Decreto cautelare 10 marzo 2021
Sentenza breve 22 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 10/03/2021, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2021
N. 00242/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2021, proposto da
IA CO IN (Contado) - in proprio e quale legale rappresentante del RISTORANTE MARE – rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Anna Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Domenichelli in Padova, Galleria Berchet, 8;
contro
Comune di Rosolina, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Gruppo Bagni Ferro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
INN.NOVA Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
notiziando altresì l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, in persona del Dirigente pro tempore ;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia anche con misura monocratica
- del provvedimento del Servizio Demanio Turistico Ricreativo del Comune di Rosolina (RO) prot. 3748 del 26 febbraio 2021, avente ad oggetto “rinuncia alla concessione demaniale marittima n. 08 del registro concessioni anno 2004 pervenuta al Comune di Rosolina dalla ditta “Gruppo bagni Ferro s.r.l.” in data 31.12.2020 prot. 23559. RICONSEGNA BENI DEMANIALI AI SENSI DELL'ART. 34 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con cui la ricorrente chiede la sospensione del provvedimento impugnato;
Rilevato in particolare che l’estrema gravità e urgenza, che non consente di attendere la trattazione collegiale della domanda cautelare, è prospettata in relazione al brevissimo termine - fissato alla data dell’11 marzo 2021 - concesso dall’Ufficio per la restituzione del bene oggetto di concessione;
Rilevato altresì che il Comune - sentito ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 56 cod. proc. amm. - ha rappresentato che non intende portare ad esecuzione il provvedimento impugnato prima che sulla domanda cautelare si sia pronunciato il Collegio, con il contraddittorio delle parti;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di misura cautelare monocratica;
Ritenuto altresì di anticipare la trattazione collegiale della domanda cautelare alla camera di consiglio del 24 marzo 2021;
P.Q.M.
Respinge la domanda di misura cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24 marzo 2021.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 10 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO