revocarsi il d.i. opposto perché nullo non recando la Pt_1 fattura azionata l'indicazione della natura, quantità e qualità dei servizi prestati.
Nel merito ha contestato ed opposto in compensazione i seguenti danni:
- mancato incasso degli affitti di cui ai contratti già conclusi con decorrenza dal mese di settembre
2022 pari ad euro 18.600,00; - spese sostenute per lo smaltimento dei materiali lasciati in cantiere dalla pari ad euro 2.562,00; CP_1
- spese sostenute per riparare i danni al parquet dei due appartamenti provocati dalla , che vi CP_1 aveva posato sopra i vecchi serramenti senza alcuna protezione, pari ad euro 6.842,00;
- spese sostenute per completare i lavori non finiti dalla : euro 377,21, oltre iva, per la CP_1 siliconatura dei serramenti;
euro 202,67, oltre iva, per copri avvolgibili;
euro 150,00, oltre iva, per la sistemazione di porta finestra dell'appartamento n. 2; euro 291,18, oltre iva, per applicazione ELLE;
euro 45,00, oltre iva, per fissaggio piatti sostegno guarnizioni;
euro 400,00, oltre iva, per sistema profili porta attico;
- euro 33.143,50 pari alla perdita della detrazione fiscale a causa della mancata trasmissione da parte della della necessaria certificazione;
CP_1
- euro 7.662,00 pari al costo del portoncino di ingresso dell'immobile non fornito.
3. Costituendosi il sig. ha rappresentato di non essersi mai impegnato a concludere la fornitura CP_1
e posa in opera dei serramenti entro il 30.06.2022.
Solo in data 08.07.2022, in occasione di un incontro tra le parti, presente anche l'arch. per la Per_1 prima volta era stata concordata la data del 20.08.2022 limitatamente alla posa dei serramenti della facciata dell'edificio su via Mazzini.
Ha proseguito il convenuto rappresentando che il 17 agosto 2022 erano stati posati quasi tutti i serramenti commissionati (quindi non solo di quelli specificatamente richiesti per la data del 20 agosto 2022), fatta eccezione solo per cinque finestre lato ovest e per le porte sul retro, queste ultime non posate a causa della inadeguatezza delle soglie esistenti, tanto che in data 06 settembre 2022 la committenza aveva accettato il preventivo specificatamente elaborato per la relativa integrazione/modifica.
La posa era stata completata tra il 23 e il 27 settembre 2022 (fatta eccezione per la sola finestra H
2700 sulla cui realizzazione la committenza aveva da subito manifestato perplessità tanto da essere stata commissionata solo nella prima metà di settembre), preceduta il 05 settembre 2022 dallo smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell'offerta iniziale.
Infine, il sig. ha dedotto che sarebbe dovuto tornare in cantiere per dar corso alle finiture interne CP_1 una volta ultimati gli interventi del cartongessista e del pittore, ma ciò non era stato possibile in quanto aveva intimato la restituzione delle chiavi. Pt_1
Tanto premesso, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
L'eccepita nullità del d.i. era infondata in quanto la fattura azionata conteneva la descrizione delle prestazioni in relazione alle quali era stata emessa.
Nel merito, il convenuto ha evidenziato che la fattura era stata emessa per l'importo concordato di euro 83.530,00, maggiorato della somma di euro 1.050,00 per la fornitura e posa delle soglie, come da preventivo, e di euro 1.000,00 per l'utilizzo del camion per il sollevamento dei vetri, come da preventivo.
Alcun ritardo poteva essere contestato al , atteso che non era stato pattuito alcun termine CP_1 essenziale.
Quanto allo smaltimento dei rifiuti, ha rappresentato che si era obbligato allo smaltimento dei CP_1 soli serramenti esistenti, esclusi, quindi, cassonetti, tapparelle e tamponamenti.
Quanto ai graffi sul parquet, il ha contestato che non erano allo stesso imputabili, tenuto conto CP_1 che plurime erano state le ditte che avevano operato e che le foto dimesse in atti erano prive di data.
Quanto alla contestazione di non avere completato l'opera, il ha obiettato che era stata la CP_1 committenza a pretendere la restituzione delle chiavi anzitempo.
Quanto alla mancata trasmissione della documentazione, l'opposto ha fatto presente che era disponibile sin dal mese di maggio 2023, ma che non l'aveva richiesta essendo ben consapevole Pt_1 che condizione per godere del beneficio fiscale era il previo pagamento del dovuto.
Infine, il portoncino di ingresso non era stato fornito perché l'installazione era impedita dal cancello in ferro antistante il portone, le cui ante aprendosi verso l'interno occupavano l'ingombro del portoncino che si apriva verso l'esterno, impedendone l'apertura.
4. Con la sentenza appellata, all'esito della istruttoria per testi, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, confermando il d.i. opposto.
Secondo il giudice di prime cure non era emersa alcuna pattuizione iniziale di un termine fisso per la consegna dei lavori, né l'essenzialità di tale termine.
In particolare, le dichiarazioni del teste di parte attrice opponente erano smentite dal contenuto Per_1 della mail dd. 24.06.2022, con la quale il legale rappresentante di aveva contestato il ritardo Pt_1 nell'inizio dei lavori ed aveva chiesto al di comunicargli la data di consegna degli stessi (doc. CP_1
9 parte attrice opponente).
La natura non essenziale del termine dei lavori era confermata dal fatto che in occasione dell'incontro dell'8 luglio 2022 la committenza era stata solo rassicurata dal sulla consegna dei lavori entro CP_1 il 10 luglio, nonché dalle plurime “proroghe” concordate.
Quanto alla esecuzione del contratto, i testi avevano dichiarato che tutti i 95 serramenti commissionati al erano stati forniti e posati. Gli unici elementi mancanti rispetto all'ordine iniziale erano le CP_1 finiture e la fornitura e posa della finestra H2700 e del portoncino di ingresso, voci non ricomprese nella fattura azionata con il ricorso monitorio.
Il , inoltre, aveva smaltito i vecchi infissi, come previsto nel contratto, circostanza emersa dalle CP_1 dichiarazioni del teste e provata documentalmente dalla convenuta opposta, ed aveva fornito Per_1 le soglie per euro 1.050,00 come da preventivo approvato dalla committenza. Anche la somma di euro 1.000 relativa all'utilizzo del camion elevatore era prevista nell'offerta iniziale accettata da Pt_1
Infine, non era stata raggiunta la prova che i danni alla pavimentazione fossero stati causati dal . CP_1
Con riferimento alla mancata ultimazione delle opere, secondo il Tribunale l'inadempimento non era imputabile al , atteso che in data 07.10.2022 era stata a comunicare il proprio recesso dal CP_1 Pt_1 contratto, così impedendo al di portare a termine i lavori. CP_1
5. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. Controparte_3
5.1. Errato riconoscimento degli importi azionati con la fattura. Insussistenza del credito azionato.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva considerato che aveva contestato al Pt_1 CP_1 il ritardo nei lavori già con pec del 24.06.2022, quindi con pec del 10.09.2022 e del 07.10.2022. In ultimo, con pec del 10.10.2022 era stato contestato anche il mancato completamento dei lavori.
A fronte di tali contestazioni, non aveva fornito la prova di avere eseguito tutti i lavori e di CP_1 averli eseguiti a regola d'arte.
Non era stata raggiunta neppure la prova che gli importi di cui alla fattura azionata con il ricorso monitorio corrispondevano a quanto pattuito.
Secondo l'appellante era documentalmente provato che, da principio, aveva dimesso un CP_1 preventivo completamente errato quanto al numero dei serramenti da fornire ed al prezzo dell'opera, pertanto, non aveva potuto avere contezza del costo finale complessivo dei lavori. Pt_1
Nella fattura emessa a saldo le misure dei serramenti e le quantità non corrispondevano a quelle del preventivo consegnato dal nel gennaio 2022, pertanto, tale preventivo non poteva essere preso CP_1 come riferimento per la quantificazione del dovuto.
Infine, l'appellante ha evidenziato che costituendosi nel giudizio di opposizione aveva chiesto CP_1 la condanna di al pagamento della somma di euro 51.625,66 a saldo della fattura azionata, Pt_1 mentre solo nel foglio di precisazione delle conclusioni aveva, tardivamente, aggiunto anche la dicitura “o della diversa somma di giustizia …”.
5.2. Mancato accertamento dell'inadempimento del convenuto. Mancata ultimazione delle opere.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che non aveva completato CP_1
i lavori oggetto di contratto, tuttavia aveva confermato il d.i. opposto.
In particolare, era stato accertato che non aveva provveduto alla sigillatura e siliconatura degli CP_1 infissi e non aveva fornito il portoncino di ingresso e la finestra H 2700.
Inoltre, i serramenti non erano stati montati a regola d'arte ed alcuni erano risultati del tutto errati nelle dimensioni.
5.3. Mancato accertamento dell'inadempimento del convenuto. Mancato rispetto dei termini di consegna pattuiti.
L'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il teste Per_1 aveva confermato che si era impegnato a completare i lavori entro e non oltre la data del CP_1
30.06.2022.
Anche il teste di parte convenuta opposta , per quanto inattendibile, essendo il figlio Testimone_6 convivente di ed avendo appreso le circostanze riferite dalla madre, aveva confermato CP_1 che era stato pattuito un termine per la consegna dei lavori, indicato però nell'8 agosto, termine che il aveva, tuttavia, dimostrato di non potere adempiere, avendo convocato il proprio operaio in CP_1 cantiere per il 16 di agosto (v. dichiarazioni teste ). Testimone_7
5.4. Errata interpretazione sulla responsabilità della chiusura del rapporto.
L'appellante ha lamentato che, alla luce dell'inadempimento di , che non aveva terminato i CP_1 lavori entro il termine essenziale pattuito, legittimamente era receduta dal contratto. Pt_1
5.5. Mancato accertamento dei danni subiti per l'inadempimento.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva considerato gli ingenti danni subiti da a Pt_1 causa dell'inadempimento di . Danni costituiti dal mancato introito dei canoni di locazione;
CP_1 dalle spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti, per riparare il parquet danneggiato, per il completamento dei lavori non eseguiti dal;
dalla mancata percezione delle detrazioni fiscali, CP_1 non avendo il redatto la documentazione necessaria per accedere al beneficio;
dalla mancata CP_1 fornitura e posa in opera del portoncino di ingresso, che avrebbe dovuto essere fornito gratuitamente e della finestra MT 2,700. Quanto al portoncino, ha allegato di essersi dovuta rivolgere ad altra Pt_1 ditta, che aveva preventivato un costo di euro 7.662,00.
6. Si è costituita l'appellata osservando che aveva commissionato al sig. la fornitura e la Pt_1 CP_1 posa in opera presso il cantiere ubicato in Pordenone Via Mazzini 6 dei serramenti descritti nei due preventivi trasmessi il 21/01/2022, versando il 03/05/2022 un acconto di Euro 30.000= oltre IVA
(doc. 8 e 9).
L'appellata ha evidenziato che si trattava di preventivi di massima, anche in relazione al numero dei serramenti, necessariamente suscettibili di variazione in corso d'opera come peraltro testualmente indicato laddove si leggeva che “Il presente preventivo è puramente indicativo e come tale suscettibile di variazioni nel caso la realizzazione dovesse risultare diversa o nel caso si richiedano lavorazioni, modifiche o componenti aggiuntive” (doc. 8).
Per la consegna dell'opera non era stata prevista né alcuna data, tantomeno quella del 30/06/2022, né al serramentista era stato consegnato alcun crono-programma. Solo in occasione dell'incontro del 08.07.2022, presente anche l'arch. per la prima volta era Per_1 stata discussa la tempistica dei lavori, con richiesta da parte di di posare i serramenti della sola Pt_1 facciata dell'edificio su via Mazzini entro il 20.08.2022.
Il 17.08.2022 aveva posato quasi tutti i serramenti ordinati, ad eccezione di 5 finestre lato ovest CP_1
e delle porte sul retro, queste ultime non posate a causa della inadeguatezza delle soglie esistenti;
per la fornitura di nuove soglie era stato, pertanto, redatto preventivo accettato da il 06.09.2022 Pt_1
(doc. 17).
La posa era stata completata tra il 23 e 27.09.2022, fatta eccezione per la sola finestra H2700 sulla cui realizzazione la committenza aveva da subito manifestato perplessità, tanto da essere stata commissionata la prima metà di settembre.
In precedenza, il 05/09/2022 aveva provveduto allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto CP_1 dell'offerta iniziale (doc. nn. 18 e 19).
Ha proseguito l'appellato evidenziando che non aveva potuto completare le rifiniture interne avendo intimatogli la restituzione delle chiavi. Pt_1
Tanto premesso in fatto, l'appellato preliminarmente ha contestato l'inammissibilità dell'appello in quanto generico in violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c..
Nel merito, quanto alla entità del credito azionato, l'appellato ha evidenziato che nella citazione Pt_1 in opposizione non ne aveva contestato l'ammontare, avendo eccepito in compensazione i danni cagionati dal . CP_1
Quanto alla esecuzione del contratto, l'appellato ha dedotto che era stata provata la fornitura e posa dei 95 infissi, delle 7 alzate e delle 2 soglie come descritto nella fattura azionata monitoriamente n.
27/001 del 03.04.2023.
Era dovuto anche il costo per l'utilizzo del camion necessario per il sollevamento dei vetri, atteso che l'ascensore non era adatto allo scopo, circostanza quest'ultima confermata dal teste di parte Per_1 appellante;
costo indicato anche nel preventivo (doc. 8).
Quanto alla esecuzione del contratto, parte appellata ha evidenziato che non aveva potuto completare la posa con le finiture e fornire il portoncino e l'ultima finestra a causa del recesso di e che i Pt_1 relativi costi non erano stati addebitati in fattura.
Erano state posate anche le c.d. L sulle finestre, circostanza emersa dalle dichiarazioni del teste
, che aveva riferito che in occasione del suo ingresso in cantiere nel marzo 2023 Testimone_8 aveva constatato solo la mancanza di alcune finiture, nello specifico alcuni piatti.
Dalla istruttoria, invece, non era emerso che i serramenti fossero stati mal posati.
In merito alla tempistica dei lavori era stato accertato che la gran parte dei serramenti era stata posata entro il 17/08/2022, fatta eccezione per 5 finestre lato ovest e per le porte sul retro posate tra il 23 e il 27/09/2022, avendo dovuto il Signor realizzare in un secondo momento anche le soglie, CP_1 commissionate solo il 06/09/2022, senza le quali le porte non potevano essere montate.
In ogni caso, l'appellato ha ribadito che non era stato convenuto alcun termine essenziale, né redatto un cronoprogramma dei complessivi lavori con le altre ditte impegnate nel cantiere.
Ha, quindi, concluso l'appellato che non essendo stato convenuto alcun termine essenziale per la consegna delle opere, non avrebbe potuto recedere dal contratto, impedendo così al di Pt_1 CP_1 portare a termine i lavori.
L'appellato ha, infine, contestato la fondatezza delle singole voci di danno addebitate da , Pt_1 evidenziando, in particolare:
- quanto allo smaltimento dei rifiuti, che nei preventivi si era impegnato a smaltire i soli CP_1 serramenti esistenti, testualmente escludendo dalla offerta lo smaltimento di cassonetti, tapparelle e tamponamenti;
- quanto ai danni al parquet, che non era stata raggiunta la prova che fossero stati causati da , CP_1 essendo le fotografie dimesse in atti prive di data ed avendo lavorato in cantiere anche altre ditte;
- quanto ai benefici fiscali, condizione per accedervi era il pagamento dell'intero corrispettivo dei lavori, mancato pagamento imputabile alla sola Pt_1
7. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente la Corte dà atto che l'appello è ammissibile. In conformità a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.p, parte appellante ha indicato puntualmente i capi della decisione impugnati e le ragioni delle singole censure.
7.1. Con il primo motivo di appello ha contestato che non aveva dimostrato l'esatto Pt_1 CP_1 ammontare del credito di cui alla fattura azionata monitoriamente atteso che le misure ed il numero dei serramenti indicati nella fattura non corrispondevano a quelli del preventivo consegnato a Pt_1 nel gennaio 2022.
Il motivo di appello è infondato.
Come condivisibilmente osservato da parte appellata il preventivo consegnato a nel gennaio Pt_1
2022 era un primo preventivo di massima, che poi era stato corretto nel numero degli infissi e nelle loro misure a seguito del sopralluogo in cantiere. La Corte osserva che la circostanza che il preventivo fosse stato redatto prima del sopralluogo è dimostrata dal fatto che nella proposta si legge (doc. 8
): CP_1
Tale puntualizzazione ha senso solo se inserita nel contesto di trattative che si sono svolte prima del rilievo ad opera di delle esatte misure degli infissi da fornire e posare. CP_1 Quanto agli infissi, i testi e hanno dichiarato che aveva posato Testimone_6 Testimone_7 CP_1
e fornito tutti i 95 serramenti descritti nella fattura 27/001 dd. 03 aprile 2023, completi di piatti e di elle.
La Corte osserva che i testi sono credibili, avendo entrambi lavorato in cantiere ed essendo le loro dichiarazioni coerenti con quanto riferito dal teste di parte appellante, sig. , il quale Testimone_8 ha dichiarato che quando era intervenuto in cantiere per completare le rifiniture dei serramenti nel marzo 2023 aveva visto posati tutti i serramenti, con la precisazione che mancavano solo alcune rifiniture, in particolare alcuni piatti.
Anche il teste introdotto da parte appellante, ha riferito che a fine settembre 2022 mancavano Per_1 solo due serramenti, cioè il portone e la finestra denominata H 2700.
Quanto alle misure dei serramenti indicate in fattura, l'appellante ha solo contestato che non fossero le stesse di quelle indicate nel preventivo, ma non ha contestato che non corrispondevano a quelle degli infissi effettivamente forniti e posati.
Il numero degli infissi forniti e posati è risultato inferiore rispetto a quello preventivato di 103 finestre e 9 porte, come diverse sono risultate le misure e in ragione di tali differenze ha rideterminato CP_1 al ribasso il prezzo finale: infatti, l'ammontare del corrispettivo fatturato pari a complessivi euro
87.580,00 (più iva) è inferiore a quello preventivato pari a complessivi euro 101.500,00 (più iva) (di cui 30.000, oltre iva, euro pagati da in acconto a seguito della emissione della fattura n. 24/001 Pt_1 del 29.04.2022 e l'importo rimanente fatturato a saldo ed azionato monitoriamente per 57.580,00, oltre iva, così per complessivi euro 87.580,00 (oltre iva) comprensivi anche della fornitura e posa delle soglie, originariamente non preventivate, e del costo del camion per il sollevamento dei vetri ai piani).
Quanto al dettaglio dei prezzi, la Corte osserva che sia nel preventivo che nella fattura i prezzi sono stati indicati forfettariamente a blocchi di finestre e porte, indipendentemente dalle loro misure, modalità di determinazione del prezzo mai contestata da prima del presente giudizio. Pt_1
7.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che non aveva completato i lavori perchè CP_1 non aveva provveduto alla sigillatura e siliconatura degli infissi e non aveva fornito il portoncino di ingresso e la finestra H 2700. Inoltre, i serramenti non erano stati montati a regola d'arte ed alcuni erano risultati del tutto errati nelle dimensioni.
Il motivo di appello è infondato.
La Corte dà atto che nella fattura azionata monitoriamente non sono compresi né la finestra H 2700, in quanto pacificamente non fornita, né il portoncino di ingresso, sia perché non fornito sia perché previsto nel preventivo quale omaggio. Analogamente è pacifico e non contestato che non aveva provveduto alle opere di finiture CP_1 interne.
Il mancato completamento della fornitura e della posa, tuttavia, non è imputabile al , atteso che CP_1 con pec del 07.10.2022 aveva intimato a la riconsegna delle chiavi dell'immobile (doc. Pt_1 CP_1
15 , così impedendogli di rifinire gli infissi già posati e completare la fornitura e la posa della Pt_1 finestra H 2700 e del portoncino di ingresso.
Con la citata mail aveva contestato a Pittau: Pt_1
a) di non avere terminato i lavori “nei termini perentori da lei ripromessi rappresentanti l'ennesimo posticipo”.
b) di non avere rimosso tutti i rifiuti che “come da offerta avrebbero dovuto essere rimossi a sue spese”;
c) che “i serramenti installati non presentano le necessarie opere di finitura (siliconature, schiumature, profile, etc)”;
d) che i serramenti presentavano dimensioni non corrette;
e) che le soglie delle porte-finestre non erano state installate nel modo corretto presentando
“numerose diffettologie in merito alle dimensioni, alla complanarità e all'asse di posa, nonché alla totale mancanza di tutte le opere di finitura”.
Le contestazioni poste da a fondamento della risoluzione del contratto sono infondate. Pt_1
a1) Quanto al termine di fine lavori, la Corte osserva che le parti avevano concluso il contratto di fornitura e posa oralmente e che dalla corrispondenza mail intercorsa non risulta che le stesse avessero stabilito un termine essenziale per l'esecuzione del contratto.
Dalla mail inviata da a il 24.06.2022 (doc. 15 ) risulta addirittura che aveva Pt_1 CP_1 CP_1 Pt_1 rimesso a la determinazione della data di consegna dei lavori (nella mail si legge: “con la CP_1 presente siamo a lamentare il considerevole ritardo con cui non state ancora iniziando le lavorazioni commissionatevi per cui ci avere richiesto un considerevole acconto che vi è stato prontamente corrisposto. Vogliate pertano provvedere a consegnare i lavori con cortese sollecitudine e darci tempestiva comunicazione in merito alla data di consegna dei lavori”).
Nel mese di settembre i lavori erano ancora in corso avendo solo in data 06.09.2022 accettato Pt_1 il preventivo per la fornitura e posa di n. 7 alzate e n. 2 soglie, ancora una volta senza indicare una data di fine lavori (v. doc. 17 : con mail dd. 02.09.2022 ore 19:17 aveva trasmesso a CP_1 CP_1 il preventivo per la fornitura e posa delle alzate e delle soglie;
con mail dd. 06.09.2022 ore Pt_1
05:53 TA a Pittau aveva risposto: “accettiamo il preventivo e vi preghiamo pertanto di procedere”).
Con mail del 15 settembre ore 12:45 l'arch. aveva scritto a : “post chiamata Controparte_5 CP_1 intercorsa riscrivo le date come recap per poter finalmente andare verso la chiusura del cantiere. Arrivo vetri 21/09/22 Montaggio definitivo dei serramenti il 23/09/22, tranne la finestra H 2700. Ci tengo a sottolineare l'estremo ritardo avvenuto da parte vostra nelle consegne di cantiere, avevamo pattuito con voi la prima settimana d'Agosto, non vorrei trovarmi nella stessa situazione del mese precedente, ovviamente questo slittamento comporta lo slittamento dei canoni di locazione, di conseguenza una perdita da parte della proprietà” (doc. 18 ). CP_1
Dalla citata mail emerge che le parti avevano più volte riprogrammato le date di consegna dei lavori, circostanza che conferma che alcun termine essenziale era stato fissato per il completamento delle opere. Anche il termine del 23.09.2022 non può essere considerato essenziale sia perché condizionato all'”arrivo dei vetri”, quindi alla prestazione di un terzo fornitore dei vetri, sia perchè la fornitura entro il 23 settembre non comprendeva anche la finestra H2700 e, pertanto, il cantiere non avrebbe comunque potuto essere chiuso, tant'è che l'arch. aveva precisato che con la fornitura delle Per_1 altre finestre si sarebbe imboccata la direzione verso la chiusura del cantiere e non che il cantiere sarebbe stato chiuso, quindi alcun addebito per mancata locazione dell'immobile poteva essere mosso alla . CP_1
Alla luce del contenuto della mail sopra citata risulta meramente pretestuosa la mail inviata sempre il 15 settembre alle ore 14:45 con la quale dopo avere lamentato il ritardo nella consegna dei Pt_1 lavori, aveva concluso nei seguenti termini: “Ci vediamo pertanto costretti, qualora non sia tutto consegnato entro il 20 settembre prossimo venturo, a comunicarle la ns intenzione di recedere dagli accordi convenuti per suo grave inadempimento: pertanto, non ricevendo la consegna di tutto il materiale ordinato entro tale data, consideri la presente quale annullamento dell'ordine”, atteso che l'appellante ben sapeva che solo il 21 settembre sarebbero stati consegnati i vetri (doc. 13 TA).
Tenuto conto che alcun termine essenziale era stato pattuito, che al mese di settembre aveva CP_1 posato tutti serramenti, ad eccezione della finestra H 2700 e del portoncino di ingresso, mancando solo le rifiniture (v. dichiarazioni dei testi riportate sub paragrafo 7.1.), illegittimamente con la Pt_1 mail del 07.10.2022 aveva intimato al la restituzione delle chiavi dell'immobile, impedendogli CP_1 di portare a termine i lavori.
b1) Quanto alla contestazione di non avere rimosso tutti i rifiuti che “come da offerta avrebbero dovuto essere rimossi a sue spese”, la Corte osserva che nel preventivo si era impegnato allo CP_1 smontaggio e smaltimento dei soli serramenti esistenti (doc. 8 ), quindi con esclusione dei CP_1 cassonetti e delle tapparelle, circostanza confermata dal fatto che in altro punto del preventivo il CP_1 aveva espressamente citato anche i cassonetti e le tapparelle distinguendoli dai “serramenti esistenti”.
I serramenti sono stati pacificamente smaltiti da , circostanza non contestata da e CP_1 Pt_1 risultante dal formulario rifiuti dimesso da sub doc. 19. CP_1 c1) Quanto alla mancanza delle opere di finitura, la Corte osserva che non aveva potuto CP_1 provvedervi perché glielo aveva impedito intimandogli, illegittimamente, la consegna delle Pt_1 chiavi dell'immobile.
d1) Quanto alla contestazione che i serramenti presentavano dimensioni non corrette, la Corte osserva che gli infissi erano stati forniti delle dimensioni adeguate e che le imperfezioni potevano essere corrette in sede di rifinitura dei lavori, come dimostrato dall'intervento effettuato su incarico di Pt_1 dalla ditta , che per completare i lavori non aveva dovuto sostituire alcun infisso (v. doc. Parte_6
29 : fattura n. 30/23 dd. 14.03.2023 emessa dalla ditta nei confronti di per Pt_1 Parte_6 Pt_1
“siliconatura serramenti MT 125,77” euro 377,31 più iva;
“fornitura e posa con siliconatura di piatti
… quantità 1” euro 202,62 più iva;
“sistemazione porta finistra appartamento interno 2” euro 150,00 più iva). La circostanza, infine, è stata confermata dal teste , il quale aveva riferito Testimone_8 che “al momento in cui io sono intervenuto nel cantiere (marzo 2023) ho visto posati tutti i serramenti.
Ricordo che mancavano solo alcune rifiniture, in particolare alcuni piatti” (v. verbale udienza del
24.09.2024).
La Corte, inoltre, osserva che la circostanza che solo nel mese di marzo 2023 aveva fatto Pt_1 completare le finiture degli infissi dimostra, ancora una volta, che per la conclusione dei lavori non era stato pattuito alcun termine essenziale e che, quindi, illegittimamente nel mese di ottobre Pt_1
2022 aveva impedito a di completare le finiture dei serramenti. CP_1
e1) Quanto alla contestazione che le soglie delle porte-finestre non erano state installate nel modo corretto presentando “numerose diffettologie in merito alle dimensioni, alla complanarità e all'asse di posa, nonché alla totale mancanza di tutte le opere di finitura”, la Corte rimanda a quanto sopra appena osservato, ribadendo che non ha neppure allegato di avere dovuto sostituire le soglie a Pt_1 dimostrazione che le imperfezioni non costituivano dei difetti, ma dipendevano dalla mancata realizzazione delle finiture.
Anche la doglianza relativa al danno conseguente alla mancata consegna della certificazione delle caratteristiche di trasmittanza termica dei serramenti, documentazione indispensabile per usufruire dei benefici fiscali, è infondata atteso che il riconoscimento dei benefici fiscali era subordinato al pagamento del corrispettivo dell'intera fornitura da parte di Pt_1
Infine, l'appellante non ha dimostrato che aveva arrecato danni al parquet. Pt_1
Sul punto TA ha articolato i seguenti capitoli di prova:
“26) Vero che nel corso dello smontaggio dei serramenti il Sig. posava gli infissi sopra CP_1 il pavimento in parquet senza alcun tipo di protezione volta a proteggere lo stesso come da foto che mi si rammostrano (doc. 26); 30) Vero che successivamente alla posa degli infissi ed a causa dei segni da striscio e battuta sul pavimento dell'immobile la ditta si è dovuta rivolgere alla Controparte_3 Parte_3 per ripristinare il danno;
32) Vero che i pavimenti in parquet presentavano dei graffi da striscio / battuta come da documento che si rammostra (doc. 26)”.
La Corte osserva che nella foto dimessa da TA sub doc. 26, che si riproduce di seguito, le finestre sono appoggiate direttamente a contatto con il pavimento;
nelle zone di lavoro in prossimità delle finestre sono stati posati dei teli a protezione del pavimento, accorgimento che dimostra l'attenzione degli operai nel salvaguardare l'integrità del parquet, che risulta impolverato ma non danneggiato.
I capitoli di prova articolati da TA sono, pertanto, inammissibili in quanto irrilevanti: il solo fatto di appoggiare le finestre direttamente sul pavimento non è condotta di per sé idonea a provocare danni;
contrariamente a quanto dedotto nel capitolo sub 32 nella foto non si vedono “graffi da striscio”; in ogni caso, come allegato dalla stessa in cantiere operavano più ditte Pt_1 contemporaneamente e nei capitoli di prova non è stata dedotta la circostanza che alcuno abbia visto o i suoi operai spostare le finestre trascinandole sul pavimento, circostanza, peraltro, non CP_1 credibile stante la premura di di proteggere il parquet con i teli nelle zone sotto le finestre dove CP_1 venivano svolti i lavori. Per quanto sopra osservato, sono risultati infondati anche i residui motivi di appello con i quali Pt_1 ha lamentato sub 5.3. il mancato completamento dei lavori entro il 30.06.2022; ha sostenuto sub 5.4. di essere legittimamente receduta dal contratto ed ha lamentato sub 5.5. il mancato accertamento dei danni subiti a causa dell'inadempimento da parte di . CP_1
Infine, la Corte dà atto che solo nelle conclusioni l'appellante ha chiesto in via preliminare di accertare e dichiarare la carenza delle condizioni di ammissibilità dell'azione monitoria e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda, sulla quale il Tribunale non ha provveduto, è in ogni caso infondata.
In sede monitoria ha depositato copia della fattura azionata e l'estratto autentico del registro CP_1 iva della pagina con annotata la predetta fattura, prova scritta idonea ai sensi dell'art. 635 c.p.c..
Contrariamente a quanto allegato dall'appellante nell'atto di citazione in opposizione, la fattura azionata reca la descrizione delle prestazioni eseguite da . Nella fattura si legge: “Saldo per CP_1 lavori di sostituzione infissi in alluminio, profilo a taglio termico, completi di accessori d'uso, vetro termophan stratificato, doppia camera … misure e tipologie diverse”, segue il dettaglio in numeri e misure degli infissi forniti, l'indicazione del cantiere di via Mazzini 6 Pordenone ed il corrispettivo complessivo di euro 57.580,00, oltre iva (pari a 67.456,16 iva); sono indicate anche le ulteriori voci, con correlativo corrispettivo, della manodopera, della fornitura e posa delle alzate (con relative misure e quantità) ed il costo del camion per il sollevamento dei vetri ai piani.
Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 26.001,00 ed € 52.00,00, in considerazione della soccombenza (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione determinata nel minimo in considerazione della limitata attività svolta,
e fase decisoria per complessivi euro 8.469,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...] nei confronti di , così provvede: Controparte_3 CP_1 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Controparte_3 in favore dell'appellato che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre al 15% CP_1 per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 03.12.2025 Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli