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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 417/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2741/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249005778475000 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe PRINCIPATO NT propone opposizione avverso la intimazione di pagamento n.29120249005778475000, notificata in data 02.05.2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha chiesto il pagamento della somma di € 1.219,14 presuntivamente dovuta a titolo ICI relativa all'anno 2006.
Deduceva la mancata e/o irregolare notifica degli atti prodromici con conseguente nullità degli atti oggi impugnati anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza, la illegittimità della intimazione per intervenuta prescrizione del credito e/o decadenza dalla procedura della riscossione, la illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'Art. 7 comma 3 della Legge 212/2000 e la inesistenza della pretesa tributaria.
Si costituiva il Comune di Agrigento che insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese stante la regolare notifica dell'atto presupposto.
Non si costituiva l'agente della riscossione ancorchè evocato in giudizio.
Con memoria integrativa parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso stante la mancata prova della notifica dell'atto presupposto.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Come primo motivo il ricorrente deduce la intervenuta prescrizione del credito azionato stante la mancata notifica dell'atto presupposto.
il Comune di Agrigento produce in atti copia della raccomandata spedita in data 9.1.2011 e pervenuta alla ricorrente in data 4.1.2012, che non ha sottoscritto a proprie mani il plico, perfezionando a dimostrazione che la notifica dell'atto presupposto rende legittima la intimazione di pagamento non è essendosi formata la prescrizione del credito.
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto per difetto di motivazione, il ricorrente pone a base di tale motivazione la impossibilità di evincere il numero degli avvisi di accertamento, la data di notifica degli stessi, il relativo ruolo e data di consegna dello stesso all'Agente della riscossione.
Invero nell'atto si rinvengono tutti gli elementi indispensabili per comprendere le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa tributaria.
Per quanto attiene l'ultimo motivo di ricorso con cui deduce la illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza della pretesa tributaria va respinta attesa la regolarità dell'attività notificatoria che ha reso legittimo l'atto oggetto di contestazione.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 350,00, oltre spese generali limitatamente al Comune di Agrigento.
Cosi deciso in Agrigento il 21 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico TO PI SA
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2741/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249005778475000 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe PRINCIPATO NT propone opposizione avverso la intimazione di pagamento n.29120249005778475000, notificata in data 02.05.2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha chiesto il pagamento della somma di € 1.219,14 presuntivamente dovuta a titolo ICI relativa all'anno 2006.
Deduceva la mancata e/o irregolare notifica degli atti prodromici con conseguente nullità degli atti oggi impugnati anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza, la illegittimità della intimazione per intervenuta prescrizione del credito e/o decadenza dalla procedura della riscossione, la illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'Art. 7 comma 3 della Legge 212/2000 e la inesistenza della pretesa tributaria.
Si costituiva il Comune di Agrigento che insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese stante la regolare notifica dell'atto presupposto.
Non si costituiva l'agente della riscossione ancorchè evocato in giudizio.
Con memoria integrativa parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso stante la mancata prova della notifica dell'atto presupposto.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Come primo motivo il ricorrente deduce la intervenuta prescrizione del credito azionato stante la mancata notifica dell'atto presupposto.
il Comune di Agrigento produce in atti copia della raccomandata spedita in data 9.1.2011 e pervenuta alla ricorrente in data 4.1.2012, che non ha sottoscritto a proprie mani il plico, perfezionando a dimostrazione che la notifica dell'atto presupposto rende legittima la intimazione di pagamento non è essendosi formata la prescrizione del credito.
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto per difetto di motivazione, il ricorrente pone a base di tale motivazione la impossibilità di evincere il numero degli avvisi di accertamento, la data di notifica degli stessi, il relativo ruolo e data di consegna dello stesso all'Agente della riscossione.
Invero nell'atto si rinvengono tutti gli elementi indispensabili per comprendere le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa tributaria.
Per quanto attiene l'ultimo motivo di ricorso con cui deduce la illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza della pretesa tributaria va respinta attesa la regolarità dell'attività notificatoria che ha reso legittimo l'atto oggetto di contestazione.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 350,00, oltre spese generali limitatamente al Comune di Agrigento.
Cosi deciso in Agrigento il 21 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico TO PI SA
Firmato digitalmente