TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 14/11/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 68-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AN
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano, in persona del Giudice dott. AS HM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva assunta il 09.10.2025, come disposto con decreto d.d. 17.09.2024, ed esaminati gli atti del procedimento unitario n. 68-1/ 2024, nella procedura di concordato minore di natura liquidatoria ex art. 74, co. II, CCII depositata in data 29.11.2024 da
[...]
C.F. e P.I. ), con sede in 39100 Bolzano (BZ), Via Parte_1 P.IVA_1
Verona n. 12/A, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore sig. Pt_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rudi Leoni e Filippo
[...] C.F._1
Gavatta, giusta procura speciale sub doc. 21 al piano depositato il 29.11.2024-02.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale,
rilevato che oltre alla documentazione prescritta dall'art. 75, co. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall'OCC Avv. Bruno Mellarini, comprendente le informazioni e gli elementi previsti dall'art. 76, co. 2, CCII.
viste le integrazioni depositate dalla ricorrente in data 18.12.2024, 16.01.2025, 06.02.2025, 12.05.2025, 02.09.2025, 15.09.2025;
visto il decreto del 12.3.2025 ove, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore, senza nomina di Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 78 CCII;
vista la relazione depositata dal Gestore della Crisi in data 23.04.2025, che ha dato atto del voto contrario alla proposta di concordato minore da parte di Agenzia delle Entrate di Bolzano che vanta la netta maggioranza della posizione debitoria (€ 346.669,19 € su € 368.239,09 €, cfr. piano modificato d.d. 15.09.2025, pag. 4); ritenuto, infatti, opportuno precisare che nella presente procedura, con riferimento ai crediti affidati al concessionario per la riscossione, la manifestazione di voto deve provenire non già da quest'ultimo, ma dall'ente titolare del credito, posto che l' non ha la facoltà di disporre Controparte_1
1 dei crediti iscritti a ruolo, di cui deve soltanto curare l'esazione, attraverso rinunce, dilazioni o quant'altro implicato dalla valutazione di convenienza della proposta del debitore (cfr. Cass. civ. n. 35976/2022, n. 13877/2023; cfr. in questo senso Tribunale Nocera Inferiore, 27.08.2025, reperibile all'indirizzo www.ilcaso.it);
rilevato, infatti, che nel presente procedimento la stessa ha Controparte_2 indicato di essere titolato ad esprimersi esclusivamente in ordine ai propri aggi di riscossione e spese esecutive (cfr. comunicazione d.d. 17.04.2025, sub doc. 3 allegato a relazione OCC d.d. 23.04.2025); tale importo è stato indicato dalla proponente in € 14.020,30 (cfr. piano modificato d.d. 15.09.2025, pag. 4);
tenuto conto della modifica alle condizioni economiche di cui al piano di concordato minore depositata il 15.09.2025;
preso atto della nota del Gestore della crisi, Avv. Bruno Mellarini, depositata il 08.10.2025, con cui questi ha depositato il parere positivo dell'Agenzia delle Entrate alla proposta di concordato minore presentata da così come modificata con piano depositato in Parte_1 data 15.09.2025;
ritenuto che
siano ammissibili variazioni del contenuto della proposta concordataria, pur se intervenute successivamente al voto dei creditori, in quanto migliorative del trattamento già previsto (cfr. in tal senso Tribunale Avellino, 28.02.2025 reperibile all'indirizzo www.ilcaso.it);
ritenuto che, in questo modo la maggioranza dei creditori -sia per crediti ammessi che per teste - si sia espressa favorevolmente alla proposta di concordato;
infatti, per quanto riguarda il Comune di Trento e la CCIIA di Bolzano - titolari di crediti chirografari per importi pari rispettivamente a € 1.163,14 € ed € 1.132,72 € - il consenso all'originaria proposta si è formato attraverso il meccanismo del silenzio- assenso ex art. 79 co. 3 CCII, posto che il Gestore della Crisi ha riferito di aver comunicato a mezzo pec il piano a tutti i creditori e non ha riferito di alcun riscontro da parte di tali creditori (cfr. relazione d.d. 23.04.2025, all.1); rispetto all'originaria proposta, la modifica del piano d.d. 15.09.2025 non prevede un peggioramento del loro trattamento, ma un lieve miglioramento, variato dal 1,33% al 1,3746% e tali creditori nulla hanno poi opposto;
residua quindi unicamente il voto negativo espresso originariamente da , non determinante in Controparte_2 quanto minoritario, per il credito di importo pari ad € 14.020,30 (cfr. relazione d.d. 23.04.2025, all. 3; cfr. piano modificato d.d. 15.09.2025, pag. 4); rilevato che l'attuale proposta concordataria prevede il soddisfacimento dei creditori esclusivamente mediante l'apporto di finanza esterna per € 75.000,00 dal figlio del signor (socio Parte_1 accomandatario della ricorrente), sig. , che si è impegnato a versare € 75.000,00 Parte_2 nel caso di omologa del concordato entro 30 giorni dalla definitività della stessa;
la debitrice ha precisato di impegnarsi al pagamento dei creditori entro 30 giorni dalla disponibilità delle somme sul predetto conto corrente, nella seguente misura (cfr. note d.d. 15.09.2025, pag. 4):
(segue)
2 osserva quanto segue:
1. L'ammissibilità giuridica del piano
1.1 Per omologare il concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni.
1.2 L'Agenzia delle Entrate, con nota allegata sub doc.
2-2 alla relazione del Gestore della Crisi d.d. 23.04.2025, aveva dapprima espresso la propria mancata adesione alla proposta di concordato minore, evidenziando profili di inammissibilità, convenienza e buona fede. Tali profili, peraltro, devono ritenersi superati, almeno per quanto riguarda la stessa creditrice, all'esito del parere favorevole successivamente espresso, come comunicato in data 08.10.2025 dal Gestore della Crisi, di cui si è dato atto.
Tuttavia, tali questioni vanno comunque esaminate per la parte che riguarda i profili di ammissibilità rilevabili d'ufficio.
1.3 In primo luogo, la creditrice Agenzia delle Entrate aveva contestato l'ammissibilità di un concordato minore che ha come risorse unicamente finanza esterna.
Tale eccezione risulta infondata, in quanto, ai sensi dell'art. 74 co. 2 CCII, il concordato liquidatorio
“può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”.
Si ritiene che, qualora la proponente presenti inizialmente un attivo nullo, l'apporto di finanza esterna possa incrementare in misura apprezzabile lo stesso attivo e, pertanto, il concordato sia sotto questo profilo astrattamente ammissibile.
3 Incrementare significa, infatti, aumentare, rendere maggiore: da un punto di vista letterale è quindi possibile aumentare anche valori che inizialmente sono nulli.
Dal punto di vista degli interessi tutelati dalla norma, invece, l'ammissibilità di un piano siffatto può permettere un miglior soddisfacimento dei creditori.
Non si rinvengono, invece, norme imperative (o principi di ordine generale) che ostino all'ammissibilità di un concordato minore con sola finanza esterna (cfr. Trib. Verona 17.08.2025, Trib. Avellino, 07.11.2024, Trib. Roma 07.04.2025, tutti reperibili all'indirizzo www.ilcaso.it), ferma restando:
- la necessità della verifica, caso per caso, dell'incremento dell'attivo in misura “apprezzabile”, alla luce delle caratteristiche del patrimonio del debitore dal punto di vista attivo e passivo (cfr. Trib. Verona cit.);
- un utile parametro di riferimento, a tal fine, è dettato dalla percentuale del 10% di cui all'art. 84 co. 4 in tema di concordato preventivo;
la norma non risulta direttamente applicabile, ma la stessa rimane, appunto, un utile riferimento, quale selezione normativa della sensibile utilità per i creditori di uno strumento negoziale liquidatorio (cfr. Trib. Verona cit.);
- la necessità della verifica delle ulteriori condizioni di ammissibilità e, in particolare, della necessità di escludere, in concreto, un abuso dello strumento concordatario.
Nel caso di specie, il piano, come da ultimo modificato, prevede un apporto che aumenta in modo significativo l'attivo, sia in termini assoluti (€ 75.000,00), che relativi, garantendo il soddisfacimento dei creditori come sopra riportato;
in particolare, viene garantito il pagamento di circa il 20,37% dei crediti complessivi;
per quanto riguarda la creditrice privilegiata Agenzia delle Entrate – che vanta il credito di gran lunga maggioritario - è previsto il suo soddisfacimento in misura pari al 20,05 %.
Va poi osservato che l'attivo ante proposta è il seguente:
- per esso è pari a zero (cfr. relazione del Gestore della Crisi d.d. 21.11.2024, pag. 3); Parte_1
- per il socio accomandatario questi ha partecipazioni in due società prive di Parte_1 valore e sostanzialmente non operative da circa dieci anni (cfr. relazione del Gestore della Crisi d.d. 21.11.2024, pag. 9-10, nonché integrazioni della ricorrente d.d. 16.01.2025), un'autovettura risalente all'anno 2005; redditi netti derivanti da attività di consulente come libero professionista nel 2023 pari a circa 1.055 euro netti al mese ed inferiori per gli anni precedenti (cfr. relazione OCC pag. 10-11); la giacenza media di conto corrente è pari a circa 2.900 € (cfr. nota OCC d.d. 19.05.2025, pag. 2, risultato della somma dei conti indicati), non ha altri beni mobili di rilievo.
L'attivo ricavabile dal patrimonio del socio, pertanto, non sarebbe del tutto nullo, ma estremamente modesto.
È quindi evidente il significativo aumento dell'attivo che si realizza mediante il concordato minore.
1.4 La creditrice Agenzia delle Entrate, nelle stesse note, ha altresì eccepito la carenza di buona fede della proponente, poiché il sig. nel dicembre 2024 ha “aperto una nuova società (Reproject Pt_1 srls)”, con “medesimo codice attività della precedente ditta individuale”, ragion per cui alcuni clienti starebbero transitando dalla ditta individuale alla Newco. Così facendo, si verificherebbe uno
“svuotamento” della clientela, limitando, in qualità di coobbligato, le proprie garanzie patrimoniali
4 a favore dei creditori, che impedirebbero azioni esecutive nei suoi confronti, quali il pignoramento presso terzi.
Con note d.d. 12.05.2025 la proponente ha chiarito che le quote sociali della CP_3 appartengono ai figli del sig. , mentre il signor riveste esclusivamente la Pt_1 Parte_1 carica di Amministratore Unico;
avrebbe assunto tale qualifica per “aiutare i figli ad intraprendere un percorso professionale nell'ambito della consulenza alle imprese a 360 gradi”.
Il Gestore della Crisi nominato dall'OCC, ha evidenziato che l'atto costitutivo nulla riferisce in ordine al compenso spettante all'amministratore. Inoltre, non risultano dal fascicolo della CCIAA verbali di assemblea dei soci con cui venga stabilito un compenso per l'amministratore. Fin dalla sua costituzione, la società risulta inattiva. Ha evidenziato che tali profili riguardano necessariamente solo i profili formali della vicenda, non avendo il gestore alcun potere per indagare sulla corrispondenza di quanto dichiarato in atti con la realtà dei fatti. Quanto al “transito di clienti” dalla impresa individuale alla newco, non vi sarebbero prove di tale circostanza, risultando al contrario la neocostiuita srl inattiva sin dalla sua costituzione (cfr. nota d.d. 21.05.2025, pag. 4).
Si osserva che l'assunzione di una qualifica di amministratore di società avrebbe dovuto essere comunicata dal socio accomandatario della proponente, in ragione della trasparenza necessaria ai fini di permettere un voto informato ai creditori.
Occorre in questa sede però verificare se tale condotta sia, in concreto, qualificabile come atto diretto a frodare le ragioni degli stessi creditori ai sensi dell'art. 77 CCII.
Va osservato, infatti, che la frode è concetto distinto dalla meritevolezza - requisito, quest'ultimo, espunto dalla disciplina concordataria sin dal D.l. 35/2005 e non menzionato dagli artt. 74 e ss. CCII.
Più in particolare, secondo un'autorevole dottrina la frode consista in una condotta del debitore idonea ad alterare la percezione dei fatti, tale da offrire ai creditori una rappresentazione infedele, in moda da esprimere un voto inconsapevole (frode soggettiva) o come utilizzo del concordato per fini diversi da quello della soluzione della crisi, ossia quello di validare precedenti atti pregiudizievoli per i creditori, preordinati al successivo ingresso nella procedura concorsuale, così da imporre ai creditori una soluzione irragionevole della crisi (frode oggettiva).
Con riguardo al concordato preventivo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'omessa indicazione nella proposta concordataria del contenzioso pendente nei confronti della società proponente, per un valore economico significativo, può costituire atto di frode).”; v. anche Cass. 12215/2022:“In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 l.fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale;
in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della
5 regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto fatto idoneo ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, la descrizione ellittica ed incompleta di un'operazione di "leveraged buy out" o fusione per indebitamento, mediante mutuo chirografario concesso alla società veicolo e poi consolidato in credito ipotecario a carico della "società-target", tale da falsare la percezione dei creditori circa la reale convenienza della proposta).”
Rileva, quindi, anche una condotta potenzialmente idonea a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato.
In questo senso, non rileva, ad esempio, che nel caso di specie Agenzia delle Entrate abbia espresso il suo voto pur essendo consapevole delle circostanze sottaciute dal ricorrente, come emerge dalla comunicazione con cui aveva inizialmente comunicato la mancata adesione, più volte citata.
Occorre poi ricordare, ai fini di una corretta interpretazione, che l'art. 82 CCII - norma dettata in tema di revoca dell'omologazione, ma di cui bisogna tenere conto ai fini di un ragionevole e sistematico coordinamento fra norme – conferisce rilievo alla sottrazione e dissimulazione dell'attivo quando ha ad oggetto una parte rilevante dello stesso. Non sarebbe, infatti, ragionevole un trattamento diverso, sotto questo profilo, fra la valutazione in sede di ammissibilità e di revoca del concordato, tale da ritenere dirimenti in questa sede fatti che riguardo una parte non rilevante dell'attivo, per poi ritenere gli stessi fatti irrilevanti in sede di revoca.
Tuttavia, nel caso di specie, i fatti esposti dalla creditrice procedente, per come dalla stessa rappresentati, porterebbero a ritenere che l'opzione liquidatoria sia in realtà ancor meno conveniente rispetto a quella concordataria proposta da Parte_1
Si ipotizzi, infatti, che si sia verificato quanto inizialmente illustrato dall' Agenzia delle Entrate, ossia che il sig. , accomandatario della proponente, abbia omesso di riferire di aver costituito una Pt_1 srl, la quale avrebbe acquisito la clientela della sua precedente attività individuale, limitando, in qualità di coobbligato, le proprie garanzie patrimoniali a favore dei creditori.
Pur ipotizzando tale scenario rappresentato dall'Agenzia delle Entrate, i creditori avrebbero espresso il loro consenso alla proposta concordataria, prendendo in considerazione un'alternativa liquidatoria in realtà più conveniente rispetto a quella effettiva.
In altre parole, i fatti sottaciuti dal sig. avrebbero permesso ai creditori, semmai, di valutare Pt_1 in maniera ancora più positiva lo scenario concordatario. Questi, infatti, si sarebbero trovati dinnanzi all'alternativa fra il medesimo scenario concordatario ed uno scenario liquidatorio ancor peggiore rispetto a quello prospettato.
Pertanto, la frode, in questo senso, non ha potenziale idoneità decettiva.
Di fatti - per come tali condotte sono state rappresentate dalla creditrice - anche se i creditori fossero stati tempestivamente resi edotti da parte della ricorrente della costituzione della nuova srl e dell'assunzione della carica di amministratore da parte del sig. , ciò avrebbe portato Pt_1 ragionevolmente ad una più convinta adesione dei creditori all'ipotesi concordataria, poiché questa,
6 in realtà, avrebbe rappresentato una soluzione ancor più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria di quanto inizialmente esposto dalla stessa ricorrente.
Va osservato, poi, che tali fatti, peraltro, non risultano sufficientemente provati nella loro interezza, specie con riguardo al mutamento dei redditi del sig. . All'udienza del 29.05.2025, i Pt_1
Procuratori della ricorrente hanno prodotto (in forma cartacea) fatture riferite all'anno 2025 da parte della nuova srl per circa 8.000,00 €, ma anche fatture del sig. nei confronti della srl per circa Pt_1
4.000,00 €, fatture di cui si è dato conto nel verbale d'udienza. Alla luce dei redditi del sig. Pt_1 per l'ultimo triennio indicati nella relazione OCC, di importo non elevato (pag. 10-11, PF 2021 € 6.895; PF. 2022 € 8.518; PF 2023 €12.662), non è quindi chiaro se l'assunzione dell'incarico di Co amministratore della abbia effettivamente peggiorato le condizioni economiche del sig. Pt_1 rispetto all'attività individuale dapprima esercitata.
Tali redditi individuali, peraltro, avrebbero comunque in ipotesi permesso, ragionevolmente, di apprendere beni nettamente inferiori rispetto a quanto offerto dalla finanza esterna in sede concordataria (in questo senso, non parrebbe essere stata sottratta una parte rilevante dell'attivo ai sensi dell'art. 82 CCII, norma dettata in tema di revoca dell'omologazione, ma di cui, come detto, bisogna comunque tenere conto, ai fini di un ragionevole e sistematico coordinamento fra norme).
Pertanto, se da un lato è chiaramente emersa in questa sede una carenza di trasparenza del sig.
, dall'altro, tale carenza non pare integrare un atto in frode delle ragioni dei creditori ai sensi Pt_1 dell'art. 77 CCII.
Resta in ogni caso ferma la possibilità prevista dall'art. 82 CCII di revoca della sentenza di omologazione, qualora dovessero verificarsi le circostanze indicate dalla norma (“Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.(…)”).
1.5 Quanto agli altri profili di ammissibilità, va rilevato che dalla citata relazione del Gestore della Crisi d.d. 21.11.2024 risulta:
- che la ricorrente non riveste la qualifica di consumatrice, nella accezione di cui all'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempiute si riferiscono allo svolgimento di attività imprenditoriale;
- che la ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stato esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
1.6 Ai sensi dell'art. 76 co. 2 CCII, inoltre, dalla stessa relazione risulta:
- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (pag. 4-6; con riguardo a tali circostanze, v. altresì integrazioni della ricorrente d.d. 16.01.2025- 06.02.2025);
- l'esposizione dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (pag.7);
7 - l'assenza di atti impugnati dai creditori e comunque atti straordinari pregiudizievoli compiuti nel quinquennio anteriore alla domanda (pag. 7);
- la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (pag. 7-13, nonché 15);
- l'indicazione presumibile dei costi della procedura (pag. 13).
Nella stessa relazione, il Gestore ha altresì evidenziato la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori (pag. 13-14), nonché il fatto che la proposta non prevede la suddivisione in classi (pag. 14). Occorre però tenere conto delle modifiche migliorative intervenute, da ultimo come depositata dalla proponente il 15.09.2025.
1.7 Conseguentemente, con decreto di data 12.03.2025 è stata dichiarata aperta la procedura, è stata disposta, a norma dell'art. 78 CCII, la comunicazione della proposta, delle integrazioni della stessa, nonché del presente decreto, a tutti i creditori a mezzo di posta elettronica certificata a cura del Professionista nominato Gestore della crisi dall'OCC, nonché la pubblicazione del decreto mediante inserimento sul sito web del Tribunale di Bolzano e nel Registro delle imprese, ed è stato assegnato ai creditori il termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire al Gestore della Crisi, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, facendo presente che in mancanza di comunicazione nel termine assegnato si intende che essi abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.
2. Il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 e la mancanza di contestazioni
2.1 Si è già detto delle modifiche intervenute alla proposta (da ritenersi ammissibili, come sopra già evidenziato), nonché dell'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII.
Non sono intervenute contestazioni.
Infatti, quanto ai rilievi in punto di convenienza sollevati dall'Agenzia delle Entrate (cfr. nota allegata sub doc.
2-2 alla relazione del Gestore della Crisi d.d. 23.04.2025, pag. 4-5), questi devono intendersi come superati alla luce del successivo parere favorevole espresso, di cui si è dato atto (cfr. comunicazione del Gestore della Crisi d.d. 08.10.2025).
3. Il piano e la sua fattibilità
3.1 L'ammontare complessivo dei debiti, secondo quanto da ultimo evidenziato con la modifica d.d. 15.09.2025, è pari complessivamente ad euro 368.239,09, di cui:
- euro 4.253,74 € per CCIAA – PROCEDURA, in prededuzione ex art. 6 co. 1 lett.a); si fa presente che, con riguardo a tale importo, trova applicazione l'art. 80 co 4 CCII:” Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
8 - euro 1.000,00 € per Advisor, privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (in quanto non è prevista la prededuzione ex art. 6 CCII);
- euro 346.669,19 € nei confronti di Agenzia delle Entrate, importi muniti dei privilegi di cui all'art. 2752 c.c.;
- euro 14.020,30 € nei confronti di , chirografo;
Controparte_2
- euro 1.163,14 € nei confronti di CCIAA – AN, chirografo;
- euro 1.132,72 € nei confronti di COMUNE DI TRENTO, chirografo.
Ciò posto, a fronte di tale situazione debitoria complessiva è stato proposto il pagamento della somma complessiva di euro 75.000,00, messa a disposizione dal figlio del signor , Parte_2 impegnatosi a pagare tale somma nel caso di omologa del concordato entro 30 giorni dalla definitività della stessa;
la debitrice si è impegnata al pagamento dei creditori nella seguente misura:
Si precisa che una parte dei crediti privilegiati ex art. 2752 c.c. di Agenzia delle Entrate viene soddisfatto in quanto degradato al chirografo per incapienza (cfr. note d.d. 15.09.2025, € 3.862,76, su un importo degradato a chirografo di € 281.010,05).
Inoltre, si prende atto del fatto che la proponente ha precisato che “i debiti personali del socio accomandatario e legale rappresentate della non rientrano nei Parte_1 confini del presente concordato. Il signor continuerà, dunque, a pagare gli importi Parte_1 dallo stesso personalmente dovuti all' in virtù di un piano di rientro Controparte_2 già concordato e, vale la pena ribadirlo, al di fuori del presente piano” (cfr. piano dep. il 29.11.2024- 02-12-2024, pag. 15).
Ai sensi dell'art. 75 co. 2 CCII va rilevato, inoltre, che il Gestore della crisi ha attestato che il pagamento proposto ai creditori privilegiati non soddisfatti integralmente non è inferiore a quanto
9 realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dell'attivo in caso di liquidazione (cfr. relazione OCC, pag. 12).
3.2 Il piano risulta fattibile, alla luce di quanto esposto nella relazione del Gestore della crisi, nonché alla luce:
- dell'impegno al pagamento depositato dal sig. , condizionato alla Parte_2 concessione del finanziamento da parte di istituto di credito ed all'omologazione del concordato minore (doc.1, allegato alla modifica d.d. 15.09.2025);
- della comunicazione della banca , con oggetto “delibera finanziamento”, che Persona_1 conferma l'avvenuta delibera del finanziamento nei confronti del sig. per Parte_2
€ 75.000,00 (doc. 2 allegato allo stesso atto);
- del successivo atto denominato “impegno al pagamento”, sottoscritto dal sig. Parte_2
d.d. 11.09.2025, con il quale lo stesso si obbliga irrevocabilmente a versare alla
[...] procedura di concordato entro 30 giorni dalla definitività del decreto di omologazione, l'importo di € 75.000,00 a titolo di finanza esterna;
l'impegno al pagamento è condizionato all'omologazione del concordato minore (cfr. doc. 3 allegato allo stesso atto).
4. In conclusione, sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 80 CCII per l'omologa del concordato minore, ossia l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII, nonché la mancanza di contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli art. 80 e seg. CCII
OMOLOGA
il concordato minore proposto da C.F. e P.I. Parte_1
), con sede in 39100 Bolzano (BZ), Via Verona n. 12/A, in persona del socio P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore sig. (c.f. Parte_1
); C.F._1
AVVERTE
la proponente che:
- è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 78 co. 2 lett. a) CCII;
DISPONE
che la presente sentenza sia pubblicata, a cura della cancelleria, sul sito web del Tribunale di Bolzano e nel Registro delle imprese, nel rispetto della normativa del GDPR Privacy e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della debitrice e del socio accomandatario diversi da: nome, cognome e codice fiscale/p.iva;
10 a tal fine, incarica il Gestore della Crisi nominato dall'OCC di depositare nel fascicolo telematico una versione della sentenza con i citati oscuramenti, entro dieci giorni;
DISPONE
che il Gestore della Crisi:
- comunichi la presente sentenza a tutti i creditori entro 30 giorni;
- vigili sull'esatto adempimento del concordato minore;
- risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
- depositi ogni sei mesi una relazione sullo stato dell'esecuzione;
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, in cui evidenzi se il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso, specificando l'importo eventualmente convenuto con il debitore;
DICHIARA la chiusura della presente procedura ex art. 80 co. 2 CCII.
Così deciso in Bolzano, il 12/11/2025
Il Giudice
AS HM
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AN
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano, in persona del Giudice dott. AS HM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva assunta il 09.10.2025, come disposto con decreto d.d. 17.09.2024, ed esaminati gli atti del procedimento unitario n. 68-1/ 2024, nella procedura di concordato minore di natura liquidatoria ex art. 74, co. II, CCII depositata in data 29.11.2024 da
[...]
C.F. e P.I. ), con sede in 39100 Bolzano (BZ), Via Parte_1 P.IVA_1
Verona n. 12/A, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore sig. Pt_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rudi Leoni e Filippo
[...] C.F._1
Gavatta, giusta procura speciale sub doc. 21 al piano depositato il 29.11.2024-02.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale,
rilevato che oltre alla documentazione prescritta dall'art. 75, co. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall'OCC Avv. Bruno Mellarini, comprendente le informazioni e gli elementi previsti dall'art. 76, co. 2, CCII.
viste le integrazioni depositate dalla ricorrente in data 18.12.2024, 16.01.2025, 06.02.2025, 12.05.2025, 02.09.2025, 15.09.2025;
visto il decreto del 12.3.2025 ove, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore, senza nomina di Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 78 CCII;
vista la relazione depositata dal Gestore della Crisi in data 23.04.2025, che ha dato atto del voto contrario alla proposta di concordato minore da parte di Agenzia delle Entrate di Bolzano che vanta la netta maggioranza della posizione debitoria (€ 346.669,19 € su € 368.239,09 €, cfr. piano modificato d.d. 15.09.2025, pag. 4); ritenuto, infatti, opportuno precisare che nella presente procedura, con riferimento ai crediti affidati al concessionario per la riscossione, la manifestazione di voto deve provenire non già da quest'ultimo, ma dall'ente titolare del credito, posto che l' non ha la facoltà di disporre Controparte_1
1 dei crediti iscritti a ruolo, di cui deve soltanto curare l'esazione, attraverso rinunce, dilazioni o quant'altro implicato dalla valutazione di convenienza della proposta del debitore (cfr. Cass. civ. n. 35976/2022, n. 13877/2023; cfr. in questo senso Tribunale Nocera Inferiore, 27.08.2025, reperibile all'indirizzo www.ilcaso.it);
rilevato, infatti, che nel presente procedimento la stessa ha Controparte_2 indicato di essere titolato ad esprimersi esclusivamente in ordine ai propri aggi di riscossione e spese esecutive (cfr. comunicazione d.d. 17.04.2025, sub doc. 3 allegato a relazione OCC d.d. 23.04.2025); tale importo è stato indicato dalla proponente in € 14.020,30 (cfr. piano modificato d.d. 15.09.2025, pag. 4);
tenuto conto della modifica alle condizioni economiche di cui al piano di concordato minore depositata il 15.09.2025;
preso atto della nota del Gestore della crisi, Avv. Bruno Mellarini, depositata il 08.10.2025, con cui questi ha depositato il parere positivo dell'Agenzia delle Entrate alla proposta di concordato minore presentata da così come modificata con piano depositato in Parte_1 data 15.09.2025;
ritenuto che
siano ammissibili variazioni del contenuto della proposta concordataria, pur se intervenute successivamente al voto dei creditori, in quanto migliorative del trattamento già previsto (cfr. in tal senso Tribunale Avellino, 28.02.2025 reperibile all'indirizzo www.ilcaso.it);
ritenuto che, in questo modo la maggioranza dei creditori -sia per crediti ammessi che per teste - si sia espressa favorevolmente alla proposta di concordato;
infatti, per quanto riguarda il Comune di Trento e la CCIIA di Bolzano - titolari di crediti chirografari per importi pari rispettivamente a € 1.163,14 € ed € 1.132,72 € - il consenso all'originaria proposta si è formato attraverso il meccanismo del silenzio- assenso ex art. 79 co. 3 CCII, posto che il Gestore della Crisi ha riferito di aver comunicato a mezzo pec il piano a tutti i creditori e non ha riferito di alcun riscontro da parte di tali creditori (cfr. relazione d.d. 23.04.2025, all.1); rispetto all'originaria proposta, la modifica del piano d.d. 15.09.2025 non prevede un peggioramento del loro trattamento, ma un lieve miglioramento, variato dal 1,33% al 1,3746% e tali creditori nulla hanno poi opposto;
residua quindi unicamente il voto negativo espresso originariamente da , non determinante in Controparte_2 quanto minoritario, per il credito di importo pari ad € 14.020,30 (cfr. relazione d.d. 23.04.2025, all. 3; cfr. piano modificato d.d. 15.09.2025, pag. 4); rilevato che l'attuale proposta concordataria prevede il soddisfacimento dei creditori esclusivamente mediante l'apporto di finanza esterna per € 75.000,00 dal figlio del signor (socio Parte_1 accomandatario della ricorrente), sig. , che si è impegnato a versare € 75.000,00 Parte_2 nel caso di omologa del concordato entro 30 giorni dalla definitività della stessa;
la debitrice ha precisato di impegnarsi al pagamento dei creditori entro 30 giorni dalla disponibilità delle somme sul predetto conto corrente, nella seguente misura (cfr. note d.d. 15.09.2025, pag. 4):
(segue)
2 osserva quanto segue:
1. L'ammissibilità giuridica del piano
1.1 Per omologare il concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni.
1.2 L'Agenzia delle Entrate, con nota allegata sub doc.
2-2 alla relazione del Gestore della Crisi d.d. 23.04.2025, aveva dapprima espresso la propria mancata adesione alla proposta di concordato minore, evidenziando profili di inammissibilità, convenienza e buona fede. Tali profili, peraltro, devono ritenersi superati, almeno per quanto riguarda la stessa creditrice, all'esito del parere favorevole successivamente espresso, come comunicato in data 08.10.2025 dal Gestore della Crisi, di cui si è dato atto.
Tuttavia, tali questioni vanno comunque esaminate per la parte che riguarda i profili di ammissibilità rilevabili d'ufficio.
1.3 In primo luogo, la creditrice Agenzia delle Entrate aveva contestato l'ammissibilità di un concordato minore che ha come risorse unicamente finanza esterna.
Tale eccezione risulta infondata, in quanto, ai sensi dell'art. 74 co. 2 CCII, il concordato liquidatorio
“può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”.
Si ritiene che, qualora la proponente presenti inizialmente un attivo nullo, l'apporto di finanza esterna possa incrementare in misura apprezzabile lo stesso attivo e, pertanto, il concordato sia sotto questo profilo astrattamente ammissibile.
3 Incrementare significa, infatti, aumentare, rendere maggiore: da un punto di vista letterale è quindi possibile aumentare anche valori che inizialmente sono nulli.
Dal punto di vista degli interessi tutelati dalla norma, invece, l'ammissibilità di un piano siffatto può permettere un miglior soddisfacimento dei creditori.
Non si rinvengono, invece, norme imperative (o principi di ordine generale) che ostino all'ammissibilità di un concordato minore con sola finanza esterna (cfr. Trib. Verona 17.08.2025, Trib. Avellino, 07.11.2024, Trib. Roma 07.04.2025, tutti reperibili all'indirizzo www.ilcaso.it), ferma restando:
- la necessità della verifica, caso per caso, dell'incremento dell'attivo in misura “apprezzabile”, alla luce delle caratteristiche del patrimonio del debitore dal punto di vista attivo e passivo (cfr. Trib. Verona cit.);
- un utile parametro di riferimento, a tal fine, è dettato dalla percentuale del 10% di cui all'art. 84 co. 4 in tema di concordato preventivo;
la norma non risulta direttamente applicabile, ma la stessa rimane, appunto, un utile riferimento, quale selezione normativa della sensibile utilità per i creditori di uno strumento negoziale liquidatorio (cfr. Trib. Verona cit.);
- la necessità della verifica delle ulteriori condizioni di ammissibilità e, in particolare, della necessità di escludere, in concreto, un abuso dello strumento concordatario.
Nel caso di specie, il piano, come da ultimo modificato, prevede un apporto che aumenta in modo significativo l'attivo, sia in termini assoluti (€ 75.000,00), che relativi, garantendo il soddisfacimento dei creditori come sopra riportato;
in particolare, viene garantito il pagamento di circa il 20,37% dei crediti complessivi;
per quanto riguarda la creditrice privilegiata Agenzia delle Entrate – che vanta il credito di gran lunga maggioritario - è previsto il suo soddisfacimento in misura pari al 20,05 %.
Va poi osservato che l'attivo ante proposta è il seguente:
- per esso è pari a zero (cfr. relazione del Gestore della Crisi d.d. 21.11.2024, pag. 3); Parte_1
- per il socio accomandatario questi ha partecipazioni in due società prive di Parte_1 valore e sostanzialmente non operative da circa dieci anni (cfr. relazione del Gestore della Crisi d.d. 21.11.2024, pag. 9-10, nonché integrazioni della ricorrente d.d. 16.01.2025), un'autovettura risalente all'anno 2005; redditi netti derivanti da attività di consulente come libero professionista nel 2023 pari a circa 1.055 euro netti al mese ed inferiori per gli anni precedenti (cfr. relazione OCC pag. 10-11); la giacenza media di conto corrente è pari a circa 2.900 € (cfr. nota OCC d.d. 19.05.2025, pag. 2, risultato della somma dei conti indicati), non ha altri beni mobili di rilievo.
L'attivo ricavabile dal patrimonio del socio, pertanto, non sarebbe del tutto nullo, ma estremamente modesto.
È quindi evidente il significativo aumento dell'attivo che si realizza mediante il concordato minore.
1.4 La creditrice Agenzia delle Entrate, nelle stesse note, ha altresì eccepito la carenza di buona fede della proponente, poiché il sig. nel dicembre 2024 ha “aperto una nuova società (Reproject Pt_1 srls)”, con “medesimo codice attività della precedente ditta individuale”, ragion per cui alcuni clienti starebbero transitando dalla ditta individuale alla Newco. Così facendo, si verificherebbe uno
“svuotamento” della clientela, limitando, in qualità di coobbligato, le proprie garanzie patrimoniali
4 a favore dei creditori, che impedirebbero azioni esecutive nei suoi confronti, quali il pignoramento presso terzi.
Con note d.d. 12.05.2025 la proponente ha chiarito che le quote sociali della CP_3 appartengono ai figli del sig. , mentre il signor riveste esclusivamente la Pt_1 Parte_1 carica di Amministratore Unico;
avrebbe assunto tale qualifica per “aiutare i figli ad intraprendere un percorso professionale nell'ambito della consulenza alle imprese a 360 gradi”.
Il Gestore della Crisi nominato dall'OCC, ha evidenziato che l'atto costitutivo nulla riferisce in ordine al compenso spettante all'amministratore. Inoltre, non risultano dal fascicolo della CCIAA verbali di assemblea dei soci con cui venga stabilito un compenso per l'amministratore. Fin dalla sua costituzione, la società risulta inattiva. Ha evidenziato che tali profili riguardano necessariamente solo i profili formali della vicenda, non avendo il gestore alcun potere per indagare sulla corrispondenza di quanto dichiarato in atti con la realtà dei fatti. Quanto al “transito di clienti” dalla impresa individuale alla newco, non vi sarebbero prove di tale circostanza, risultando al contrario la neocostiuita srl inattiva sin dalla sua costituzione (cfr. nota d.d. 21.05.2025, pag. 4).
Si osserva che l'assunzione di una qualifica di amministratore di società avrebbe dovuto essere comunicata dal socio accomandatario della proponente, in ragione della trasparenza necessaria ai fini di permettere un voto informato ai creditori.
Occorre in questa sede però verificare se tale condotta sia, in concreto, qualificabile come atto diretto a frodare le ragioni degli stessi creditori ai sensi dell'art. 77 CCII.
Va osservato, infatti, che la frode è concetto distinto dalla meritevolezza - requisito, quest'ultimo, espunto dalla disciplina concordataria sin dal D.l. 35/2005 e non menzionato dagli artt. 74 e ss. CCII.
Più in particolare, secondo un'autorevole dottrina la frode consista in una condotta del debitore idonea ad alterare la percezione dei fatti, tale da offrire ai creditori una rappresentazione infedele, in moda da esprimere un voto inconsapevole (frode soggettiva) o come utilizzo del concordato per fini diversi da quello della soluzione della crisi, ossia quello di validare precedenti atti pregiudizievoli per i creditori, preordinati al successivo ingresso nella procedura concorsuale, così da imporre ai creditori una soluzione irragionevole della crisi (frode oggettiva).
Con riguardo al concordato preventivo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'omessa indicazione nella proposta concordataria del contenzioso pendente nei confronti della società proponente, per un valore economico significativo, può costituire atto di frode).”; v. anche Cass. 12215/2022:“In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 l.fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale;
in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della
5 regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto fatto idoneo ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, la descrizione ellittica ed incompleta di un'operazione di "leveraged buy out" o fusione per indebitamento, mediante mutuo chirografario concesso alla società veicolo e poi consolidato in credito ipotecario a carico della "società-target", tale da falsare la percezione dei creditori circa la reale convenienza della proposta).”
Rileva, quindi, anche una condotta potenzialmente idonea a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato.
In questo senso, non rileva, ad esempio, che nel caso di specie Agenzia delle Entrate abbia espresso il suo voto pur essendo consapevole delle circostanze sottaciute dal ricorrente, come emerge dalla comunicazione con cui aveva inizialmente comunicato la mancata adesione, più volte citata.
Occorre poi ricordare, ai fini di una corretta interpretazione, che l'art. 82 CCII - norma dettata in tema di revoca dell'omologazione, ma di cui bisogna tenere conto ai fini di un ragionevole e sistematico coordinamento fra norme – conferisce rilievo alla sottrazione e dissimulazione dell'attivo quando ha ad oggetto una parte rilevante dello stesso. Non sarebbe, infatti, ragionevole un trattamento diverso, sotto questo profilo, fra la valutazione in sede di ammissibilità e di revoca del concordato, tale da ritenere dirimenti in questa sede fatti che riguardo una parte non rilevante dell'attivo, per poi ritenere gli stessi fatti irrilevanti in sede di revoca.
Tuttavia, nel caso di specie, i fatti esposti dalla creditrice procedente, per come dalla stessa rappresentati, porterebbero a ritenere che l'opzione liquidatoria sia in realtà ancor meno conveniente rispetto a quella concordataria proposta da Parte_1
Si ipotizzi, infatti, che si sia verificato quanto inizialmente illustrato dall' Agenzia delle Entrate, ossia che il sig. , accomandatario della proponente, abbia omesso di riferire di aver costituito una Pt_1 srl, la quale avrebbe acquisito la clientela della sua precedente attività individuale, limitando, in qualità di coobbligato, le proprie garanzie patrimoniali a favore dei creditori.
Pur ipotizzando tale scenario rappresentato dall'Agenzia delle Entrate, i creditori avrebbero espresso il loro consenso alla proposta concordataria, prendendo in considerazione un'alternativa liquidatoria in realtà più conveniente rispetto a quella effettiva.
In altre parole, i fatti sottaciuti dal sig. avrebbero permesso ai creditori, semmai, di valutare Pt_1 in maniera ancora più positiva lo scenario concordatario. Questi, infatti, si sarebbero trovati dinnanzi all'alternativa fra il medesimo scenario concordatario ed uno scenario liquidatorio ancor peggiore rispetto a quello prospettato.
Pertanto, la frode, in questo senso, non ha potenziale idoneità decettiva.
Di fatti - per come tali condotte sono state rappresentate dalla creditrice - anche se i creditori fossero stati tempestivamente resi edotti da parte della ricorrente della costituzione della nuova srl e dell'assunzione della carica di amministratore da parte del sig. , ciò avrebbe portato Pt_1 ragionevolmente ad una più convinta adesione dei creditori all'ipotesi concordataria, poiché questa,
6 in realtà, avrebbe rappresentato una soluzione ancor più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria di quanto inizialmente esposto dalla stessa ricorrente.
Va osservato, poi, che tali fatti, peraltro, non risultano sufficientemente provati nella loro interezza, specie con riguardo al mutamento dei redditi del sig. . All'udienza del 29.05.2025, i Pt_1
Procuratori della ricorrente hanno prodotto (in forma cartacea) fatture riferite all'anno 2025 da parte della nuova srl per circa 8.000,00 €, ma anche fatture del sig. nei confronti della srl per circa Pt_1
4.000,00 €, fatture di cui si è dato conto nel verbale d'udienza. Alla luce dei redditi del sig. Pt_1 per l'ultimo triennio indicati nella relazione OCC, di importo non elevato (pag. 10-11, PF 2021 € 6.895; PF. 2022 € 8.518; PF 2023 €12.662), non è quindi chiaro se l'assunzione dell'incarico di Co amministratore della abbia effettivamente peggiorato le condizioni economiche del sig. Pt_1 rispetto all'attività individuale dapprima esercitata.
Tali redditi individuali, peraltro, avrebbero comunque in ipotesi permesso, ragionevolmente, di apprendere beni nettamente inferiori rispetto a quanto offerto dalla finanza esterna in sede concordataria (in questo senso, non parrebbe essere stata sottratta una parte rilevante dell'attivo ai sensi dell'art. 82 CCII, norma dettata in tema di revoca dell'omologazione, ma di cui, come detto, bisogna comunque tenere conto, ai fini di un ragionevole e sistematico coordinamento fra norme).
Pertanto, se da un lato è chiaramente emersa in questa sede una carenza di trasparenza del sig.
, dall'altro, tale carenza non pare integrare un atto in frode delle ragioni dei creditori ai sensi Pt_1 dell'art. 77 CCII.
Resta in ogni caso ferma la possibilità prevista dall'art. 82 CCII di revoca della sentenza di omologazione, qualora dovessero verificarsi le circostanze indicate dalla norma (“Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.(…)”).
1.5 Quanto agli altri profili di ammissibilità, va rilevato che dalla citata relazione del Gestore della Crisi d.d. 21.11.2024 risulta:
- che la ricorrente non riveste la qualifica di consumatrice, nella accezione di cui all'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempiute si riferiscono allo svolgimento di attività imprenditoriale;
- che la ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stato esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
1.6 Ai sensi dell'art. 76 co. 2 CCII, inoltre, dalla stessa relazione risulta:
- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (pag. 4-6; con riguardo a tali circostanze, v. altresì integrazioni della ricorrente d.d. 16.01.2025- 06.02.2025);
- l'esposizione dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (pag.7);
7 - l'assenza di atti impugnati dai creditori e comunque atti straordinari pregiudizievoli compiuti nel quinquennio anteriore alla domanda (pag. 7);
- la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (pag. 7-13, nonché 15);
- l'indicazione presumibile dei costi della procedura (pag. 13).
Nella stessa relazione, il Gestore ha altresì evidenziato la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori (pag. 13-14), nonché il fatto che la proposta non prevede la suddivisione in classi (pag. 14). Occorre però tenere conto delle modifiche migliorative intervenute, da ultimo come depositata dalla proponente il 15.09.2025.
1.7 Conseguentemente, con decreto di data 12.03.2025 è stata dichiarata aperta la procedura, è stata disposta, a norma dell'art. 78 CCII, la comunicazione della proposta, delle integrazioni della stessa, nonché del presente decreto, a tutti i creditori a mezzo di posta elettronica certificata a cura del Professionista nominato Gestore della crisi dall'OCC, nonché la pubblicazione del decreto mediante inserimento sul sito web del Tribunale di Bolzano e nel Registro delle imprese, ed è stato assegnato ai creditori il termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire al Gestore della Crisi, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, facendo presente che in mancanza di comunicazione nel termine assegnato si intende che essi abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.
2. Il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 e la mancanza di contestazioni
2.1 Si è già detto delle modifiche intervenute alla proposta (da ritenersi ammissibili, come sopra già evidenziato), nonché dell'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII.
Non sono intervenute contestazioni.
Infatti, quanto ai rilievi in punto di convenienza sollevati dall'Agenzia delle Entrate (cfr. nota allegata sub doc.
2-2 alla relazione del Gestore della Crisi d.d. 23.04.2025, pag. 4-5), questi devono intendersi come superati alla luce del successivo parere favorevole espresso, di cui si è dato atto (cfr. comunicazione del Gestore della Crisi d.d. 08.10.2025).
3. Il piano e la sua fattibilità
3.1 L'ammontare complessivo dei debiti, secondo quanto da ultimo evidenziato con la modifica d.d. 15.09.2025, è pari complessivamente ad euro 368.239,09, di cui:
- euro 4.253,74 € per CCIAA – PROCEDURA, in prededuzione ex art. 6 co. 1 lett.a); si fa presente che, con riguardo a tale importo, trova applicazione l'art. 80 co 4 CCII:” Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
8 - euro 1.000,00 € per Advisor, privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (in quanto non è prevista la prededuzione ex art. 6 CCII);
- euro 346.669,19 € nei confronti di Agenzia delle Entrate, importi muniti dei privilegi di cui all'art. 2752 c.c.;
- euro 14.020,30 € nei confronti di , chirografo;
Controparte_2
- euro 1.163,14 € nei confronti di CCIAA – AN, chirografo;
- euro 1.132,72 € nei confronti di COMUNE DI TRENTO, chirografo.
Ciò posto, a fronte di tale situazione debitoria complessiva è stato proposto il pagamento della somma complessiva di euro 75.000,00, messa a disposizione dal figlio del signor , Parte_2 impegnatosi a pagare tale somma nel caso di omologa del concordato entro 30 giorni dalla definitività della stessa;
la debitrice si è impegnata al pagamento dei creditori nella seguente misura:
Si precisa che una parte dei crediti privilegiati ex art. 2752 c.c. di Agenzia delle Entrate viene soddisfatto in quanto degradato al chirografo per incapienza (cfr. note d.d. 15.09.2025, € 3.862,76, su un importo degradato a chirografo di € 281.010,05).
Inoltre, si prende atto del fatto che la proponente ha precisato che “i debiti personali del socio accomandatario e legale rappresentate della non rientrano nei Parte_1 confini del presente concordato. Il signor continuerà, dunque, a pagare gli importi Parte_1 dallo stesso personalmente dovuti all' in virtù di un piano di rientro Controparte_2 già concordato e, vale la pena ribadirlo, al di fuori del presente piano” (cfr. piano dep. il 29.11.2024- 02-12-2024, pag. 15).
Ai sensi dell'art. 75 co. 2 CCII va rilevato, inoltre, che il Gestore della crisi ha attestato che il pagamento proposto ai creditori privilegiati non soddisfatti integralmente non è inferiore a quanto
9 realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dell'attivo in caso di liquidazione (cfr. relazione OCC, pag. 12).
3.2 Il piano risulta fattibile, alla luce di quanto esposto nella relazione del Gestore della crisi, nonché alla luce:
- dell'impegno al pagamento depositato dal sig. , condizionato alla Parte_2 concessione del finanziamento da parte di istituto di credito ed all'omologazione del concordato minore (doc.1, allegato alla modifica d.d. 15.09.2025);
- della comunicazione della banca , con oggetto “delibera finanziamento”, che Persona_1 conferma l'avvenuta delibera del finanziamento nei confronti del sig. per Parte_2
€ 75.000,00 (doc. 2 allegato allo stesso atto);
- del successivo atto denominato “impegno al pagamento”, sottoscritto dal sig. Parte_2
d.d. 11.09.2025, con il quale lo stesso si obbliga irrevocabilmente a versare alla
[...] procedura di concordato entro 30 giorni dalla definitività del decreto di omologazione, l'importo di € 75.000,00 a titolo di finanza esterna;
l'impegno al pagamento è condizionato all'omologazione del concordato minore (cfr. doc. 3 allegato allo stesso atto).
4. In conclusione, sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 80 CCII per l'omologa del concordato minore, ossia l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII, nonché la mancanza di contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli art. 80 e seg. CCII
OMOLOGA
il concordato minore proposto da C.F. e P.I. Parte_1
), con sede in 39100 Bolzano (BZ), Via Verona n. 12/A, in persona del socio P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore sig. (c.f. Parte_1
); C.F._1
AVVERTE
la proponente che:
- è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 78 co. 2 lett. a) CCII;
DISPONE
che la presente sentenza sia pubblicata, a cura della cancelleria, sul sito web del Tribunale di Bolzano e nel Registro delle imprese, nel rispetto della normativa del GDPR Privacy e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della debitrice e del socio accomandatario diversi da: nome, cognome e codice fiscale/p.iva;
10 a tal fine, incarica il Gestore della Crisi nominato dall'OCC di depositare nel fascicolo telematico una versione della sentenza con i citati oscuramenti, entro dieci giorni;
DISPONE
che il Gestore della Crisi:
- comunichi la presente sentenza a tutti i creditori entro 30 giorni;
- vigili sull'esatto adempimento del concordato minore;
- risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
- depositi ogni sei mesi una relazione sullo stato dell'esecuzione;
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, in cui evidenzi se il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso, specificando l'importo eventualmente convenuto con il debitore;
DICHIARA la chiusura della presente procedura ex art. 80 co. 2 CCII.
Così deciso in Bolzano, il 12/11/2025
Il Giudice
AS HM
11