TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14.1.2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 15/01/2025 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 1687 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti CASSANDRO MARIA RAFFAELLA e CASSANDRO ELLISABETTA, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE OGGETTO: ANF figlio inabile CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 08/02/2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva:
- che la ricorrente, titolare dal 01.12.1999 di pensione n.14000421 cat. VO, in data 07.01.2019 ha inoltrato alla competente sede domanda n. 2037804200024 CP_1 volta ad ottenere il trattamento di famiglia, trovandosi nelle condizioni di fatto e di diritto che legittimavano tale richiesta;
- che nelle note della domanda suddetta è stato precisato:
- a) che il trattamento di famiglia si richiedeva per figlio maggiorenne inabile,
, allegando il relativo Modello SS3; Persona_1
- b) che la prestazione in esame si richiedeva a decorrere dal 01.03.2014, vale a dire dalla data in cui il figlio suddetto era stato riconosciuto invalido civile al 100%;
- che, nonostante il riconoscimento in data 19.02.2020 dello stato di inabilità di da parte del C.M.L. di Caserta (cfr: allegato 2), con lettera Persona_1 CP_1 del 16.02.2022 l' ha comunicato alla ricorrente la reiezione Controparte_2 della domanda per il seguente motivo: < decorrenza anteriore al febbraio 2003 non possono essere ricostituite. Sarà cura di codesta sede comunicare la problematica in direzione regionale, e ricostituiremo d'ufficio la pensione appena la problematica sarà superata>>;
1 - che, in data 20.01.2023 la ricorrente, per il tramite del Patronato Enac di Frattaminore, ha inoltrato ricorso al Comitato Provinciale, atteso che l' CP_1 contrariamente a quanto dichiarato nella lettera di reiezione suddetta, non ha mai provveduto a ricostituire d'ufficio la pensione della stessa;
- che tale ricorso è rimasto inesitato;
tanto premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: I. Dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento di famiglia, con applicazione della tabella 15 (Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile) fin dal 01.03.2014, o da altra data desunta nel corso del giudizio e stabilita dal giudicante, e fino al 28.02.2022; II. Per l'effetto, condannare il convenuto , in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 dom.to per la carica in Roma alla via Ciro il Grande, alla corresponsione in favore dell'istante delle relative provvidenze economiche, dovute così come per legge, da marzo 2014, o da altra data fissata dal Giudicante, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dall'obbligazione al saldo effettivo, e fino al 28.02.2022; III.In ogni caso, condannare l' al pagamento delle spese e degli onorari di lite, CP_1 in uno al rimborso delle spese generali e agli accessori come per legge, con attribuzione ex art.93 c.p.c. ai sottoscritti difensori antistatari, da liquidarsi, in ogni caso, nel rispetto dei minimi inderogabili previsti dal tariffario forense, così come approvato dal D.M. 55/2014, nonché dall' art.2233, comma II, c.c.; IV. Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale della stessa, così come risulta da Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà, quale parte integrante del presente ricorso. Non si costituiva l' , sebbene ritualmente chiamato in giudizio. CP_1
*** Osserva il Tribunale che l'assegno per il nucleo familiare è stato introdotto, con decorrenza 1° gennaio 1988, dall' articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 153/1988. Si tratta di una prestazione economica erogata dall' con cadenza mensile ai nuclei familiari dei lavoratori CP_1 dipendenti, dei titolari di pensione del relativo fondo pensionistico e dei percettori delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente. Presupposti per il riconoscimento dell'assegno sono l'esistenza di un nucleo familiare, il rispetto di determinati limiti di reddito, la non fruizione di altri trattamenti di famiglia. Per quanti qui rileva, ai sensi dell'art. 2, cc. 2 e 6, della L. 153/1988, ai fini del diritto all' A.N.F. sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. Per quanto attiene al suddetto requisito medico-legale, va anzitutto sottolineato che la stessa Circolare n. 11/1999 ha chiarito che solo “per gli inabili maggiorenni non in possesso della documentazione comprovante lo stato di invalidità al 100% rilasciata dalle apposite Commissioni sanitarie..., lo stato di inabilità deve essere accertato dalla sede dell'istituto competente territorialmente, a
2 seguito di domanda corredata dalla certificazione medica di parte, redatta sul mod. SS3/AF ”; per quanto attiene al requisito reddituale, il reddito da considerare è quello risultante dalla somma dei redditi percepiti, nell'anno solare precedente al 1° luglio dell'anno cui la domanda si riferisce, da tutti i soggetti che compongono il nucleo familiare al momento della domanda, o nel periodo di riferimento della domanda (L. 153/1988, articolo 2, comma 9 ). Per quanto riguarda l'importo da erogare, se l'assegno al nucleo familiare viene richiesto da un lavoratore/pensionato appartenente ad un nucleo familiare composto da un solo genitore e con almeno un figlio maggiorenne inabile, come nel caso in esame, trova applicazione la tabella 15 (Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile); Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento di famiglia, la legge n.153/1988, di conversione del D.L. n.69/1988, al comma 3 dell'art 2 richiama espressamente, per tutto quanto non previsto, le norme contenute nel Testo Unico sugli Assegni Familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955. L'articolo 11 del suddetto D.P.R. afferma che “il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare”. Il diritto a percepire l' decorre, CP_3 dunque, dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione pensionistica o previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto. Qualora la richiesta venga presentata all' dopo l'insorgenza del diritto, gli A.N.F. arretrati possono essere corrisposti CP_1 nel limite massimo di cinque anni, in virtù dell'applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 38, comma 1, lett. d), numero 2) e comma 4, del D.L. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011) per i ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. Tanto premesso in termini generali, nel caso in esame con la presentazione della domanda di ricostituzione del 07.01.2019 l'odierna ricorrente ha richiesto l CP_3
a decorrere dal 01.03.2014 ed ha indicato quale componente del suo nucleo familiare, oltre a se stessa, il figlio , di cui ha allegato il modello Persona_1
SS3, atteso che lo stesso, a decorrere dal 01.03.2014, versa in uno stato di inabilità, trovandosi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, così come dimostrato dalla documentazione sanitaria allegata alla produzione di parte, in atti. Risulta che il Sig. è affetto da una grave psicosi d'innesto in Persona_1 paziente con neurofibromatosi tipo I, come si evince dalla documentazione sanitaria allegata. In virtù di tale quadro patologico, il Sig. è stato Persona_1 riconosciuto: “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100%”
3 art. 2 e 12 L 118/71” sin dal 01.03.2014, giudizio recentemente confermato dal CML di Napoli in data 08.11.2022. Alla luce di quanto detto appare CP_1 evidente che il Sig. versa nell' assoluta e permanente impossibilità Parte_2 di dedicarsi ad un proficuo lavoro, e dunque possiede il requisito sanitario richiesto per vedersi riconosciuto lo status di figlio maggiorenne inabile ai fini del diritto all' A.N.F. È provato altresì il requisito reddituale posseduto dal suo nucleo familiare a decorrere dall' anno 2012, per percepire gli A.N.F. sin dal 01.03.2014; Nel dettaglio, nel caso oggetto del presente giudizio, per stabilire, in virtù del reddito familiare, la sussistenza del diritto all' e la misura dello stesso CP_3 occorre fare riferimento alla Tabella 15, così come aggiornata annualmente (Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile); Per gli anni in esame, il nucleo familiare della richiedente è in possesso del requisito reddituale per la liquidazione del trattamento di famiglia, atteso che per tutti i suddetti anni il reddito familiare, derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o prestazioni pensionistiche e assistenziali (cfr. estratti conti previdenziali e certificazioni uniche allegate), risulta essere inferiore ai limiti previsti dalla normativa in materia, e che la ricorrente e suo figlio, non possiedono altri redditi, risultando così rispettato anche il requisito per cui la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni assimilate deve ammontare almeno al 70% dell'intero reddito familiare, come risulta dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate al cui deposito onerava il Tribunale. Il ricorso pertanto può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al trattamento di famiglia, dal 01.03.2014, al 28.02.2022 e per l'effetto, condanna il convenuto , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione in CP_1 favore dell'istante delle relative provvidenze economiche, dovute così come per legge, da marzo 2014 al 28.02.2022; b) Condanna l' al pagamento delle spese e degli onorari di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi euro 3.400,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
Si comunichi
Aversa, 15/01/2025 Il giudice
4 dott.ssa Chiara Cucinella
5
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14.1.2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 15/01/2025 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 1687 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti CASSANDRO MARIA RAFFAELLA e CASSANDRO ELLISABETTA, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE OGGETTO: ANF figlio inabile CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 08/02/2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva:
- che la ricorrente, titolare dal 01.12.1999 di pensione n.14000421 cat. VO, in data 07.01.2019 ha inoltrato alla competente sede domanda n. 2037804200024 CP_1 volta ad ottenere il trattamento di famiglia, trovandosi nelle condizioni di fatto e di diritto che legittimavano tale richiesta;
- che nelle note della domanda suddetta è stato precisato:
- a) che il trattamento di famiglia si richiedeva per figlio maggiorenne inabile,
, allegando il relativo Modello SS3; Persona_1
- b) che la prestazione in esame si richiedeva a decorrere dal 01.03.2014, vale a dire dalla data in cui il figlio suddetto era stato riconosciuto invalido civile al 100%;
- che, nonostante il riconoscimento in data 19.02.2020 dello stato di inabilità di da parte del C.M.L. di Caserta (cfr: allegato 2), con lettera Persona_1 CP_1 del 16.02.2022 l' ha comunicato alla ricorrente la reiezione Controparte_2 della domanda per il seguente motivo: < decorrenza anteriore al febbraio 2003 non possono essere ricostituite. Sarà cura di codesta sede comunicare la problematica in direzione regionale, e ricostituiremo d'ufficio la pensione appena la problematica sarà superata>>;
1 - che, in data 20.01.2023 la ricorrente, per il tramite del Patronato Enac di Frattaminore, ha inoltrato ricorso al Comitato Provinciale, atteso che l' CP_1 contrariamente a quanto dichiarato nella lettera di reiezione suddetta, non ha mai provveduto a ricostituire d'ufficio la pensione della stessa;
- che tale ricorso è rimasto inesitato;
tanto premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: I. Dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento di famiglia, con applicazione della tabella 15 (Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile) fin dal 01.03.2014, o da altra data desunta nel corso del giudizio e stabilita dal giudicante, e fino al 28.02.2022; II. Per l'effetto, condannare il convenuto , in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 dom.to per la carica in Roma alla via Ciro il Grande, alla corresponsione in favore dell'istante delle relative provvidenze economiche, dovute così come per legge, da marzo 2014, o da altra data fissata dal Giudicante, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dall'obbligazione al saldo effettivo, e fino al 28.02.2022; III.In ogni caso, condannare l' al pagamento delle spese e degli onorari di lite, CP_1 in uno al rimborso delle spese generali e agli accessori come per legge, con attribuzione ex art.93 c.p.c. ai sottoscritti difensori antistatari, da liquidarsi, in ogni caso, nel rispetto dei minimi inderogabili previsti dal tariffario forense, così come approvato dal D.M. 55/2014, nonché dall' art.2233, comma II, c.c.; IV. Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale della stessa, così come risulta da Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà, quale parte integrante del presente ricorso. Non si costituiva l' , sebbene ritualmente chiamato in giudizio. CP_1
*** Osserva il Tribunale che l'assegno per il nucleo familiare è stato introdotto, con decorrenza 1° gennaio 1988, dall' articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 153/1988. Si tratta di una prestazione economica erogata dall' con cadenza mensile ai nuclei familiari dei lavoratori CP_1 dipendenti, dei titolari di pensione del relativo fondo pensionistico e dei percettori delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente. Presupposti per il riconoscimento dell'assegno sono l'esistenza di un nucleo familiare, il rispetto di determinati limiti di reddito, la non fruizione di altri trattamenti di famiglia. Per quanti qui rileva, ai sensi dell'art. 2, cc. 2 e 6, della L. 153/1988, ai fini del diritto all' A.N.F. sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. Per quanto attiene al suddetto requisito medico-legale, va anzitutto sottolineato che la stessa Circolare n. 11/1999 ha chiarito che solo “per gli inabili maggiorenni non in possesso della documentazione comprovante lo stato di invalidità al 100% rilasciata dalle apposite Commissioni sanitarie..., lo stato di inabilità deve essere accertato dalla sede dell'istituto competente territorialmente, a
2 seguito di domanda corredata dalla certificazione medica di parte, redatta sul mod. SS3/AF ”; per quanto attiene al requisito reddituale, il reddito da considerare è quello risultante dalla somma dei redditi percepiti, nell'anno solare precedente al 1° luglio dell'anno cui la domanda si riferisce, da tutti i soggetti che compongono il nucleo familiare al momento della domanda, o nel periodo di riferimento della domanda (L. 153/1988, articolo 2, comma 9 ). Per quanto riguarda l'importo da erogare, se l'assegno al nucleo familiare viene richiesto da un lavoratore/pensionato appartenente ad un nucleo familiare composto da un solo genitore e con almeno un figlio maggiorenne inabile, come nel caso in esame, trova applicazione la tabella 15 (Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile); Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento di famiglia, la legge n.153/1988, di conversione del D.L. n.69/1988, al comma 3 dell'art 2 richiama espressamente, per tutto quanto non previsto, le norme contenute nel Testo Unico sugli Assegni Familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955. L'articolo 11 del suddetto D.P.R. afferma che “il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare”. Il diritto a percepire l' decorre, CP_3 dunque, dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione pensionistica o previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto. Qualora la richiesta venga presentata all' dopo l'insorgenza del diritto, gli A.N.F. arretrati possono essere corrisposti CP_1 nel limite massimo di cinque anni, in virtù dell'applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 38, comma 1, lett. d), numero 2) e comma 4, del D.L. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011) per i ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. Tanto premesso in termini generali, nel caso in esame con la presentazione della domanda di ricostituzione del 07.01.2019 l'odierna ricorrente ha richiesto l CP_3
a decorrere dal 01.03.2014 ed ha indicato quale componente del suo nucleo familiare, oltre a se stessa, il figlio , di cui ha allegato il modello Persona_1
SS3, atteso che lo stesso, a decorrere dal 01.03.2014, versa in uno stato di inabilità, trovandosi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, così come dimostrato dalla documentazione sanitaria allegata alla produzione di parte, in atti. Risulta che il Sig. è affetto da una grave psicosi d'innesto in Persona_1 paziente con neurofibromatosi tipo I, come si evince dalla documentazione sanitaria allegata. In virtù di tale quadro patologico, il Sig. è stato Persona_1 riconosciuto: “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100%”
3 art. 2 e 12 L 118/71” sin dal 01.03.2014, giudizio recentemente confermato dal CML di Napoli in data 08.11.2022. Alla luce di quanto detto appare CP_1 evidente che il Sig. versa nell' assoluta e permanente impossibilità Parte_2 di dedicarsi ad un proficuo lavoro, e dunque possiede il requisito sanitario richiesto per vedersi riconosciuto lo status di figlio maggiorenne inabile ai fini del diritto all' A.N.F. È provato altresì il requisito reddituale posseduto dal suo nucleo familiare a decorrere dall' anno 2012, per percepire gli A.N.F. sin dal 01.03.2014; Nel dettaglio, nel caso oggetto del presente giudizio, per stabilire, in virtù del reddito familiare, la sussistenza del diritto all' e la misura dello stesso CP_3 occorre fare riferimento alla Tabella 15, così come aggiornata annualmente (Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile); Per gli anni in esame, il nucleo familiare della richiedente è in possesso del requisito reddituale per la liquidazione del trattamento di famiglia, atteso che per tutti i suddetti anni il reddito familiare, derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o prestazioni pensionistiche e assistenziali (cfr. estratti conti previdenziali e certificazioni uniche allegate), risulta essere inferiore ai limiti previsti dalla normativa in materia, e che la ricorrente e suo figlio, non possiedono altri redditi, risultando così rispettato anche il requisito per cui la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni assimilate deve ammontare almeno al 70% dell'intero reddito familiare, come risulta dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate al cui deposito onerava il Tribunale. Il ricorso pertanto può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al trattamento di famiglia, dal 01.03.2014, al 28.02.2022 e per l'effetto, condanna il convenuto , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione in CP_1 favore dell'istante delle relative provvidenze economiche, dovute così come per legge, da marzo 2014 al 28.02.2022; b) Condanna l' al pagamento delle spese e degli onorari di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi euro 3.400,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
Si comunichi
Aversa, 15/01/2025 Il giudice
4 dott.ssa Chiara Cucinella
5