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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 6010/2023 R.G. sul ricorso depositato il 15/12/2023 proposto da (difesa dall' avv. Marcello Guarnieri) Parte_1 nei confronti di Controparte_1
(difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) viste le note di trattazione scritta delle parti , così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito contestati e annulla i detti avvisi di addebito per quanto in motivazione . CP_ Rigetta la domanda subordinata dell' di condanna della società al pagamento delle somme indicate dagli avvisi di addebito.
Compensa per intero le spese di lite .”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: dichiarare, in ogni caso, non dovute dalla società ricorrente le somme intimate dall' attraverso CP_1 gli atti impugnati, con ogni ulteriore e conseguenziale decisione. Dichiarare, in via subordinata, la nullità, illiceità, inefficacia o illegittimità degli avvisi di addebito oggetto del presente ricorso con ogni ulteriore e conseguenziale decisione.
Condannare l' al pagamento delle spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. CP_1
Parte ricorrente deduceva che: la causa aveva ad oggetto i seguenti Avvisi di Addebito tutti notificati in data 17_11_2023:
1) 394 2023 00013758 08 000 - € 87.416,92 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
1 2) 394 2023 00013757 07 000 - € 87.416,92 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
3) 394 2023 00013780 30 000 - € 10.085,32 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
4) 394 2023 00013783 33 000 - € 10.377,58 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
5) 394 2023 00013784 34 000 - € 20.104,19 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
6) 394 2023 00013787 37 000 - € 10.036,83 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
7) 394 2023 00013788 38 000 - € 10.024,46 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
8) 394 2023 00013791 41 000 - € 10.009,13 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
9) 394 2023 00013792 42 000 - € 9.994,28 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
10) 394 2023 00013795 45 000 - € 9.979,44 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
11) 394 2023 00013797 47 000 - € 20.307,47 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
12) 394 2023 00013781 31 000 - € 10.085,32 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
13) 394 2023 00013782 32 000 - € 10.377,58 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
14) 394 2023 00013785 35 000 - € 20.104,19 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
15) 394 2023 00013786 36 000 - € 10.036,83 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
16) 394 2023 00013789 39 000 - € 10.024,46 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
17) 394 2023 00013790 40 000 - € 10.009,13 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
18) 394 2023 00013793 43 000 - € 9.994,28 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
19) 394 2023 00013794 44 000 - € 9.979,44 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
20) 394 2023 00013796 46 000 - € 20.307,47 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
nonché i seguenti Avvisi di Addebito, tutti notificati il 28_11_2023:
21) 394 2023 00014638 51 000 - € 256.044,38 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
22) 394 2023 00014638 52 000 - € 234.796,28 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
23) 394 2023 00014638 53 000 - € 235.992,39 (All_1 Avvisi di Addebito.rar).; con tali atti l' aveva ingiunto alla il pagamento della complessiva somma CP_1 Parte_1 di € 1.123.504,29. ; tutti gli avvisi di addebito facevano riferimento alle stesse causali già oggetto di contenzioso tra le parti presso codesto Tribunale ed attualmente pendente innanzi la Corte di Appello di Reggio
Calabria r.g. n. 546/2023 udienza di discussione 12/1/2024 ;
occorreva allora riproporre quanto dedotto, allegato ed eccepito nei ricorsi già presentati nonché con l'atto di appello.
Ribadiva che non è prevista alcuna ratifica o comunicazione a cui il datore di lavoro sia obbligato per legge e la facoltà di opzione costituisce un diritto soggettivo del lavoratore.
Si costituiva l' come in epigrafe, contestando la domanda e ribadendo le ragioni di CP_1 fondatezza;
eccepiva anche l'inammissibilità dei motivi di opposizione di natura formale e .
2 concludeva chiedendo a) dichiarare l'interposta opposizione inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto b) in via subordinata, nell'ipotesi di annullamento giudiziale degli avvisi di addebito opposti, accertare e dichiarare l'esistenza del debito di cui agli avviso di addebito opposti e perciò condannare l'opponente al versamento di quanto dovuto come da tabella che segue:
1 39420230001375808000 87.416,92
2 39420230001375707000 87.416,92
3 39420230001378030000 10.085,32
4 39420230001378333000 10.377,58
5 39420230001378434000 20.104,19
6 39420230001378737000 10.036,83
7 39420230001378838000 10.024,46
8 39420230001379141000 10.009,13
9 39420230001379242000 9.994,28
10 39420230001379545000 9.979,44
11 39420230001379747000 20.307,47
12 39420230001378131000 10.085,32
13 39420230001378232000 10.377,58
14 39420230001378535000 20.104,19
15 39420230001378636000 10.036,83
16 39420230001378939000 10.024,46
17 39420230001379040000 10.009,13
18 39420230001379343000 9.994,28
19 39420230001379444000 9.979,44
20 39420230001379646000 20.307,47
21 39420230001463851000 256.044,38
22 39420230001463952000 234.796,28
23 39420230001464053000 235.992,39
TOTALE 1.123.504,29
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata per quanto si dirà .
La causa concerne , quanto alla domanda principale proposta dalla società ricorrente , la contestazione portata a 23 avvisi di addebito notificati tra il 17 novembre 2023 ( 20 avvisi ) e il 28 novembre 2023 ( 3 avvisi ) alla società ricorrente per recupero di contribuzione in relazione a
3 CP_ lavoratori che a dire dell' non avevano tempestivamente formulato opzione in tema di applicazione del massimale contributivo per cui non poteva aver effetto la dichiarazione rilasciata al CP_ datore ma non all' per i periodo di inadempienza accertati.
CP_ Va detto pure che l' chiede in via principale il rigetto della domanda della società ma, in subordine, ove accolto il motivo di annullamento degli avvisi di addebito , chiede la condanna al pagamento , per ciascun avviso di addebito , delle somme come specificate nelle conclusioni della memoria . CP_ La costituzione dell' in relazione all'udienza fissata il 2.7.2024 e non essendo stata comunicata la trattazione scritta che aveva anticipato il termine per note , è tempestiva ex art 416 cpc perché entro dieci giorni .
In merito al periodo per approntare le difese entro il 27.6. 2024, alla società è stato dato termine e la società ha integrato le difese .
In ordine alla legittimità della emissione degli avvisi di addebito - contestati in questa sede nonostante che la contestazione agli accertamenti alla base degli stessi e alle diffide fosse già stato portato in giudizio e deciso con sentenza di primo grado n. 1470 /23 del 19 settembre 2023 e all'epoca del presente ricorso già pendente il giudizio il gravame alla sentenza presso la Corte di
Appello di Reggio Calabria- tra le parti le pretese dei detti avvisi di addebito sono state già oggetto di accertamento positivo con la detta sentenza di primo grado che ha statuito il rigetto della CP_ domanda della società azionata , nei plurimi giudizi riuniti, avverso le diffide inviate dall' per il pagamento della contribuzione non versata e relative sanzioni. CP_ La pronuncia di primo grado è solo di rigetto sulle diffide dell' per cui era solo di accertamento del diritto alla contribuzione e non recava condanna per cui non è titolo esecutivo non contenendo alcuna statuizione di condanna al pagamento delle somme .
Ciò detto l'art 24 comma 3 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.”
Inoltre < gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto
l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito
(cfr., Cass., 19/1/2015, n. 774; Cass. 26/11/2011, n. 26395); alla luce di queste premesse, si è aggiunto (v. Cass. n. 8822 del 5/4/2017) che non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale
4 della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. 15/1/1996, n. 264; Cass. 18/4/2002, n. 5635) a rilevare
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacchè un'eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, venendo qui in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente e non essendo stato neppure dedotto che vi sia stata una cartella di pagamento azionata in via esecutiva;> così Cass 20728/19
Ancora < Questa Corte, in una controversia per molti aspetti affine a quella odierna, ha affermato che la sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto ad essere iscritto negli elenchi CP_1 quale bracciante agricolo ha natura dichiarativa e, pertanto, non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cod. proc. civ. Tale sentenza è in ogni caso inidonea a dare corso all'esecuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 612 e ss. cod. proc. civ., poiché richiede, ai fini della sua attuazione, un provvedimento d'iscrizione da parte dell' che integra obbligo di carattere infungibile (Cass., CP_1 sez. VI-3, 18 gennaio 2018, n. 1211). Invero, si può esperire l'esecuzione forzata in forma specifica soltanto in base a sentenza di condanna, almeno implicita, e in relazione ad una prestazione che possa essere attuata indifferentemente sia dall'obbligato originario, sia per mezzo dell'attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore, ovvero quando non sia indispensabile alcuna attività materiale personale di cooperazione specifica del condannato > Cass Civile Ord. Sez. L Num. 29612 Anno 2022
Altra pronuncia < 3.
1. La pima regola è che l'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", in realtà plus dixit quam voluít. Tale regola, infatti, non s'applica indistintamente a tutte le "sentenze di primo grado", ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non s'applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex permultis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018, Rv. 651634 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1211 del 18/01/2018, Rv. 647352 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013, Rv.
629082 - 01).> così Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 12872 del 13/05/2021
Tanto premesso , in ordine alla tempestività del vizio fatto valere per i 20 avvisi di addebito CP_ notificati il 17.11.2023 (il ricorso è depositato il 15.12.2023 ) l'eccezione dell' di superamento dei 20 giorni ex art 617 cpc è fondata perché la violazione fatta valere è di tipo formale.
La natura del vizio è procedimentale perché attiene alla iscrizione a ruolo ed è estranea al merito della pretesa , per cui come vizio della iscrizione a ruolo e della relativa emissione degli avvisi di addebito imponeva il ricorso giudiziale entro i venti giorni ex art 617 cpc .
5 Nel caso di specie per i 20 avvisi di addebito notificati il 17.11.2023 il termine non è stato rispettato.
Quanto ai tre avvisi notificati il 28.11. 2023 invece è stato rispettato il termine di 20 giorni ex art
617 cpc.
Ciò posto per i detti tre avvisi il motivo è fondato perché la sentenza n. 1470/23 del 19.9. 2023 non
è di condanna e non è un provvedimento esecutivo ma solo un accertamento di legittimità della pretesa contributiva dell' azionata con le diffide . CP_1
Ne discende che per i 20 avvisi di addebito notificati il 17.11.2023 il vizio sollevato è tardivo e non può essere accolto mentre per i tre avvisi di addebito notificati il 28.11.2023 è tempestivo ed è fondato atteso che l'accertamento dei fatti era stato contestato in giudizio con il precedente contenzioso per cui ostava all'iscrizione a ruolo e alla conseguente emissione dei detti avvisi di addebito
Nella parte accolta del vizio ( tre avvisi notificati il 28.11.2023 )vi è una ragione già procedurale di illegittimità degli avvisi di addebito .
In ogni caso gli avvisi di addebito vanno ritenuti infondati e vanno annullati alla luce della decisione della locale Corte di appello ( sent n. 464 del 2025 proc.546 del 2023 ) che ha disposto
< La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto dalla contro l' avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1 CP_1
Calabria n. 1470/2023, pubblicata in data 19.09.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla gli atti di diffida e messa in mora per il recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/95 emessi dall' nei confronti CP_1 della Parte_1
2 Compensa le spese del doppio grado.> CP_ Tale decisione nella motivazione in sostanza ritiene infondate le pretese contributive dell' perché alla luce della disamina dei fatti emersi e della interpretazione della normativa le opzioni dei lavoratori interessati dovevano ritenersi valide ed efficaci .
Va ribadito che i due giudizi attengono alle stesse pretese sostanziali per cui l'accertamento operato in appello proietta effetti anche per questo giudizio ancorchè non definitivi , e pur CP_ rilevandosi che l' ha dichiarato di aver proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte di Appello sulla base del diverso principio dettato da Cass. civ., Sez. lavoro, Sent.,,
n.17703/ 2025 secondo cui < La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art 1, comma 23, della legge nr. 335 del
6 1995, va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall' interessato all'Ente previdenziale. La comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogare detta manifestazione di volontà>
Principio peraltro affermato e ribadito pure da Cass. Sez lavoro n. 22566 del 2025.
In questa sede però la necessaria subordinazione del presente giudizio a quello già deciso in appello ( benchè non apparendo definitivo ) non consente a questo giudice , a fronte peraltro della richiesta di decisione avanzata dalle parti e non di sospensione , di verificare la domanda sulla base del predetto principio essendovi sui fatti già una valutazione di merito espressa dal giudice di appello alla quale , occorre prestare adesione attenendo
Ne discende quindi ,per tutti gli avvisi di addebito qui impugnati , l'accoglimento della domanda nel merito con l'effetto di dichiarare non dovute le somme in essi fatte valere e con conseguente annullamento di tutti gli avvisi di addebito . CP_ Va rigettata la domanda dell' di condanna al pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito e specificate in atti.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del presente giudizio sono compensate per intero per la particolare complessità della questione e sussistendo anche contrari orientamenti sulla medesima questione in diritto.
Reggio di Calabria, 22.10. 2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 6010/2023 R.G. sul ricorso depositato il 15/12/2023 proposto da (difesa dall' avv. Marcello Guarnieri) Parte_1 nei confronti di Controparte_1
(difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) viste le note di trattazione scritta delle parti , così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito contestati e annulla i detti avvisi di addebito per quanto in motivazione . CP_ Rigetta la domanda subordinata dell' di condanna della società al pagamento delle somme indicate dagli avvisi di addebito.
Compensa per intero le spese di lite .”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: dichiarare, in ogni caso, non dovute dalla società ricorrente le somme intimate dall' attraverso CP_1 gli atti impugnati, con ogni ulteriore e conseguenziale decisione. Dichiarare, in via subordinata, la nullità, illiceità, inefficacia o illegittimità degli avvisi di addebito oggetto del presente ricorso con ogni ulteriore e conseguenziale decisione.
Condannare l' al pagamento delle spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. CP_1
Parte ricorrente deduceva che: la causa aveva ad oggetto i seguenti Avvisi di Addebito tutti notificati in data 17_11_2023:
1) 394 2023 00013758 08 000 - € 87.416,92 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
1 2) 394 2023 00013757 07 000 - € 87.416,92 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
3) 394 2023 00013780 30 000 - € 10.085,32 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
4) 394 2023 00013783 33 000 - € 10.377,58 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
5) 394 2023 00013784 34 000 - € 20.104,19 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
6) 394 2023 00013787 37 000 - € 10.036,83 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
7) 394 2023 00013788 38 000 - € 10.024,46 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
8) 394 2023 00013791 41 000 - € 10.009,13 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
9) 394 2023 00013792 42 000 - € 9.994,28 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
10) 394 2023 00013795 45 000 - € 9.979,44 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
11) 394 2023 00013797 47 000 - € 20.307,47 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
12) 394 2023 00013781 31 000 - € 10.085,32 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
13) 394 2023 00013782 32 000 - € 10.377,58 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
14) 394 2023 00013785 35 000 - € 20.104,19 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
15) 394 2023 00013786 36 000 - € 10.036,83 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
16) 394 2023 00013789 39 000 - € 10.024,46 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
17) 394 2023 00013790 40 000 - € 10.009,13 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
18) 394 2023 00013793 43 000 - € 9.994,28 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
19) 394 2023 00013794 44 000 - € 9.979,44 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
20) 394 2023 00013796 46 000 - € 20.307,47 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
nonché i seguenti Avvisi di Addebito, tutti notificati il 28_11_2023:
21) 394 2023 00014638 51 000 - € 256.044,38 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
22) 394 2023 00014638 52 000 - € 234.796,28 (All_1 Avvisi di Addebito.rar);
23) 394 2023 00014638 53 000 - € 235.992,39 (All_1 Avvisi di Addebito.rar).; con tali atti l' aveva ingiunto alla il pagamento della complessiva somma CP_1 Parte_1 di € 1.123.504,29. ; tutti gli avvisi di addebito facevano riferimento alle stesse causali già oggetto di contenzioso tra le parti presso codesto Tribunale ed attualmente pendente innanzi la Corte di Appello di Reggio
Calabria r.g. n. 546/2023 udienza di discussione 12/1/2024 ;
occorreva allora riproporre quanto dedotto, allegato ed eccepito nei ricorsi già presentati nonché con l'atto di appello.
Ribadiva che non è prevista alcuna ratifica o comunicazione a cui il datore di lavoro sia obbligato per legge e la facoltà di opzione costituisce un diritto soggettivo del lavoratore.
Si costituiva l' come in epigrafe, contestando la domanda e ribadendo le ragioni di CP_1 fondatezza;
eccepiva anche l'inammissibilità dei motivi di opposizione di natura formale e .
2 concludeva chiedendo a) dichiarare l'interposta opposizione inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto b) in via subordinata, nell'ipotesi di annullamento giudiziale degli avvisi di addebito opposti, accertare e dichiarare l'esistenza del debito di cui agli avviso di addebito opposti e perciò condannare l'opponente al versamento di quanto dovuto come da tabella che segue:
1 39420230001375808000 87.416,92
2 39420230001375707000 87.416,92
3 39420230001378030000 10.085,32
4 39420230001378333000 10.377,58
5 39420230001378434000 20.104,19
6 39420230001378737000 10.036,83
7 39420230001378838000 10.024,46
8 39420230001379141000 10.009,13
9 39420230001379242000 9.994,28
10 39420230001379545000 9.979,44
11 39420230001379747000 20.307,47
12 39420230001378131000 10.085,32
13 39420230001378232000 10.377,58
14 39420230001378535000 20.104,19
15 39420230001378636000 10.036,83
16 39420230001378939000 10.024,46
17 39420230001379040000 10.009,13
18 39420230001379343000 9.994,28
19 39420230001379444000 9.979,44
20 39420230001379646000 20.307,47
21 39420230001463851000 256.044,38
22 39420230001463952000 234.796,28
23 39420230001464053000 235.992,39
TOTALE 1.123.504,29
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata per quanto si dirà .
La causa concerne , quanto alla domanda principale proposta dalla società ricorrente , la contestazione portata a 23 avvisi di addebito notificati tra il 17 novembre 2023 ( 20 avvisi ) e il 28 novembre 2023 ( 3 avvisi ) alla società ricorrente per recupero di contribuzione in relazione a
3 CP_ lavoratori che a dire dell' non avevano tempestivamente formulato opzione in tema di applicazione del massimale contributivo per cui non poteva aver effetto la dichiarazione rilasciata al CP_ datore ma non all' per i periodo di inadempienza accertati.
CP_ Va detto pure che l' chiede in via principale il rigetto della domanda della società ma, in subordine, ove accolto il motivo di annullamento degli avvisi di addebito , chiede la condanna al pagamento , per ciascun avviso di addebito , delle somme come specificate nelle conclusioni della memoria . CP_ La costituzione dell' in relazione all'udienza fissata il 2.7.2024 e non essendo stata comunicata la trattazione scritta che aveva anticipato il termine per note , è tempestiva ex art 416 cpc perché entro dieci giorni .
In merito al periodo per approntare le difese entro il 27.6. 2024, alla società è stato dato termine e la società ha integrato le difese .
In ordine alla legittimità della emissione degli avvisi di addebito - contestati in questa sede nonostante che la contestazione agli accertamenti alla base degli stessi e alle diffide fosse già stato portato in giudizio e deciso con sentenza di primo grado n. 1470 /23 del 19 settembre 2023 e all'epoca del presente ricorso già pendente il giudizio il gravame alla sentenza presso la Corte di
Appello di Reggio Calabria- tra le parti le pretese dei detti avvisi di addebito sono state già oggetto di accertamento positivo con la detta sentenza di primo grado che ha statuito il rigetto della CP_ domanda della società azionata , nei plurimi giudizi riuniti, avverso le diffide inviate dall' per il pagamento della contribuzione non versata e relative sanzioni. CP_ La pronuncia di primo grado è solo di rigetto sulle diffide dell' per cui era solo di accertamento del diritto alla contribuzione e non recava condanna per cui non è titolo esecutivo non contenendo alcuna statuizione di condanna al pagamento delle somme .
Ciò detto l'art 24 comma 3 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.”
Inoltre < gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto
l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito
(cfr., Cass., 19/1/2015, n. 774; Cass. 26/11/2011, n. 26395); alla luce di queste premesse, si è aggiunto (v. Cass. n. 8822 del 5/4/2017) che non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale
4 della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. 15/1/1996, n. 264; Cass. 18/4/2002, n. 5635) a rilevare
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacchè un'eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, venendo qui in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente e non essendo stato neppure dedotto che vi sia stata una cartella di pagamento azionata in via esecutiva;> così Cass 20728/19
Ancora < Questa Corte, in una controversia per molti aspetti affine a quella odierna, ha affermato che la sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto ad essere iscritto negli elenchi CP_1 quale bracciante agricolo ha natura dichiarativa e, pertanto, non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cod. proc. civ. Tale sentenza è in ogni caso inidonea a dare corso all'esecuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 612 e ss. cod. proc. civ., poiché richiede, ai fini della sua attuazione, un provvedimento d'iscrizione da parte dell' che integra obbligo di carattere infungibile (Cass., CP_1 sez. VI-3, 18 gennaio 2018, n. 1211). Invero, si può esperire l'esecuzione forzata in forma specifica soltanto in base a sentenza di condanna, almeno implicita, e in relazione ad una prestazione che possa essere attuata indifferentemente sia dall'obbligato originario, sia per mezzo dell'attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore, ovvero quando non sia indispensabile alcuna attività materiale personale di cooperazione specifica del condannato > Cass Civile Ord. Sez. L Num. 29612 Anno 2022
Altra pronuncia < 3.
1. La pima regola è che l'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", in realtà plus dixit quam voluít. Tale regola, infatti, non s'applica indistintamente a tutte le "sentenze di primo grado", ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non s'applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex permultis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018, Rv. 651634 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1211 del 18/01/2018, Rv. 647352 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013, Rv.
629082 - 01).> così Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 12872 del 13/05/2021
Tanto premesso , in ordine alla tempestività del vizio fatto valere per i 20 avvisi di addebito CP_ notificati il 17.11.2023 (il ricorso è depositato il 15.12.2023 ) l'eccezione dell' di superamento dei 20 giorni ex art 617 cpc è fondata perché la violazione fatta valere è di tipo formale.
La natura del vizio è procedimentale perché attiene alla iscrizione a ruolo ed è estranea al merito della pretesa , per cui come vizio della iscrizione a ruolo e della relativa emissione degli avvisi di addebito imponeva il ricorso giudiziale entro i venti giorni ex art 617 cpc .
5 Nel caso di specie per i 20 avvisi di addebito notificati il 17.11.2023 il termine non è stato rispettato.
Quanto ai tre avvisi notificati il 28.11. 2023 invece è stato rispettato il termine di 20 giorni ex art
617 cpc.
Ciò posto per i detti tre avvisi il motivo è fondato perché la sentenza n. 1470/23 del 19.9. 2023 non
è di condanna e non è un provvedimento esecutivo ma solo un accertamento di legittimità della pretesa contributiva dell' azionata con le diffide . CP_1
Ne discende che per i 20 avvisi di addebito notificati il 17.11.2023 il vizio sollevato è tardivo e non può essere accolto mentre per i tre avvisi di addebito notificati il 28.11.2023 è tempestivo ed è fondato atteso che l'accertamento dei fatti era stato contestato in giudizio con il precedente contenzioso per cui ostava all'iscrizione a ruolo e alla conseguente emissione dei detti avvisi di addebito
Nella parte accolta del vizio ( tre avvisi notificati il 28.11.2023 )vi è una ragione già procedurale di illegittimità degli avvisi di addebito .
In ogni caso gli avvisi di addebito vanno ritenuti infondati e vanno annullati alla luce della decisione della locale Corte di appello ( sent n. 464 del 2025 proc.546 del 2023 ) che ha disposto
< La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto dalla contro l' avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1 CP_1
Calabria n. 1470/2023, pubblicata in data 19.09.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla gli atti di diffida e messa in mora per il recupero contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/95 emessi dall' nei confronti CP_1 della Parte_1
2 Compensa le spese del doppio grado.> CP_ Tale decisione nella motivazione in sostanza ritiene infondate le pretese contributive dell' perché alla luce della disamina dei fatti emersi e della interpretazione della normativa le opzioni dei lavoratori interessati dovevano ritenersi valide ed efficaci .
Va ribadito che i due giudizi attengono alle stesse pretese sostanziali per cui l'accertamento operato in appello proietta effetti anche per questo giudizio ancorchè non definitivi , e pur CP_ rilevandosi che l' ha dichiarato di aver proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte di Appello sulla base del diverso principio dettato da Cass. civ., Sez. lavoro, Sent.,,
n.17703/ 2025 secondo cui < La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art 1, comma 23, della legge nr. 335 del
6 1995, va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall' interessato all'Ente previdenziale. La comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogare detta manifestazione di volontà>
Principio peraltro affermato e ribadito pure da Cass. Sez lavoro n. 22566 del 2025.
In questa sede però la necessaria subordinazione del presente giudizio a quello già deciso in appello ( benchè non apparendo definitivo ) non consente a questo giudice , a fronte peraltro della richiesta di decisione avanzata dalle parti e non di sospensione , di verificare la domanda sulla base del predetto principio essendovi sui fatti già una valutazione di merito espressa dal giudice di appello alla quale , occorre prestare adesione attenendo
Ne discende quindi ,per tutti gli avvisi di addebito qui impugnati , l'accoglimento della domanda nel merito con l'effetto di dichiarare non dovute le somme in essi fatte valere e con conseguente annullamento di tutti gli avvisi di addebito . CP_ Va rigettata la domanda dell' di condanna al pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito e specificate in atti.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del presente giudizio sono compensate per intero per la particolare complessità della questione e sussistendo anche contrari orientamenti sulla medesima questione in diritto.
Reggio di Calabria, 22.10. 2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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