Articolo 60 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 59Articolo 61
Versione
6 marzo 1992
Art. 60. (Adeguamento alla normativa comunitaria Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' di taluni prodotti agro-alimentari) 1. L' articolo 1 della legge 13 febbraio 1990, n. 26 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Denominazione del prodotto). 1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti".
2. L' articolo 1 della legge 14 febbraio 1990, n. 30 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero "Prosciutto di San Daniele del Friuli", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:
a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti:
b) stagionato nella zona tipica di produzione geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura".
3. L' articolo 1 della legge 12 gennaio 1990, n. 11 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Denominazione d'origine e zona di produzione). - 1. La denominazione "Prosciutto di Modena", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prodotto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oroidrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i novecento metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Ciano d'Enza, Viano Castelnuovo Monti".
4. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1990, n. 11 , e' sostituito dal seguente:
"1. Il "Prosciutto di Modena" si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in stabulazione nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al dieci per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche".
5. L' articolo 1 della legge 4 novembre 1981, n. 628 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La denominazione "Prosciutto veneto berico-euganeo", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Gua', Pojana Maggiore, Albettone, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione".
6. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1981, n. 628 , e' sostituito dal seguente:
"Il prosciutto veneto berico-euganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, esclusi verri e scrofe, allevati nelle zone indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge, alimentati nell'ultimo periodo con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati".
Entrata in vigore il 6 marzo 1992