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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 372/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 372/2024 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità-rendita vitalizia INAIL o equivalente- altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, e residente in [...], rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv.to Domenico Carotenuto (C.F.: ), giusta procura C.F._2
allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore Direttore Regionale dell'INAIL del Lazio, dr. giusta Delibera Controparte_2
del Consiglio di Amministrazione INAIL n. 154/1998 e Determina del Presidente dell'INAIL, CP_3
n. 45 del 26.2.2020, con domicilio eletto presso l'avvocatura regionale , in p.zza CP_4 delle V Giornate n. 3 in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco c.f.
, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del C.F._3 Per_1
28.07.2020, Rep. 89932 – Racc. 26221;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 23/1/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da patologia di origine Parte_1
professionale;
b) accertare e dichiarare che il signor a causa della tecnopatia contratta, Parte_1
ha riportato postumi invalidanti in misura pari o superiori al 6% a decorrere dal 08/06/2023
(data di denuncia M.P.), o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante, e per
l'effetto, condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L'INAIL si costituiva in giudizio con memoria difensiva dell'11/6/2024 per chiedere di:
“IN VIA PRELIMINARE
Accertarsi la prescrizione del diritto ex art. 112 del T.U. 1124/65 per tutte le patologie per cui è ricorso, con il conseguente rigetto del ricorso.
2 IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Respingersi perché non provata e comunque infondata la domanda del ricorrente, o con qualsiasi altra statuizione;
in ogni caso spese per legge” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 25/6/2024, rinviata d'ufficio con termine per note all'udienza del 18/3/2025; all'esito di tale ultima udienza- a seguito di discussione orale- veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente in data 8/6/2023 presentava all'INAIL denuncia di malattia professionale per “discopatie multiple del rachide lombare” (v. all. 4 al ricorso).
5. L'INAIL con provvedimento del 4/10/2023 rigettava l'istanza a seguito di visita medico- legale con la seguente motivazione: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”.
6. Il ricorrente proponeva quindi opposizione amministrativa ex art 104 dPR 1124/1965, senza ottenere risposta;
proponeva quindi l'odierno ricorso giurisdizionale.
7. L'INAIL ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione esperita ex art
112 dPR 1124/1965.
8. L'eccezione dell'INAIL di prescrizione è fondata per i motivi di seguito espressi.
9. Si precisa infatti che l'art. 112 dPR 1123/1965 così recita: “l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo (il titolo primo disciplina le prestazioni previste in favore dei lavoratori o dei loro superstiti in caso di infortuni e malattie professionali contratte
3 nell'industria, n.d.r.) si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale".
La disposizione in esame è stata più volte e sotto diversi profili esaminata dalla Corte
Costituzionale, la quale ha precisato che l'esistenza di un termine di prescrizione del diritto alla rendita risponde a due innegabili esigenze: l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso eziologico), e l'altra privatistica, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto (cfr. C.
Cost., n. 33/1974; C. cost., n. 297/1999).
10. Con riferimento al "dies a quo" di decorrenza del termine triennale, la Corte di
Cassazione, facendo applicazione della norma del codice civile secondo la quale la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935
c.c.), ha affermato che, in tema di malattie professionali, esso deve essere individuato avuto riguardo al momento in cui "uno o più fatti concorrenti diano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dell'esistenza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile" (cfr. Cass. n. 6828/2000; Cass., n.
9388/2001; Cass., n. 9563/2001). La Corte di Cassazione, in particolare, ha avuto modo di precisare che in ordine all'apprezzamento da parte dell'assicurato dell'insorgenza della malattia, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile, deve farsi riferimento al criterio della "normale conoscibilità" (cfr. Cass. n.
10035/2001).
11. Invero, per come affermato costantemente, (Cass. n. 17700/2014, Cass., n. 598/2016), la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124/1965, art. 112, può ritenersi verificata, in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore, che non frusti lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 116/1969; C. Cost. n. 129/1986; C. Cost., n. 206/1988; C. Cost., n.
31/1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. ex plurimis, Cass. n. 23457/2009; Cass., n.
4 14584/2009; Cass., n. 7323/2005; Cass., n. 23418/2004; Cass., n. 23110/2004; Cass., n.
19575/2004; Cass., n. 2625/2004). Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, la Suprema Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass., n. 11790/2003; Cass., n. 16178/2004; Cass., n. 8249/2011; Cass., n.
12317/2011, Cass., n. 14281/2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, la oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua
"conoscibilità". E tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità.
12. Si aggiunga che l'elemento della conoscibilità della eziologia professionale della malattia, rappresenta qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia, ma resta pur sempre in un ambito di oggettività per così dire scientifica. La conoscibilità, dunque, non solo
è cosa diversa dalla conoscenza, ma altro non è che la possibilità che un determinato elemento
(nella fattispecie l' origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento. Non rileva invece (e non potrebbe rilevare, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività) il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia (cfr. Cass. n. 1822/2013).
13. Tali principi, peraltro, sono stati ribaditi dalla S.C. con la sentenza n. 29096/2022, secondo cui: “la "manifestazione" della malattia è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente allo stesso di essere conosciuto;
si estrinseca, in sostanza, nell'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato e, cioè, la sua "conoscibilità" ; tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, quindi, deve distinguersi dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella specie,
l'origine professionale della malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata conosciuta in sede giudiziaria od amministrativa (cfr. Cass. n. 11790 del 2003;
Cass. n. 8249 del 2011; Cass. n. 14281 del 2011; Cass. n. 1661 del 2020)”.
14. In conclusione occorre stabilire l'epoca in cui il ricorrente ha avuto consapevolezza: a) dell'esistenza della malattia;
b) della sua origine professionale;
c) del raggiungimento della
5 misura minima indennizzabile;
e ciò sulla base di eventi oggettivi ed esterni alla sua persona e che costituiscono “fatto noto”.
15. Nel caso di specie risulta documentalmente accertato che il ricorrente effettuava la prima indagine diagnostica con RX lombosacrale il 13/7/2004 con il seguente referto: “ristretto lo spazio intersomatico compreso tra L5 ed S1” (v. doc. 2 allegato alla memoria INAIL).
16. In data 7/10/2005 il ricorrente effettuava RM lombosacrale con il seguente referto:
“circoscritte produzioni discali localizzate a livello L3-L4 in sede mediana e a livello L5- S1 in sede mediana e laterale destra” (v. doc. 3 allegato alla memoria INAIL).
17. In data 24/10/2005 il ricorrente subiva un intervento chirurgico di ernia discale lombare
L4-L5 (v. doc. 4 allegato alla memoria INAIL).
18. La patologia denunciata era dunque già presente nel 2004, tanto che il 24/10/2005 si sottoponeva ad intervento chirurgico. Ne deriva che già il 24/10/2005 il ricorrente aveva la possibilità di conoscere la patologia, la sua origine professionale ed indennizzabilità ed è dunque da tale data che decorre nel caso di specie il termine triennale di prescrizione ex art
112 D.P.R. n. 1124/1965.
19. Ne consegue che alla data della presentazione della domanda all'INAIL dell'8/6/2023 di riconoscimento della malattia professionale, il termine di prescrizione del diritto era già decorso;
ne deriva il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, stante la dichiarazione reddituale in atti
(v. doc. allegato al ricorso), si dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
Così deciso in Velletri, il 18/3/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 372/2024 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità-rendita vitalizia INAIL o equivalente- altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, e residente in [...], rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv.to Domenico Carotenuto (C.F.: ), giusta procura C.F._2
allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore Direttore Regionale dell'INAIL del Lazio, dr. giusta Delibera Controparte_2
del Consiglio di Amministrazione INAIL n. 154/1998 e Determina del Presidente dell'INAIL, CP_3
n. 45 del 26.2.2020, con domicilio eletto presso l'avvocatura regionale , in p.zza CP_4 delle V Giornate n. 3 in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco c.f.
, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del C.F._3 Per_1
28.07.2020, Rep. 89932 – Racc. 26221;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 23/1/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da patologia di origine Parte_1
professionale;
b) accertare e dichiarare che il signor a causa della tecnopatia contratta, Parte_1
ha riportato postumi invalidanti in misura pari o superiori al 6% a decorrere dal 08/06/2023
(data di denuncia M.P.), o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante, e per
l'effetto, condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L'INAIL si costituiva in giudizio con memoria difensiva dell'11/6/2024 per chiedere di:
“IN VIA PRELIMINARE
Accertarsi la prescrizione del diritto ex art. 112 del T.U. 1124/65 per tutte le patologie per cui è ricorso, con il conseguente rigetto del ricorso.
2 IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Respingersi perché non provata e comunque infondata la domanda del ricorrente, o con qualsiasi altra statuizione;
in ogni caso spese per legge” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 25/6/2024, rinviata d'ufficio con termine per note all'udienza del 18/3/2025; all'esito di tale ultima udienza- a seguito di discussione orale- veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente in data 8/6/2023 presentava all'INAIL denuncia di malattia professionale per “discopatie multiple del rachide lombare” (v. all. 4 al ricorso).
5. L'INAIL con provvedimento del 4/10/2023 rigettava l'istanza a seguito di visita medico- legale con la seguente motivazione: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”.
6. Il ricorrente proponeva quindi opposizione amministrativa ex art 104 dPR 1124/1965, senza ottenere risposta;
proponeva quindi l'odierno ricorso giurisdizionale.
7. L'INAIL ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione esperita ex art
112 dPR 1124/1965.
8. L'eccezione dell'INAIL di prescrizione è fondata per i motivi di seguito espressi.
9. Si precisa infatti che l'art. 112 dPR 1123/1965 così recita: “l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo (il titolo primo disciplina le prestazioni previste in favore dei lavoratori o dei loro superstiti in caso di infortuni e malattie professionali contratte
3 nell'industria, n.d.r.) si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale".
La disposizione in esame è stata più volte e sotto diversi profili esaminata dalla Corte
Costituzionale, la quale ha precisato che l'esistenza di un termine di prescrizione del diritto alla rendita risponde a due innegabili esigenze: l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso eziologico), e l'altra privatistica, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto (cfr. C.
Cost., n. 33/1974; C. cost., n. 297/1999).
10. Con riferimento al "dies a quo" di decorrenza del termine triennale, la Corte di
Cassazione, facendo applicazione della norma del codice civile secondo la quale la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935
c.c.), ha affermato che, in tema di malattie professionali, esso deve essere individuato avuto riguardo al momento in cui "uno o più fatti concorrenti diano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dell'esistenza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile" (cfr. Cass. n. 6828/2000; Cass., n.
9388/2001; Cass., n. 9563/2001). La Corte di Cassazione, in particolare, ha avuto modo di precisare che in ordine all'apprezzamento da parte dell'assicurato dell'insorgenza della malattia, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile, deve farsi riferimento al criterio della "normale conoscibilità" (cfr. Cass. n.
10035/2001).
11. Invero, per come affermato costantemente, (Cass. n. 17700/2014, Cass., n. 598/2016), la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124/1965, art. 112, può ritenersi verificata, in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore, che non frusti lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 116/1969; C. Cost. n. 129/1986; C. Cost., n. 206/1988; C. Cost., n.
31/1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. ex plurimis, Cass. n. 23457/2009; Cass., n.
4 14584/2009; Cass., n. 7323/2005; Cass., n. 23418/2004; Cass., n. 23110/2004; Cass., n.
19575/2004; Cass., n. 2625/2004). Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, la Suprema Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass., n. 11790/2003; Cass., n. 16178/2004; Cass., n. 8249/2011; Cass., n.
12317/2011, Cass., n. 14281/2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto;
è, in definitiva, la oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua
"conoscibilità". E tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità.
12. Si aggiunga che l'elemento della conoscibilità della eziologia professionale della malattia, rappresenta qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia, ma resta pur sempre in un ambito di oggettività per così dire scientifica. La conoscibilità, dunque, non solo
è cosa diversa dalla conoscenza, ma altro non è che la possibilità che un determinato elemento
(nella fattispecie l' origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento. Non rileva invece (e non potrebbe rilevare, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività) il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia (cfr. Cass. n. 1822/2013).
13. Tali principi, peraltro, sono stati ribaditi dalla S.C. con la sentenza n. 29096/2022, secondo cui: “la "manifestazione" della malattia è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente allo stesso di essere conosciuto;
si estrinseca, in sostanza, nell'oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato e, cioè, la sua "conoscibilità" ; tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, quindi, deve distinguersi dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella specie,
l'origine professionale della malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l'origine professionale sia già stata conosciuta in sede giudiziaria od amministrativa (cfr. Cass. n. 11790 del 2003;
Cass. n. 8249 del 2011; Cass. n. 14281 del 2011; Cass. n. 1661 del 2020)”.
14. In conclusione occorre stabilire l'epoca in cui il ricorrente ha avuto consapevolezza: a) dell'esistenza della malattia;
b) della sua origine professionale;
c) del raggiungimento della
5 misura minima indennizzabile;
e ciò sulla base di eventi oggettivi ed esterni alla sua persona e che costituiscono “fatto noto”.
15. Nel caso di specie risulta documentalmente accertato che il ricorrente effettuava la prima indagine diagnostica con RX lombosacrale il 13/7/2004 con il seguente referto: “ristretto lo spazio intersomatico compreso tra L5 ed S1” (v. doc. 2 allegato alla memoria INAIL).
16. In data 7/10/2005 il ricorrente effettuava RM lombosacrale con il seguente referto:
“circoscritte produzioni discali localizzate a livello L3-L4 in sede mediana e a livello L5- S1 in sede mediana e laterale destra” (v. doc. 3 allegato alla memoria INAIL).
17. In data 24/10/2005 il ricorrente subiva un intervento chirurgico di ernia discale lombare
L4-L5 (v. doc. 4 allegato alla memoria INAIL).
18. La patologia denunciata era dunque già presente nel 2004, tanto che il 24/10/2005 si sottoponeva ad intervento chirurgico. Ne deriva che già il 24/10/2005 il ricorrente aveva la possibilità di conoscere la patologia, la sua origine professionale ed indennizzabilità ed è dunque da tale data che decorre nel caso di specie il termine triennale di prescrizione ex art
112 D.P.R. n. 1124/1965.
19. Ne consegue che alla data della presentazione della domanda all'INAIL dell'8/6/2023 di riconoscimento della malattia professionale, il termine di prescrizione del diritto era già decorso;
ne deriva il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, stante la dichiarazione reddituale in atti
(v. doc. allegato al ricorso), si dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
Così deciso in Velletri, il 18/3/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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