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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 4134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4134 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dr.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 4917del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, e vertente
TRA
elettivamente domiciliata Parte_1 rappresentata e difesa, come in atti;
- OPPONENTE -
E
elettivamente domiciliato rappresento e difeso come in atti. Controparte_1
-OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione a precetto di rilascio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 ha proposto opposizione al preavviso di rilascio notificato
[...] in data 16 luglio 2024 ad istanza di successivamente alla Controparte_1 notifica della intimazione di sfratto per morosità del 25.01.2024 e del precetto del
26 giugno 2024.
Deduce quali motivi di opposizione la necessità di prevedere un lasso temporale per il rilascio dell'immobile in quanto l'associazione è stata autorizzata dall'ambito sociale di zona come comunità educativa a dimensione familiare per minori;
Eccepisce l'avvenuto pagamento dei canoni scaduti.
Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza a trattazione scritta del
23.12.2025 lo scrivente Magistrato ha assegnato la causa in decisione.
Nelle note di precisazione delle conclusioni, ha depositato il Controparte_1 verbale di avvenuto rilascio datato 26.06.2025
2.1 In via preliminare si deve affrontare la questione se le dichiarazioni delle parti contenute nelle note di trattazione scritta possano essere interpretate come fatto sopravvenuto che rende superflua la pronuncia del Giudice.
Ritiene questo Giudice di dover dare al quesito risposta positiva, in quanto la dichiarazione della cessata materia del contendere è circostanza diversa dalla dichiarazione di rinuncia all'azione, che conduce ad una pronuncia di rito diversa dalla pronuncia di estinzione.
Ebbene, nel caso di specie, il verbale di avvenuto rilascio contenuto nelle note depositate può a parere di questo Giudice – essere interpretata come conclusione sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (cfr.Cass n.7185/2010) tutte le volte in cui non risulti possibile un declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tale senso.
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr Cass.n.13217/2013).
Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui rende deve essere rilevata anche d'ufficio ed anche in sede di legittimità ogniqualvolta il fatto determinativo di essa risulti acquisito in causa.
La ratio dell'istituto si ritrova nell'esigenza di armonizzazione e di ragionevolezza del processo incentrata sul principio di economicità. Per fatti sopravvenuti dunque il diritto azionato trova compiuta realizzazione ovvero sopravviene carenza di interesse ad agire e l'impossibilità giuridica dell'accertamento. In dottrina si distinguono le cause processuali rispetto a quelle sostanziali della declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tra le prime vanno annoverate a)la concorrenza dei mezzi di impugnazione rendendo l'esito inutile;
b)il raggiungimento in altro contesto del bene perseguito con l'azione; c) l'esistenza di due distinti procedimenti laddove la definizione dell'uno interferisca con l'altro rendendolo in tutto o in parte inutile;
d)la definizione del processo condizionante. Tra le seconde invece vanno annoverate a) l'ottenimento del bene della vita per fatto del debitore;
b)la sostituzione del titolo controverso con altro ad esempio la transazione;
c)la sopravvenienza di eventi che rendano del tutto inutile l'accertamento; d)
l'abbandono della posizione iniziale.
In particolare nell'opposizione che oggi ci occupail fatto obiettivo cui riferirsi è il deposito del verbale di avvenuto rilascio.
Se ne deve concludere, dunque, per una declaratoria in rito della cessata materia del contendere.
3. Quanto alle spese, anche nelle ipotesi di declaratoria di cessata materia del contendere, le stesse andrebbero liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale ed alla luce del principio di causalità. Nel caso che oggi ci occupa le contestazioni di parte opponente non erano fondate.
Il titolo esecutivo azionato è di formazione giudiziale e possono essere proposte contro lo stesso solo opposizioni fondate su fatti estintivi o impeditivi successivi alla sua formazione.
Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità, il locatore può chiedere al giudice oltre alla convalida con formula esecutiva l'emanazione del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e di quelli che scadranno fino al rilascio dell'immobile. Si tratta di due procedimenti autonomi ed il presupposto ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo coincide proprio con la convalida della licenza. Inoltre, se il conduttore non compare come accaduto nel caso che oggi ci occupa, gli effetti della convalida non si estendono all'ingiunzione, così come l'accoglimento dell'opposizione al decreto non influisce sull'avvenuta convalida, anche se mette in dubbio il giudicato sulla morosità.
Sia la convalida di sfratto per morosità sia il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di canoni locatizi insoluti, una volta divenuti inoppugnabili, acquistano l'efficacia del giudicato sull'esistenza del contratto di locazione, su quella del credito per il pagamento dei canoni e sull'inesistenza di fatti impeditivi modificativi od estintivi dell'uno o dell'altro che non siano stati dedotti nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona della dr.ssa Linda Catagna definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere nel procedimento n.
R.G.A.C. 4917/2024;
• LETTO l'art.91 cpc;
• CONDANNA alla Controparte_2 refusione delle spese di lite in favore di , spese Controparte_1 quantificate in euro 1276,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Linda Catagna