Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/05/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3220/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3220/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in CP_1 C.F._1
Salzano (VE), in via Pietro Mascagni n. 33;
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_2 C.F._2
residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Arianna Binato del foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Spinea (VE) in via Roma, Email_1
n. 63 – sono elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 30.07.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 15.01.2025 in sostituzione dell'udienza fissata in data 30.01.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2024, e – premesso di aver CP_1 Controparte_2
contratto matrimonio concordatario in data 29.09.2001, in Salzano, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Salzano dell'anno 2001, Parte II, Serie A, atto n. 32 e che dall'unione sono nate le figlie (nata a [...], il [...]) e PEsona_1 [...]
(nata a [...], il [...]) – hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. PE_2
473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa (che di seguito si riproducono):
“1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, con gli arredi, corredi e pertinenze verrà
CP_ PE assegnata alla SI , la quale vi continuerà ad abitare con le figlie e , PE_1
facendosi carico in via esclusiva di tutte le utenze (ad eccezione di quella telefonica che verrà sostenuta al 50% tra i coniugi fino al cambio del contratto in essere) nonché della manutenzione ordinaria dell'immobile. Il IG lascerà la casa familiare, CP_2
provvedendo ad asportare dalla stessa i propri beni ed effetti personali, nel termine massimo di 3 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Resta inteso che nel periodo della coabitazione tutte le spese (a titolo esemplificativo per utenze, generi alimentari, per le figlie ecc.) verranno sostenute al 50% in capo a ciascun coniuge;
PE
3. la figlia MIe sarà affidata ad entrambi i genitori i quali, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che la riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - scelta della residenza abituale) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé della figlia;
PE PE
4. entrambe le figlie e avranno la residenza della madre e , in quanto PE_1
MIenne, sarà altresì collocata prevalentemente presso la stessa;
PE
5. il IG potrà vedere e tenere con sé la figlia senza alcuna limitazione CP_2
prendendo accordi diretti con la stessa, e in linea di massima secondo il seguente calendario:
* a fine settimana alterni (dal venerdì tardo pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena PE allorquando si curerà di accompagnar presso la casa della madre); PE
* un pomeriggio a settimana con pernotto, in cui si curerà di accompagnar alla stazione ferroviaria oppure presso la casa della madre il mattino seguente;
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* i ponti scolastici e le altre festività saranno equamente suddivisi in modo alternato tra i due genitori;
PE
* il padre trascorrerà con la figlia MI sette giorni anche consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale (25-31.12) o quello di Capodanno PE (31.12-06.01), con la precisazione che la giornata del 24.12 di ogni ann la trascorrerà con il genitore che la terrà poi a Capodanno (31.12-06.01); due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori previo congruo avviso e comunque entro il 30 aprile di ogni anno. Il restante periodo estivo, con esclusione delle due settimane di vacanza con la madre, resterà disciplinato secondo il calendario sopra elencato. I genitori precisano che l'accordo sopraesposto sulle vacanze natalizie, pasquali ed estive sostituisce per detti periodi l'accordo sul diritto di visita paterno che vale per il resto dell'anno, e sarà concordato in modo indipendente dalla cadenza dei week-end con l'uno o l'altro genitore;
PE
* indipendentemente dal calendario sopra elencato trascorrerà il giorno del compleanno di un genitore con quello, mentre nel giorno del suo compleanno i genitori concorderanno le modalità di visita affinché possa trascorrere alcune ore con ciascun genitore (a titolo esemplificativo il pranzo con un genitore e la cena con l'altro); PE
6. i coniugi convengono di occuparsi degli spostamenti di (per le uscite serali e nei weekend) in ugual misura;
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7. il signo si obbliga a corrispondere alla IG , entro il giorno 15 (quindici) CP_2
di ciascun mese, a titolo di concorso al mantenimento ordinario delle figlie la somma di € PE 300,00 per la MI e € 200,00 per la maggiorenn (così complessivamente € PE_1
500,00), somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tali somme verranno versate dal signo tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI CP_2
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. Quanto al contributo al mantenimento ordinario per la figlia maggiorenn i PE_1
coniugi convengono sin da ora di revocare automaticamente detto contributo, così come l'obbligo di refusione del 50% delle spese straordinarie, al raggiungimento dell'autosufficienza economica di non appena quest'ultima avrà stabilizzato la propria posizione PE_1
lavorativa mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo pieno e/o indeterminato;
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8. le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie e con obbligo PE_1
reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo di ogni spesa R.G. 3220/2024 V.G.
effettuata e con rimborso mensile, verranno ripartite in ragione del 50% in capo a ciascun genitore. In ogni caso le spese straordinarie sono da individuarsi e ripartirsi secondo il protocollo del 20.09.2019 vigente presso Codesto Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere e accettare (doc. 09), con la precisazione che anche le spese del veterinario per la cura dell'animale attualmente di proprietà dei coniugi (cane) verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno;
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9. l'assegno unico e universale spetterà integralmente alla IG;
10. eventuali detrazioni per i figli a carico saranno effettuate da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno, così come eventuali bonus/rimborsi inerenti spese sostenute nell'interesse delle figlie verranno ripartiti in ragione del 50% in capo a ciascun genitore;
11. i ricorrenti prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o degli equivalenti documenti idonei all'espatrio anche in relazione alla figlia
PE MI , sia per turismo che per motivi di lavoro, sostenendo le relative spese in ugual misura;
12. i coniugi si impegnano inoltre: PE
- a crescere e educare la figlia MI secondo gli indirizzi via via concordati, con onere reciproco di informativa sulle scelte più significative, decisioni ed indirizzi relativi all'educazione, istruzione e formazione dei MIi, nonché con riguardo alla salute e cura della stessa;
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
- a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
- a riconoscere agli ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali la facoltà di vedere
PE e tenere la figlia MI , in accordo con gli stessi, in modo da consentire il mantenimento di rapporti significativi, equilibrati e continuativi con gli ascendenti e gli altri parenti dei coniugi;
13. i ratei del mutuo fondiario con garanzia ipotecaria sull'immobile familiare, stipulato il
31.03.2022 da entrambi i coniugi con continueranno ad Controparte_3
essere corrisposti da ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno (così come le spese di gestione del conto corrente e di quant'altro si rendesse necessario), che gli stessi avranno cura di versare mensilmente nel conto corrente cointestato (acceso presso
[...]
– filiale di Spinea) almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno di prelevamento Controparte_3 R.G. 3220/2024 V.G.
del rateo da parte della banca e ciò sino a completa estinzione del mutuo stesso. All'atto di estinzione del mutuo l'eventuale giacenza nel suddetto c/c, previa chiusura del medesimo, verrà ripartita in parti uguali tra i coniugi;
14. i coniugi convengono di sostenere in ugual misura (50% ciascuno) il premio delle polizze assicurative inerenti la casa coniugale e gli elettrodomestici, tutte le rate del finanziamento
PE contratto in data 18.06.2024 per l'acquisto del cellulare della figli (doc.10), le fatture per le utenze telefoniche (per queste ultime fino a quando rimarrà in essere il contratto cumulativo stipulato con Wind);
15. i coniugi concordano che la vettura Lancia Ypsilon, targata EL827SL, acquistata in costanza di matrimonio e intestata alla SI , resterà di esclusiva proprietà CP_1
CP_ della IG , senza conguagli (docc.11-12);
16. i coniugi concordano che la vettura Fiat 500L, targata FS153EH, acquistata in costanza di matrimonio e intestata al IG , resterà di esclusiva proprietà del IG Controparte_2
, senza conguagli (docc.13-14). Il signo provvederà al cambio di intestazione CP_2 CP_2
della polizza RCA;
17. i coniugi dichiarano, anche con lo scioglimento della comunione legale, di aver qui definito i rapporti patrimoniali derivanti, connessi e/o conseguenti al matrimonio, di non aver diritto a rimborso o restituzione alcuna e di null'altro avere a pretendere se non l'adempimento degli obblighi qui assunti e quelli di legge;
18. entrambi i coniugi, fruendo ciascuno di un proprio reddito da lavoro dipendente, rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo nel mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
19. spese ed oneri del presente procedimento di separazione integralmente compensate tra le parti;
20. entrambi i coniugi dichiarano di prestare la loro acquiescenza piena e totale all'emananda sentenza di separazione e, conseguentemente, di rinunciare a qualsivoglia forma di impugnazione avverso la predetta sentenza.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla R.G. 3220/2024 V.G.
condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse delle figlie , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , PEsona_1 PEsona_2
MIenne.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi CP_1 Controparte_2
in matrimonio in Salzano, in data 29.09.2001, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Salzano dell'anno 2001, Parte II, serie A, atto n. 32;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero