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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 4838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4838 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.3430/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dr.ssa Camilla
IZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...]
[...] [...]
Parte_2
[...] con gli Avv.ti ANNALISA CIAFFI E GIUSEPPE SOTTILE
ricorrenti contro
Controparte_1 con gli Avv.ti ROBERTO PESSI, GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA e RAFFAELE FABOZZI resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/03/2025, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare, in via principale per la cause indicata al paragrafo a) e in via subordinata per la causale indicata al paragrafo b), la illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Superminimo individuale” operati da in danno dei CP_1 ricorrenti dal febbraio 2018 e in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore:
- alla ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio
2018 per , , e per;
Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_1
- al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al gennaio 2025 nei confronti di , e pari ad Euro 6.963,95, o nella diversa Parte_1 Parte_2 Parte_2 misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al gennaio 2025 nei confronti di pari ad Euro 5.050,00, o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di Parte_1 giustizia;
- al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno 2024 nei confronti di parti ad euro 4.920,00, o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di Parte_3 giustizia;
Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Disporre, occorrendo, CTU sugli importi spettanti ai ricorrenti”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Il Giudice, istruita la causa con acquisizione della documentazione, all'odierna udienza dopo la discussione decideva pronunciando sentenza ex articolo 429, primo comma primo periodo c.p.c. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
I ricorrenti sono tutti dipendenti di con le seguenti decorrenze: dal Controparte_1 Parte_1
25 marzo 1996, dal 06 novembre 1996, dal 20 novembre 1995, dal 1° Pt_1 Pt_2 Pt_2 dicembre 1999, dal 28 marzo 1996. Hanno esposto di aver goduto di un superminimo Parte_2 individuale che nel presente giudizio si dolgono sia stato unilateralmente assorbito dalla società da febbraio 2018 in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, stabiliva aumenti contrattuali ai dipendenti.
3. Occorre dare atto che nelle more del giudizio sul contenzioso in oggetto è intervenuta la Suprema
Corte, (ordinanze n. 12477,12473, 13192, 16178, 16166, 16171, tutte emesse all'esito della Camera di
Consiglio del 18.3.2025) mostrando di avallare l'orientamento espresso dal Tribunale di Milano cui questo giudice ha già prestato adesione in numerosi precedenti(RG 1762/2020, decisa con sentenza 1098/2021 del. 20/5/2021, estensore Saioni;
RG 4865/2022 decisa con sentenza 2330/2022 del
11/10/2022, estensore Perillo), da intendersi qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “[…] non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del trattamento economico denominato superminimo.
Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. Non solo. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta CP_1
Parte l' sulla base di un accordo sindacale firmato in data 23.11.2017, i ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo esattamente uguale alla somma derivante dall'aumento retributivo e Parte dall'importo dell'
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all' , si osserva che, per quanto attiene alla censura Pt_4 di mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte dei ricorrenti, risultano invece prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, seppur riferita ai criteri di formazione dello stato passivo in ambito fallimentare, va richiamata la recente pronuncia di legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. Civ. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione. Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
viceversa, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass.
9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (ex multis: Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass.
3 dicembre 2015, n. 24643). Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi, anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione.
Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche da svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n.
966/2018). (…) Venendo ora all' per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è stata riconosciuta Pt_4
l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla somma tra l'aumento Parte contrattuale e l' Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza
11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…)
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione Parte dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio
2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo […]”. Tanto premesso, appare davvero insuperabile l'argomento per cui nel caso in oggetto la condotta della società che per moltissimi anni non ha disposto l'assorbimento del superminimo sia da qualificarsi come uso aziendale.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”
(Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
In fatto, è documentale e non contestato che negli anni dedotti in causa fino al 2017 tutte le posizioni individuali dell'intera platea dei lavoratori erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come assorbibile. Durante il corso di questo lungo periodo, la società non solo ha reiterato la scelta di non disporre l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva, ma ha anche generalizzato questa condotta attuandola ad ogni occasione di rinnovo contrattuale a tutti i dipendenti della società.
Altresì documentale è l'inversione di rotta operata dalla società convenuta che, per la prima volta a partire dagli incrementi riconosciuti con l'ipotesi di accordo del novembre 2017 e quindi a partire dal
2018, ha proceduto ad operare l'assorbimento dei superminimi negli incrementi stabiliti in occasione di rinnovi o accordi nazionali.
Orbene, se la condotta della società è da qualificarsi quale uso, allora non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016).
Nel presente giudizio non è stata dedotto alcuno intervento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
A tale riguardo, occorre ribadire le assolutamente condivisibili argomentazioni della sentenza di merito sopra richiamata, circa la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo e non il secondo alcuna incidenza sul TFR, elementi che portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva.
Infine, preso atto che in altri precedenti di merito è stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto avente carattere incolore poiché non esprime una nuova volontà di riconoscere una diversa natura al superminimo, si ritiene opportuno aderire a quanto già espresso da questo stesso
Tribunale (n. 2330/2022): “questa argomentazione potrebbe al più rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non certo quando la condotta del datore di lavoro, ben lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia indirizzata a disciplinare un'intera collettività di lavoratori.
In tal caso, detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.”
Per questi motivi
il ricorso deve essere integralmente accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accerta l'illegittimità della condotta di er avere assorbito nelle buste Controparte_1 paga dei ricorrenti la voce AP/Sovraminimo individuale con decorrenza febbraio 2018 e per l'effetto la condanna a ricostituire tale voce nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018;
-dichiara tenuta e condanna al versamento di tutte le somme per l'effetto Controparte_1 assorbite-trattenute da febbraio 2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo nella misura di euro 6.963,95 per Parte_1
, e , nella misura di euro 5.050,00 per
[...] Parte_2 Parte_2 Parte_1
e di euro 4.920,00 per Parte_3
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge Sentenza esecutiva
Milano,
06/11/2025
Il Giudice
Camilla IZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dr.ssa Camilla
IZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...]
[...] [...]
Parte_2
[...] con gli Avv.ti ANNALISA CIAFFI E GIUSEPPE SOTTILE
ricorrenti contro
Controparte_1 con gli Avv.ti ROBERTO PESSI, GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA e RAFFAELE FABOZZI resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/03/2025, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare, in via principale per la cause indicata al paragrafo a) e in via subordinata per la causale indicata al paragrafo b), la illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Superminimo individuale” operati da in danno dei CP_1 ricorrenti dal febbraio 2018 e in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore:
- alla ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio
2018 per , , e per;
Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_1
- al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al gennaio 2025 nei confronti di , e pari ad Euro 6.963,95, o nella diversa Parte_1 Parte_2 Parte_2 misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al gennaio 2025 nei confronti di pari ad Euro 5.050,00, o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di Parte_1 giustizia;
- al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno 2024 nei confronti di parti ad euro 4.920,00, o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di Parte_3 giustizia;
Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Disporre, occorrendo, CTU sugli importi spettanti ai ricorrenti”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Il Giudice, istruita la causa con acquisizione della documentazione, all'odierna udienza dopo la discussione decideva pronunciando sentenza ex articolo 429, primo comma primo periodo c.p.c. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
I ricorrenti sono tutti dipendenti di con le seguenti decorrenze: dal Controparte_1 Parte_1
25 marzo 1996, dal 06 novembre 1996, dal 20 novembre 1995, dal 1° Pt_1 Pt_2 Pt_2 dicembre 1999, dal 28 marzo 1996. Hanno esposto di aver goduto di un superminimo Parte_2 individuale che nel presente giudizio si dolgono sia stato unilateralmente assorbito dalla società da febbraio 2018 in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, stabiliva aumenti contrattuali ai dipendenti.
3. Occorre dare atto che nelle more del giudizio sul contenzioso in oggetto è intervenuta la Suprema
Corte, (ordinanze n. 12477,12473, 13192, 16178, 16166, 16171, tutte emesse all'esito della Camera di
Consiglio del 18.3.2025) mostrando di avallare l'orientamento espresso dal Tribunale di Milano cui questo giudice ha già prestato adesione in numerosi precedenti(RG 1762/2020, decisa con sentenza 1098/2021 del. 20/5/2021, estensore Saioni;
RG 4865/2022 decisa con sentenza 2330/2022 del
11/10/2022, estensore Perillo), da intendersi qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “[…] non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del trattamento economico denominato superminimo.
Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. Non solo. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta CP_1
Parte l' sulla base di un accordo sindacale firmato in data 23.11.2017, i ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo esattamente uguale alla somma derivante dall'aumento retributivo e Parte dall'importo dell'
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all' , si osserva che, per quanto attiene alla censura Pt_4 di mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte dei ricorrenti, risultano invece prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, seppur riferita ai criteri di formazione dello stato passivo in ambito fallimentare, va richiamata la recente pronuncia di legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. Civ. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione. Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
viceversa, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass.
9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (ex multis: Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass.
3 dicembre 2015, n. 24643). Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi, anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione.
Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche da svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n.
966/2018). (…) Venendo ora all' per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è stata riconosciuta Pt_4
l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla somma tra l'aumento Parte contrattuale e l' Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza
11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…)
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione Parte dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio
2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo […]”. Tanto premesso, appare davvero insuperabile l'argomento per cui nel caso in oggetto la condotta della società che per moltissimi anni non ha disposto l'assorbimento del superminimo sia da qualificarsi come uso aziendale.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”
(Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
In fatto, è documentale e non contestato che negli anni dedotti in causa fino al 2017 tutte le posizioni individuali dell'intera platea dei lavoratori erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come assorbibile. Durante il corso di questo lungo periodo, la società non solo ha reiterato la scelta di non disporre l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva, ma ha anche generalizzato questa condotta attuandola ad ogni occasione di rinnovo contrattuale a tutti i dipendenti della società.
Altresì documentale è l'inversione di rotta operata dalla società convenuta che, per la prima volta a partire dagli incrementi riconosciuti con l'ipotesi di accordo del novembre 2017 e quindi a partire dal
2018, ha proceduto ad operare l'assorbimento dei superminimi negli incrementi stabiliti in occasione di rinnovi o accordi nazionali.
Orbene, se la condotta della società è da qualificarsi quale uso, allora non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016).
Nel presente giudizio non è stata dedotto alcuno intervento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
A tale riguardo, occorre ribadire le assolutamente condivisibili argomentazioni della sentenza di merito sopra richiamata, circa la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo e non il secondo alcuna incidenza sul TFR, elementi che portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva.
Infine, preso atto che in altri precedenti di merito è stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto avente carattere incolore poiché non esprime una nuova volontà di riconoscere una diversa natura al superminimo, si ritiene opportuno aderire a quanto già espresso da questo stesso
Tribunale (n. 2330/2022): “questa argomentazione potrebbe al più rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non certo quando la condotta del datore di lavoro, ben lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia indirizzata a disciplinare un'intera collettività di lavoratori.
In tal caso, detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.”
Per questi motivi
il ricorso deve essere integralmente accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accerta l'illegittimità della condotta di er avere assorbito nelle buste Controparte_1 paga dei ricorrenti la voce AP/Sovraminimo individuale con decorrenza febbraio 2018 e per l'effetto la condanna a ricostituire tale voce nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018;
-dichiara tenuta e condanna al versamento di tutte le somme per l'effetto Controparte_1 assorbite-trattenute da febbraio 2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo nella misura di euro 6.963,95 per Parte_1
, e , nella misura di euro 5.050,00 per
[...] Parte_2 Parte_2 Parte_1
e di euro 4.920,00 per Parte_3
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge Sentenza esecutiva
Milano,
06/11/2025
Il Giudice
Camilla IZ