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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2025, n. 4540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4540 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt.281-undecies e segg. e 281-sexies c.p.c.9 nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6117/2025 promossa da:
GEST.IN. (P.IVA. ), in persona del suo legale rappresentante pro Pt_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_2 Giulio e Cesare BERTACCHI, presso il cui studio in Torino, Via S.Quintino n.40 è elettivamente domiciliata;
parte ricorrente
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
parte resistente contumace
Oggetto: azione ex art.524 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso del 24.3.2025 ex art.281-undecies c.p.c., ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio assumendo e documentando: CP_2 Controparte_1
- di essere creditrice di della somma di €.72.069,69, risultante da Controparte_1 precetto notificato il 6.6.2024 e portata da d.i. provvisoriamente esecutivo n.6200/2023 notificato il 24.10.2023 (in virtù del quale è stata iscritta ipoteca);
-di avere radicato per il soddisfacimento del proprio credito la procedura esecutiva R.G.E. 573/2024 con la quale, con pignoramento trascritto il 29.7.2024, sono stati staggiti in odio a e per la quota di ¾ di proprietà, gli immobili siti in Controparte_1 Torino, Via L.Usseglio n.10, censiti a NCEU al F.1107 n.641 sub.78 (abitazione e cantina), sub.79 (locale deposito al sottotetto) e sub.53 (posto auto), in comproprietà con coniuge di in regime patrimoniale di comunione dei beni;
Persona_1 CP_1
-di avere verificato che questi immobili siano gli unici aggredibili in capo al proprio debitore (cfr. doc.9: ispezione ipotecaria), il quale, dopo il decesso di Persona_1 (occorso in Torino il 17.12.2023), ebbe a rinunciare a favore della figlia CP_3 all'eredità della moglie con atto rogito notaio n.3133/2557 in data 6.2.2024 Per_2 (registrato al Servizio di PP.II. di Torino 2 in data 7.2.2024 al n.5352 serie IT).
Ciò premesso, la ricorrente lamentando che per effetto della prefata rinuncia il diritto di piena proprietà sulla quota di ½ degli immobili staggiti, di competenza di Per_1 fosse passato in capo a (figlia di e
[...] CP_4 Controparte_1 Per_1
ha protestato l'incapienza dei diritti immobiliari in capo a a
[...] Controparte_1 soddisfare il proprio credito e ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.524 c.c., di essere autorizzato ad accettare l'eredità di in nome e luogo del Persona_1 rinunciante.
Il ricorso, di natura documentale, è stato discusso oralmente alla prima udienza e, spirato il 20.10.2025 il termine ex art.127-ter c.p.c. per il deposito di nota spese, è stato trattenuto a decisione.
2.La domanda è fondata.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass.5994/2020) ha chiarito che l'azione ex art.524 c.c. sia, così come l'azione revocatoria, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale volto a reagire contro atti del debitore pregiudizievoli per le ragioni del ceto creditorio.
Nella indifferenza normativa dell'intento fraudolento del rinunciante, il presupposto oggettivo dell'azione ex art.524 c.c. consiste nel prevedibile danno ai creditori (c.d. eventus damni), che ricorre allorquando sussistano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano risultare insufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori. Il prefato pregiudizio ricorre, non soltanto quando l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando ne determini una variazione quantitativa oppure comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Sotto il profilo del riparto probatorio, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione, dimostrare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., oltre alla sentenza citata, anche Cass.11471/2003 e 1902/2015).
Ciò premesso in punto di diritto, ricorre nella fattispecie in esame il paventato pregiudizio.
A prescindere dal fatto che nella procedura esecutiva R.G.E.573/2024 risulta intervenuto per un credito titolato di oltre €.200.000,00 , limitando la disamina CP_5 alla posizione di a termini di CTU estimativa a firma dell'arch. (cfr. CP_2 Per_3 doc.7) il valore della piena proprietà del compendio staggito (unico bene immobile in capo al debitore in quota) ammonta a €.227.510,00 (dal quale deve essere decurtato il 15% quale prudenziale valore base d'asta) e la liquidazione della quota in capo a dipende dal numero di esperimenti di vendita necessari per Controparte_1 aggiudicare l'immobile e comunque deve scontare i costi del giudizio divisionale e della procedura esecutiva. In quest'ottica prudenziale, l'atto di rinuncia all'eredità della moglie, titolare di metà immobile, appare sicuramente pregiudizievole per le ragioni dei pag. 2 di 3 creditori.
3.Le spese di lite, liquidate per compenso come da dispositivo in conformità di nota spese (che computa nel medio del D.M. 55/2014 la fase di studio e introduttiva e dimidia la fase di discussione calcolata nel minimo), sono parametrate allo scaglione di valore del credito. Gli esposti documentali ammontano a €.872,75.
P.Q.M.
Il G.U. del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita:
1.autorizza GEST.IN. (P.IVA. ad accettare l'eredità di Pt_1 P.IVA_1 Per_1
(C.F. , nata a [...] il [...] e
[...] C.F._2 deceduta a Torino il 17 dicembre 2023, in nome e luogo del rinunziante CP_1
(C.F. ) sino alla concorrenza del proprio credito per
[...] C.F._1 capitale, interessi e spese;
2.dichiara tenuto e condanna a rimborsare alla società ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in €.872,75 per esposti non imponibili e €.5.680,00 per compenso, oltre 15% di rimborso forfettario spese sull'imponibile, c.p.a. e i.v.a. per legge.
Così deciso in Torino, il 21 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Paola Demaria
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt.281-undecies e segg. e 281-sexies c.p.c.9 nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6117/2025 promossa da:
GEST.IN. (P.IVA. ), in persona del suo legale rappresentante pro Pt_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_2 Giulio e Cesare BERTACCHI, presso il cui studio in Torino, Via S.Quintino n.40 è elettivamente domiciliata;
parte ricorrente
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
parte resistente contumace
Oggetto: azione ex art.524 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso del 24.3.2025 ex art.281-undecies c.p.c., ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio assumendo e documentando: CP_2 Controparte_1
- di essere creditrice di della somma di €.72.069,69, risultante da Controparte_1 precetto notificato il 6.6.2024 e portata da d.i. provvisoriamente esecutivo n.6200/2023 notificato il 24.10.2023 (in virtù del quale è stata iscritta ipoteca);
-di avere radicato per il soddisfacimento del proprio credito la procedura esecutiva R.G.E. 573/2024 con la quale, con pignoramento trascritto il 29.7.2024, sono stati staggiti in odio a e per la quota di ¾ di proprietà, gli immobili siti in Controparte_1 Torino, Via L.Usseglio n.10, censiti a NCEU al F.1107 n.641 sub.78 (abitazione e cantina), sub.79 (locale deposito al sottotetto) e sub.53 (posto auto), in comproprietà con coniuge di in regime patrimoniale di comunione dei beni;
Persona_1 CP_1
-di avere verificato che questi immobili siano gli unici aggredibili in capo al proprio debitore (cfr. doc.9: ispezione ipotecaria), il quale, dopo il decesso di Persona_1 (occorso in Torino il 17.12.2023), ebbe a rinunciare a favore della figlia CP_3 all'eredità della moglie con atto rogito notaio n.3133/2557 in data 6.2.2024 Per_2 (registrato al Servizio di PP.II. di Torino 2 in data 7.2.2024 al n.5352 serie IT).
Ciò premesso, la ricorrente lamentando che per effetto della prefata rinuncia il diritto di piena proprietà sulla quota di ½ degli immobili staggiti, di competenza di Per_1 fosse passato in capo a (figlia di e
[...] CP_4 Controparte_1 Per_1
ha protestato l'incapienza dei diritti immobiliari in capo a a
[...] Controparte_1 soddisfare il proprio credito e ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.524 c.c., di essere autorizzato ad accettare l'eredità di in nome e luogo del Persona_1 rinunciante.
Il ricorso, di natura documentale, è stato discusso oralmente alla prima udienza e, spirato il 20.10.2025 il termine ex art.127-ter c.p.c. per il deposito di nota spese, è stato trattenuto a decisione.
2.La domanda è fondata.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass.5994/2020) ha chiarito che l'azione ex art.524 c.c. sia, così come l'azione revocatoria, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale volto a reagire contro atti del debitore pregiudizievoli per le ragioni del ceto creditorio.
Nella indifferenza normativa dell'intento fraudolento del rinunciante, il presupposto oggettivo dell'azione ex art.524 c.c. consiste nel prevedibile danno ai creditori (c.d. eventus damni), che ricorre allorquando sussistano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano risultare insufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori. Il prefato pregiudizio ricorre, non soltanto quando l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando ne determini una variazione quantitativa oppure comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Sotto il profilo del riparto probatorio, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione, dimostrare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., oltre alla sentenza citata, anche Cass.11471/2003 e 1902/2015).
Ciò premesso in punto di diritto, ricorre nella fattispecie in esame il paventato pregiudizio.
A prescindere dal fatto che nella procedura esecutiva R.G.E.573/2024 risulta intervenuto per un credito titolato di oltre €.200.000,00 , limitando la disamina CP_5 alla posizione di a termini di CTU estimativa a firma dell'arch. (cfr. CP_2 Per_3 doc.7) il valore della piena proprietà del compendio staggito (unico bene immobile in capo al debitore in quota) ammonta a €.227.510,00 (dal quale deve essere decurtato il 15% quale prudenziale valore base d'asta) e la liquidazione della quota in capo a dipende dal numero di esperimenti di vendita necessari per Controparte_1 aggiudicare l'immobile e comunque deve scontare i costi del giudizio divisionale e della procedura esecutiva. In quest'ottica prudenziale, l'atto di rinuncia all'eredità della moglie, titolare di metà immobile, appare sicuramente pregiudizievole per le ragioni dei pag. 2 di 3 creditori.
3.Le spese di lite, liquidate per compenso come da dispositivo in conformità di nota spese (che computa nel medio del D.M. 55/2014 la fase di studio e introduttiva e dimidia la fase di discussione calcolata nel minimo), sono parametrate allo scaglione di valore del credito. Gli esposti documentali ammontano a €.872,75.
P.Q.M.
Il G.U. del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita:
1.autorizza GEST.IN. (P.IVA. ad accettare l'eredità di Pt_1 P.IVA_1 Per_1
(C.F. , nata a [...] il [...] e
[...] C.F._2 deceduta a Torino il 17 dicembre 2023, in nome e luogo del rinunziante CP_1
(C.F. ) sino alla concorrenza del proprio credito per
[...] C.F._1 capitale, interessi e spese;
2.dichiara tenuto e condanna a rimborsare alla società ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in €.872,75 per esposti non imponibili e €.5.680,00 per compenso, oltre 15% di rimborso forfettario spese sull'imponibile, c.p.a. e i.v.a. per legge.
Così deciso in Torino, il 21 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Paola Demaria
pag. 3 di 3