Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 10907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10907 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10907/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05425/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5425 del 2022, proposto da
Feudi Toscana-Campo Alle Comete Società Agricola arl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Malavolta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Malavolta Malavolta in Firenze, via degli Artisti 20;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Azienda Agricola i Massi di Strozzi Girolamo Società Semplice, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi corrisposta la somma di Euro 619.444,65, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e oltre rivalutazione monetaria, a titolo di contributo dovuto come da contratto di programma sottoscritto con la dante causa società I Massi il 2.8.2010 e dell'inadempimento del Ministero dello Sviluppo Economico e, conseguentemente, per la condanna di quest’ultimo a disporre il pagamento anzidetto; ovvero, laddove accorra, anche ai sensi dell’art. 117 c.p.a, per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero Dello Sviluppo Economico in ordine alla conclusione del procedimento volto alla erogazione del contributo menzionato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti sopra menzionati;
b) che parte ricorrente con nota depositata in atti del 9.5.2025 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo (si veda, al riguardo, ex plurimis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120 ed altre);
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Domenico De Falco, Presidente FF
Elena Daniele, Referendario
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Domenico De Falco |
IL SEGRETARIO