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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 06/08/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Ilaria Torboli e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda via Maffei n.7, giusta delega allegata al ricorso, per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 20.07.2014 in DRO (TN); preso atto che all'udienza del 23.06.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 13.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 31.01.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.; - che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L.
55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 2 Parte I Parte_1 Parte_2
Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di DRO (TN) per l'anno 2014 alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e avranno collocazione Per_1 Persona_2
prevalente con la madre presso la casa ex coniugale sita in Dro, via Fermi,
4 (p.m. 53-179 della p.ed 1327 C.C. Dro).
2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori. I genitori eserciteranno paritariamente la potestà sui figli impegnandosi sin d'ora a previamente discutere e concordare tutte le decisioni di maggiore interesse gli stessi, quali ad esempio l'istruzione scolastica, l'educazione, la salute, sempre tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei predetti.
3. Quanto alla concreta gestione dell'affido condiviso, il signor terrà Pt_1
con sé i figli minori:
-a week-end alternati dal venerdì dopo scuola fino alla domenica sera alle ore 20.30 (dopo cena) e un giorno infrasettimanale compreso di pernotto
(il martedì) e un altro pomeriggio (quando non li tiene il fine settimana)
pag. 2 di 5 dalla fine scuola fino alle ore 20.30, riservandosi di tenerli anche per il pernotto comunicandolo anche per le vie brevi (con un preavviso di 24 ore alla madre);
- due settimane almeno, anche non consecutive, durante le vacanze estive (da comunicarsi entro la fine di maggio di ogni anno) oltre alla metà delle vacanze natalizie e pasquali, avendo cura di alternare di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno ed il giorno di Pasqua. Resta inteso che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli anche in ulteriori periodi, previo preavviso alla madre compatibilmente con le esigenze anche scolastiche dei figli stessi.
Anche per quanto riguarda i ponti e le altre festività (vedasi feste carnevale, 25 aprile, 1maggio, 2 giugno, 15 agosto, a titolo esemplificativo e altri ecc) il padre li potrà tenere in uguale periodo alla madre se ciò compatibile con le sue esigenze lavorative.
I genitori si impegnano a mantenere il contatto giornaliero e quotidiano tra i figli e l'altro genitore tramite videochiamata e/o telefonata.
4. il signor concorrerà al mantenimento ordinario di figli minori Pt_1
versando entro e non oltre il 10 di ciascun mese la somma di € 200,00 per figlio mediante accredito sul conto corrente intestato alla madre;
l'importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat dal luglio 2026.
5. Le spese straordinarie sostenende per i figli, da intendersi quelle individuate dal Protocollo del CNF, a cui si demanda per la individuazione e per le modalità di rimborso, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
6. L'assegno universale verrà percepito dai genitori al 50% mentre le pag. 3 di 5 provvidenze provinciali rimangono esclusivamente a favore della madre collocataria dei minori. I genitori si obbligano a sottoscrivere le dichiarazioni per il rinnovo delle domande e ad eseguire le comunicazioni agli Uffici competenti.
7. Il signor si obbliga a trasferire in proprietà alla signora Parte_1
che a sua volta si obbliga ad acquistarla, la quota di ½ Parte_2
indivisa al medesimo allibrata della casa già di abitazione coniugale, sita in
Dro (TN), identificata tavolarmente come segue: CC 140 Dro, P.T. 3803 II,
P.ed. 1327 p.m. 53 e 179, con le relative parti comuni e proprietà collegate, e catastalmente così individuata: C.C. 140, p.ed. 1327 sub 53 foglio 21 PM 63, categ. A/2 classe 4 per 5,5 vani e superficie di 106 mq e
C.C. 140, p.ed. 1327 sub 179, foglio 21 pm 179 categ. C/6 classe 2 superficie di 19 mq.
Il prezzo del trasferimento viene irrevocabilmente convenuto, stabilito e accettato dalle parti, a corpo, in complessivi € 30.000,00, che dovranno essere versati dalla sig.ra a mezzo assegno circolare Parte_2
intestato al sig. all'atto del rogito notarile. Parte_1
La quota di proprietà verrà trasferita libera da pesi e gravami, a mezzo di apposito atto notarile da stipularsi fra i coniugi entro e non oltre 30 gg dall'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni di cui alla stessa, per il tramite di Notaio prescelto da parte acquirente e ad esclusive spese e oneri di quest'ultima; in sede di rogito il signor sarà integralmente Pt_1
liberato dai mutui che ad oggi gravano l'immobile.
Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare, da formalizzarsi mediante la stipula di atto notarile, viene effettuato al fine di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi e costituisce pertanto attuazione della pag. 4 di 5 convenzione di divorzio di cui all'emananda sentenza di divorzio del
Tribunale di Rovereto, con conseguente applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l' esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da ogni altra tassa.
8. Con il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi quivi assunti, le parti dichiarano di avere compiutamente definito i rapporti patrimoniali intercorsi nel periodo di coniugio e di nulla avere più a che pretendere reciprocamente.
9. I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti, rinunziando pertanto reciprocamente alla richiesta di assegni di divorzio.
10. I signori e si rilasciano fin d'ora assenso per la Pt_1 Pt_2
sottoscrizione dei documenti atti all'espatrio dei figli minori e per ogni altro documento nell'interesse dei minori.
11. Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare ai termini per l'impugnazione.
12. Spese legali tra le parti integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 31.7.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Ilaria Torboli e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda via Maffei n.7, giusta delega allegata al ricorso, per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 20.07.2014 in DRO (TN); preso atto che all'udienza del 23.06.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 13.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 31.01.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.; - che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L.
55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 2 Parte I Parte_1 Parte_2
Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di DRO (TN) per l'anno 2014 alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e avranno collocazione Per_1 Persona_2
prevalente con la madre presso la casa ex coniugale sita in Dro, via Fermi,
4 (p.m. 53-179 della p.ed 1327 C.C. Dro).
2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori. I genitori eserciteranno paritariamente la potestà sui figli impegnandosi sin d'ora a previamente discutere e concordare tutte le decisioni di maggiore interesse gli stessi, quali ad esempio l'istruzione scolastica, l'educazione, la salute, sempre tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei predetti.
3. Quanto alla concreta gestione dell'affido condiviso, il signor terrà Pt_1
con sé i figli minori:
-a week-end alternati dal venerdì dopo scuola fino alla domenica sera alle ore 20.30 (dopo cena) e un giorno infrasettimanale compreso di pernotto
(il martedì) e un altro pomeriggio (quando non li tiene il fine settimana)
pag. 2 di 5 dalla fine scuola fino alle ore 20.30, riservandosi di tenerli anche per il pernotto comunicandolo anche per le vie brevi (con un preavviso di 24 ore alla madre);
- due settimane almeno, anche non consecutive, durante le vacanze estive (da comunicarsi entro la fine di maggio di ogni anno) oltre alla metà delle vacanze natalizie e pasquali, avendo cura di alternare di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno ed il giorno di Pasqua. Resta inteso che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli anche in ulteriori periodi, previo preavviso alla madre compatibilmente con le esigenze anche scolastiche dei figli stessi.
Anche per quanto riguarda i ponti e le altre festività (vedasi feste carnevale, 25 aprile, 1maggio, 2 giugno, 15 agosto, a titolo esemplificativo e altri ecc) il padre li potrà tenere in uguale periodo alla madre se ciò compatibile con le sue esigenze lavorative.
I genitori si impegnano a mantenere il contatto giornaliero e quotidiano tra i figli e l'altro genitore tramite videochiamata e/o telefonata.
4. il signor concorrerà al mantenimento ordinario di figli minori Pt_1
versando entro e non oltre il 10 di ciascun mese la somma di € 200,00 per figlio mediante accredito sul conto corrente intestato alla madre;
l'importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat dal luglio 2026.
5. Le spese straordinarie sostenende per i figli, da intendersi quelle individuate dal Protocollo del CNF, a cui si demanda per la individuazione e per le modalità di rimborso, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
6. L'assegno universale verrà percepito dai genitori al 50% mentre le pag. 3 di 5 provvidenze provinciali rimangono esclusivamente a favore della madre collocataria dei minori. I genitori si obbligano a sottoscrivere le dichiarazioni per il rinnovo delle domande e ad eseguire le comunicazioni agli Uffici competenti.
7. Il signor si obbliga a trasferire in proprietà alla signora Parte_1
che a sua volta si obbliga ad acquistarla, la quota di ½ Parte_2
indivisa al medesimo allibrata della casa già di abitazione coniugale, sita in
Dro (TN), identificata tavolarmente come segue: CC 140 Dro, P.T. 3803 II,
P.ed. 1327 p.m. 53 e 179, con le relative parti comuni e proprietà collegate, e catastalmente così individuata: C.C. 140, p.ed. 1327 sub 53 foglio 21 PM 63, categ. A/2 classe 4 per 5,5 vani e superficie di 106 mq e
C.C. 140, p.ed. 1327 sub 179, foglio 21 pm 179 categ. C/6 classe 2 superficie di 19 mq.
Il prezzo del trasferimento viene irrevocabilmente convenuto, stabilito e accettato dalle parti, a corpo, in complessivi € 30.000,00, che dovranno essere versati dalla sig.ra a mezzo assegno circolare Parte_2
intestato al sig. all'atto del rogito notarile. Parte_1
La quota di proprietà verrà trasferita libera da pesi e gravami, a mezzo di apposito atto notarile da stipularsi fra i coniugi entro e non oltre 30 gg dall'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni di cui alla stessa, per il tramite di Notaio prescelto da parte acquirente e ad esclusive spese e oneri di quest'ultima; in sede di rogito il signor sarà integralmente Pt_1
liberato dai mutui che ad oggi gravano l'immobile.
Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare, da formalizzarsi mediante la stipula di atto notarile, viene effettuato al fine di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi e costituisce pertanto attuazione della pag. 4 di 5 convenzione di divorzio di cui all'emananda sentenza di divorzio del
Tribunale di Rovereto, con conseguente applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l' esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da ogni altra tassa.
8. Con il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi quivi assunti, le parti dichiarano di avere compiutamente definito i rapporti patrimoniali intercorsi nel periodo di coniugio e di nulla avere più a che pretendere reciprocamente.
9. I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti, rinunziando pertanto reciprocamente alla richiesta di assegni di divorzio.
10. I signori e si rilasciano fin d'ora assenso per la Pt_1 Pt_2
sottoscrizione dei documenti atti all'espatrio dei figli minori e per ogni altro documento nell'interesse dei minori.
11. Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare ai termini per l'impugnazione.
12. Spese legali tra le parti integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 31.7.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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