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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 20/01/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4112/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500002255000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M302913 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6218/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.08.2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 10076202500002255000, notificata il 23.06.2025 ,con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva, nella qualità di erede del sig. Nominativo_1, il pagamento della somma di € 28.390,94 a titolo di Irpef anno 2017 ed accessori , relativo all'avviso accertamento presupposto n. TF907M302913/2023 asseritamente notificato il 13/12/2023.
Eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato per violazione/mancata applicazione dell'art.8 D.Lgs 472/97 in tema di sanzioni ,non trasmissibili agli eredi;
la illegittimità ancora , della comunicazione per carenza di legittimazione passiva difettando la qualità di erede;
per violazione dell'art. 65 DPR 600/ 73 poichè non notificati gli atti collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del decuius;
perché
l'accertamento notificato al socio della SR in assenza dell'avviso di accertamento alla società ; per l'inapplicabilità della presunzione della ristretta base e l'impossibilità della prova contraria a causa della morte del socio;
per violazione del c. 5 bis art.7 D.Lgs546/92; per difetto di imputabilità dell'obbligazione tributaria violazione art.1 TUIR e art.53 Cost.;per violazione/mancata applicazione dell'art. 39 ,1 c, lett.d) e dell'art. 2729 C.C. ;per l'estraneità della ricorrente dalla gestione societaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno ,la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso , attesa la definitività dell'accertamento presupposto n. TF907M302913/2023 notificato in data 11.10.2023, proprio a mani della ricorrente presso il domicilio fiscale in MO VE (SA) Indirizzo_1 , peraltro coincidente con quello degli altri coobbligati, quali eredi del sig, Nominativo_1 deceduto il 15/11/2021, già socio della società TÀ SR a ristretta base.
Resisteva .altresì puntualmente alle ulteriori eccezioni, concludendo per il rigetto dell''opposizione .
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur evocata in giudizio.
Alla pubblica udienza del 17.12.2025 , previo deposito di memorie di replica da parte ricorrente che rimarcava le proprie ragioni, sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto e viene deciso sulla base del principio della ragione più liquida.
Trattasi di controversia di cui la ricorrente ,in via preliminare, lamenta la illegittimità per la irrituale notifica dell'accertamento prodromico, notificato sul presupposto della sua contestata qualità di erede del sig. Nominativo_1 ,già socio della società TÀ SR a ristretta base partecipativa .
Il motivo è fondato .
Il procedimento di notificazione, le cui forme e modalità sono dettagliatamente fissate dalla legge, si sostanzia in una serie di attività il cui fine è quello di determinare la “conoscenza legale” di un atto in capo a un soggetto specificamente individuato.
Si fa riferimento alla conoscenza “legale” perché, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, dopo che siano state osservate tutte le formalità stabilite dalla legge, a prescindere dalla effettiva ricezione e quindi dalla conoscenza “effettiva” del contenuto dell'atto stesso da parte del destinatario.
Nella specie, dalla produzione della notifica dell'avviso di accertamento ,emerge che la stessa è stata eseguita a mani della ricorrente, nella qualità di erede del sig Nominativo_1 quale ulteriore coobbligato della società TÀ SR .
Ritenere che la qualità di erede possa desumersi in via presuntiva, dallo status di figlia dello stesso, ai sensi della disciplina della successione legittima ab intestato ,come sostenuto dall'Agenzia resistente e , per questo , essere considerato legittimato passivo ,è errato.
In sé , già la semplice delazione che fa seguito all'apertura della successione non basta per l'acquisto della qualità di erede, che si verifica soltanto con la accettazione, espressa o tacita (ovvero per comportamenti concludenti), dell'eredità.
E la dimostrazione della assunzione della qualità di erede, in applicazione del principio generale dell'onere della prova spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede.
Per il caso che ci occupa,pertanto, l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dallo status di figlia .
L'elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto chiamato in giudizio come successore del de cuius è solo e soltanto l'accettazione della eredità di cui agli atti non vi è prova.
Né si configura un'accettazione tacita dell'eredità ,allorquando l'erede impugni l'atto di accertamento ad esso notificato contestando il difetto di titolarità passiva della pretesa , come nella specie.
Il ricorso,perciò, va accolto restando assorbita nella statuizione che precede ogni altra istanza delle parti.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, restando compensate nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso .Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite , in favore del ricorrente ,liquidate in € 2.000,00 oltre rimb. forf.15 %,rimb cut versato ed accessori di legge,se dovuti
,con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia Entrate
Riscossione.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4112/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500002255000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M302913 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6218/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.08.2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 10076202500002255000, notificata il 23.06.2025 ,con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva, nella qualità di erede del sig. Nominativo_1, il pagamento della somma di € 28.390,94 a titolo di Irpef anno 2017 ed accessori , relativo all'avviso accertamento presupposto n. TF907M302913/2023 asseritamente notificato il 13/12/2023.
Eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato per violazione/mancata applicazione dell'art.8 D.Lgs 472/97 in tema di sanzioni ,non trasmissibili agli eredi;
la illegittimità ancora , della comunicazione per carenza di legittimazione passiva difettando la qualità di erede;
per violazione dell'art. 65 DPR 600/ 73 poichè non notificati gli atti collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del decuius;
perché
l'accertamento notificato al socio della SR in assenza dell'avviso di accertamento alla società ; per l'inapplicabilità della presunzione della ristretta base e l'impossibilità della prova contraria a causa della morte del socio;
per violazione del c. 5 bis art.7 D.Lgs546/92; per difetto di imputabilità dell'obbligazione tributaria violazione art.1 TUIR e art.53 Cost.;per violazione/mancata applicazione dell'art. 39 ,1 c, lett.d) e dell'art. 2729 C.C. ;per l'estraneità della ricorrente dalla gestione societaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno ,la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso , attesa la definitività dell'accertamento presupposto n. TF907M302913/2023 notificato in data 11.10.2023, proprio a mani della ricorrente presso il domicilio fiscale in MO VE (SA) Indirizzo_1 , peraltro coincidente con quello degli altri coobbligati, quali eredi del sig, Nominativo_1 deceduto il 15/11/2021, già socio della società TÀ SR a ristretta base.
Resisteva .altresì puntualmente alle ulteriori eccezioni, concludendo per il rigetto dell''opposizione .
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur evocata in giudizio.
Alla pubblica udienza del 17.12.2025 , previo deposito di memorie di replica da parte ricorrente che rimarcava le proprie ragioni, sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto e viene deciso sulla base del principio della ragione più liquida.
Trattasi di controversia di cui la ricorrente ,in via preliminare, lamenta la illegittimità per la irrituale notifica dell'accertamento prodromico, notificato sul presupposto della sua contestata qualità di erede del sig. Nominativo_1 ,già socio della società TÀ SR a ristretta base partecipativa .
Il motivo è fondato .
Il procedimento di notificazione, le cui forme e modalità sono dettagliatamente fissate dalla legge, si sostanzia in una serie di attività il cui fine è quello di determinare la “conoscenza legale” di un atto in capo a un soggetto specificamente individuato.
Si fa riferimento alla conoscenza “legale” perché, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, dopo che siano state osservate tutte le formalità stabilite dalla legge, a prescindere dalla effettiva ricezione e quindi dalla conoscenza “effettiva” del contenuto dell'atto stesso da parte del destinatario.
Nella specie, dalla produzione della notifica dell'avviso di accertamento ,emerge che la stessa è stata eseguita a mani della ricorrente, nella qualità di erede del sig Nominativo_1 quale ulteriore coobbligato della società TÀ SR .
Ritenere che la qualità di erede possa desumersi in via presuntiva, dallo status di figlia dello stesso, ai sensi della disciplina della successione legittima ab intestato ,come sostenuto dall'Agenzia resistente e , per questo , essere considerato legittimato passivo ,è errato.
In sé , già la semplice delazione che fa seguito all'apertura della successione non basta per l'acquisto della qualità di erede, che si verifica soltanto con la accettazione, espressa o tacita (ovvero per comportamenti concludenti), dell'eredità.
E la dimostrazione della assunzione della qualità di erede, in applicazione del principio generale dell'onere della prova spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede.
Per il caso che ci occupa,pertanto, l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dallo status di figlia .
L'elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto chiamato in giudizio come successore del de cuius è solo e soltanto l'accettazione della eredità di cui agli atti non vi è prova.
Né si configura un'accettazione tacita dell'eredità ,allorquando l'erede impugni l'atto di accertamento ad esso notificato contestando il difetto di titolarità passiva della pretesa , come nella specie.
Il ricorso,perciò, va accolto restando assorbita nella statuizione che precede ogni altra istanza delle parti.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, restando compensate nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso .Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite , in favore del ricorrente ,liquidate in € 2.000,00 oltre rimb. forf.15 %,rimb cut versato ed accessori di legge,se dovuti
,con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia Entrate
Riscossione.