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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8296 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 28.10.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a
RG. N. 18180/2024
Tra nato a [...] il [...] ( ), rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato Francesco Cirillo ( , presso il cui studio sito C.F._2 in Napoli alla Via B. Cariteo, 8, elett.te domicilia.
RICORRENTE
E
IC (P.Iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede sita in Roma alla via di Casal
Boccone, 188/190.
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente agiva in giudizio, deducendo:
1) di aver adito il Tribunale, con ricorso R.G. n. 472/2021, onde sentir emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: “1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c., dell'art. 23 e 24 del CCNL di categoria, il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel 5° livello – qualifica di “Operatore
Specialista di Customer Care” di cui al CCNL vigente, dalle date di rispettiva assunzione e fino alla eventuale cessazione del rapporto, ovvero da quelle diverse date che stabilirà il giudicante;
per l'effetto, condannare la resistente ad inquadrare i lavoratori nella superiore categoria e qualifica, a far data dalle rispettive assunzioni e fino alla cessazione del rapporto, ovvero da quelle diverse date che stabilirà il giudicante, nonché al pagamento delle relative differenze retributive e contributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) In via gradata, accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, anche ai sensi dell'art. 2103 c.c., dell'art.
23 e 24 del CCNL di categoria, il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati dalle date di rispettiva assunzione e fino alla eventuale cessazione del rapporto, ovvero da quelle diverse date che stabilirà il giudicante, nel 4° livello – qualifica di “Operatore di Call
Center/Customer Care” di cui al CCNL vigente e, per l'effetto, condannare la resistente ad inquadrare i lavoratori nella superiore categoria e qualifica, a far data dalle rispettive assunzioni e fino alla eventuale cessazione del rapporto ovvero da quelle diverse che stabilirà il giudicante, nonché al pagamento delle relative differenze retributive e contributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3)
Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario;
4) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni.”;
2) che, in accoglimento della domanda subordinata, con sentenza n. 1063/2024, il
Tribunale stabiliva: “1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel IV° livello del CCNL telecomunicazioni con profilo di "operatore di call center/customer care" con decorrenza dal terzo mese successivo alla data di assunzione del 17/7/2009 per i ricorrenti , , Pt_1 Pt_2
, e del 28/11/2009 per e dal 28.11.2009 per i Parte_3 Pt_4 Parte_5 Per_1 ricorrenti e;
2. Condanna ad inquadrare Pt_6 Parte_7 Controparte_1
i ricorrenti nel superiore livello 4° del CCNL con decorrenza normativa dalle date indicate al punto 1. del presente dispositivo, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate, tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo, da quantificarsi in separato giudizio;
3. Condanna, altresì, al pagamento delle spese di giudizio in favore dei Controparte_1 ricorrenti, che liquida in € 4800,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.”;
3) che la convenuta non provvedeva al pagamento delle riconosciute differenze retributive e contributive;
4) che, come risulta dai conteggi allegati, elaborati sulla base delle buste paga in atti e degli estratti del CCNL di categoria, le differenze retributive tra il livello 3° ed il superiore livello 4° attribuito giudizialmente al ricorrente ammontano ad € 6.726,96 per minimo, contingenza, EDR, lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima, TFR ecc., come da allegato prospetto;
5) che, nell'elaborazione del conteggio, venivano ricalcolate, anche in negativo, le differenze tra il percepito e lo spettante dovuti a titolo di C.D.S., C.I.G.S., F.I.S. etc., tenendo altresì conto dell'accordo sindacale del 28.02.2017, agli atti;
6) che l'elaborato allegato considera quale periodo di riferimento quello intercorrente dal
25.02.2011 al 31.03.2020, data di interruzione del rapporto di lavoro.
Concludeva: 1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 6.726,96 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 6.726,96 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore
e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 28.10.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte resistente.
La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè,
l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del 4.11.2015).
Tanto premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento, secondo i dettami di cui alla seguente motivazione.
Va evidenziato che il presente giudizio attiene alla richiesta di quantificazione della pretesa già ritenuta fondata nell'an dalla precedente sentenza n. 1063/2024 del Tribunale di Napoli, con la quale la parte resistente è stata condannata al pagamento delle differenze retributive in oggetto, con riserva di quantificazione in successivo giudizio.
In ordine alla quantificazione, si ritengono condivisibili i conteggi effettuati da parte ricorrente, elaborati sulla base delle buste paga, agli atti, pienamente congrui rispetto alle statuizioni di cui alla sentenza sull'an circa il trattamento stipendiale corrisposto e quello effettivamente spettante, nonché conformi rispetto alle disposizioni dei contratti collettivi circa il trattamento economico da considerare come dovuto.
Pertanto, attesa anche la mancata specifica contestazione dei conteggi da parte resistente, rimasta contumace, deve ritenersi dovuta alla ricorrente la somma di euro € 6.726,96, a titolo di differenze retributive maturate, tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro € 6.726,96, a titolo di differenze retributive maturate, tra quanto spettante a tale titolo e quanto percepito, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
- Condanna, altresì, al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio in favore della ricorrente, che liquida in €2.300,00, oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 28.10.2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Maria Pia Mazzocca