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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella composizione di dott.ssa Alessandra Aragno Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento r.g. n. 10389/23 vertente tra
nato in [...] il [...], rappresentato per procura in atto separato Parte_1 dall'avv. Michele Parola
ricorrente
– Questura di TORINO rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato resistente costituito
OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate per l'udienza del 19.6.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.5.2023 ha proposto impugnazione Parte_1 avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto alla protezione per protezione speciale. Infatti con provvedimento prot. 60/23 il Questore di Torino ha rigettato l'istanza di rinnovo del suddetto permesso per insussistenza dei presupposti. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato la sua provenienza dal Mali e l'integrazione nel tessuto sociale italiano alla luce dell'attività lavorativa svolta. Il costituito chiedeva il rigetto della domanda per mancanza dei Controparte_1 presupposti. All'udienza del 10.10.2024 mediante trattazione scritta la difesa del ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alla documentazione depositata. pagina 1 di 4 §§§ In via preliminare, deve rilevarsi che non vi è prova dalla documentazione agli atti che il ricorrente abbia presentato domanda reiterata di protezione internazionale e che il ricorrente sia di provenienza maliana. Alcun documento sotto questo ultimo aspetto è stato fornito dal ricorrente in sede di ricorso o successivamente per colmare le lacune già presenti in sede amministrativa. D'altra parte, agli atti emerge il decreto di rigetto del Tribunale di Torino sulla domanda di protezione internazionale che ritiene non credibile la provenienza del ricorrente dal Mali, decreto impugnato in Cassazione con ricorso tuttavia dichiarato inammissibile. Ciò premesso, il ricorrente con il presente ricorso chiede la concessione della protezione speciale. Ebbene, nel caso di specie ritiene il Tribunale che in forza di quanto documentato in atti possa essere riconosciuta al ricorrente una protezione speciale funzionale alla tutela della sua vita privata e familiare, riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286. Così come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 in forza del quale, tra l'altro ”Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.». Deve anzi osservarsi al riguardo come la norma in esame sia applicabile al caso di specie pur se abrogata dall'art. 7 del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con legge n. 50 del 2023 atteso che '…per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del […] decreto
[…] continua ad applicarsi la disciplina previgente'. Ciò posto, va rammentato che l'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
pagina 2 di 4 Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358,
[...]
), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
La difesa ha prodotto documentazione attestante il percorso lavorativo svolto dal ricorrente dal quale emerge che il medesimo sia stato assunto dal 1.2.2023 da una società agricola con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 1.9.2023. detto contratto è proseguito negli anni 2024 e 2025 e risulta quindi attualmente in essere come da buste paga e CU depositati (cfr. doc. allegati memorie e ricorso). Ebbene, l'attività posta in essere e la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente sono espressione di un positivo inserimento nel contesto nazionale. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d'integrazione, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendo il richiedente in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che egli si troverebbe a dover ripartire da zero - in un contesto certamente meno favorevole di quello italiano - per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in e quella che egli ha vissuto prima Pt_2 della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v. Cass. n. 4455 del 2018). La domanda è meritevole di accoglimento.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, si dichiarano irripetibili le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, c. 3 del D. Lgs. 25/2008 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza per il rilascio del permesso di durata biennale convertibile;
-dichiara irripetibili le spese;
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
pagina 3 di 4 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 27.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Silvia Carosio Dott.ssa Alessandra Aragno
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella composizione di dott.ssa Alessandra Aragno Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento r.g. n. 10389/23 vertente tra
nato in [...] il [...], rappresentato per procura in atto separato Parte_1 dall'avv. Michele Parola
ricorrente
– Questura di TORINO rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato resistente costituito
OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate per l'udienza del 19.6.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.5.2023 ha proposto impugnazione Parte_1 avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto alla protezione per protezione speciale. Infatti con provvedimento prot. 60/23 il Questore di Torino ha rigettato l'istanza di rinnovo del suddetto permesso per insussistenza dei presupposti. A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato la sua provenienza dal Mali e l'integrazione nel tessuto sociale italiano alla luce dell'attività lavorativa svolta. Il costituito chiedeva il rigetto della domanda per mancanza dei Controparte_1 presupposti. All'udienza del 10.10.2024 mediante trattazione scritta la difesa del ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alla documentazione depositata. pagina 1 di 4 §§§ In via preliminare, deve rilevarsi che non vi è prova dalla documentazione agli atti che il ricorrente abbia presentato domanda reiterata di protezione internazionale e che il ricorrente sia di provenienza maliana. Alcun documento sotto questo ultimo aspetto è stato fornito dal ricorrente in sede di ricorso o successivamente per colmare le lacune già presenti in sede amministrativa. D'altra parte, agli atti emerge il decreto di rigetto del Tribunale di Torino sulla domanda di protezione internazionale che ritiene non credibile la provenienza del ricorrente dal Mali, decreto impugnato in Cassazione con ricorso tuttavia dichiarato inammissibile. Ciò premesso, il ricorrente con il presente ricorso chiede la concessione della protezione speciale. Ebbene, nel caso di specie ritiene il Tribunale che in forza di quanto documentato in atti possa essere riconosciuta al ricorrente una protezione speciale funzionale alla tutela della sua vita privata e familiare, riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286. Così come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 in forza del quale, tra l'altro ”Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.». Deve anzi osservarsi al riguardo come la norma in esame sia applicabile al caso di specie pur se abrogata dall'art. 7 del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con legge n. 50 del 2023 atteso che '…per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del […] decreto
[…] continua ad applicarsi la disciplina previgente'. Ciò posto, va rammentato che l'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
pagina 2 di 4 Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358,
[...]
), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
La difesa ha prodotto documentazione attestante il percorso lavorativo svolto dal ricorrente dal quale emerge che il medesimo sia stato assunto dal 1.2.2023 da una società agricola con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 1.9.2023. detto contratto è proseguito negli anni 2024 e 2025 e risulta quindi attualmente in essere come da buste paga e CU depositati (cfr. doc. allegati memorie e ricorso). Ebbene, l'attività posta in essere e la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente sono espressione di un positivo inserimento nel contesto nazionale. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d'integrazione, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendo il richiedente in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che egli si troverebbe a dover ripartire da zero - in un contesto certamente meno favorevole di quello italiano - per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in e quella che egli ha vissuto prima Pt_2 della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v. Cass. n. 4455 del 2018). La domanda è meritevole di accoglimento.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, si dichiarano irripetibili le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, c. 3 del D. Lgs. 25/2008 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza per il rilascio del permesso di durata biennale convertibile;
-dichiara irripetibili le spese;
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
pagina 3 di 4 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 27.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Silvia Carosio Dott.ssa Alessandra Aragno
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